MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 marzo 2009 

  Riconoscimento,  alla sig.ra Esslmaier Ulrike Karin Edda, di titolo
di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione
di fisioterapista. (09A03960)
(GU n.85 del 11-4-2009)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  la  legge  25  gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e
l'allegato B;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7   settembre   2005  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali  cosi'  come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del
Consiglio del 20 novembre 2006;
  Visto,  in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo
che  stabilisce  le  condizioni  per  il riconoscimento dei titoli di
formazione;
  Vista  l'istanza,  corredata  della relativa documentazione, con la
quale  la  signora  Esslmaier Ulrike Karin Edda, cittadina austriaca,
chiede    il    riconoscimento    del    titolo    di    «Diplomierte
Physiotherapeutin»  conseguito  in  Austria  presso  la «Akademie fur
Physiotherapie  am  A.  ö Krankenhaus Wels Barmherzige Schwesrwen vom
Heiligen   Kreuz»   -   Accademia   per  fisioterapeuti  all'Ospedale
«Barmherzigen  Schwestem vom Heligen Kreuz» di Wels (Austria) in data
22  settembre 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attivita'
professionale di «Fisioterapista»;
  Considerato  che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo  identico  a quello per il quale e' stato gia' provveduto,
possono  applicarsi  le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5,
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
  Accertata  la  completezza  e  la  regolarita' della documentazione
prodotta dalla richiedente;
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in Germania con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;
  Accertata   la   sussistenza   dei   requisiti   di  legge  per  il
riconoscimento del titolo in questione;
  Ritenuto   che   la  formazione  della  richiedente  non  necessita
dell'applicazione di misure compensative;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1965, e successive
modificazioni;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  Il  titolo  «Diplomierte  Physiotlherapeutin» conseguito in Austria
nell'anno  2000  presso  la  Akademie  fur  Physiotherapie  am  A. ö.
Krankenhaus   Wels  Barmherzige  Schwesrwen  vom  Heiligen  Kreuz»  -
Accademia per fisioterapeuti all'Ospedale «Barmherzigen Schwestem vom
Heligen  Kreuz»  di  Wels  (Austria) con autorizzazione ad esercitare
l'attivita'   professionale   di  «Diplomierte  Physiotherapeutin»  a
partire  dal  giorno 22 settembre 2000 dalla signora Esslmaier Ulrike
Karin  Edda  nata a Salisburgo (Austria) il giorno 25 aprile 1972, e'
riconosciuto  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia
dell'attivita'    professionale    di    «Fisioterapista»    (decreto
ministeriale n. 741/1994).
  Il  presente  decreto,  ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo  9  novembre 2007, n. 206 sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 12 marzo 2009
                                      Il direttore generale: Leonardi