N. 109 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 dicembre 2008

Ordinanza del 3 dicembre 2008 emessa dal Giudice di pace  di  Trieste
nel  procedimento  civile  promosso  da  Spazzali  Francesco   contro
Prefetto di Trieste. 
 
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della  strada  -  Limiti
  massimi di velocita' - Superamento di oltre 40 e  non  piu'  di  60
  km/h - Sospensione della patente di guida  da  uno  a  tre  mesi  e
  inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria compresa tra
  le 22  e  le  7  del  mattino,  per  i  tre  mesi  successivi  alla
  restituzione della patente di guida - Ricorso al  giudice  di  pace
  avverso  il  provvedimento  prefettizio  applicativo  delle   dette
  sanzioni   amministrative   accessorie   -   Omesso   bilanciamento
  legislativo del trattamento sanzionatorio con fondamentali  diritti
  del lavoratore - Incidenza su diritto fondamentale della persona  -
  Irragionevolezza  -  Violazione  del  divieto   costituzionale   di
  trattamenti sanzionatori contrari al senso di  umanita'  -  Lesione
  della tutela costituzionalmente garantita  al  lavoro  -  Incidenza
  sulla garanzia previdenziale. 
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile  1992,  n.  285),  art.  142,
  comma 9. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 27, 35 e 38. 
(GU n.16 del 22-4-2009 )
                         IL GIUDICE DI PACE 
    Richiama il ricorso, iscritto sub RG 8143/2008  dell'ufficio  del
Giudice di pace in Trieste e proposto dal signor  Spazzali  Francesco
in Trieste avverso il Prefetto di Trieste - Ufficio depenalizzazione,
in reazione al provvedimento della predetta autorita', che sospendeva
l'uso della patente per i mese e ne inibiva l'uso per  ulteriori  tre
mesi successivi nella fascia oraria che va dalle 22 alle  ore  7  del
mattino, a far tempo dal 6 ottobre 2008, al predetto signor  Spazzali
Francesco, a seguito di violazione  dell'142,  comma  9,  del  codice
della strada. 
        Il  ricorrente  de  plano  ammetteva  la   violazione   senza
escusazione alcuna. 
        Ma, l'applicazione di tale sanzione, come modellata, arrecava
di evidenza grave  pregiudizio  lavorativo-economico  al  ricorrente,
lavoratore presso la IllyCaffe'  S.p.A.  di  Trieste,  con  turni  di
lavoro in numero di tre, dalle ore 6 alle ore 14, dalle ore  14  alle
22, dalle ore 22 alle ore 6. 
        Invero, tra la sede della  IllyCaffe'  S.p.A.  di  Trieste  e
l'abitazione del ricorrente in Trieste (Scala Santa n. 35)  non  solo
sussiste ampia distanza ma i  mezzi  pubblici  non  sono  coerenti  e
sincronizzati, specie di  nottesera,  creando  disagi  e  negativita'
sullo  svolgimento  del  lavoro  con  ogni  conseguenza  possibile  e
incidenza, vista l'attuale condizione dei lavoratori - media  cultura
- sullo stesso posto di lavoro. 
        Ove applicata e come applicata la sanzione amministrativa  de
quo, siffatta normativa lo priva di un regolare e lineare diritto  al
lavoro  costituzionalmente  garantito,  creando  una  situazione   di
difficolta' occupazionale involontaria. 
        Ma, va rilevato ineludibilmente  come  il  legislatore  nulla
abbia previsto, sotto tale aspetto esistenziale, nella stesura  della
norma di cui all'art. 142 del codice della strada, e si sia  limitato
a sanzionare indiscriminatamente tutti e proprio cosi' facendo  abbia
addotto discriminazioni come questa. 
    Cio' tutto premesso e riportato. esaminati gli atti. ascoltato il
ricorrente ed  il  rappresentante  della  prefettura  osserva  quanto
appresso. 
    A) Il codice della strada in relazione all'articolo 142, comma 9,
previsiona e disciplina le varie condotte a  cui  deve  attenersi  il
conducente, tali da non superare il limite di velocita' permesso  nel
relativo contesto viario. 
    B) Se de plano l'articolo 27 della Carta  costituzionale  affermi
che la responsabilita' penale, in relazione alle depenalizzazioni  da
cui derivano le norme di cui alla legge n.  689/1981  e  le  connesse
normative del codice della strada, e' personale, e' pur vero  che  le
pene ovvero le  sanzioni  depenalizzate  non  possono  consistere  in
trattamenti contrari al senso  di  umanita'  e  devono  tendere  alla
rieducazione, avendo ben presente che nel caso de quo agitur la  pena
inflitta della sospensione della patente e'  appunto  ed  in  effetti
sanzione amministrativa accessoria. 
    C) Peraltro, la Carta costituzionale, in punto diritto-dovere  al
lavoro, si esprime riconoscendo ai cittadini il  diritto  al  lavoro,
con   quanto    connesso    e    insito    in    punto    complessivo
sostentamento esistenziale ed economico, per cui  ogni  cittadino  e'
titolare sia del dovere che del diritto di lavorare,  in  conformita'
alle sue possibilita' e alle sue scelte. 
    D) Nel rapporto tra il cittadino e il pubblico potere di  punire,
tanto piu' se trattasi  di  sanzione  amministrativa  accessoria,  le
modalita' applicative non possono ridursi a meri criteri retributivi,
tale da configurare il cittadino in una sorta di un mera  fattualita'
«contabile» sanzionatoria. Va costituzionalmente ponderato altresi' o
meglio accolto quale sia il concreto del vissuto  di  una  persona  e
delle persone in genere, con delle modalita' piu' accorte,  sensibili
ed umane nel prevenire/rieducare, nel rispetto delle sorti  oggettive
della persona e delle persone che hanno commesso un illecito: il dare
delle garanzie che permettano di produrre  la  migliore  integrazione
socio-economica. 
    E)  La  tutela-protezione  del  lavoratore,  particolarmente   se
subordinato,  e'  tesa  al  significato  costituzionale   dell'essere
lavoratore e cittadino del nostro stato,  un  cittadino  che  per  la
nostra Carta e' un cittadino operoso, figlio della nostro  status  di
essere titolari di una cittadinanza  sociale,  che  non  puo'  essere
repressa in modo tale che ultracitoque non potest  sussistere  rectum
ovvero il degrado dei diritti fondamentali da applicarsi  a  tutti  i
lavoratori come tali.  Tali  significative  espressioni  non  possono
essere condizionale da una mera repressione, togliendo al  cittadino,
come nel caso de quo, la possibilita' di lavorare a  seguito  di  una
mera sanzione  accessoria-ammmistrativa,  ma  ponendo  piuttosto  una
repressione sanzionatoria, che in via equilibrata commisuri dei tempi
e delle modalita' tali da contemperare repressione con il diritto  al
lavoro. 
    F) Tale complessiva considerazione e' rafforzata dall'artico 2, e
pure dall'articolo 3, della Carta costituzionale, per cui, se pur  in
ogni ordinamento come lo e' indubbiamente quello Italiano sussista il
primato della legge, non puo' obliterarsi nel dimettere  delle  norme
come la limitazione di un diritto  (la  sospensione  del  diritto  di
usare la patente) sia connessa alle esigenze di solidarieta' sociale,
come  il  permettere  di  lavorare  ed  esistere  dignitosamente.  In
sostanza e di forma anche per l'articolo 142,  comma  9,  del  codice
della strada non e' impossibile che il legislatore addivenga  ad  una
equilibrata e flessibile disciplina, bilanciando diritti e doveri  in
punto sospensione della patente ed in relazione  alla  impossibilita'
concreta di lavorare seriamente, senza porsi in condizioni di perdita
del lavoro,con turni contrari al disposto prefettizio. 
    G) Le distanze e le difficolta'  lavorative  del  ricorrente  non
sono «utopie»,  ma  corrispondono  esattamente  alle  distanze,  alle
strade ed ai collegamenti difficili, ira le ore 22 e  le  ore  7  del
mattino, tra la sua abitazione e l'azienda del datore di  lavoro  per
chi conosce esattamente la  citta'  di  Trieste  (non  si  tratta  di
«localismo» ma di effettiva situazione che puo' benissimo  riguardare
altre zone dell'Italia e dei relativi lavoratori con i relativi orari
incompatibili  con  le  disposizioni  astratte  e   non   parametrate
dell'articolo 142, comma 9, del codice della strada). 
                              P. Q. M. 
    Reputa con iniziativa apprestata d'ufficio non costituzionalmente
legittimo, ex surriportati articoli nn. 2, 3, 27, 35 e 38 della Carta
costituzionale l'art. 142, comma 6,  del  codice  della  strada,  ove
nella sospensione della patente il legislatore non abbia tenuto conto
dei diritti del lavoratore, sospendendo  una  patente,  che  serve  a
quest'ultimo per esercitare  il  suo  lavoro  correttamente  e  senza
rischi di rimanere privo di un lavoro, proprio di  questi  tempi  non
certo facili, e un tanto senza parametrare e modulare  tale  sanzione
accessoria amministrativa in modo attento a tale diritto fondamentale
di lavorare. 
    Ordina  la  sospensione  del  procedimento  per  pregiudizialita'
costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della cancelleria
- del fascicolo d'ufficio e dei  fascicoli  delle  parti  alla  Corte
costituzionale; 
    Ordina la notificazione del presente  provvedimento  -  sempre  a
cura della cancelleria - alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
ed alle parti in  causa,  nonche'  ai  Presidenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica. 
        Trieste, addi' 2 dicembre 2008 
                    Il giudice di pace: Pellarini