N. 109 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 dicembre 2008
Ordinanza del 3 dicembre 2008 emessa dal Giudice di pace di Trieste nel procedimento civile promosso da Spazzali Francesco contro Prefetto di Trieste. Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Limiti massimi di velocita' - Superamento di oltre 40 e non piu' di 60 km/h - Sospensione della patente di guida da uno a tre mesi e inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida - Ricorso al giudice di pace avverso il provvedimento prefettizio applicativo delle dette sanzioni amministrative accessorie - Omesso bilanciamento legislativo del trattamento sanzionatorio con fondamentali diritti del lavoratore - Incidenza su diritto fondamentale della persona - Irragionevolezza - Violazione del divieto costituzionale di trattamenti sanzionatori contrari al senso di umanita' - Lesione della tutela costituzionalmente garantita al lavoro - Incidenza sulla garanzia previdenziale. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 142, comma 9. - Costituzione, artt. 2, 3, 27, 35 e 38.(GU n.16 del 22-4-2009 )
IL GIUDICE DI PACE Richiama il ricorso, iscritto sub RG 8143/2008 dell'ufficio del Giudice di pace in Trieste e proposto dal signor Spazzali Francesco in Trieste avverso il Prefetto di Trieste - Ufficio depenalizzazione, in reazione al provvedimento della predetta autorita', che sospendeva l'uso della patente per i mese e ne inibiva l'uso per ulteriori tre mesi successivi nella fascia oraria che va dalle 22 alle ore 7 del mattino, a far tempo dal 6 ottobre 2008, al predetto signor Spazzali Francesco, a seguito di violazione dell'142, comma 9, del codice della strada. Il ricorrente de plano ammetteva la violazione senza escusazione alcuna. Ma, l'applicazione di tale sanzione, come modellata, arrecava di evidenza grave pregiudizio lavorativo-economico al ricorrente, lavoratore presso la IllyCaffe' S.p.A. di Trieste, con turni di lavoro in numero di tre, dalle ore 6 alle ore 14, dalle ore 14 alle 22, dalle ore 22 alle ore 6. Invero, tra la sede della IllyCaffe' S.p.A. di Trieste e l'abitazione del ricorrente in Trieste (Scala Santa n. 35) non solo sussiste ampia distanza ma i mezzi pubblici non sono coerenti e sincronizzati, specie di nottesera, creando disagi e negativita' sullo svolgimento del lavoro con ogni conseguenza possibile e incidenza, vista l'attuale condizione dei lavoratori - media cultura - sullo stesso posto di lavoro. Ove applicata e come applicata la sanzione amministrativa de quo, siffatta normativa lo priva di un regolare e lineare diritto al lavoro costituzionalmente garantito, creando una situazione di difficolta' occupazionale involontaria. Ma, va rilevato ineludibilmente come il legislatore nulla abbia previsto, sotto tale aspetto esistenziale, nella stesura della norma di cui all'art. 142 del codice della strada, e si sia limitato a sanzionare indiscriminatamente tutti e proprio cosi' facendo abbia addotto discriminazioni come questa. Cio' tutto premesso e riportato. esaminati gli atti. ascoltato il ricorrente ed il rappresentante della prefettura osserva quanto appresso. A) Il codice della strada in relazione all'articolo 142, comma 9, previsiona e disciplina le varie condotte a cui deve attenersi il conducente, tali da non superare il limite di velocita' permesso nel relativo contesto viario. B) Se de plano l'articolo 27 della Carta costituzionale affermi che la responsabilita' penale, in relazione alle depenalizzazioni da cui derivano le norme di cui alla legge n. 689/1981 e le connesse normative del codice della strada, e' personale, e' pur vero che le pene ovvero le sanzioni depenalizzate non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione, avendo ben presente che nel caso de quo agitur la pena inflitta della sospensione della patente e' appunto ed in effetti sanzione amministrativa accessoria. C) Peraltro, la Carta costituzionale, in punto diritto-dovere al lavoro, si esprime riconoscendo ai cittadini il diritto al lavoro, con quanto connesso e insito in punto complessivo sostentamento esistenziale ed economico, per cui ogni cittadino e' titolare sia del dovere che del diritto di lavorare, in conformita' alle sue possibilita' e alle sue scelte. D) Nel rapporto tra il cittadino e il pubblico potere di punire, tanto piu' se trattasi di sanzione amministrativa accessoria, le modalita' applicative non possono ridursi a meri criteri retributivi, tale da configurare il cittadino in una sorta di un mera fattualita' «contabile» sanzionatoria. Va costituzionalmente ponderato altresi' o meglio accolto quale sia il concreto del vissuto di una persona e delle persone in genere, con delle modalita' piu' accorte, sensibili ed umane nel prevenire/rieducare, nel rispetto delle sorti oggettive della persona e delle persone che hanno commesso un illecito: il dare delle garanzie che permettano di produrre la migliore integrazione socio-economica. E) La tutela-protezione del lavoratore, particolarmente se subordinato, e' tesa al significato costituzionale dell'essere lavoratore e cittadino del nostro stato, un cittadino che per la nostra Carta e' un cittadino operoso, figlio della nostro status di essere titolari di una cittadinanza sociale, che non puo' essere repressa in modo tale che ultracitoque non potest sussistere rectum ovvero il degrado dei diritti fondamentali da applicarsi a tutti i lavoratori come tali. Tali significative espressioni non possono essere condizionale da una mera repressione, togliendo al cittadino, come nel caso de quo, la possibilita' di lavorare a seguito di una mera sanzione accessoria-ammmistrativa, ma ponendo piuttosto una repressione sanzionatoria, che in via equilibrata commisuri dei tempi e delle modalita' tali da contemperare repressione con il diritto al lavoro. F) Tale complessiva considerazione e' rafforzata dall'artico 2, e pure dall'articolo 3, della Carta costituzionale, per cui, se pur in ogni ordinamento come lo e' indubbiamente quello Italiano sussista il primato della legge, non puo' obliterarsi nel dimettere delle norme come la limitazione di un diritto (la sospensione del diritto di usare la patente) sia connessa alle esigenze di solidarieta' sociale, come il permettere di lavorare ed esistere dignitosamente. In sostanza e di forma anche per l'articolo 142, comma 9, del codice della strada non e' impossibile che il legislatore addivenga ad una equilibrata e flessibile disciplina, bilanciando diritti e doveri in punto sospensione della patente ed in relazione alla impossibilita' concreta di lavorare seriamente, senza porsi in condizioni di perdita del lavoro,con turni contrari al disposto prefettizio. G) Le distanze e le difficolta' lavorative del ricorrente non sono «utopie», ma corrispondono esattamente alle distanze, alle strade ed ai collegamenti difficili, ira le ore 22 e le ore 7 del mattino, tra la sua abitazione e l'azienda del datore di lavoro per chi conosce esattamente la citta' di Trieste (non si tratta di «localismo» ma di effettiva situazione che puo' benissimo riguardare altre zone dell'Italia e dei relativi lavoratori con i relativi orari incompatibili con le disposizioni astratte e non parametrate dell'articolo 142, comma 9, del codice della strada).
P. Q. M. Reputa con iniziativa apprestata d'ufficio non costituzionalmente legittimo, ex surriportati articoli nn. 2, 3, 27, 35 e 38 della Carta costituzionale l'art. 142, comma 6, del codice della strada, ove nella sospensione della patente il legislatore non abbia tenuto conto dei diritti del lavoratore, sospendendo una patente, che serve a quest'ultimo per esercitare il suo lavoro correttamente e senza rischi di rimanere privo di un lavoro, proprio di questi tempi non certo facili, e un tanto senza parametrare e modulare tale sanzione accessoria amministrativa in modo attento a tale diritto fondamentale di lavorare. Ordina la sospensione del procedimento per pregiudizialita' costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della cancelleria - del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale; Ordina la notificazione del presente provvedimento - sempre a cura della cancelleria - alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa, nonche' ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Trieste, addi' 2 dicembre 2008 Il giudice di pace: Pellarini