N. 120 ORDINANZA 20 - 24 aprile 2009

Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato. 
 
Elezioni - Parlamento europeo - Approvazione da parte del Senato  del
  testo unificato delle proposte di legge concernente l'elezione  dei
  membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia - Previsione  di
  una  soglia  di  sbarramento  al  4  per  cento  nel   minimo   per
  l'attribuzione dei seggi - Conflitto  di  attribuzione  tra  poteri
  dello  Stato  proposto  dal  partito  politico  «Lista  Consumatori
  C.O.D.A.CONS.» nei confronti della Camera dei deputati e del Senato
  della  Repubblica  -  Denunciata  modificazione  della   disciplina
  elettorale  nel  semestre  antecedente  la  data  fissata  per   le
  votazioni ed istanza di sospensione dell'atto impugnato  -  Difetto
  dei   requisiti   soggettivo   ed   oggettivo   del   conflitto   -
  Inammissibilita' del ricorso. 
- Approvazione del Senato della Repubblica il  3  febbraio  2009  del
  testo unificato delle proposte di legge A.C. 22 e abbinate-A. 
- Costituzione, artt. 1, 3, 48 e 49; legge 11 marzo 1953, n. 87, art.
  37, terzo e quarto comma  (e  art.  40;  Norme  integrative  per  i
  giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26). 
(GU n.17 del 29-4-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel giudizio per conflitto di attribuzione  tra  poteri  dello  Stato
sorto  a  seguito  della  approvazione  da  parte  del  Senato  della
Repubblica, nella seduta del 3 febbraio  2009,  del  testo  unificato
delle proposte di legge (A.C. 22 e abbinate-A) recante modifiche alla
legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei  membri  del
Parlamento  europeo  spettanti  all'Italia,  promosso   dal   partito
politico «Lista Consumatori C.O.D.A.CONS» con ricorso  depositato  in
cancelleria il 4 febbraio 2009 ed  iscritto  al  n.  2  del  registro
conflitti tra poteri dello Stato 2009, fase di ammissibilita'. 
    Udito nella Camera di consiglio del 1°  aprile  2009  il  giudice
relatore Ugo De Siervo. 
    Ritenuto che con  ricorso  depositato  il  4  febbraio  2009,  il
partito politico «Lista Consumatori  C.O.D.A.CONS.»,  candidato  alle
elezioni del Parlamento europeo del 6 e 7 giugno 2009,  ha  sollevato
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in relazione  alla
proposta di legge A.C. 22 presentata alla Camera dei deputati  il  29
aprile 2008 dagli onorevoli Zeller, Brugger e Nicco, approvata (nella
versione risultante dall'abbinamento con  altre  proposte  di  legge)
dalla stessa Camera nella seduta n. 125 del 3 febbraio 2009,  recante
«Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente  l'elezione
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»; 
        che il ricorrente riferisce di  aver  da  tempo  iniziato  la
raccolta delle sottoscrizioni necessarie per la  presentazione  della
suddetta «Lista», in vista delle prossime elezioni europee; 
        che  l'approvazione  definitiva  del  testo  unificato  delle
proposte di legge in oggetto, introducendo la soglia  di  sbarramento
del  quattro  per  cento  nel  minimo  per  l'acquisizione  di  seggi
spettanti all'Italia nel Parlamento europeo, ai sensi della legge  24
gennaio 1979, n. 18  (Elezione  dei  membri  del  Parlamento  europeo
spettanti all'Italia), comporterebbe una rilevante e  discriminatoria
innovazione rispetto alla previgente disciplina, tale da  determinare
un «cambiamento in corsa ad adempimenti  elettorali  gia'  intrapresi
della legge elettorale con violazione  sotto  diversi  profili  della
Costituzione»; 
        che  tutti  i  movimenti  politici,  seppur  di   consistenza
inferiore rispetto agli schieramenti ormai  radicati  in  Parlamento,
hanno il diritto di partecipare alla  competizione  elettorale  cosi'
come disciplinata dalla legge vigente nei sei mesi dalla data fissata
per le votazioni, come si evince dall'art. 14, n. 3, della  legge  21
marzo  1990,  n.  53  (Misure  urgenti  atte  a  garantire   maggiore
efficienza al procedimento elettorale); 
        che,  per  quanto  concerne  il   requisito   soggettivo   di
ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra poteri dello  Stato,
il ricorrente, contrariamente a quanto statuito nell'ordinanza n.  79
del 2006 di questa Corte,  sostiene  che  i  partiti  politici  siano
«espressione organizzata del corpo elettorale e,  pertanto,  titolari
di attribuzioni costituzionali anche nei procedimenti per  l'elezione
delle assemblee, con conseguente  qualificazione  di  veri  e  propri
poteri dello  Stato  allorquando  vi  siano  lesioni  di  determinate
attribuzioni, normativamente previste»; 
        che, nel merito, il ricorrente lamenta  la  violazione  degli
articoli 1, 3, 48  e  49  della  Costituzione,  dal  momento  che  le
istituzioni parlamentari avrebbero modificato in peius la  disciplina
applicabile alla presente competizione elettorale, quando ormai tutti
gli adempimenti a tal fine previsti erano stati posti in essere; 
        che  il  ricorrente  ha  presentato,  altresi',  istanza   di
sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 40  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento della Corte costituzionale), e dell'art. 26 delle Norme
integrative  per  i  giudizi  davanti  alla   Corte   costituzionale,
paventando che, nelle more del giudizio, la votazione abbia luogo  in
forza dell'impugnato provvedimento cagionando cosi'  un  irreparabile
danno; 
        che, con atto depositato il 20 febbraio 2009,  il  ricorrente
ha presentato istanza di anticipazione della trattazione del presente
ricorso, fissata per la  Camera  di  consiglio  del  6  maggio  2009,
allegando, a tal fine, l'avvenuta approvazione definitiva,  da  parte
del Senato della Repubblica nella seduta del 18  febbraio  2009,  del
disegno di legge A.S. 1360; 
        che, con provvedimento del 23 febbraio 2009, il Presidente di
questa  Corte,  sentito  il  giudice  relatore,  ha   anticipato   la
discussione del giudizio alla Camera di consiglio del 1° aprile 2009; 
        che, con istanza depositata l'11 marzo 2009, il ricorrente ha
chiesto che il giudizio di ammissibilita' si  svolgesse  in  pubblica
udienza; 
        che, con provvedimento del 12 marzo 2009,  il  Presidente  di
questa Corte ha rigettato l'istanza, dal momento che l'art. 37, terzo
comma, della legge n. 87 del 1953, prevede che «la Corte  decide  con
ordinanza in Camera di consiglio sulla ammissibilita' del ricorso»; 
        che il ricorrente in data 26  marzo  2009,  con  «istanza  di
opposizione  al  collegio  del   provvedimento   presidenziale»,   ha
impugnato il provvedimento del Presidente di questa Corte in data  12
marzo 2009, sollevando anche questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 37, terzo comma, della legge n. 87 del 1953; 
        che il Presidente di questa Corte, in data 31 marzo 2009,  ha
dichiarato irricevibile la suddetta istanza. 
    Considerato che, in questa fase, la Corte e' chiamata,  ai  sensi
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n.  87
(Norme  sulla  costituzione   e   sul   funzionamento   della   Corte
costituzionale),  ad  accertare  se   il   sollevato   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato sia ammissibile, valutando, senza
contraddittorio tra le parti, se ne sussistano i requisiti soggettivo
ed oggettivo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione  anche
in punto di ammissibilita'; 
        che,  sotto  il   profilo   soggettivo,   il   conflitto   e'
inammissibile; 
        che, invero,  come  statuito  da  questa  Corte,  «i  partiti
politici vanno considerati come organizzazioni proprie della societa'
civile, alle quali  sono  attribuite  dalle  leggi  ordinarie  talune
funzioni pubbliche, e non come poteri dello Stato ai  fini  dell'art.
134 Cost. (...). Pertanto,  ai  partiti  politici  non  e'  possibile
riconoscere   la   natura   di   organi   competenti   a   dichiarare
definitivamente  la  volonta'  di  un  potere  dello  Stato  per   la
delimitazione di una  sfera  di  attribuzioni  determinata  da  norme
costituzionali» (ordinanza n. 79 del 2006); 
        che anche il requisito oggettivo non sussiste,  giacche'  gli
atti impugnati, essendo  preordinati  esclusivamente  ad  avviare  il
procedimento  legislativo,  sono  palesemente  inidonei  a   produrre
l'effetto lesivo lamentato dal ricorrente (cfr. ordinanze n. 172  del
1997, n. 45 e n. 44 del 1983). 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto  di  attribuzione
tra  poteri  dello  Stato  proposto  dal  partito   politico   «Lista
Consumatori C.O.D.A.CONS.» nei confronti della Camera dei deputati  e
del Senato della Repubblica con l'atto indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                       Il redattore: De Siervo 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 24 aprile 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola