N. 122 ORDINANZA 20 - 24 aprile 2009
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Commercio - Disciplina dell'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande - Legge della Regione Veneto - Rilascio delle autorizzazioni in base ai criteri e ai parametri stabiliti dalle Giunte regionali e dai Comuni - Lamentata violazione della competenza legislativa statale di tipo esclusivo in materia di tutela della concorrenza e del principio della liberta' d'iniziativa economica privata - Difetto di rilevanza per l'inapplicabilita' delle norme denunciate nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilita' della questione. - Legge Regione Veneto, 21 settembre 2007, n. 29, artt. 33, comma 1, e 34, comma 1. - Costituzione artt. 41 e 117, secondo comma, lett. e). Commercio - Disciplina dell'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande - Legge della Regione Veneto - Prevista applicabilita' in via transitoria, sino all'adozione dei parametri stabiliti dai Comuni, dei criteri attualmente vigenti - Lamentata violazione della competenza legislativa statale di tipo esclusivo in materia di tutela della concorrenza e del principio della liberta' d'iniziativa economica privata - Insufficiente riferimento ai parametri invocati con conseguente mancanza di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilita'. - Legge Regione Veneto, 21 settembre 2007, n. 29, art. 38, comma 1. - Costituzione, artt. 41 e 117, secondo comma, lett. e).(GU n.17 del 29-4-2009 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; ha pronunciato la seguente
Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 33, comma 1, 34, comma 1, e 38, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29 (Disciplina dell'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sul ricorso proposto dalla Liassidi s.r.l. ed altro contro il Comune di Venezia, con ordinanza del 10 luglio 2008, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ยช serie speciale, dell'anno 2008. Visto l'atto di costituzione del Comune di Venezia, nonche' l'atto di intervento della Regione Veneto; Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2009 il giudice relatore Giuseppe Tesauro; Uditi gli avvocati Federico Sorrentino per il Comune di Venezia, Luigi Manzi ed Ezio Zanon per la Regione Veneto; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza del 10 luglio 2008, ha sollevato, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 33, comma 1, 34, comma 1, e 38, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29 (Disciplina dell'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande); che, nel giudizio principale, la societa' ricorrente ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti con cui il Comune di Venezia le aveva negato l'autorizzazione di pubblico esercizio di tipo B), per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonche' di vari atti e deliberazioni presupposti; che la ricorrente ha, altresi', chiesto nel giudizio principale la condanna della amministrazione resistente al risarcimento dei danni; che, ad avviso del giudice a quo, gli artt. 33, comma 1, 34, comma 1, della legge Regione Veneto n. 29 del 2007 contrasterebbero con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., avendo invaso la sfera di competenza legislativa di tipo esclusivo, in materia di tutela della concorrenza, riservata allo Stato e dal medesimo esercitata con l'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, secondo cui anche la somministrazione di alimenti e bevande e' svolta senza il rispetto dei limiti riferiti a quote di mercato predefinite, o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale; che il citato art. 38, comma 1, avrebbe reintrodotto, in via transitoria, un sistema di criteri e parametri aventi le stesse finalita' di quelli stabiliti dalle norme statali abrogate dal citato d.l. n. 223 del 2006; che, infine, tutte le norme impugnate violerebbero l'art. 41 della Costituzione, ponendosi in contrasto con i principi dettati in materia di tutela della concorrenza e, dunque, con il principio della liberta' di iniziativa economica privata; che nel giudizio si e' costituito il Comune di Venezia, eccependo, anche nella memoria depositata in prossimita' dell'udienza, l'inammissibilita' della questione per irrilevanza nel giudizio a quo, nonche' l'infondatezza per erroneita' del presupposto interpretativo e per l'omesso tentativo di ricercare un'interpretazione conforme a Costituzione; che nel giudizio e' intervenuta la Regione Veneto, sostenendo, anche con una memoria successiva, l'inammissibilita' della questione, avente ad oggetto gli artt. 33 e 34 della legge Regione Veneto n. 29 del 2007 per difetto di rilevanza, e deducendo, nel merito, che la disciplina censurata, lungi dall'indicare quote di mercato predefinite, disciplinerebbe strumenti di governo del territorio utili al fine di garantire la sostenibilita' sociale e la verifica delle caratteristiche urbanistiche e di accessibilita' delle diverse parti del territorio regionale, nel rispetto dei principi della tutela dell'ordine pubblico, della salute e dei consumatori, nonche' della salvaguardia del patrimonio storico ed artistico e dell'ambiente. Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto dubita, in riferimento agli articoli 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, della legittimita' costituzionale degli artt. 33, comma 1, 34, comma 1, e 38, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29 (Disciplina dell'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande); che la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 33, comma 1, e 34, comma 1, della legge Regione Veneto n. 29 del 2007 e' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, poiche' si tratta di norme che il giudice a quo non deve applicare (ex pluribus ordinanze n. 8 del 2009, n. 286 del 2001, n. 156 del 2001); che, infatti, trattandosi di disposizioni strumentali all'emanazione di futuri parametri e criteri di programmazione per le nuove attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, come peraltro riconosciuto dallo stesso rimettente, tali norme non potrebbero in ogni caso essere poste a fondamento della decisione, sia essa di annullamento che risarcitoria; che la questione avente ad oggetto il citato art. 38, comma 1, il quale ha disposto l'applicabilita' in via transitoria dei parametri e dei criteri attualmente vigenti, e' invece manifestamente inammissibile, in quanto nell'ordinanza non e' dato riscontrare un adeguato sviluppo argomentativo del denunciato contrasto con i parametri invocati; che, infatti, con riferimento a detta norma, il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per aver violato la competenza legislativa esclusiva esercitata dallo Stato con l'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, e' conseguente ad un'interpretazione puramente assertiva della disposizione, cosi' come priva di reale motivazione e' la denunciata lesione dell'art. 41 Cost.; che la mancata motivazione della non manifesta infondatezza, conseguente ad un insufficiente riferimento ai parametri invocati, e' causa di manifesta inammissibilita' (ex multis ordinanze n. 249 del 2008, n. 114 del 2007, n. 39 del 2005, n. 126 del 2003).
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli articoli 33, comma 1, 34, comma 1, e 38, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29 (Disciplina dell'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande), sollevata, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2009. Il Presidente: Amirante Il redattore: Tesauro Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 24 aprile 2009. Il direttore della cancelleria: Di Paola