N. 123 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 2009

Ordinanza del 22 gennaio 2009  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per la Puglia sul ricorso proposto da Altana Pharma  S.p.A.
contro Regione Puglia ed altra. 
 
Sanita' pubblica - Regione Puglia - Interventi  per  il  contenimento
  della spesa farmaceutica - Farmaci inibitori della pompa  protonica
  - Disciplina delle modalita' di prescrizione - Lesione della  sfera
  di competenza esclusiva  statale  in  tema  di  determinazione  dei
  livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
  sociali - Violazione del diritto  di  azione  e  del  principio  di
  tutela giurisdizionale per l'adozione  della  censurata  disciplina
  con legge regionale anziche'  con  provvedimento  amministrativo  -
  Richiamo alle sentenze della  Corte  costituzionale  nn.  282/2002,
  88/2003 e 271/2008. 
- Legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, art. 12,  comma
  1. 
- Costituzione, artt. 24, 113 e  117,  commi  secondo,  lett.  m),  e
  terzo. 
(GU n.18 del 6-5-2009 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 313 del 2007, proposto dalla Altana Pharma  S.p.A.,
rappresentata e difesa  dagli  avvocati  Gennaro  Notarnicola,  Diego
Vaiano e Paolo Vaiano, con domicilio eletto presso il primo in  Bari,
via Piccinni, 150; 
    Contro la Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv.  Maria
Petroceffi, con domidilio eletto in Bari,  corso  Vittorio  Emanuele,
52, nei confronti di  Patiopharm  Talia  S.r.l.,  per  l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia: 
        della delibera dell'Assessorato alle politiche  della  salute
della Regione Puglia del 4 gennaio 2007, con la quale, in  attuazione
di quanto stabilito dall'art. 12 della legge  regionale  28  dicembre
2006, n. 39, e' stato fornito ai  direttori  generali  delle  Aziende
U.S.L. ed ospedaliere, ai  rappresentanti  sindacali  dei  medici  di
medicina   generale,   dei   medici   pediatri   e   dei   farmacisti
(Federfarma),,  nonche'  all'Ordine  dei  medici  e  dei   farmacisti
l'elenco dei farmaci appartenenti alla  categoria  terapeutica  degli
inibitori  della  pompa  protonica  con   il   relativo   prezzo   di
riferimento, calcolato sulla base del costo di euro 0,90 per DDD/die; 
        della nota prot. n. 24/35/ATP/3 del 2  gennaio  2007,  citata
nella delibera di cui sopra, non conosciuta dalla ricorrente, il  cui
contenuto sarebbe stato ribadito dalla delibera del 4 gennaio 2007; 
        della delibera dell'Assessorato alle politiche  della  salute
della Regione Puglia del giorno 11 gennaio 2007, con  la  quale  sono
state  fornite  ulteriori  precisazioni  in  ordine  alle   modalita'
prescrittive valide per i farmaci appartenenti alla  categoria  degli
inibitori della pompa protonica; 
        di ogni altro atto  presupposto,  connesso  o  consequenziale
agli atti impugnati. 
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  26  novembre  2008  il
cons. Giuseppina  Adamo  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    La ditta farmaceutica istante ha  impugnato  una  serie  di  atti
della Giunta regionale e dell'Assessorato alle politiche della salute
della Regione Puglia, Settore ATP, risalenti ai  mesi  di  gennaio  e
febbraio 2007, in  epigrafe  meglio  individuati,  recanti  modalita'
prescrittive per gli inibitori della pompa protonica. 
    Con tali atti la Regione Puglia ha avviato la concreta attuazione
dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2006 n.  39,
a norma del quale, ai fini del contenimento  della  spesa  sanitaria,
«a) Per la prescrizione dei  farmaci  compresi  nella  categoria  ATC
AO2BC - inibitori della pompa protonica - devono essere osservate  le
seguenti modalita': 
        1) i medici di medicina  generale  e  i  pediatri  di  libera
scelta,  nella  normale  pratica  assistenziale,  devono   effettuare
prescrizioni di farmaci il cui costo  per  dose  definita  al  giorno
riferito al prezzo al pubblico non sia superiore ai prezzo minimo  di
riferimento calcolato in euro 0,90. In particolare,  per  la  nota  1
devono essere prescritti solo i Misoprostolo e gli inibitori di pompa
protonica a dosaggio pieno con costo entro euro 0,90 di dose definita
giornaliera; 
        2) qualora il medico, in caso di intolleranza,  insufficiente
risposta clinica o possibili interazioni farmacologiche, ritenga  che
sia necessario prescrivere una specialita' il cui costo per giorno di
terapia riferito al prezzo al pubblico sia superiore al valore di cui
al  numero  1)  deve  giustificare  la  diversa  scelta   terapeutica
nell'ambito dell'aggiornamento della scheda sanitaria individuale del
paziente,  disposto  dall'articolo   45,   comma   2,   lettera   b),
dell'Accordo collettivo nazionale. In tal caso il cittadino non  paga
alcuna differenza di prezzo; 
        3) i medici ospedalieri e i medici specialisti  ambulatoriali
esterni e interni sono tenuti,  nella  proposta  di  prescrizione,  a
indicare i farmaci il cui prezzo al  pubblico  non  sia  superiore  a
quanto indicato al numero 1). Qualora gli stessi ritengano necessario
utilizzare farmaci di prezzo superiore a quello di riferimento devono
predisporre opportuno Piano terapeutico, su modello predisposto dalla
regione. Nel Piano  devono  essere  riportate  le  motivazioni  della
diversa scelta terapeutica che, comunque, non  puo'  prescindere  dai
criteri di appropriatezza della EBM e dall'osservanza delle Note AlFA
1 oppure 48. Tale Piano terapeutico deve  comunque  essere  condiviso
dal medico di medicina generale. In tal caso il  cittadino  non  paga
alcuna differenza di prezzo; 
        4) i medici prescrittori devono contrassegnare sulla  ricetta
la specifica nota che individua il prezzo di riferimento o la deroga,
da definirsi da parte della regione; 
        5)  i   medici   della   continuita'   assistenziale   devono
prescrivere unicamente il farmaco alle condizioni di  cui  al  numero
1); 
        6) per la prescrizione di farmaci il cui prezzo supera quello
di riferimento e per la quale sulla ricetta non e' contrassegnata  la
specifica nota regionale di cui al  numero  4)  i  farmacisti  devono
richiedere la differenza tra il prezzo di riferimento  e  quello  del
farmaco dispensato ...». 
    La societa' ricorrente ha denunciato l'illegittimita' degli  atti
per violazione di legge,  incompetenza  ed  eccesso  di  potere,  con
particolare richiamo ai valori  costituzionali  e,  in  specie,  agli
artt. 32 e 117. 
    In particolare, come rimarcato anche nelle memorie conclusive, la
legge regionale deve ritenersi contrastante con gli artt. 117,  comma
2, lett. m), e comma 3, nonche' con gli artt. 24 e 113 Cost. 
    L'adozione di una legge-provvedimento, in materia di salvaguardia
del diritto alla salute degli assistiti,  invero,  comporterebbe  una
restrizione  della  tutela  ordinariamente  assicurata  dal   giudice
competente   a   valutare   la   legittimita'   del    «provvedimento
amministrativo», imposto dall'art. 6 del  decreto-legge  n.  347  del
2001. 
    Il Collegio osserva che gli atti gravati si limitano a  stabilire
modalita'   applicative   delle   misure   di   razionalizzazione   e
contenimento della spesa farmaceutica gia' compiutamente  individuate
dalla legge regionale; sicche' ogni indagine sulla  legittimita'  dei
provvedimenti non puo' che presupporre il vaglio costituzionale della
norma di rango legislativo che ha gia' operato  le  scelte  regionali
ritenute lesive dalla casa  farmaceutica.  Cio'  rende  la  questione
d'illegittimita' costituzionale prospettata rilevante ai  fini  della
decisione della controversia portata all'esame di questo Giudice. 
    D'altra parte, essa si presenta non manifestamente infondata. 
    L'art.  117,  secondo  comma,  lett.   m),   della   Costituzione
stabilisce che lo Stato abbia legislazione  esclusiva  nella  materia
«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti  su  tutto  il
territorio nazionale». 
    Tale disposizione presuppone che  le  prestazioni  concernenti  i
diritti civili e sociali possano essere  disciplinate,  assicurate  e
tutelate da diversi soggetti e proprio per  questo  attribuisce  alla
competenza esclusiva della legge statale il compito di determinare  i
livelli  essenziali  di  tali  prestazioni  su  tutto  il  territorio
nazionale, livelli ai  quali  ovviamente  devono  attenersi  tutti  i
soggetti che concretamente debbono fornire le  prestazioni.  Cio'  si
evince dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale,  al
proposito, ha statuito che «i livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali non sono una materia in  senso
stretto, ma una competenza del legislatore idonea a  investire  tutte
le materie, rispetto alle quali  il  legislatore  stesso  deve  poter
porre  le  norme  necessarie  per  assicurare  a  tutti,  sull'intero
territorio nazionale, il godimento  di  prestazioni  garantite,  come
contenuto essenziale dei diritti, senza che la legislazione regionale
possa limitarle o condizionarle» (sentenza n. 282/2002). 
    Con la sentenza n. 88/2003, e' stato ulteriormente precisato  che
siccome la previsione della lett. m) del secondo comma dell'art.  117
Cost. ha una forte «incidenza  sull'esercizio  delle  funzioni  nelle
materie assegnate alle competenze legislative ed amministrative delle
regioni e delle province autonome (...) queste scelte,  almeno  nelle
loro linee generali», devono essere «operate dallo Stato  con  legge,
che dovra' inoltre determinare  adeguate  procedure  e  precisi  atti
formali per procedere alle specificazioni ed articolazioni  ulteriori
che si rendano necessarie nei vari settori». 
    Le  richiamate  pronunce  affermano  quindi  che  al  legislatore
regionale e'  sicuramente  vietato  limitare  o  condizionare  queste
«prestazioni garantite», perche', cio' facendo, esso offrirebbe delle
stesse un livello inferiore a  quello  «essenziale»:  il  legislatore
regionale non deve,  cioe',  adottare  alcuna  disciplina  che  possa
rendere  meno  fruibile  tale  servizio  pubblico,  ovvero  non  deve
procedere ad una regolamentazione dei criteri di erogazione che possa
condizionare o addirittura restringere l'accesso alle prestazioni, il
cui  contenuto  concreto  rientra  comunque  nella   sua   sfera   di
competenza. 
    In  definitiva,  rispetto  al  «livello  essenziale»,   solo   il
legislatore  nazionale  puo'  dettare  le   «norme   necessarie   per
assicurare a tutti, sull'intero territori nazionale, il godimento  di
prestazioni garantite, come contenuto essenziale» dei diritti; e tali
norme racchiudono  una  scelta  esclusivamente  politica  e  non  una
disciplina concreta delle modalita' di erogazione dette  prestazioni,
rimanendo  quest'ultima,  senz'altro,  di   stretta   pertinenza   de
legislatore regionale (sentenza n. 282/2002, punto 5). 
    Per  quanto  attiene  al  caso  di  specie,   la   stessa   Corte
costituzionale si e' gia'  pronunciata  su  una  normativa  regionale
(della Regione Liguria) che introducendo varie misure di contenimento
della spesa farmaceutica aveva individuato una categoria  terapeutica
omogenea di farmaci (quella degli inibitori di pompa protonica),  per
la quale,  sul  presupposto  della  sostanziale  equipollenza  tra  i
farmaci appartenenti  a  tale  categoria,  aveva  limitato  la  spesa
addebitabile a carico del servizio sanitario regionale  a  costo  del
farmaco cosiddetto «generico». In merito a tale specifica  questione,
la Corte costituzionale ha seguito  il  percorso  argomentativo  gia'
battuto, nelle sue linee generali, nelle  precedenti  pronunce  sopra
richiamate. Infatti, con la sentenza 11 luglio 2008 n. 271, la  Corte
costituzionale ha osservato, in via preliminare, che ci  si  muoveva,
riguarda all'oggetto  del  giudizio,  «nell'ambito  di  una  materia,
concernente  la   determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
prestazioni sanitarie, riservata  in  via  esclusiva  al  legislatore
statale, che quindi e' pienamente competente a determinare  le  forme
tramite  le  quali  la  regione  puo'  esercitare   le   attribuzioni
riconosciutele in tale ambito dalla  normativa  dello  Stato,  quando
esse rispondano in via immediata ad esigenze, connesse al livello  di
tutela garantito nella fruizione della prestazione, di cui la  stessa
legge statale si fa carico». E, subito dopo, la Corte ha sottolineato
che l'esercizio, da parte della regione, del potere di  escludere  in
tutto o in parte la rimborsabilita' dei farmaci, e' stato configurato
dal legislatore statale esclusivamente come il «punto  di  arrivo  di
uno   speciale   procedimento    amministrativo,    in    particolare
caratterizzato dal  determinante  ruolo  valutativo  di  un  apposito
organo tecnico nazionale  sulla  base  dei  criteri  determinati  dal
legislatore statale». Ribadendo, cosi', il  rapporto  tra  competenza
esclusiva del legislatore statale, chiamato a fissare le condizioni e
le modalita' dell'accesso generalizzato e garantito alle  prestazioni
relative ai diritti sociali e civili, e  competenza  del  legislatore
regionale, il quale deve  occuparsi  del  contenuto  specifico  delle
prestazioni (competente, in cio',  eventualmente  ad  «allargare»  la
garanzia determinata in sede centrale,  ampliando  le  condizioni  di
accessibilita' alle medesime prestazioni), la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13  della  legge
Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 15, affermando che «sostituire  con
un atto legislativo  quanto  puo'  essere  realizzato  dalla  regione
mediante un apposito provvedimento amministrativo rappresenta  quindi
una violazione di quanto espressamente  determinato  dal  legislatore
statale nell'ambito di una materia di sua esclusiva  competenza  (nel
caso di specie, secondo quanto previsto nel  secondo  comma,  lettera
m), dell'art. 117 della  Costituzione)  ed  e'  quindi  contrario  al
dettato costituzionale». 
    Conclusivamente  il  Collegio,  per  le  ragioni  sopra  esposte,
solleva questione di costituzionalita' dell'art. 12, comma  1,  della
legge regionale Puglia 28 dicembre 2006 n. 39 in relazione ai profili
cosi' riassunti: violazione degli artt. 117, comma  2,  lett.  m),  e
comma 3; violazione degli artt. 24 e 113 Cost., nella parte in cui in
cui l'adozione di una legge-provvedimento  comporta  una  restrizione
della tutela  ordinariamente  assicurata  dal  giudice  competente  a
valutare la legittimita' del «provvedimento amministrativo»,  imposto
dall'art. 6 del decreto-legge n. 347 del 2001. 
    Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere  sospesa
ogni decisione sulla  predetta  controversia,  dovendo  la  questione
essere demandata al giudizio della Corte costituzionale. 
                              P. Q. M. 
    Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948 n.  1  e  23  della
legge 11 marzo 1953 n. 87, riservata ogni altra  pronuncia  in  rito,
nel merito e sulle spese, ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione di costituzionalita' dell'art.  12,  comma  1,
della legge regionale Puglia 28 dicembre 2006  n.  39,  in  relazione
agli artt. 24, 113 e  117  della  Costituzione,  dispone  l'immediata
trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale,  sospendendo  il
giudizio in corso. 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al  Presidente  della  Giunta  della  Regione
Puglia, nonche' sia comunicata al Presidente del Consiglio  regionale
pugliese. 
    Cosi' deciso in Bari, nella Camera di  consiglio  del  giorno  26
novembre 2008. 
                      Il Presidente: Allegretta 
                                                   L'estensore: Adamo