REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 ottobre 2008, n. 269 

  Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 18
agosto  2005,  n.  20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la
prima  infanzia), e successive modifiche ed integrazioni, concernente
i criteri e le modalita' di ripartizione del Fondo per l'abbattimento
delle  rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia
per  l'anno scolastico 2007/2008, e la determinazione delle modalita'
di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.
(GU n.18 del 9-5-2009)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 44 del 29 ottobre 2008)

                            IL PRESIDENTE

   Visto  l'art.  15  della  legge  regionale 18  agosto  2005, n. 20
(Sistema  educativo  integrato  dei servizi per la prima infanzia), e
successive modifiche ed integrazioni, che prevede l'istituzione di un
Fondo  diretto  all'abbattimento  delle rette a carico delle famiglie
per  l'accesso  ai  servizi per la prima infanzia erogati da soggetti
pubblici   nonche'   da  soggetti  del  privato  sociale  e  privati,
accreditati, secondo gli indirizzi di cui all'art. 13, comma 1;
   Atteso  che  il  comma  2  del  succitato  art. 15 prevede che con
regolamento  siano stabiliti i criteri e le modalita' di ripartizione
del  predetto  Fondo,  da  trasferire  agli enti gestori del Servizio
sociale  dei  comuni, nonche' gli elementi per l'individuazione delle
modalita' di erogazione dei benefici a favore delle famiglie;
   Visto il  comma  2-bis  del  medesimo  art.  15 che prevedeva che,
limitatamente   all'anno   scolastico  2006-2007,  tale  Fondo  fosse
finalizzato   all'accesso  ai  soli  nidi  d'infanzia  in  deroga  al
requisito dell'accreditamento;
   Visto  il  relativo  regolamento di attuazione emanato con proprio
decreto 12 gennaio 2007, n. 06/Pres.;
   Visto  il  comma 43 dell'art. 3 della legge regionale n. 20 agosto
2007,  n.  22  che, modificando il comma 2-bis del succitato art. 15,
estende  le  previsioni riguardanti l'anno scolastico 2006/2007 anche
all'anno scolastico 2007/2008;
   Ravvisata,   pertanto,   la   necessita'   di  adottare  un  nuovo
regolamento   per   l'anno  scolastico  2007/2008,  alla  luce  delle
modifiche  normative  intervenute e tenuto conto delle risultanze del
monitoraggio della misura relativo all'anno scolastico 2006/2007;
   Vista  la  deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2008,
n.  1845  con  la  quale  e'  stato  approvato  in via preliminare il
«Regolamento  di cui al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 18
agosto  2005,  n.  20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la
prima  infanzia), e successive modifiche ed integrazioni, concernente
i criteri e le modalita' di ripartizione del Fondo per l'abbattimento
delle  rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia
per  l'anno scolastico 2007/2008, e la determinazione delle modalita'
di erogazione dei benefici a favore delle famiglie»;
   Visto il parere favorevole espresso su tale testo dalla Conferenza
permanente  per la programmazione sanitaria sociale e socio-sanitaria
regionale nella seduta del 22 settembre 2008;
   Visto il parere favorevole espresso con osservazioni su tale testo
dal  Consiglio  delle  autonomie locali nella seduta del 25 settembre
2008;
   Vista  la  deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2008,
n.  1977  che  ha  apportato  modifiche  sul  testo  approvato in via
preliminare alla luce delle osservazioni espresse;
   Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
                              Decreta:

   1. E' emanato il «Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 15 della
legge  regionale  18  agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato
dei  servizi  per  la  prima  infanzia),  e  successive  modifiche ed
integrazioni,  concernente  i  criteri e le modalita' di ripartizione
del  Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per
l'accesso  ai  nidi  d'infanzia per l'anno scolastico 2007/2008, e la
determinazione  delle  modalita'  di erogazione dei benefici a favore
delle  famiglie»  nel  testo allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo,  a  chiunque spetti, di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3.  Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                TONDO

Regolamento  di  cui al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 18
   agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la
   prima   infanzia),   e   successive   modifiche  ed  integrazioni,
   concernente i criteri e le modalita' di ripartizione del Fondo per
   l'abbattimento  delle  rette a carico delle famiglie per l'accesso
   ai   nidi   d'infanzia  per  l'anno  scolastico  2007/2008,  e  la
   determinazione delle modalita' di erogazione dei benefici a favore
   delle famiglie.
                               Art. 1.

                              Finalita'

   1.  Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 15
della  legge  regionale  18  agosto  2005,  n.  20 (Sistema educativo
integrato dei servizi per la prima infanzia) e successive modifiche e
integrazioni,  i criteri e le modalita' di ripartizione del Fondo per
l'abbattimento  delle rette dei nidi d'infanzia per l'anno scolastico
2007/2008,  da  trasferire agli enti gestori del Servizio sociale dei
comuni,  nonche' gli elementi per l'individuazione delle modalita' di
erogazione dei benefici a favore delle famiglie.
                               Art. 2.

                             Definizioni

   1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) anno scolastico 2007/2008: il periodo di tempo compreso tra il
1° settembre 2007 e il 31 agosto 2008;
    b)  famiglia:  il  nucleo  familiare preso come riferimento dalla
normativa  di  cui  al  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 109 e
successive  modificazioni  e relativi decreti attuativi, (Definizioni
di  criteri  unificati  di valutazione della situazione economica dei
soggetti  che  richiedono  prestazioni  sociali  agevolate,  a  norma
dell'art.  59,  comma  51,  della  legge  27  dicembre  1997, n. 449)
(normativa ISEE).
                               Art. 3.

              Trasferimento dei fondi agli enti gestori
                   del Servizio sociale dei comuni

   1.  Per le finalita' di cui all'art. 1 l'amministrazione regionale
ripartisce  agli  enti  gestori  del  Servizio  sociale dei comuni le
risorse  disponibili  in  base  al numero di bambini iscritti ai nidi
d'infanzia  dell'ambito  territoriale del Servizio sociale dei comuni
di   riferimento  al  30  ottobre  2007,  desunti  dalla  rilevazione
dell'anno  2007  curata  dal  Centro  Regionale  di  Documentazione e
Analisi  sull'infanzia  e  l'adolescenza (CRDA), di cui alla legge 23
dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per
l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia).
   2.  I fondi di cui al comma 1 vengono trasferiti agli enti gestori
del Servizio sociale dei comuni secondo le seguenti modalita':
    a)  acconto  pari  al  60%  della  spesa  rendicontata per l'anno
scolastico 2006/2007 contestualmente all'impegno dei fondi;
    b) saldo a presentazione della rendicontazione.
                               Art. 4.

                           Rendicontazione

   1.  Gli  enti  gestori  del Servizio sociale dei comuni presentano
alla  struttura  regionale  competente,  ai  sensi dell'art. 42 legge
regionale  20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto di accesso) e successive
modifiche  ed  integrazioni, la rendicontazione delle spese sostenute
con  i fondi trasferiti, entro il termine stabilito con il decreto di
concessione.
                               Art. 5.

                       Beneficiari e requisiti

   1.  L'incentivo  di  cui  al presente regolamento e' concesso alle
famiglie residenti nella Regione.
   2.  Le famiglie di cui al comma 1 devono avere un indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo
31  marzo  1998, n. 109 e successive modificazioni e relativi decreti
attuativi, non superiore a € 35.000,00.
   4.  Sono  escluse  dal  beneficio  le  famiglie  che  usufruiscono
gratuitamente del servizio di nido d'infanzia a qualunque titolo.
                               Art. 6.

                        Importo del beneficio

   1.  L'importo  del beneficio per l'accesso a un posto nido per una
frequenza  minima  di  8  ore  e  30  giornaliere  per  5 giorni alla
settimana  viene fissato in € 120,00 mensili. Tale importo viene
ridotto  a  €  90,00  mensili per frequenze a orario giornaliero
inferiore  alle  8  ore  e  30  o  per frequenze inferiori a 5 giorni
settimanali.
   2.  Il beneficio mensile, relativamente al primo e all'ultimo mese
di  frequenza,  viene  concesso se il bambino e' iscritto al servizio
per  un  numero  di  giorni  superiore alla meta' piu' uno dei giorni
utili, determinati in base alle giornate di apertura del servizio nel
mese  considerato,  tenuto  conto  delle  modalita'  di  utilizzo del
servizio preventivamente concordate con la famiglia.
   3.  Il  beneficio  complessivo  attribuito  per  l'anno scolastico
2007/2008  non  puo'  superare  l'importo  totale  delle rette pagate
rimaste a carico dell'utente.
                               Art. 7.

                            Cumulabilita'

   1.  I  benefici di cui al presente regolamento sono cumulabili con
altri  contributi  e  agevolazioni  per  l'accesso ai servizi di nido
d'infanzia  fino  alla  concorrenza  della  spesa  rimasta  a  carico
dell'utente.
                               Art. 8.

         Termine e modalita' di presentazione della domanda

   1.   La  domanda,  redatta  secondo  il  modello  allegato  A,  e'
presentata,  all'ente  gestore  del  Servizio  sociale dei comuni del
territorio  di  residenza del minore interessato, da uno dei genitori
nella  cui  famiglia  anagrafica e' iscritto il minore entro sessanta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione del presente provvedimento.
   2.  Eventuali  domande  presentate  per  le  finalita'  di  cui al
presente  regolamento  prima  della  sua  entrata  in  vigore sono da
considerarsi  valide  qualora contengano tutti gli elementi richiesti
nel  modello  di  domanda  allegato al presente regolamento o vengano
integrate  con  gli  stessi  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione del presente
provvedimento.
   3.  Eventuali modifiche alla modulistica sono disposte con decreto
del Direttore centrale competente.
                               Art. 9.

                      Erogazione del contributo

   1.  L'ente  gestore  del  Servizio  sociale  dei Comuni eroga agli
aventi diritto il beneficio in un'unica soluzione.
                              Art. 10.

          Monitoraggio e valutazione d'impatto della misura

   1.  La  Regione si riserva di acquisire presso il Servizio sociale
dei  comuni  i  dati  necessari  al  monitoraggio  e alla valutazione
d'impatto della misura.
                              Art. 11.

                          Entrata in vigore

   1.  Il  presente  Regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(Omissis).