Modifica al regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale, in esecuzione dell'art. 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2005, n. 0284/Pres.(GU n.18 del 9-5-2009)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 5 novembre 2008) IL PRESIDENTE Visto il proprio decreto 5 settembre 2005, n. 0284/Pres. con il quale e' stato emanato il «Regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale, in esecuzione dell'art. 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e successive modificazioni»; Visto il Contratto collettivo integrativo 1998-2001, area non dirigenziale, sottoscritto il giorno 11 ottobre 2007 e, in particolare, la dichiarazione congiunta n. 1 con la quale le parti concordano in ordine al fatto che l'articolazione dei gradi del personale del Corpo forestale regionale, finalizzata esclusivamente ad esigenze correlate alla riconoscibilita' all'esterno dei medesimi nonche' all'assunzione di determinazioni operative nell'ambito del servizio esterno d'istituto, vada disciplinata nel succitato Regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale; Ritenuto, pertanto, di provvedere alla necessaria modifica del suddetto Regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale e, segnatamente, dell'art. 10; Vista l'informativa trasmessa alla Rappresentanza sindacale unitaria e alle Organizzazioni sindacali con nota della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi n. 23952/PERS/8 ORU del giorno 26 agosto 2008; Vista la diramazione della suddetta modifica regolamentare ai sensi e per gli effetti di cui alla circolare SG n. 4/2001 inviata con nota della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi n. 25013/PERS/27 ORU del giorno 5 settembre 2008; Vista la nota del Servizio qualita' della legislazione e semplificazione del giorno 26 settembre 2008, numero prot. 9160/SGR/LEG/R/5.1/08-56; Vista la nota della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi del giorno 2 ottobre 2008, n. prot. 27939/PER/8 ORU con la quale si e' provveduto a dare comunicazione alla Rappresentanza sindacale unitaria e alle Organizzazioni sindacali delle intervenute modifiche rispetto al testo gia' trasmesso con la succitata informativa; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 1998; Decreta: 1. Per le motivazioni di cui in premessa e' approvata la «Modifica al Regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale, in esecuzione dell'art. 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2005, n. 0284/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione quale modifica al Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO Modifica al regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale, in esecuzione dell'art. 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2005, n. 0284/Pres. Art. 1. Sostituzione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2005, n. 0284/ Pres. 1. L'art 10 del decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2005, n. 0284/Pres., e' sostituito dal seguente: «Art. 10 gradi e distintivi - 1. Ai soli fini della riconoscibilita' nei rapporti con soggetti esterni e dell'assunzione di determinazioni operative nell'ambito dello svolgimento del servizio esterno d'istituto, al personale del Corpo forestale regionale sono attribuiti i seguenti gradi: a) Categoria FA: 1) posizioni economiche FA 1 e FA 2: Guardia forestale; 2) posizione economica FA 3: Guardia forestale scelta. b) Categoria FB: 1) posizioni economiche FB c, FB b e FB a: Maresciallo forestale; 2) posizione economica FB 1: Maresciallo forestale capo; 3) posizioni economiche FB 2, FB 3 e FB 4: Maresciallo forestale superiore. c) Categoria FC (profilo professionale ispettore forestale): 1) posizioni economiche FC 1, FC 2, FC 3 e FC 4: Ispettore forestale; 2) posizioni economiche FC 5, FC 6, FC 7 e FC 8: Ispettore forestale superiore. 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le caratteristiche e le fattispecie d'impiego dei distintivi corrispondenti ai gradi di cui al comma 1, da applicare sui capi di vestiario ed equipaggiamento. Con la medesima deliberazione sono altresi' individuate le caratteristiche e le fattispecie d'impiego dei distintivi correlati a particolari incarichi o funzioni. 3. L'attribuzione dei gradi non modifica il contenuto contrattuale del rapporto di lavoro che si fonda sulle categorie previste dai contratti collettivi di lavoro. L'articolazione dei gradi all'interno delle categorie non determina alcun reinquadramento della posizione economica in quanto questa viene acquisita in seguito a progressione orizzontale.». Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: Tondo