REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2008, n. 287 

  Modifica al regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la
dotazione  del  vestiario  e  dell'equipaggiamento  del personale del
Corpo  forestale  regionale,  in  esecuzione dell'art. 56 della legge
regionale  31  agosto  1981,  n.  53  (Stato  giuridico e trattamento
economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)
e  successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della
Regione 5 settembre 2005, n. 0284/Pres.
(GU n.18 del 9-5-2009)

(Pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 45 del 5 novembre 2008)

                            IL PRESIDENTE

   Visto  il  proprio  decreto 5 settembre 2005, n. 0284/Pres. con il
quale  e'  stato  emanato  il  «Regolamento  per  lo  svolgimento del
servizio  armato  e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento
del  personale del Corpo forestale regionale, in esecuzione dell'art.
56  della  legge  regionale  31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e
trattamento   economico   del   personale   della   Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia) e successive modificazioni»;
   Visto  il  Contratto  collettivo  integrativo  1998-2001, area non
dirigenziale,   sottoscritto   il   giorno 11   ottobre  2007  e,  in
particolare,  la  dichiarazione  congiunta n. 1 con la quale le parti
concordano  in  ordine  al  fatto  che  l'articolazione dei gradi del
personale  del  Corpo forestale regionale, finalizzata esclusivamente
ad  esigenze correlate alla riconoscibilita' all'esterno dei medesimi
nonche'  all'assunzione  di  determinazioni operative nell'ambito del
servizio   esterno   d'istituto,   vada  disciplinata  nel  succitato
Regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del
vestiario  e  dell'equipaggiamento  del personale del Corpo forestale
regionale;
   Ritenuto,  pertanto,  di  provvedere  alla necessaria modifica del
suddetto  Regolamento  per  lo  svolgimento  del servizio armato e la
dotazione  del  vestiario  e  dell'equipaggiamento  del personale del
Corpo forestale regionale e, segnatamente, dell'art. 10;
   Vista   l'informativa   trasmessa  alla  Rappresentanza  sindacale
unitaria  e  alle  Organizzazioni  sindacali con nota della Direzione
centrale   organizzazione,   personale   e   sistemi  informativi  n.
23952/PERS/8 ORU del giorno 26 agosto 2008;
   Vista  la  diramazione  della  suddetta  modifica regolamentare ai
sensi  e  per  gli effetti di cui alla circolare SG n. 4/2001 inviata
con nota della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi
informativi n. 25013/PERS/27 ORU del giorno 5 settembre 2008;
   Vista   la   nota  del  Servizio  qualita'  della  legislazione  e
semplificazione   del   giorno   26   settembre  2008,  numero  prot.
9160/SGR/LEG/R/5.1/08-56;
   Vista la nota della Direzione centrale organizzazione, personale e
sistemi  informativi  del giorno 2 ottobre 2008, n. prot. 27939/PER/8
ORU  con  la  quale  si  e'  provveduto  a  dare  comunicazione  alla
Rappresentanza  sindacale  unitaria  e  alle Organizzazioni sindacali
delle  intervenute  modifiche rispetto al testo gia' trasmesso con la
succitata informativa;
   Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
   Vista  la  deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n.
1998;
                              Decreta:

   1. Per le motivazioni di cui in premessa e' approvata la «Modifica
al  Regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione
del   vestiario   e  dell'equipaggiamento  del  personale  del  Corpo
forestale regionale, in esecuzione dell'art. 56 della legge regionale
31  agosto  1981,  n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del
personale  della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e successive
modificazioni,  emanato  con  decreto  del Presidente della Regione 5
settembre  2005,  n.  0284/Pres.»,  nel  testo  allegato  al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e fare
osservare  detta  disposizione  quale  modifica  al Regolamento della
Regione.
   3. Il  presente decreto sara' pubblicato nel  Bollettino ufficiale
della Regione.
                                TONDO

Modifica  al  regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la
   dotazione  del  vestiario e dell'equipaggiamento del personale del
   Corpo  forestale regionale, in esecuzione dell'art. 56 della legge
   regionale  31  agosto  1981,  n. 53 (Stato giuridico e trattamento
   economico  del  personale  della  Regione  autonoma Friuli-Venezia
   Giulia)  e  successive  modificazioni,  emanato  con  decreto  del
   Presidente della Regione 5 settembre 2005, n. 0284/Pres.
                               Art. 1.

        Sostituzione dell'art. 10 del decreto del Presidente
           della Regione 5 settembre 2005, n. 0284/ Pres.

   1.  L'art  10 del decreto del Presidente della Regione 5 settembre
2005,  n.  0284/Pres.,  e'  sostituito dal seguente: «Art. 10 gradi e
distintivi  - 1. Ai soli fini della riconoscibilita' nei rapporti con
soggetti   esterni  e  dell'assunzione  di  determinazioni  operative
nell'ambito  dello  svolgimento  del  servizio esterno d'istituto, al
personale  del  Corpo  forestale regionale sono attribuiti i seguenti
gradi:
    a) Categoria FA:
     1) posizioni economiche FA 1 e FA 2: Guardia forestale;
     2) posizione economica FA 3: Guardia forestale scelta.
    b) Categoria FB:
     1)  posizioni  economiche  FB  c,  FB  b  e  FB  a:  Maresciallo
forestale;
     2) posizione economica FB 1: Maresciallo forestale capo;
     3) posizioni economiche FB 2, FB 3 e FB 4: Maresciallo forestale
superiore.
    c) Categoria FC (profilo professionale ispettore forestale):
     1)  posizioni  economiche  FC  1,  FC  2, FC 3 e FC 4: Ispettore
forestale;
     2)  posizioni  economiche  FC  5,  FC  6, FC 7 e FC 8: Ispettore
forestale superiore.
   2.  Con  deliberazione  della Giunta regionale sono individuate le
caratteristiche   e   le   fattispecie   d'impiego   dei   distintivi
corrispondenti  ai  gradi di cui al comma 1, da applicare sui capi di
vestiario  ed  equipaggiamento.  Con  la  medesima deliberazione sono
altresi'  individuate  le  caratteristiche e le fattispecie d'impiego
dei distintivi correlati a particolari incarichi o funzioni.
   3. L'attribuzione dei gradi non modifica il contenuto contrattuale
del  rapporto  di  lavoro  che  si fonda sulle categorie previste dai
contratti collettivi di lavoro. L'articolazione dei gradi all'interno
delle  categorie  non determina alcun reinquadramento della posizione
economica  in quanto questa viene acquisita in seguito a progressione
orizzontale.».
                               Art. 2.

                          Entrata in vigore

   1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
                     Visto, Il Presidente: Tondo