N. 154 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 ottobre 2008

Ordinanza del 2  ottobre  2008  emessa  dal  Tribunale  di  Roma  nel
procedimento  civile  promosso  da  Masiello  Emilia   Maria   contro
Ministero dello sviluppo economico ed altra. 
 
Amministrazione pubblica  -  Personale  addetto  o  incaricato  negli
  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  (nella   specie
  direttore dell'Ufficio di gabinetto del  Ministero  dello  sviluppo
  economico) - Prevista automatica decadenza (c.d. «spoil system») in
  mancanza di conferma entro trenta giorni dal giuramento  del  nuovo
  Ministro - Lesione dei principi di imparzialita' e  buon  andamento
  della  pubblica  amministrazione  e  del  servizio  esclusivo  alla
  nazione dei pubblici impiegati. 
- Decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  art.  1,  comma  24-bis,
  aggiunto dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. 
- Costituzione, artt. 97 e 98. 
(GU n.22 del 3-6-2009 )
                            IL TRIBUNALE 
    Nel procedimento n. 24632 del  Ruolo  affari  contenziosi  civili
dell'anno 2008, vertente tra Masiello Maria Emilia (avv. L. Pardo)  e
Ministero dello sviluppo economico  (Avvocatura  Stato),  nonche'  di
Lanzara Rosanna (avv. B. Bertolone). 
    Letti ed esaminati  gli  atti  di  causa,  a  scioglimento  della
riserva assunta all'udienza del 
    25 settembre 2008, osserva: 
        Emilia Maria Masiello  ha  chiesto  a  questo  tribunale  del
lavoro,  con  ricorso  ai  sensi  dell'art.  700  c.p.c.,  di  essere
reintegrata nell'incarico di direttore dell'ufficio di gabinetto  del
Ministero  dello  sviluppo  economico  e   nel   relativo   contratto
individuale di lavoro; la Masiello ha esposto che l'incarico  le  era
stato conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 17 gennaio 2008, ai  sensi  dell'art.  19,  comma  4,  d.lgs.  n.
165/2001, per la durata di  anni  4  (quattro)  a  decorrere  dal  14
gennaio 2008; con trattamento economico individuale  di  €  11.527,57
mensili lordi (a fronte di una  retribuzione  precedente  pari  ad  €
5.446,83 mensili lordi); 
        che  nel  provvedimento  di   incarico   era   «fatta   salva
l'applicazione dell'art. l, comma 24-bis del decreto-legge 18  maggio
2006, n. 181, convertito con  modificazioni  dalla  legge  17  luglio
2006, n. 233»; 
        che l'art. l, comma 24-bis suddetto aveva  modificato  l'art.
14, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, che  a  seguito  dell'intervento
normativo  disposto  con   legislazione   d'urgenza   risulta   cosi'
formulato: «Per l'esercizio delle funzioni  di  cui  al  comma  1  il
Ministro si  avvale  di  uffici  di  diretta  collaborazione,  aventi
esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione,
istituti e disciplinati con regolamento adottato ai  sensi  dell'art.
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.  A  tali  uffici
sono  assegnati,  nei  limiti  stabiliti  dallo  stesso  regolamento:
dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo  o
comando; collaboratori assunti  con  contratti  a  tempo  determinato
disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per
particolari professionalita'  e  specializzazioni  con  incarichi  di
collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del
Ministro, tutte  le  assegnazioni  di  personale,  ivi  compresi  gli
incarichi  anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze  e   i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui
al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati  entro
30 giorni dal giuramento del nuovo Ministro»; 
        che con nota del 23 maggio 2008 il  Ministro  dello  sviluppo
economico le aveva comunicato,  per  mera  conoscenza,  la  decadenza
immediata dall'incarico dirigenziale generale conferitole nel gennaio
del corrente anno, in applicazione del detto disposto normativa; 
        che il successivo comma  24-ter  dello  stesso  decreto-legge
prevede: «Il termine  di  cui  all'art.  l4,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. l65, come modificato dal  comma  24-bis
del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento  dei  Ministri
in carica alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del  presente  decreto,  da  tale  ultima  data.  Sono  fatti  salvi,
comunque, le assegnazioni e gli incarichi  conferiti  successivamente
al 17 maggio 2006»; 
        che  ad  essa  poteva   applicarsi   soltanto   il   disposto
dell'ultimo comma dell'art. l, comma 24-ter del citato decreto  legge
«Sono  fatti  salvi,  comunque,  le  assegnazioni  e  gli   incarichi
conferiti successivamente al 17 maggio 2006»; 
        che, in ogni caso, anche a volere  ritenere  applicabile  nei
suoi confronti l'intero disposto dell'art. l, comma 24-bis, la  detta
normativa e' sospettabile  d'illegittimita'  costituzionale,  laddove
prevede un meccanismo di decadenza dall'incarico  dirigenziale  senza
che sia instaurato un procedimento di valutazione e motivazione della
scelta del Ministro di valersi del silenzio giovandosi degli  effetti
dello stesso; 
        che  dall'anticipata  revoca,  o   decadenza,   dell'incarico
dirigenziale le era derivato uno stato  ansioso  depressivo,  nonche'
pregiudizio irreparabile alla carriera ed all'immagine professionale. 
    Con memoria difensiva  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
difeso dall'Avvocatura erariale, ha contrastato l'applicabilita' alla
Masiello della sola disposizione finale dell'art. l, coma 24-ter  del
d.l. n. 181/2006 e, affermando la riconducibilita' della  fattispecie
in oggetto  al  disposto  dell'art.  l,  comma  24-bis  dello  stesso
decreto-legge ha chiesto rigettarsi il ricorso cautelare, venendo  in
esame una questione diversa da quelle prese in esame  dalle  pronunce
della Corte costituzionale nn. 103/2007 e 161/2008,  trattandosi,  in
dette ipotesi, di fattispecie di c.d. spoil system una tantum. 
    L'Avvocatura erariale ha, in ogni caso, contestato la  ricorrenza
del  pregiudizio  imminente  ed  irreparabile,  affermando   che   le
patologie da cui affermava essere affetta la  Masiello  non  potevano
essere ricondotte alla cessazione dell'incarico  dirigenziale  e  non
era sussistente  un  danno  all'immagine  ed  alla  carriera,  stante
l'intrinseca temporaneita' dell'incarico e la circostanza dell'essere
stata la Masiello restituita ad incarico di seconda fascia. 
    Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ha,  quindi,   chiesto
rigettarsi il ricorso per carenza dei presupposti di cui all'art. 700
c.p.c. non sussistendo i dubbi di costituzionalita' evidenziati dalla
difesa della ricorrente ed  essendo  comunque  incompatibile  con  la
celerita'  del  rito   cautelare   l'elevazione   di   questione   di
legittimita'  costituzionale;  la  difesa   erariale   ha,   inoltre,
evidenziato  la  necessita'   di   procedere   all'integrazione   del
contraddittorio nei confronti del  nuovo  direttore  dell'ufficio  di
gabinetto del Ministero  dello  sviluppo  economico,  nominato  nella
persona della dott.ssa Rosanna Lanzara con decreto del Presidente del
consiglio dei ministri del 26 giugno 2008. 
    Con ordinanza del 13 agosto 2008 era  disposta  integrazione  del
contraddittorio nei  confronti  della  controinteressata,  in  quanto
nominata in luogo della Masiello, Rosanna Lanzara. 
    Questa si costituiva in giudizio, aderendo  sostanzialmente  alle
difese  del  Ministero  dello  sviluppo   economico   in   punto   di
interpretazione del disposto dell'art. l, comma 24-bis e  segg.  d.l.
n. l81 del 2006, come modificato dalla legge di  conversione  n.  233
dello stesso anno, ed ha evidenziato che quello conferito prima  alla
Masiello ed ora  alla  Lanzara  ha  natura  di  incarico  di  diretta
collaborazione, con  conseguente  piena  applicabilita'  del  sistema
della decadenza automatica, in quanto strettamente  dipendente  dalla
fiducia politica del Ministro in carica nei propri collaboratori. 
    La difesa della chiamata in causa ha, chiesto, quindi, rigettarsi
il ricorso cautelare, evideriziando l'insussistenza del diritto fatto
valere e del pregiudizio imminente ed irreparabile ed al tempo stesso
l'inammissibilita' e l'infondatezza della questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    Il giudice, sentiti i difensori  delle  parti,  ha  riservato  di
provvedere. 
                      Tanto premesso si osserva 
    La lettura dell'art. l, comma 24-ter  del  d.l.  n.  181  del  18
maggio 2006, convertito nella legge n. 233 del 17 luglio 2006 offerta
dalla difesa della ricorrente non e' condivisibile. 
    La norma,  come  correttamente  osservato  dall'Avvocatura  dello
Stato, disciplina un  profilo  di  diritto  intertemporale,  connesso
all'emanazione del decreto legge n. 181/2006 a seguito del  mutamento
della compagine governativa (entrata in carica del governo presieduto
dall'onorevole Prodi) e, quindi,  con  riferimento,  sostanzialmente,
agli incarichi dirigenziali conferiti dal precedente governo. 
    Deve, quindi, ritenersi che il disposto dell'art. l, comma 24-bis
del decreto-legge n. 181/2006, laddove  prevede  che:  «All'atto  del
giuramento del Ministro, tutte  le  assegnazioni  di  personale,  ivi
compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le  consulenze
e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di
cui al presente comma, decadono automaticamente  ove  non  confermati
entro 30 giorni dal giuramento del  nuovo  Ministro»  sia  pienamente
applicabile alla dott.ssa Masiello e la norma sia, quindi,  rilevante
nel presente giudizio. 
    Nella sua attuale  formulazione  la  norma  -  ove  sia  ritenuto
sussistente il requisito del pregiudizio imminente  ed  irreparabile,
di cui si  dira'  in  seguito  -  precluderebbe  la  reintegra  della
ricorrente  nell'incarico  dirigenziale  di   livello   generale   di
direttore dell'ufficio di  gabinetto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    La tesi della difesa della controinteressata Lanzara, dell'essere
l'incarico in questione di diretta collaborazione e' in contrasto con
il disposto degli artt. 2, 3, 5, 6 e 7 del d.P.R. n. 187 del 2007, in
quanto  la  detta  normativa,  nell'enumerare  l'ufficio  di  diretta
collaborazione del Ministro comprende anche l'ufficio  di  gabinetto,
ma ne individua quale titolare il «capo dell'ufficio  di  gabinetto»,
con il quale viene ad instaurarsi un rapporto di fiducia  politica  e
non soltanto tecnica; all'ufficio di gabinetto sono,  quindi  -  come
pure agli altri uffici  -  preposti  dei  dirigenti  generali,  quali
«personale di diretta collaborazione», con i  quali  si  instaura  un
rapporto di fiducia tecnica. 
    Deve  rilevarsi  che  nel  caso   di   specie   l'amministrazione
resistente con la menzionata nota del 23 maggio  2008,  decidendo  di
avvalersi della richiamata disposizione (art. l, comma  24-bis,  d.l.
n. 181/2006, come modificato dalla legge n. 233/2006), ha disposto la
decadenza immediata - e quindi ben prima  della  scadenza  fissata  -
dall'incarico di direttore dell'ufficio di  gabinetto  del  Ministero
dello sviluppo economico della Masiello. 
    Cio' posto ritiene, pertanto, questo giudice che l'art. 1,  comma
24-bis, del d.l. n. 181 del 2006,  come  modificato  dalla  legge  di
conversione n. 233 dello stesso anno, si pone in  evidente  contrasto
con gli artt. 97 e 98 della Costituzione in quanto, «determinando una
interruzione automatica del rapporto di ufficio ancora in corso prima
dello spirare del termine stabilito, viola, in  carenza  di  garanzie
procedimentali, i principi costituzionali di continuita'  dell'azione
amministrativa  che  e'  strettamente  correlato  a  quello  di  buon
andamento  dell'azione  stessa»,  (cosi'  Corte  cost.  n.  103/2007,
richiamata  dall'ordinanza,  di  rimessione  n.   773/2007   registro
ordinanze,  di  questo   tribunale,   in   composizione   collegiale,
depositata in data 6 luglio 2007 e  sulla  quale  si  e'  pronunciata
Corte  costituzionale,  n.  161/2008;  le  cui  argomentazioni  sono,
peraltro,  in  gran  parte  analoghe  a  quelle  di  cui   a   Corte,
costituzionale n. 103/2007). 
    Tanto esposto in punto di rilevanza della questione si rileva che
la disamina - nei limiti della cognizione sommaria - del  pregiudizio
imminente ed irreparabile non appare sfavorevole, posto che il  detto
incarico e' stato attributo ad altro dirigente di seconda fascia, con
decorrenza dallo scorso mese di luglio, con conseguente  restituzione
della Masiello ad altro incarico  di  seconda  fascia  e  prevedibili
effetti  negativi  sulla  sua  immagine  professionale  e  verosimili
ricadute non positive sul suo futuro  sviluppo  di  carriera  (ovvero
sulla  possibilita'  di  attribuzione  di  ulteriori  incarichi),   e
inoltre, la documentazione medica depositata - di cui all'allegato  6
di  parte  ricorrente  -  testimonia  di   uno   stato   di   disagio
psicosomatico, verosimilmente riconducibile alla repentina cessazione
dell'incarico stesso, concretizzando in tal modo un  pregiudizio  non
ristorabile soltanto in via economica (ancora sul punto ordinanza  di
questo tribunale 6 luglio 2007, n. 773/2007 registro ordinanze  Corte
costituzionale). 
    Circa la possibilita'  di  sollevare  questione  di  legittimita'
costituzionale nel corso di un procedimento ai  sensi  dell'art.  700
c.p.c.  si  rileva  che  il  Giudice  delle  leggi  ne   ha   sancito
l'ammissibilita', in quanto il giudice della  cautela  e'  munito  di
piena  potestas  judicandi  (Corte   costituzionale   n.   161/2008),
dovendosi tenere conto anche  del  mutato  assetto  del  procedimento
cautelare uniforme, come risultante dalla riscrittura  operatane  nel
corso degli  anni  2005  e  2006,  con  conseguente  possibilita'  di
stabilizzazione tra gli effetti del provvedimento  cautelare  atipico
senza che sia necessario procedere all'instaurazione del giudizio  di
merito (ancora sul punto ordinanza  di  questo  tribunale  6  gennaio
2007, n. 773/2007 registro ordinanze Corte costituzionale). 
    Deve,  quindi,  disporsi  rimessione  degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospendersi il processo in corso. 
                              P. Q. M. 
    Visto l'art. 23 legge n. 87/1953; 
    Solleva la questione  di  costituzionalita'  dell'art.  1,  comma
24-bis del decreto-legge n. 181 del 18 maggio  2006,  convertito  con
modificazioni nella legge n. 233 del 17 luglio 2006, nella  parte  in
cui  prevede:  «All'atto  del  giuramento  del  Ministro,  tutte   le
assegnazioni di  personale,  ivi  compresi  gli  incarichi  anche  di
livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a  termine,
conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono
automaticamente ove non confermati entro 30 giorni dal giuramento del
nuovo  Ministro  »  per  contrasto  con  gli  artt.  97  e  98  della
Costituzione; 
    Per l'effetto sospende il giudizio in corso; 
    Ordina la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
disponendo la notifica della presente  ordinanza  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri oltre alla comunicazione ai  Presidenti  delle
due Camere del Parlamento; 
    Manda alla cancelleria per l'esecuzione e  per  la  comunicazione
alle parti costituite. 
        Roma, addi' 1° ottobre 2008 
                          Il giudice: Valle