N. 154 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 ottobre 2008
Ordinanza del 2 ottobre 2008 emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da Masiello Emilia Maria contro Ministero dello sviluppo economico ed altra. Amministrazione pubblica - Personale addetto o incaricato negli uffici di diretta collaborazione del Ministro (nella specie direttore dell'Ufficio di gabinetto del Ministero dello sviluppo economico) - Prevista automatica decadenza (c.d. «spoil system») in mancanza di conferma entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro - Lesione dei principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione e del servizio esclusivo alla nazione dei pubblici impiegati. - Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, art. 1, comma 24-bis, aggiunto dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. - Costituzione, artt. 97 e 98.(GU n.22 del 3-6-2009 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento n. 24632 del Ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2008, vertente tra Masiello Maria Emilia (avv. L. Pardo) e Ministero dello sviluppo economico (Avvocatura Stato), nonche' di Lanzara Rosanna (avv. B. Bertolone). Letti ed esaminati gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 settembre 2008, osserva: Emilia Maria Masiello ha chiesto a questo tribunale del lavoro, con ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., di essere reintegrata nell'incarico di direttore dell'ufficio di gabinetto del Ministero dello sviluppo economico e nel relativo contratto individuale di lavoro; la Masiello ha esposto che l'incarico le era stato conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 19, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, per la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal 14 gennaio 2008; con trattamento economico individuale di € 11.527,57 mensili lordi (a fronte di una retribuzione precedente pari ad € 5.446,83 mensili lordi); che nel provvedimento di incarico era «fatta salva l'applicazione dell'art. l, comma 24-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233»; che l'art. l, comma 24-bis suddetto aveva modificato l'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, che a seguito dell'intervento normativo disposto con legislazione d'urgenza risulta cosi' formulato: «Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro 30 giorni dal giuramento del nuovo Ministro»; che con nota del 23 maggio 2008 il Ministro dello sviluppo economico le aveva comunicato, per mera conoscenza, la decadenza immediata dall'incarico dirigenziale generale conferitole nel gennaio del corrente anno, in applicazione del detto disposto normativa; che il successivo comma 24-ter dello stesso decreto-legge prevede: «Il termine di cui all'art. l4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. l65, come modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006»; che ad essa poteva applicarsi soltanto il disposto dell'ultimo comma dell'art. l, comma 24-ter del citato decreto legge «Sono fatti salvi, comunque, le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006»; che, in ogni caso, anche a volere ritenere applicabile nei suoi confronti l'intero disposto dell'art. l, comma 24-bis, la detta normativa e' sospettabile d'illegittimita' costituzionale, laddove prevede un meccanismo di decadenza dall'incarico dirigenziale senza che sia instaurato un procedimento di valutazione e motivazione della scelta del Ministro di valersi del silenzio giovandosi degli effetti dello stesso; che dall'anticipata revoca, o decadenza, dell'incarico dirigenziale le era derivato uno stato ansioso depressivo, nonche' pregiudizio irreparabile alla carriera ed all'immagine professionale. Con memoria difensiva il Ministero dello sviluppo economico, difeso dall'Avvocatura erariale, ha contrastato l'applicabilita' alla Masiello della sola disposizione finale dell'art. l, coma 24-ter del d.l. n. 181/2006 e, affermando la riconducibilita' della fattispecie in oggetto al disposto dell'art. l, comma 24-bis dello stesso decreto-legge ha chiesto rigettarsi il ricorso cautelare, venendo in esame una questione diversa da quelle prese in esame dalle pronunce della Corte costituzionale nn. 103/2007 e 161/2008, trattandosi, in dette ipotesi, di fattispecie di c.d. spoil system una tantum. L'Avvocatura erariale ha, in ogni caso, contestato la ricorrenza del pregiudizio imminente ed irreparabile, affermando che le patologie da cui affermava essere affetta la Masiello non potevano essere ricondotte alla cessazione dell'incarico dirigenziale e non era sussistente un danno all'immagine ed alla carriera, stante l'intrinseca temporaneita' dell'incarico e la circostanza dell'essere stata la Masiello restituita ad incarico di seconda fascia. Il Ministero dello sviluppo economico ha, quindi, chiesto rigettarsi il ricorso per carenza dei presupposti di cui all'art. 700 c.p.c. non sussistendo i dubbi di costituzionalita' evidenziati dalla difesa della ricorrente ed essendo comunque incompatibile con la celerita' del rito cautelare l'elevazione di questione di legittimita' costituzionale; la difesa erariale ha, inoltre, evidenziato la necessita' di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del nuovo direttore dell'ufficio di gabinetto del Ministero dello sviluppo economico, nominato nella persona della dott.ssa Rosanna Lanzara con decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 26 giugno 2008. Con ordinanza del 13 agosto 2008 era disposta integrazione del contraddittorio nei confronti della controinteressata, in quanto nominata in luogo della Masiello, Rosanna Lanzara. Questa si costituiva in giudizio, aderendo sostanzialmente alle difese del Ministero dello sviluppo economico in punto di interpretazione del disposto dell'art. l, comma 24-bis e segg. d.l. n. l81 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 233 dello stesso anno, ed ha evidenziato che quello conferito prima alla Masiello ed ora alla Lanzara ha natura di incarico di diretta collaborazione, con conseguente piena applicabilita' del sistema della decadenza automatica, in quanto strettamente dipendente dalla fiducia politica del Ministro in carica nei propri collaboratori. La difesa della chiamata in causa ha, chiesto, quindi, rigettarsi il ricorso cautelare, evideriziando l'insussistenza del diritto fatto valere e del pregiudizio imminente ed irreparabile ed al tempo stesso l'inammissibilita' e l'infondatezza della questione di legittimita' costituzionale. Il giudice, sentiti i difensori delle parti, ha riservato di provvedere. Tanto premesso si osserva La lettura dell'art. l, comma 24-ter del d.l. n. 181 del 18 maggio 2006, convertito nella legge n. 233 del 17 luglio 2006 offerta dalla difesa della ricorrente non e' condivisibile. La norma, come correttamente osservato dall'Avvocatura dello Stato, disciplina un profilo di diritto intertemporale, connesso all'emanazione del decreto legge n. 181/2006 a seguito del mutamento della compagine governativa (entrata in carica del governo presieduto dall'onorevole Prodi) e, quindi, con riferimento, sostanzialmente, agli incarichi dirigenziali conferiti dal precedente governo. Deve, quindi, ritenersi che il disposto dell'art. l, comma 24-bis del decreto-legge n. 181/2006, laddove prevede che: «All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro 30 giorni dal giuramento del nuovo Ministro» sia pienamente applicabile alla dott.ssa Masiello e la norma sia, quindi, rilevante nel presente giudizio. Nella sua attuale formulazione la norma - ove sia ritenuto sussistente il requisito del pregiudizio imminente ed irreparabile, di cui si dira' in seguito - precluderebbe la reintegra della ricorrente nell'incarico dirigenziale di livello generale di direttore dell'ufficio di gabinetto del Ministero dello sviluppo economico. La tesi della difesa della controinteressata Lanzara, dell'essere l'incarico in questione di diretta collaborazione e' in contrasto con il disposto degli artt. 2, 3, 5, 6 e 7 del d.P.R. n. 187 del 2007, in quanto la detta normativa, nell'enumerare l'ufficio di diretta collaborazione del Ministro comprende anche l'ufficio di gabinetto, ma ne individua quale titolare il «capo dell'ufficio di gabinetto», con il quale viene ad instaurarsi un rapporto di fiducia politica e non soltanto tecnica; all'ufficio di gabinetto sono, quindi - come pure agli altri uffici - preposti dei dirigenti generali, quali «personale di diretta collaborazione», con i quali si instaura un rapporto di fiducia tecnica. Deve rilevarsi che nel caso di specie l'amministrazione resistente con la menzionata nota del 23 maggio 2008, decidendo di avvalersi della richiamata disposizione (art. l, comma 24-bis, d.l. n. 181/2006, come modificato dalla legge n. 233/2006), ha disposto la decadenza immediata - e quindi ben prima della scadenza fissata - dall'incarico di direttore dell'ufficio di gabinetto del Ministero dello sviluppo economico della Masiello. Cio' posto ritiene, pertanto, questo giudice che l'art. 1, comma 24-bis, del d.l. n. 181 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 233 dello stesso anno, si pone in evidente contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione in quanto, «determinando una interruzione automatica del rapporto di ufficio ancora in corso prima dello spirare del termine stabilito, viola, in carenza di garanzie procedimentali, i principi costituzionali di continuita' dell'azione amministrativa che e' strettamente correlato a quello di buon andamento dell'azione stessa», (cosi' Corte cost. n. 103/2007, richiamata dall'ordinanza, di rimessione n. 773/2007 registro ordinanze, di questo tribunale, in composizione collegiale, depositata in data 6 luglio 2007 e sulla quale si e' pronunciata Corte costituzionale, n. 161/2008; le cui argomentazioni sono, peraltro, in gran parte analoghe a quelle di cui a Corte, costituzionale n. 103/2007). Tanto esposto in punto di rilevanza della questione si rileva che la disamina - nei limiti della cognizione sommaria - del pregiudizio imminente ed irreparabile non appare sfavorevole, posto che il detto incarico e' stato attributo ad altro dirigente di seconda fascia, con decorrenza dallo scorso mese di luglio, con conseguente restituzione della Masiello ad altro incarico di seconda fascia e prevedibili effetti negativi sulla sua immagine professionale e verosimili ricadute non positive sul suo futuro sviluppo di carriera (ovvero sulla possibilita' di attribuzione di ulteriori incarichi), e inoltre, la documentazione medica depositata - di cui all'allegato 6 di parte ricorrente - testimonia di uno stato di disagio psicosomatico, verosimilmente riconducibile alla repentina cessazione dell'incarico stesso, concretizzando in tal modo un pregiudizio non ristorabile soltanto in via economica (ancora sul punto ordinanza di questo tribunale 6 luglio 2007, n. 773/2007 registro ordinanze Corte costituzionale). Circa la possibilita' di sollevare questione di legittimita' costituzionale nel corso di un procedimento ai sensi dell'art. 700 c.p.c. si rileva che il Giudice delle leggi ne ha sancito l'ammissibilita', in quanto il giudice della cautela e' munito di piena potestas judicandi (Corte costituzionale n. 161/2008), dovendosi tenere conto anche del mutato assetto del procedimento cautelare uniforme, come risultante dalla riscrittura operatane nel corso degli anni 2005 e 2006, con conseguente possibilita' di stabilizzazione tra gli effetti del provvedimento cautelare atipico senza che sia necessario procedere all'instaurazione del giudizio di merito (ancora sul punto ordinanza di questo tribunale 6 gennaio 2007, n. 773/2007 registro ordinanze Corte costituzionale). Deve, quindi, disporsi rimessione degli atti alla Corte costituzionale e sospendersi il processo in corso.
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge n. 87/1953; Solleva la questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma 24-bis del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito con modificazioni nella legge n. 233 del 17 luglio 2006, nella parte in cui prevede: «All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro 30 giorni dal giuramento del nuovo Ministro » per contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione; Per l'effetto sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda alla cancelleria per l'esecuzione e per la comunicazione alle parti costituite. Roma, addi' 1° ottobre 2008 Il giudice: Valle