N. 164 SENTENZA 18 - 29 maggio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione  Valle  d'Aosta  -  Zone
  contermini  ai  laghi  artificiali   -   Sottrazione   ai   vincoli
  paesaggistici imposti dall'art. 142 del Codice dei beni culturali e
  del paesaggio, nonche'  dalla  disciplina  regionale  originaria  -
  Ricorso del Governo - Sopravvenuta norma regionale  sostanzialmente
  modificativa di quella censurata - Assenza di elementi per ritenere
  che  quest'ultima  non  abbia  avuto  attuazione  medio  tempore  -
  Impossibilita'  di  dichiarare  la  cessazione  della  materia  del
  contendere. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 16 ottobre 2006, n. 22,  art.  3,
  commi 1, 2, 3,  5  e  7  (modificativi  dell'art.  34  della  legge
  regionale 6 aprile 1998, n. 11). 
- Costituzione, art. 9; Statuto speciale per la Valle d'Aosta  (legge
  costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  4),  art.  2,  primo  comma,
  lettere g) e q); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142. 
Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione  Valle  d'Aosta  -  Zone
  contermini  ai  laghi  artificiali   -   Sottrazione   ai   vincoli
  paesaggistici imposti dall'art. 142 del Codice dei beni culturali e
  del paesaggio, nonche'  dalla  disciplina  regionale  originaria  -
  Esercizio della potesta' legislativa  regionale  in  contrasto  con
  norma fondamentale di riforma  economico-sociale  -  Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 16 ottobre 2006, n. 22,  art.  3,
  commi 1, 2, 3,  5  e  7  (modificativi  dell'art.  34  della  legge
  regionale 6 aprile 1998, n. 11). 
- Costituzione, art. 9; Statuto speciale per la Valle d'Aosta  (legge
  costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  4),  art.  2,  primo  comma,
  lettere g) e q); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142. 
(GU n.22 del 3-6-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo De SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
                              Sentenza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3  della  legge
della  Regione  Valle  d'Aosta  16  ottobre  2006,  n.  22,   recante
«Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6  aprile  1998  n.  11
(Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale  della  Valle
d'Aosta)», promosso dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 14 dicembre 2006, depositato in cancelleria  il
9 gennaio 2007 ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2007. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta; 
    Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2009 il giudice relatore
Paolo Maddalena; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Gabriella d'Avanzo per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini  per
la Regione Valle d'Aosta. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 3  della  legge  della  Regione
Valle  d'Aosta  16  ottobre   2006,   n.   22,   recante   «Ulteriori
modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998,  n.  11  (Normativa
urbanistica e di pianificazione territoriale della  Valle  d'Aosta)»,
pubblicata nel B.U.R. n. 45 del 31  ottobre  2006,  denunciandone  il
contrasto con l'art. 2, primo comma, lettere g)  e  q),  della  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle
d'Aosta) e con l'art. 9 della Costituzione. 
    Il ricorrente premette che  l'art.  3  denunciato,  tra  l'altro,
dispone, al comma 1, quanto segue: «Al comma 1 dell'articolo 34 della
l.r. n. 11/1998 le parole "e artificiali" sono  soppresse»;  inoltre,
al comma 2 stabilisce: «Dopo il comma 1 dell'art. 34  della  l.r.  n.
11/1998, come modificato  dal  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:
"1-bis. Per i laghi artificiali, intesi come massa  d'acqua  ottenuta
sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di  un
bacino idrografico,  a  volte  costituito  da  un  preesistente  lago
naturale, i comuni perimetrano le eventuali fasce di salvaguardia con
la procedura di cui al comma 5 e disciplinano gli interventi in  esse
consentite"»; ed ancora lo stesso art. 3, al comma  5,  prevede:  «Al
comma 4 dell'art. 34 alla l.r. n.  11/1998  le  parole:  "nelle  zone
circostanti le zone umide e i laghi naturali o artificiali di cui  al
comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nelle fasce circostanti  le
zone umide e i laghi naturali di cui al comma 3"». 
    Cio'  precisato,  l'Avvocatura  erariale  evidenzia  che,  quanto
disposto dall'impugnato art. 3 della legge regionale n. 22 del  2006,
comporta la sottrazione dei luoghi contermini  ai  laghi  artificiali
alla disciplina  riservata  ai  laghi  naturali  dall'art.  34  della
precedente legge della Regione Valle d'Aosta 6  aprile  1998,  n.  11
(Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale  della  Valle
d'Aosta), per sottoporli, invece, «a tutela paesistica  solo  in  via
eventuale e solo entro gli ambiti spaziali espressamente  perimetrati
dagli strumenti di pianificazione comunale».  In  questa  prospettiva
andrebbero letti - secondo la  difesa  dello  Stato  - anzitutto  «la
sottrazione dei laghi  artificiali  al  divieto  di  edificazione,  e
quindi  alla  tutela,  previsti  per  le  zone  umide  e   le   fasce
territoriali circostanti le stesse e i laghi naturali (comma 1)».  Ed
altresi' «la eventuale perimetrazione di fasce territoriali  tutelate
intorno ai laghi artificiali, la definizione e  la  disciplina  degli
interventi  realizzabili  in  tali  ambiti»,  in  quanto  «operazioni
rimesse allo strumento di pianificazione comunale (comma 2)». Infine,
confermerebbe l'effetto innanzi evidenziato «la diversificazione  del
regime giuridico fra i  territori  contermini  ai  laghi  naturali  e
quelli circostanti i laghi artificiali,  in  quanto  i  limiti  e  le
condizioni previste per la esecuzione di interventi edilizi nel primo
tipo di aree non trovano applicazione nelle zone territoriali di  cui
alla seconda tipologia». 
    Ad  avviso  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   la
denunciata norma contrasterebbe con l'art. 9 Cost. ed eccederebbe, la
«potesta' legislativa riconosciuta  alla  Regione  Valle  d'Aosta  in
materia di urbanistica e tutela del paesaggio, ai sensi dell'art.  2,
lett. g) e q),  dello  statuto  speciale  di  autonomia»;  competenza
primaria, questa, che deve pur sempre esercitarsi «in armonia con  la
Costituzione e con i principi dell'ordinamento, nonche'  delle  norme
fondamentali e di riforma economico-sociale». 
    A tal fine, si argomenta nel ricorso, il decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),  il  quale
«da' attuazione all'articolo 9 della Costituzione», prevede, all'art.
142, «che i territori contermini ai laghi, senza alcuna  distinzione,
abbiano valenza paesaggistica e necessitino di adeguata tutela» e  si
deve reputare che siffatta norma costituisca un «limite alla potesta'
regionale in quanto norma fondamentale di  riforma  economico-sociale
finalizzata a garantire standard  uniformi  di  tutela  su  tutto  il
territorio nazionale»; di qui, il contrasto  della  norma  denunciata
con i parametri innanzi evocati. 
    2. - Si e' costituita in giudizio la Regione  Valle  d'Aosta,  la
quale, riservandosi nel prosieguo di  argomentare  a  sostegno  delle
proprie ragioni,  ha  chiesto  «il  rigetto  del  ricorso  in  quanto
inammissibile ed infondato». 
    3. - In prossimita' dell'udienza del 10 marzo  2009,  la  Regione
autonoma Valle d'Aosta ha depositato memoria con la quale chiede  che
la questione dell'art. 3 della legge regionale n. 22 del  2006  venga
dichiarata infondata. 
    Secondo la difesa regionale, non sussisterebbe la dedotta lesione
dell'art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, e successive  modificazioni,
che lo  Stato  ritiene  essersi  realizzata,  in  forza  della  norma
denunciata, con la  sottrazione  dei  laghi  artificiali  ai  divieti
regionali di edificazione,  giacche'  il  vincolo  paesaggistico  non
comporterebbe una «inedificabilita' assoluta delle zone  protette  ma
il loro assoggettamento ad un regime  di  immodificabilita'  relativa
per il quale ogni  intervento  deve  essere  preceduto  dal  rilascio
dell'apposita autorizzazione di cui all'art. 146 del Codice». 
    Sicche', argomenta  ancora  la  Regione,  mentre  il  vincolo  di
immodificabilita' assoluta continua ad applicarsi ai laghi  naturali,
per quelli artificiali vi  sarebbe  il  regime  di  immodificabilita'
relativa di cui agli artt. 142 e ss. del Codice, anche  perche'  essi
non necessiterebbero sempre di «salvaguardie particolarmente incisive
tali da giustificare un divieto assoluto, anche alla luce  del  fatto
che le  sponde  di  molti  bacini  in  questione  sono  destinate  al
soddisfacimento di esigenze ricreative o turistiche». 
    L'art. 3 denunciato involgerebbe, quindi, «profili  eminentemente
urbanistici, senza in alcun modo comprimere  le  esigenze  di  tutela
paesaggistica», confermate peraltro dal Piano territoriale paesistico
del quale la Regione Valle d'Aosta si e' dotata con la  legge  n.  11
del 1998, nell'esercizio della potesta' in  materia  di  «tutela  del
paesaggio» di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  q),  dello  statuto
speciale di autonomia. 
                       Considerato in diritto 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art.
3 della legge della Regione Valle d'Aosta 16  ottobre  2006,  n.  22,
recante «Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6  aprile  1998
n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione  territoriale  della
Valle d'Aosta)». 
    La  norma  denunciata,  al  comma  1,  sopprime  le   parole   «e
artificiali» presenti nel comma 1 dell'articolo 34 della citata legge
della  Regione  Valle  d'Aosta  6  aprile  1998,  n.  11   (Normativa
urbanistica e di pianificazione territoriale  della  Valle  d'Aosta),
cosi' da sottrarre i laghi artificiali ai divieti di edificazione per
una profondita' di metri cento dalle  sponde.  Inoltre,  il  medesimo
art. 3 censurato, al comma 2, introduce, dopo il  comma  1  di  detto
art.  34,  il  comma  1-bis,  il  quale  stabilisce:  «Per  i   laghi
artificiali, intesi come massa d'acqua ottenuta sbarrando  con  opere
ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino  idrografico,
a volte  costituito  da  un  preesistente  lago  naturale,  i  comuni
perimetrano le eventuali fasce di salvaguardia con  la  procedura  di
cui al comma 5 e disciplinano gli interventi in esse consentite».  Al
tempo  stesso  vengono  abrogati,  dal  comma  3  della  disposizione
denunciata, il comma 2-bis dell'art. 34 della legge regionale  n.  11
del 1998 e l'art. 16, comma 3, della legge regionale n.  1  del  2005
(che aveva introdotto detto comma 2-bis), recanti una  disciplina  in
parte analoga a quella ora  dettata  dal  comma  1-bis.  Viene,  poi,
operato, in base al comma 5, un intervento di coordinamento sul comma
4  dello  stesso  art.  34,  sostituendo,  alle  parole  «nelle  zone
circostanti le zone umide e i laghi naturali o artificiali di cui  al
comma 3», le parole: «nelle fasce circostanti le zone umide e i laghi
naturali di cui al comma 3». Infine, la disposizione  denunciata,  in
forza  del  proprio  comma  7,  riscrive  il  comma  5  dell'art.  34
anzidetto, il quale disciplina, tra  l'altro,  i  poteri  dei  Comuni
nell'individuare e delimitare gli ambiti delle zone umide, dei  laghi
naturali e delle rispettive zone circostanti, non contemplando piu' i
laghi artificiali. 
    Secondo il ricorrente, la normativa censurata contrasterebbe  con
l'art. 2, primo comma, lettere g) e q), della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle  d'Aosta)  e  con
l'art. 9 della  Costituzione,  giacche'  -  nel  sottrarre  i  luoghi
contermini ai laghi artificiali alla disciplina  riservata  ai  laghi
naturali dall'art. 34 della  precedente  legge  della  Regione  Valle
d'Aosta n. 11 del 1998, per sottoporli, invece, «a tutela  paesistica
solo in via eventuale e solo entro gli ambiti spaziali  espressamente
perimetrati dagli strumenti di pianificazione comunale» - eccederebbe
la  potesta'  legislativa  primaria  riconosciuta  dallo  statuto  in
materia di urbanistica e tutela del  paesaggio,  la  quale  deve  pur
sempre esercitarsi «in armonia con la Costituzione e con  i  principi
dell'ordinamento, nonche'  delle  norme  fondamentali  e  di  riforma
economico-sociale». A tal fine, infatti, il  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),  il  quale
«da' attuazione all'articolo 9 della Costituzione», prevede, all'art.
142, «che i territori contermini ai laghi, senza alcuna  distinzione,
abbiano valenza paesaggistica e necessitino di adeguata tutela» e  si
deve reputare che siffatta norma costituisca un «limite alla potesta'
regionale in quanto norma fondamentale di  riforma  economico-sociale
finalizzata a garantire standard  uniformi  di  tutela  su  tutto  il
territorio nazionale». 
    2. - In via preliminare, occorre osservare  che  con  l'art.  26,
comma 4, della legge della Regione Valle d'Aosta 24 dicembre 2007, n.
34 (Manutenzione del sistema normativo  regionale.  Modificazioni  di
leggi regionali e altre disposizioni)  -  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione autonoma della Valle d'Aosta 15 gennaio 2008,
n. 3  -  si  e'  intervenuti  nuovamente  sull'art.  34  della  legge
regionale n. 11 del 1998, come modificato dalla legge regionale n. 22
del 2006, stabilendo: «Al comma 1-bis dell'articolo 34 della l.r.  n.
11/1998, sono aggiunte, infine, le seguenti parole:  "fermo  restando
il rispetto dei vincoli paesaggistici di cui alla  normativa  statale
vigente"». 
    Tale ultima formulazione del  citato  art.  34,  facendo  appunto
salvi i vincoli  paesaggistici  stabiliti  dalla  normativa  statale,
comporta un mutamento sostanziale della disciplina relativa ai  laghi
artificiali, giacche' per essi varrebbe il vincolo ex  lege  disposto
dall'art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, mentre per i laghi  naturali
la norma regionale appresterebbe - sotto il solo profilo del  divieto
di edificazione - una tutela piu' intensa rispetto a quella statale. 
    Tuttavia, in assenza di elementi tali  da  far  ritenere  che  la
norma impugnata, che e' rimasta in vigore per piu' di un  anno  nella
sua formulazione precedente alla modifica del 2007, non  abbia  avuto
attuazione medio tempore, e' da escludere che  possa  addivenirsi  ad
una  declaratoria  di  cessazione  della  materia   del   contendere,
dovendosi cosi' procedere allo scrutinio  nel  merito  delle  censure
avanzate con il ricorso. 
    3. - La questione e' fondata. 
    3.1. - Deve anzitutto rammentarsi che la Regione Valle d'Aosta e'
titolare, in forza dello statuto speciale, della potesta' legislativa
primaria in materia urbanistica e di tutela del  paesaggio  [art.  2,
primo comma, lettere g) e q), della legge costituzionale 26  febbraio
1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle  d'Aosta)].  Tale  potesta'
deve, quindi, esercitarsi «in armonia con la  Costituzione  e  con  i
principi dell'ordinamento, nonche'  delle  norme  fondamentali  e  di
riforma economico-sociale». 
    Questa Corte, con la sentenza n. 151 del 1986, ha gia'  affermato
(anche nei confronti della Valle d'Aosta) che le  disposizioni  della
cosiddetta «legge Galasso» (decreto-legge 27  giugno  1985,  n.  312,
recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale», convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
agosto  1985,  n.  431)  costituiscono  norme  «di   grande   riforma
economico-sociale» e, segnatamente, cio'  «appare  incontrovertibile»
per l'art. 1, comma primo, di detta  legge,  che  impone  il  vincolo
paesaggistico ed elenca i beni protetti. 
    La  stessa   qualificazione   di   «norma   di   grande   riforma
economico-sociale» deve ascriversi all'art. 142 del d.lgs. n. 42  del
2004, la cui elencazione delle aree tutelate per legge  (sulla  quale
la piu' recente novella recata dal decreto legislativo 26 marzo 2008,
n. 63, recante «Ulteriori disposizioni integrative e  correttive  del
decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  in  relazione   al
paesaggio», non ha inciso) si delinea in modo sostanzialmente analogo
a quella prevista dall'art. 1 del d.l. n. 312 del  1985,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 431 del  1985,  che  ha  modificato
l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della  delega
di  cui  all'art.  1  della  legge  22  luglio  1975,  n.  382).   In
particolare, il vincolo  paesaggistico  viene,  e  veniva  allora,  a
gravare anche sui «territori contermini  ai  laghi  compresi  in  una
fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia,  anche
per i territori elevati sui laghi». 
    L'art. 142 citato - come gia' la «legge Galasso» - non distingue,
ai fini della  tutela  paesaggistica,  tra  laghi  naturali  e  laghi
artificiali, con cio' dovendo intendersi che anche questi ultimi sono
in essa ricompresi,  ben  potendo  costituire  realta'  significative
sotto il  profilo  naturale,  estetico  e  culturale.  Peraltro,  una
implicita equiparazione tra laghi naturali ed artificiali a  fini  di
protezione ambientale si desume da una pluralita' di fonti normative,
tra cui l'art. 1 del d.P.R. 13 marzo 1976, n. 488  (Esecuzione  della
convenzione relativa alle  zone  umide  d'importanza  internazionale,
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il
2 febbraio 1971) e gli artt. 54 (inserito nella sezione dedicata alla
difesa del suolo e lotta alla desertificazione) e 74 (inserito  nella
sezione relativa  alla  tutela  delle  acque  dall'inquinamento)  del
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 
    3.2. - Con la norma impugnata - e, segnatamente, con i  commi  1,
2, 3, 5 e 7 della norma medesima,  su  cui  in  realta'  soltanto  si
appuntano le censure del ricorrente - la  Regione  Valle  d'Aosta  ha
sottratto ai  vincoli  paesaggistici  le  zone  contermini  ai  laghi
artificiali. Cio' trovando ulteriore conferma nel fatto che, in  base
al comma 5 dell'art. 34 della legge regionale n. 11  del  1998,  come
modificato dal censurato art. 3, comma 7, della legge regionale n. 22
del 2006, «l'individuazione e la delimitazione delle zone umide e dei
laghi  naturali  costituiscono  parte  integrante  del  PRG»   (Piano
Regolatore Generale), il quale, ai sensi dell'art.  12  della  stessa
legge regionale  n.  11  del  1998,  «tenuto  conto  del  PTP  [Piano
Territoriale  Paesistico]  [...]  provvede  alla  tutela   dei   beni
culturali, ambientali  e  naturali  e  possono  essere  sottoposte  a
periodiche revisioni, recependo le modificazioni  verificatesi;  sono
fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle zone  umide  e
dei laghi naturali effettuate e approvate ai sensi della normativa in
materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente  alla
data di entrata in vigore della presente legge». 
    Pertanto, l'art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7, della  legge  regionale
n. 22  del  2006,  avendo  sottratto  le  zone  contermini  ai  laghi
artificiali al regime di tutela ex lege  imposta  dall'art.  142  del
Codice, nonche' dall'originario art. 34 della legge regionale  n.  11
del 1998, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2,
3, 5 e 7, della legge della Regione Valle d'Aosta 16 ottobre 2006, n.
22, recante «Ulteriori modificazioni alla legge  regionale  6  aprile
1998 n. 11 (Normativa urbanistica e  di  pianificazione  territoriale
della Valle d'Aosta)». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                       Il redattore: Maddalena 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 29 maggio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola