N. 168 SENTENZA 18 - 29 maggio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ricorso della Regione Veneto - Norme della legge finanziaria  2008  -
  Impugnazione di numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2007,
  n. 244 - Trattazione dell'art. 2, comma 462 - Decisione sulle altre
  disposizioni impugnate riservata a separate pronunce. 
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1251, lett. c-bis)  e
  lett. c-ter), introdotte dall'art. 2, comma  462,  della  legge  24
  dicembre 2007, n. 244. 
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, 118 e 119. 
Famiglia -  Norme  della  legge  finanziaria  2008  -  Fondo  per  le
  politiche  sociali  della  famiglia  -   Introduzione   aggiuntiva,
  rispetto alle previsioni della legge finanziaria 2007, di ulteriori
  attivita'  dirette  a  favorire  la  permanenza  o  il  ritorno  in
  comunita' di persone non autosufficienti, nonche' l'informazione  e
  l'educazione per la prevenzione di abusi sessuali nei confronti  di
  minori  -   Ricorso   della   Regione   Veneto   -   Eccezione   di
  inammissibilita' per l'asserito carattere di principio fondamentale
  della normativa impugnata - Reiezione. 
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1251, lett. c-bis)  e
  lett. c-ter), introdotti dall'art. 2, comma  462,  della  legge  24
  dicembre 2007, n. 244. 
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, 118 e 119. 
Famiglia -  Norme  della  legge  finanziaria  2008  -  Fondo  per  le
  politiche  sociali  della  famiglia  -   Introduzione   aggiuntiva,
  rispetto alle previsioni della legge finanziaria 2007, di ulteriori
  attivita'  dirette  a  favorire  la  permanenza  o  il  ritorno  in
  comunita' di persone non autosufficienti -  Ricorso  della  Regione
  Veneto - Lamentata lesione  della  potesta'  legislativa  regionale
  residuale,  nonche'  dell'autonomia  amministrativa  e  finanziaria
  della Regione - Esclusione - Non fondatezza. 
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1251,  lett.  c-bis),
  introdotto dall'art. 2, comma 462, della legge 24 dicembre 2007, n.
  244. 
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, 118 e 119. 
Famiglia -  Norme  della  legge  finanziaria  2008  -  Fondo  per  le
  politiche  sociali  della  famiglia  -   Introduzione   aggiuntiva,
  rispetto alle previsioni della legge finanziaria 2007, di ulteriori
  attivita' dirette a favorire l'informazione e l'educazione  per  la
  prevenzione di abusi sessuali nei confronti  di  minori  -  Ricorso
  regionale - Lamentata lesione della potesta' legislativa residuale,
  nonche' dell'autonomia amministrativa e finanziaria della Regione -
  Esclusione - Non fondatezza. 
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1251,  lett.  c-ter),
  introdotto dall'art. 2, comma 462, della legge 24 dicembre 2007, n.
  244. 
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, 118 e 119. 
(GU n.22 del 3-6-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
                              Sentenza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  1251,
lettera c-bis) e lettera c-ter), della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2007), introdotte dall'art. 2,  comma
462, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato -  legge
finanziaria  2008),  promosso  dalla  Regione  Veneto   con   ricorso
notificato il 26 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 5  marzo
2008 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2008; 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  21  aprile  2009  il  giudice
relatore Alfonso Quaranta; 
    Uditi  l'avvocato  Mario  Bertolissi  per  la  Regione  Veneto  e
l'avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio
dei ministri. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - La Regione Veneto, con ricorso  notificato  il  26  febbraio
2008 e depositato il successivo 5 marzo (iscritto al n. 19  del  reg.
ric. dell'anno 2008), ha impugnato,  tra  l'altro,  l'art.  1,  comma
1251, lettera c-bis) e lettera c-ter), della legge 27 dicembre  2006,
n. 296  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2007),   introdotte
dall'art. 2,  comma  462,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2008), in riferimento agli artt. 117,
quarto comma, 118 e 119 della Costituzione. 
    2. - Le disposizioni impugnate aggiungono ulteriori finalita'  di
destinazione  a  quelle  gia'  previste  dal  citato  comma  1251  in
relazione  al  Fondo  per  le  politiche  della  famiglia,  istituito
dall'art. 19, comma 1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico  e  sociale,  per  il
contenimento e la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  nonche'
interventi  in  materia  di  entrate  e  di  contrasto   all'evasione
fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
n. 248. 
    3.  -  La  Regione  ricorrente,  dopo  aver  ricordato  di   aver
sottoposto al  vaglio  della  Corte  la  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, commi 1250, 1251 e 1252, della legge n.  296  del  2006,
relativi al Fondo per  le  politiche  della  famiglia,  asserendo  la
violazione degli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 Cost. (ric. n. 10
del   2007),   ha   dedotto,   a   sostegno   dell'attuale   gravame,
richiamandole, le medesime argomentazioni prospettate in quella sede. 
    Da  un  lato,  infatti,  la  disciplina  dettata  dal  comma  462
dell'art. 2 della legge n.  244  del  2007,  come  quella  originaria
dell'art. 1, comma 1251, della legge n. 296 del 2006, atterrebbe alla
materia  «politiche  sociali»,  rimessa  alla  potesta'   legislativa
residuale delle Regioni; dall'altro, lo Stato non  potrebbe  disporre
finanziamenti a  destinazione  vincolata  nelle  materie  oggetto  di
potesta' legislativa concorrente dello Stato e  delle  Regioni  o  di
potesta' legislativa esclusiva delle Regioni. 
    Sotto quest'ultimo profilo, ad  avviso  della  difesa  regionale,
poiche' vi sarebbe lesione dell'autonomia finanziaria delle  Regioni,
non potrebbe assumere rilievo  ne'  il  fatto  che  sia  prevista  la
diretta attribuzione delle risorse del  Fondo  a  Regioni,  Province,
Citta' metropolitane o Comuni (sono richiamate le sentenze n. 49  del
2004, n. 16 del 2004 e n.  370  del  2003),  ne'  che  sia  stabilita
l'assegnazione delle stesse a soggetti  privati,  persone  fisiche  o
giuridiche (sono richiamate le sentenze n. 118 del 2006, n.  107  del
2005, n. 77 del 2005 e n. 423 del 2004). 
    Dalla denunciata violazione dell'art. 117, quarto  comma,  Cost.,
conseguirebbe la violazione anche degli artt. 118 e 119 Cost. 
    4. - La difesa regionale ricorda,  altresi',  di  aver  impugnato
l'art. 19, del d.l. n. 223 del 2006, convertito dalla  legge  n.  248
del 2006. 
    La relativa  questione  di  costituzionalita'  e'  stata,  pero',
dichiarata inammissibile con la sentenza n. 453 del 2007, in  quanto,
in particolare, «la disposizione censurata,  nell'istituire  i  fondi
sopra indicati, si limita ad indicare mere  finalita'  di  intervento
nei  settori  di  rispettiva  competenza,  risultando,   secondo   il
principio gia' affermato da  questa  Corte,  inidonea  a  ledere  "le
competenze  regionali,  potendo  la   lesione   derivare   non   gia'
dall'enunciazione del proposito di destinare  risorse  per  finalita'
indicate in modo cosi' ampio e generico, bensi' (eventualmente) dalle
norme nelle quali quel proposito  si  concretizza,  sia  per  entita'
delle risorse sia per modalita' di intervento  sia,  ancora,  per  le
materie direttamente e indirettamente implicate da  tali  interventi"
(sentenza n. 141 del 2007)». 
    Ad avviso della ricorrente, tuttavia, proprio  tale  motivazione,
implicherebbe  l'illegittimita'  costituzionale   della   norma   ora
impugnata. 
    In ogni caso, i principi affermati nella suddetta sentenza, oltre
che nella sentenza n. 141 del  2007,  nella  stessa  richiamata,  non
sarebbero condivisibili, atteso che nel giudizio di costituzionalita'
proposto  in  via  principale  non  assume  rilievo  quale  tipo   di
applicazione riceva la norma oggetto di impugnazione. 
    5. - In data 11 marzo  2008  si  e'  costituito  in  giudizio  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, contestando i  dedotti  profili
di incostituzionalita' della norma impugnata. 
    In particolare, la difesa dello  Stato,  richiamando  a  sostegno
delle  proprie  argomentazioni  la  sentenza  n.  453  del  2007,  ha
osservato che  il  legislatore  si  e'  limitato  ad  individuare  un
criterio avente natura di principio fondamentale  per  migliorare  la
condizione delle famiglie  disagiate,  con  il  pieno  coinvolgimento
delle Regioni. 
    6. - In prossimita' dell'udienza pubblica la  Regione  Veneto  ha
depositato una memoria con la quale, nel ribadire le conclusioni gia'
rassegnate, ha richiamato integralmente quanto  esposto  nel  ricorso
introduttivo del giudizio. 
    La difesa regionale, inoltre, ha precisato come  la  sentenza  n.
453 del 2007, citata dall'Avvocatura  dello  Stato,  «e'  stata,  per
cosi' dire, superata dalla sentenza n. 50 del 2008». 
    Nelle more del presente giudizio, infatti, questa Corte,  con  la
suddetta sentenza n. 50 del 2008, si e' pronunciata  sulla  questione
di costituzionalita' dell'art. 1, commi  1250,  1251  e  1252,  della
legge n. 296 del 2006, anch'essa promossa  dalla  odierna  ricorrente
Regione Veneto, ed ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale  del
comma 1252 (in riferimento ai commi 1250 e 1251), «nella parte in cui
non contiene, dopo le parole "con proprio decreto", le parole 
    "da  adottare  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata"  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». 
                       Considerato in diritto 
    1. - La Regione Veneto, con il ricorso in epigrafe, ha impugnato,
tra l'altro, l'art. 1, comma 1251, lettera c-bis) e  lettera  c-ter),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato -  legge  finanziaria
2007), introdotte dall'art. 2, comma 462,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge  finanziaria  2008),  in  riferimento
agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione. 
    1.1. - Preliminarmente, deve essere riservata a separate pronunce
la decisione delle altre  questioni  di  legittimita'  costituzionale
promosse con il medesimo ricorso, aventi ad  oggetto  distinte  norme
contenute in altri commi dello stesso art. 2 della legge  finanziaria
n. 244 del 2007. 
    2. -  Le  due  disposizioni  censurate  prevedono,  ampliando  le
finalita' per le quali il Ministro delle politiche  per  la  famiglia
puo' avvalersi del Fondo per le politiche della  famiglia  «istituito
dall'art. 19, comma 1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico  e  sociale,  per  il
contenimento e la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  nonche'
interventi  in  materia  di  entrate  e  di  contrasto   all'evasione
fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
n. 248» che il suddetto Fondo puo' essere, altresi', destinato a: 
        «favorire  la  permanenza  od  il  ritorno  nella   comunita'
familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in
alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie.  A
tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con
i Ministri della solidarieta' sociale e della  salute,  promuove,  ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,
una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  avente  ad  oggetto  la
definizione dei criteri e delle modalita' sulla  base  dei  quali  le
regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed  attuano  un
programma sperimentale di interventi al quale  concorrono  i  sistemi
regionali integrati dei servizi alla persona» (citato art.  1,  comma
1251, lettera c-bis); 
        «finanziare iniziative di carattere informativo ed  educativo
volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei  confronti
di  minori,  promosse  dall'Osservatorio  per  il   contrasto   della
pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17,  comma
1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269» (citato art. 1, comma 1251,
lettera c-ter). 
    3. - La  ricorrente  ritiene  che  le  norme  in  esame,  poiche'
«intervengono con riguardo ad una materia, "politiche  sociali",  che
rientra tra quelle»  rimesse  alla  «potesta'  legislativa  residuale
delle Regioni», violino l'art. 117, quarto comma, della Costituzione.
Da cio' conseguirebbe la lesione della autonomia amministrativa (art.
118 Cost.) e dell'autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) regionale. 
    4. - Come si puo' rilevare dall'esame delle censure proposte,  la
Corte e' chiamata a vagliare la legittimita'  costituzionale  di  una
disciplina che pone vincoli di  destinazione  a  risorse  finanziarie
allocate in un Fondo statale. 
    4.1. - In proposito,  secondo  la  giurisprudenza  costituzionale
(sentenze n. 168, n. 142 e n. 50 del 2008),  il  legislatore  statale
non puo' emanare norme in contrasto con i  criteri  e  i  limiti  che
presiedono al sistema di autonomia  finanziaria  regionale  delineato
dal nuovo art. 119 Cost., i quali  non  consentono  finanziamenti  di
scopo per finalita' non riconducibili a funzioni di  spettanza  dello
Stato. Nel sistema delineato dal nuovo titolo V della  parte  seconda
della Costituzione non e', quindi, di norma, consentito allo Stato di
prevedere finanziamenti in materie  di  competenza  residuale  ovvero
concorrente  delle  Regioni,  ne'  istituire  Fondi   settoriali   di
finanziamento  delle  attivita'  regionali,   in   quanto   cio'   si
risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo,  di  ingerenza
dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli  enti
locali, nonche'  di  sovrapposizione  di  politiche  e  di  indirizzi
governati centralmente a quelli legittimamente decisi  dalle  Regioni
negli  ambiti  materiali  di  propria  competenza,   con   violazione
dell'art. 117 della Costituzione. 
    4.2.  -  Assume  rilievo  prioritario,  pertanto,  ai  fini   del
richiesto vaglio  di  legittimita'  costituzionale,  l'individuazione
della materia alla quale afferisce il Fondo in questione e i relativi
vincoli di destinazione oggetto di censura. 
    Orbene,  questa  Corte  ha  piu'   volte   affermato   che,   per
l'individuazione della materia alla quale devono essere  ascritte  le
disposizioni oggetto di censure, non assume rilievo la qualificazione
che  di  esse  da'  il  legislatore,  ma  occorre  fare   riferimento
all'oggetto ed alla disciplina delle medesime,  tenendo  conto  della
loro ratio  e  tralasciando  gli  aspetti  marginali  e  gli  effetti
riflessi, cosi' da identificare correttamente e  compiutamente  anche
l'interesse tutelato (sentenze n. 430, n. 169 e n. 165 del 2007). 
    Inoltre, la giurisprudenza costituzionale ha precisato  che,  nel
caso in cui una normativa si  trovi  all'incrocio  di  piu'  materie,
attribuite dalla Costituzione alla potesta' legislativa statale  e  a
quella regionale, occorre individuare l'ambito  materiale  che  possa
considerarsi prevalente. E, qualora non sia individuabile  un  ambito
materiale che presenti tali caratteristiche, la suddetta  concorrenza
di competenze, in assenza di  criteri  contemplati  in  Costituzione,
giustifica  l'applicazione  del  principio  di  leale  collaborazione
(sentenza n. 50 del 2008), il quale deve, in ogni caso,  permeare  di
se' i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie. 
    5. - Tanto premesso, occorre partire dal  contesto  normativo  in
cui si collocano le disposizioni oggetto del presente giudizio. 
    Come si e' accennato, l'art. 19, comma 1, del  d.l.  n.  223  del
2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, «al fine di  promuovere
e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue
componenti  e  le  sue  problematiche  generazionali,   nonche'   per
supportare  l'Osservatorio  nazionale  sulla  famiglia,   presso   la
Presidenza del Consiglio dei Ministri», ha istituito il Fondo per  le
politiche della famiglia. 
    Successivamente, l'art. 1, commi 1250, 1251 e 1252 della legge n.
296 del 2006 ha stabilito le finalita' di impiego del suddetto  Fondo
e ha previsto, altresi', un incremento  dello  stesso  rispetto  alle
originarie risorse. 
    6. - Ora, ancora prima della proposizione del ricorso  in  esame,
questa Corte, con la sentenza n. 453  del  2007,  si  e'  pronunciata
sulla questione di legittimita' costituzionale del citato art. 19 del
d.l. n. 223 del 2006, dichiarandone l'inammissibilita'. 
    In particolare, con riguardo al parametro  di  cui  all'art.  119
Cost., la suddetta pronuncia  ha  ritenuto  la  disposizione  statale
inidonea  a  ledere  le  competenze  regionali,  potendo  la  lesione
derivare  non  gia'  dall'enunciazione  del  proposito  di  destinare
risorse per finalita' indicate  in  modo  ampio  e  generico,  bensi'
eventualmente dalle norme nelle quali quel proposito si  concretizzi,
sia per entita' delle risorse sia per modalita'  di  intervento  sia,
ancora, per le materie direttamente o indirettamente implicate. 
    6.1. - Nelle more del presente giudizio, con la  sentenza  n.  50
del 2008 questa Corte ha, inoltre, preso in  esame  la  questione  di
costituzionalita' dell'art. 1, commi 1250, 1251 e 1252,  della  legge
n. 296 del 2006. 
    Con  detta  sentenza   e'   stata   dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale del comma 1252 (in  riferimento  ai  precedenti  commi
1250 e 1251) nella parte in cui non  ha  previsto  il  coinvolgimento
delle Regioni nella  fase  di  ripartizione  degli  stanziamenti  del
Fondo. 
    7. - La Corte ha posto in luce,  in  primo  luogo,  la  finalita'
complessiva e unitaria che si e' inteso perseguire con i citati commi
1250, 1251 e 1252 dell'art.1  della  legge  n.  296  del  2006.  Tale
finalita' si sostanzia nella previsione  di  interventi  di  politica
sociale volti a rimuovere o superare le situazioni di  bisogno  o  di
difficolta' che la persona incontra nel corso della sua vita, con  la
conseguente riconducibilita'  delle  norme  ivi  previste  all'ambito
materiale dei servizi sociali di spettanza regionale. 
    In secondo luogo, si e' rilevato «come nelle norme  stesse  siano
presenti  ulteriori  specifiche   finalita',   che   possono   essere
ricondotte anche ad ambiti materiali di  competenza  esclusiva  dello
Stato». 
    In particolare, la Corte  ha  statuito  che,  con  riguardo  alla
previsione volta a sostenere  l'attivita'  dell'Osservatorio  per  il
contrasto della pedofilia e della pornografia  a  danno  dei  minori,
deve ritenersi che - trattandosi di misure finalizzate a prevenire la
commissione di gravi fatti di reato - esse rinvengano  una  specifica
legittimazione nella competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato
nella materia dell'ordine pubblico e  sicurezza,  nonche'  in  quella
dell'ordinamento penale (art. 117, secondo  comma,  lettere  h  e  l,
Cost.) (sentenza n. 50 del 2008). 
    7.1. - Alla luce del contenuto complessivo dei commi 1250, 1251 e
1252 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, nel  testo  originario,
la citata sentenza n. 50  del  2008  ha,  dunque,  ritenuto  che  «la
relativa normativa si trovi all'incrocio di materie attribuite  dalla
Costituzione alla potesta' legislativa statale e regionale, senza che
sia  individuabile  un  ambito  materiale  che   possa   considerarsi
nettamente prevalente sugli altri». Si  e'  cosi'  ritenuto  che,  in
presenza di una concorrenza di competenze e  in  assenza  di  criteri
contemplati in Costituzione, avendo riguardo alla natura  unitaria  e
indivisa del Fondo, si giustifichi l'applicazione  del  principio  di
leale collaborazione. 
    Pertanto, per la natura degli interessi implicati, tale principio
deve  trovare  attuazione  con  lo  strumento  dell'intesa   con   la
Conferenza unificata rispetto «anche  a  quanto  disposto  dal  comma
1250» (sentenza  n.  50  del  2008).  Di  qui  la  conclusione  della
declaratoria di illegittimita' costituzionale del comma  1252,  sopra
citato, nella parte in cui non conteneva, dopo le parole «con proprio
decreto»,  le  parole  «da  adottare  d'intesa  con   la   Conferenza
unificata», di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.  281  (Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali). 
    8. - Tanto premesso,  passando  al  vaglio  di  costituzionalita'
delle  nuove  disposizioni  introdotte  nel  testo  del  comma   1251
dall'art. 2,  comma  462,  della  legge  n.  244  del  2007,  occorre
rilevare, preliminarmente, che  l'eccezione  della  Avvocatura  dello
Stato circa il carattere di principio  fondamentale  della  normativa
impugnata si  presenta  generica,  in  quanto  priva  di  un  preciso
riferimento all'ambito materiale che si  sarebbe  inteso  richiamare.
Essa, pertanto, deve essere disattesa. 
    9. - Nel merito, la questione non e' fondata. 
    9.1. - Deve essere osservato,  innanzitutto,  che  le  norme  ora
impugnate si inseriscono, in piena coerenza logica e sistematica, nel
preesistente quadro normativo costituito dai commi 1250, 1251 e  1252
dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, gia'  scrutinato  da  questa
Corte (citata sentenza n. 50 del 2008). 
    Come si e' innanzi ricordato, tale sentenza  ha  ravvisato  nelle
suddette disposizioni una generale  finalita'  di  politica  sociale,
cosi' riconducendole, nel  loro  insieme,  all'ambito  materiale  dei
«servizi sociali» ed ha  ritenuto,  altresi',  per  alcuni  specifici
profili  di  disciplina,  la  sussistenza  di  potesta'   legislative
esclusive dello Stato. 
    9.2. - Della medesima finalita' di politica  sociale  partecipano
anche  le  norme  ora  impugnate,  in  quanto,  come  si  e'  innanzi
precisato, esse, inserendosi  nel  suddetto  contesto  normativo,  ne
condividono la ratio mediante la previsione  di  ulteriori  finalita'
alle quali deve essere destinato il  Fondo  per  le  politiche  della
famiglia. 
    9.3. - Orbene, per un verso e' palese che la  disposizione  della
lettera  c-bis)   prevede   un   intervento   di   politica   sociale
riconducibile alla materia dei «servizi sociali» che, per sua  stessa
natura,  sfugge  alla  sola  dimensione  regionale  ed  e'  tale   da
giustificarne, a norma dell'art. 118, primo comma, Cost., l'esercizio
unitario, in base al principio di sussidiarieta' (sentenze n. 63  del
2008, n. 242 del 2005). 
    Cio' comporta,  secondo  la  costante  giurisprudenza  di  questa
Corte, la  necessita'  che  lo  Stato  coinvolga  le  Regioni  stesse
attraverso attivita'  concertative  e  di  coordinamento  che  devono
essere attuate in base al principio di leale collaborazione. 
    Nella  specie,  questa  esigenza  e'   gia'   soddisfatta   dalla
previsione, nella norma impugnata, dello strumento dell'intesa con la
Conferenza  unificata  per  «la  definizione  dei  criteri  e   delle
modalita' sulla base dei quali le Regioni, in concorso con  gli  enti
locali,  definiscono  ed  attuano  un   programma   sperimentale   di
interventi al quale concorrono  i  sistemi  regionali  integrati  dei
servizi alla persona», che, quindi, viene a costituire  un  ulteriore
meccanismo  di  leale  collaborazione  rispetto  all'intesa  che   il
Ministro delle politiche  per  la  famiglia  deve  acquisire  per  il
riparto,  con  proprio  decreto,  degli  stanziamenti  del  Fondo  in
questione, in ragione della sentenza n. 50 del 2008. 
    9.4. - Per altro verso,  per  quanto  attiene  alle  disposizioni
della lettera c-ter) relative all'Osservatorio per il contrasto della
pedofilia e della  pornografia  a  danno  dei  minori,  insieme  alla
richiamata  finalita'  di  politica  sociale,  sussiste  la  potesta'
legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordine  pubblico
e sicurezza, nonche' in quella  dell'ordinamento  penale  (art.  117,
secondo comma, lettere h e l, Cost.).  Ed  infatti,  le  pur  diverse
attivita' demandate a tale organismo - alle quali la suddetta lettera
c-ter),  ora  oggetto  di  impugnazione,  aggiunge   «iniziative   di
carattere  informativo   ed   educativo»   -   trovano   un   comune,
indefettibile, denominatore  nella  finalita'  di  prevenzione  della
commissione di gravi fatti di reato. 
    Si e', quindi, in presenza di un incrocio di  materie  attribuite
dalla Costituzione alla potesta' legislativa statale e regionale  che
giustifica  -  non  essendo  individuabile  la  prevalenza   dell'una
sull'altra - l'applicazione del  principio  di  leale  collaborazione
(sentenze n. 50 del 2008, n. 201 e n. 24 del 2007; n. 234 e n. 50 del
2005). 
    Peraltro, come si e'  sopra  precisato,  in  forza  della  citata
sentenza n. 50 del 2008, tale principio ha gia' trovato ingresso  nel
comma 1252, mediante  lo  strumento  dell'intesa  con  la  Conferenza
unificata, in sede di adozione, da parte del Ministro competente, del
decreto di riparto delle risorse del Fondo tra le  diverse  finalita'
di cui ai commi 1250 e 1251 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006. 
    9.5. - Pertanto, le doglianze ora prospettate nel  ricorso  della
Regione Veneto, con riferimento alle  nuove  disposizioni  introdotte
dall'art. 2, comma 462, della legge n. 244 del 2007, devono ritenersi
gia' soddisfatte congruamente, tenuto conto, da un lato,  dell'intesa
prevista  dalla   lettera   c-bis);   dall'altro,   dell'integrazione
effettuata al citato comma 1252, il quale ultimo richiama entrambi  i
commi che lo precedono (integrazione, dunque, che  investe  anche  le
modificazioni successivamente apportate al comma  1251,  oggetto  ora
dell'impugnazione regionale). 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  delle  ulteriori
questioni di legittimita'  costituzionale  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge  finanziaria  2008),  promosse  dalla
Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 1251, lettera c-bis) e lettera c-ter), della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato -  legge   finanziaria   2007),
introdotte dall'art. 2, comma 462, della suddetta legge  n.  244  del
2007, promossa, in riferimento agli artt. 117, quarto  comma,  118  e
119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso  indicato
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                       Il redattore: Quaranta  
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 29 maggio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola