GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 14 maggio 2009 

  Esonero   dall'informativa  per  l'Associazione  nazionale  tra  le
imprese  di  informazioni  commerciali  e  di  gestione  del  credito
(ANCIC). (09A06301)
(GU n.129 del 6-6-2009)

                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
                         DEI DATI PERSONALI

  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia   di   protezione   dei   dati  personali),  con  particolare
riferimento agli articoli 2, 13, comma 5, lettera c), e 154;
  Viste  le  istanze  formulate  dall'Associazione  nazionale  tra le
imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (ANCIC)
nell'interesse  delle imprese associate che rendono professionalmente
servizi di informazione commerciale, da ultimo reiterate il 3 ottobre
2008  e rinnovate nel corso dell'incontro tenutosi il 5 dicembre 2008
presso  la sede dell'autorita' e successivamente integrate dalla nota
del  29  gennaio  2009,  che hanno ad oggetto la richiesta di esonero
dall'obbligo  di  rendere  l'informativa  previsto  dall'art.  13 del
codice   e  la  conseguente  individuazione  di  possibili  misure  e
accorgimenti   a   garanzia   degli  interessati  (clienti,  aziende,
professionisti,   imprenditori,  persone  fisiche)  in  relazione  ai
trattamenti di dati personali effettuati per rendere detti servizi;
  Considerato  che aderiscono all'ANCIC «19 operatori che controllano
l'80%      del     volume     d'affari     del     mercato»     (cfr.
http://www.unionemilano.it/siti/ancic/index.htm);
  Rilevato  che  dette  societa' nel rendere i propri servizi possono
trattare,   in   qualita'   di  autonomi  titolari  del  trattamento,
informazioni  che  non  sono  raccolte  presso gli interessati, ed in
particolare  provenienti  da  registri,  elenchi,  archivi pubblici o
contenute  in  atti  e  documenti  pubblici  (ad esempio tenuti dalle
camere  di  commercio  o  presso l'Agenzia del territorio) o comunque
generalmente  accessibili (in quanto ricavate, ad esempio, da elenchi
categorici,  notizie  di  stampa  o  da siti Internet consultabili da
chiunque);
  Rilevato   che  tali  dati  personali  possono  riguardare  aspetti
organizzativi,   produttivi,   industriali,  commerciali,  economici,
finanziari,   patrimoniali,   amministrativi   o  contabili  relativi
all'attivita'  esercitata da operatori economici come pure consistere
in  dati  riferiti  a  persone  fisiche  (quali visure camerali, c.d.
pregiudizievoli   di   conservatoria,   dati  ipocatastali,  bilanci,
protesti e procedure concorsuali);
  Rilevato   che  il  trattamento,  svolto  prevalentemente  mediante
procedure   informatizzate,  consiste  nella  raccolta  e  successiva
comunicazione  alla  clientela  (art.  4,  comma  1,  lettera  l) del
codice),  anche per via telematica, di rapporti e dossier informativi
a  carattere  economico  o  commerciale  contenenti i menzionati dati
estratti   dalle  fonti  pubbliche  nonche'  informazioni  frutto  di
ulteriore  analisi, raffronto ed elaborazione degli stessi effettuati
dalle  societa'  che  rendono  i  servizi di informazione commerciale
(art. 4, comma 1, lettera a) del codice);
  Rilevato   che  le  societa'  di  informazione  commerciale  devono
trattare  tali  dati in conformita' alle disposizioni contenute negli
articoli  115  e  134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza) e nel rispetto della vigente
normativa  in  materia di segreto aziendale e industriale e di quella
in materia di protezione dei dati personali (con particolare riguardo
ai principi di finalita', qualita', pertinenza e non eccedenza);
  Considerato  che con la propria istanza ANCIC, nell'interesse delle
imprese  associate,  chiede  che  le stesse siano esonerate, ai sensi
dell'art.  13,  comma  5,  lettera  c),  del  codice, dall'obbligo di
fornire  un'informativa  individualizzata  agli  interessati,  con la
determinazione delle eventuali «misure appropriate» da adottare;
  Rilevato  che  tale richiesta e' motivata dal fatto che le societa'
istanti  ritengono  che  l'impiego  dei  mezzi  necessari per fornire
un'informativa   in   forma   «individualizzata»  sia  manifestamente
sproporzionato  rispetto ai diritti tutelati (cfr. verbale incontro 5
dicembre  2008, in atti), tenuto conto del numero ingente di soggetti
ai  quali  la stessa dovrebbe essere resa (alcuni milioni di soggetti
censiti da parte di ciascuna societa' di informazioni commerciali);
  Considerato   che   ANCIC   ha   comunque  rappresentato  modalita'
alternative   rispetto   a   quelle   individualizzate   per  rendere
l'informativa  agli  interessati, quali la pubblicazione della stessa
sulle  «Pagine  Gialle», sia nella versione cartacea, che presenta il
vantaggio  di  poter  rimanere  a  disposizione di un'ampia platea di
interessati  per  un  prolungato  intervallo  temporale (diversamente
dalla  pubblicazione  di  informative  di analogo tenore sulla stampa
quotidiana),    sia    in    quella    on-line   (all'indirizzo   web
www.paginegialle.it)  al  fine, in particolare, di raggiungere «tutte
le     imprese     del     territorio»    mediante    «un    contatto
“quotidiano”  con  tutte  le  imprese  locali» (cfr. p. 5
allegati  presentati in data 5 dicembre 2008); analogamente, ANCIC ha
rappresentato che l'informativa potrebbe essere fornita anche tramite
la   sua   pubblicazione  sulle  «Pagine  bianche»  e  nel  sito  web
www.paginebianche.it  (cfr.  nota  29 gennaio 2009). Tali informative
verrebbero  collocate,  con riguardo alle pubblicazioni cartacee, «in
posizione di evidenza nella sezione informativa in apertura di volume
riservata   a   investitori  istituzionali  e  aziende  di  rilevanza
pubblica»   e,  in  relazione  alle  pubblicazioni  on-line  mediante
l'inserimento  sulle home pages sopra menzionate di un banner (avente
le caratteristiche individuate nell'allegato alla nota del 29 gennaio
2009: banner leaderboard 728×90 pixel, sigla BLPB), posizionato
nella   parte   superiore   della   pagina  web,  mediante  il  quale
l'interessato potra' visualizzare il testo dell'informativa;
  Considerato  che  la  disciplina  di  protezione dei dati personali
prevede   che,   ove   i  mezzi  necessari  a  rendere  l'informativa
singolarmente  a  ciascuno degli interessati risultino sproporzionati
rispetto all'interesse tutelato dal menzionato art. 13 del codice, il
Garante  possa prescrivere «misure appropriate» al fine di assicurare
comunque   un'adeguata   informativa   generale   a  vantaggio  degli
interessati (art. 13, comma 5, lettera c), del codice);
  Ritenuta  sussistente,  ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera c),
del codice, la manifesta sproporzione per le societa' che operano nel
settore   delle  informazioni  commerciali  dell'obbligo  di  rendere
un'informativa  in forma individualizzata in relazione al trattamento
di  dati  personali  provenienti da fonti pubblicamente accessibili e
sulla  base degli stessi elaborate nel rispetto dei principi posti in
materia di protezione dei dati personali;
  Ritenuto  necessario disporre in capo alle societa' di informazioni
commerciali  alcune  misure  ritenute appropriate per consentire agli
interessati  di venire comunque a conoscenza degli elementi contenuti
nell'art.   13   del   codice  anche  in  assenza  di  un'informativa
individualizzata fornita da dette societa';
  Ritenuto  che,  anche  alla  luce  del principio di semplificazione
(art.   2   del  codice),  un'ampia  conoscibilita'  da  parte  degli
interessati  dei trattamenti effettuati per finalita' di informazione
commerciale,  non  solo  tra  gli  operatori  economici  ma,  piu' in
generale,  tra  tutti  i possibili soggetti censiti dalle societa' di
informazione   commerciale,   possa  essere  assicurata  mediante  la
pubblicazione,  a cura delle imprese associate ad ANCIC, anche per il
tramite  dell'associazione  di  categoria,  con  cadenza  annuale, di
un'unica informativa contenente gli estremi identificativi di tutti i
titolari  del trattamento e gli altri elementi previsti dall'art. 13,
commi 1 e 2, del codice:
   a)  sulle  «Pagine Gialle», nella loro versione cartacea come pure
sul sito web all'indirizzo www.paginegialle.it;
   b)  sulle «Pagine Bianche», nella loro versione cartacea come pure
sul sito web all'indirizzo www.paginebianche.it;
  Ritenuto  inoltre  che  ciascuna  delle  societa'  di  informazione
commerciale   aderente   ad   ANCIC  debba  altresi'  permanentemente
pubblicare   l'informativa   prevista   dall'art.   13   del  codice,
adeguatamente   evidenziata  in  autonomi  riquadri  e  di  immediata
consultazione, sul proprio sito web;
  Ritenuto  altresi'  che,  quale  ulteriore  misura opportuna, ANCIC
debba  tenere  costantemente  aggiornato  l'elenco  delle societa' di
informazione  commerciale  alla  medesima  aderenti  (allo stato gia'
presente                       all'indirizzo                      web
http://www.unionemilano.it/siti/ancic/imprese_associate.htm)  in modo
da  rendere  piu'  agevole  per  gli interessati anche l'acquisizione
degli  elementi  dell'informativa  sul trattamento dei dati personali
che  li  puo' riguardare mediante la consultazione del sito web delle
societa' associate;
  Considerato  che  tali  misure  sono  ritenute appropriate anche in
considerazione   del   fatto   che,  per  effetto  dell'attivita'  di
informazione  commerciale,  i soggetti che in qualita' di committenti
si  avvalgono  di  tali  servizi  (solitamente  istituti  di credito,
finanziarie  e  imprese)  sono comunque, a propria volta, tenuti, nei
termini  previsti  dall'art.  13,  comma  4,  del  codice,  a rendere
l'informativa  agli  interessati «comprensiva delle categorie di dati
trattati»  (cio'  puo' avvenire, ad esempio, ad opera del committente
in relazione ai dati personali forniti dalle societa' di informazione
commerciale  in  occasione  della  richiesta di finanziamento o nella
fase    dell'instaurazione   di   nuovi   rapporti   contrattuali   o
nell'esecuzione degli stessi);
  Considerato   che  le  modalita'  per  rendere  l'informativa  agli
interessati  in  relazione  a  dati  raccolti  presso  terzi potranno
formare   oggetto   di   ulteriore   valutazione,   anche  alla  luce
dell'esperienza  nel  frattempo  maturata,  nell'ambito del codice di
deontologia e di buona condotta previsto dall'art. 118 del codice;
  Vista la documentazione in atti;
  Viste   le   osservazioni  dell'ufficio  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

                   Tutto cio' premesso il Garante:

  1.  Individua,  ai  sensi  dell'art.  13,  comma 5, lettera c), del
codice,  quali  modalita'  appropriate  per  rendere l'informativa da
parte  delle societa' associate ad ANCIC che, raccolti dati personali
pubblicamente   accessibili   (nei  termini  descritti  nel  presente
provvedimento),   trattano   gli   stessi   per  fornire  servizi  di
informazione commerciale:
   a)  la  pubblicazione,  a  cura delle stesse, anche per il tramite
dell'associazione di categoria, con cadenza annuale, dell'informativa
contenente  gli  estremi  identificativi  di  tutti  i  titolari  del
trattamento  e gli altri elementi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2,
del  codice sulle «Pagine Gialle», nella loro versione cartacea come,
mediante    un    banner,    pure    sul   sito   web   all'indirizzo
www.paginegialle.it,  e  sulle  «Pagine Bianche», nella loro versione
cartacea  come  pure,  mediante un banner, sul sito web all'indirizzo
www.paginebianche.it,    secondo   le   modalita'   descritte   nella
motivazione del presente provvedimento;
   b) la permanente pubblicazione da parte di ciascuna delle societa'
associate  ad ANCIC dell'informativa prevista dall'art. 13 del codice
sul  proprio sito web, adeguatamente evidenziata in autonomi riquadri
e di immediata consultazione.
  2.  Prescrive,  quale ulteriore misura opportuna ai sensi dell'art.
154,  comma  1,  lettera c), del codice, che l'associazione nazionale
tra  le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito
(ANCIC)  tenga  costantemente  aggiornato  l'elenco delle societa' di
informazione  commerciale alla medesima aderenti presente sul proprio
sito web.
  3.  Dispone  che  copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Ministero  della  giustizia  - Ufficio pubblicazione leggi e decreti,
per  la  sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice.
   Roma, 14 maggio 2009

                            Il presidente
                              Pizzetti

                             Il relatore
                              Pizzetti

                       Il segretario generale
                           Patroni Griffi