MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 maggio 2009 

  Dichiarazione di fuori corso dei foglietti bollati per cambiali con
l'indicazione  dell'imposta  assolta  e  delle marche per cambiali in
lire, lire-euro ed euro. (09A06559)
(GU n.131 del 9-6-2009)

                             IL MINISTRO
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'articolo  3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre   1972,  n.  642,  e  successive  modificazioni,  recante  la
disciplina  dell'imposta  di  bollo, come sostituito dall'articolo 1,
comma 80, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto  l'articolo  4  dello  stesso  decreto  n. 642 del 1972, come
modificato dall'articolo 1-bis, comma 10, del decreto-legge 12 luglio
2004,  n.  168,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004,  n.  191,  il quale prevede che con provvedimento del direttore
dell'Agenzia  delle  entrate  sono  stabilite le caratteristiche e le
modalita'   d'uso  del  contrassegno  rilasciato  dagli  intermediari
convenzionati;
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
con  il  quale  e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e delle
finanze;
  Visto  il  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni,   dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  409,  recante
disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia
di  tassazione  dei  redditi  di  natura finanziaria, di emersione di
attivita'  detenute  all'estero,  di  cartolarizzazione  e  di  altre
operazioni finanziarie;
  Visto,  in particolare, l'articolo 1-bis dello stesso decreto-legge
n.  350  del  2001,  il  quale ha dettato misure in materia di valori
bollati nella fase di introduzione dell'euro;
  Visto il decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali
del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2002, adottato
ai  sensi  dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  n. 350 del 2001,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  22  del  26 gennaio 2002,
recante  modalita' di attuazione della conversione dei valori bollati
e relative forme di controllo;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 18
aprile  2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 100 del 2 maggio
2003,  con  il quale, all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono stati
dichiarati  fuori  corso  i foglietti bollati per cambiali con valore
espresso in lire;
  Visto  il  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5
maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio
2005,  con  il  quale  sono  state  approvate le caratteristiche e le
modalita'   d'uso  del  contrassegno  rilasciato  dagli  intermediari
convenzionati;
  Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 25
maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno
2007, con il quale sono stati dichiarati fuori corso i valori bollati
con  valore  espresso  in lire, lire-euro ed euro, con esclusione dei
foglietti bollati per cambiali e delle marche da bollo per cambiali;
  Considerato che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate  29 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288
del  12  dicembre  2006,  e' stato istituito, in luogo dei 51 diversi
tagli  di  foglietti  bollati  per  cambiali attualmente in corso, un
nuovo  foglietto  bollato  per  cambiali  privo  dell'impressione del
valore  e  sul  quale  sara' apposto il contrassegno rilasciato dagli
intermediari  convenzionati,  attestante  il  pagamento  dell'imposta
dovuta;
  Considerato  che,  per  effetto  dell'articolo  1, commi 80 e 1364,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007
i  valori  bollati  non  costituiscono  piu'  un  modo  di  pagamento
dell'imposta di bollo;
  Rilevata  la  necessita',  segnalata dall'Agenzia delle entrate con
nota  n. 2008/148409 del 30 ottobre 2008, di dichiarare fuori corso i
foglietti bollati per cambiali recanti l'importo dell'imposta assolta
in  lire-euro  ed  euro  e  le  marche  da bollo per cambiali, il cui
importo  e'  espresso  in lire, lire-euro ed euro, e di stabilire una
data  di  decorrenza  che  consenta  lo  smaltimento  di  scorte o di
esemplari posseduti da amministrazioni, enti e privati;
                              Decreta:


                               Art. 1.


  1.  Sono  dichiarati  fuori  corso, a decorrere dal centottantesimo
giorno  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, i foglietti bollati per cambiali
recanti  l'importo  dell'imposta  assolta in lire-euro e in euro e le
marche  da  bollo per cambiali, il cui valore e' espresso in lire, in
lire-euro e in euro.
  2.  Le  procedure  di  distruzione dei predetti valori bollati, non
ancora distribuiti ai rivenditori secondari, possono essere avviate a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 maggio 2009

                                               Il Ministro : Tremonti