MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 29 maggio 2009 

  Diniego  dell'abilitazione  all'Istituto  «Scuola  di  psicoterapia
cognitiva  e ipnosi» ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze
un corso di specializzazione in psicoterapia. (09A06686)
(GU n.137 del 16-6-2009)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
           per l'universita', l'alta formazione artistica,
                musicale e coreutica e per la ricerca

  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per  la  valutazione del sistema universitario, nonche' l'art. 5, che
prevede la reiterazione dell'istanza;
  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento,
che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base
dei  pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il  successivo  comma  7, che prevede che il provvedimento di diniego
del  riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre   1999   e   16  luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  decreto  in  data  24  marzo 2006, con il quale e' stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
  Visto  il  decreto  in  data  24  aprile 2008 con il quale e' stata
respinta  l'istanza  di riconoscimento proposta dall'Istituto «Scuola
di psicoterapia e criminologia clinica»;
  Visto  il  decreto  in  data  10 ottobre 2008 con il quale e' stata
respinta  la  reiterazione  dell'istanza  di  riconoscimento proposta
dall'Istituto  «Scuola  di  specializzazione in ipnosi e psicoterapia
cognitiva»;
  Vista  l'istanza della seconda reiterazione con la quale l'Istituto
«Scuola  di  psicoterapia  cognitiva  e ipnosi» ha chiesto nuovamente
l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione  in  psicoterapia  in  Firenze, via dei Massoni, 21,
presso  «Villa  Kraft» per un numero massimo di allievi ammissibili a
ciascun  anno  di  corso pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80
unita';
  Considerato  che la competente commissione tecnico-consultiva nella
riunione  dell'8  maggio  2009,  esaminata  la  seconda  reiterazione
dell'istanza   di   riconoscimento,  a  conclusione  della  attivita'
istruttoria  svolta,  e  dopo aver proceduto ad audire i responsabili
della   Scuola,   ha  espresso  parere  contrario  al  riconoscimento
dell'istituto   richiedente,   rilevando   in   particolare   che  le
argomentazioni  relative all'intersecarsi dei due riferimenti teorici
e tecnici non risultano aggiungere chiari e convincenti elementi, ne'
si riesce a evincere se i due modelli sono integrati effettivamente o
se alcune tecniche di uno sono inserite nell'altro approccio; inoltre
i dubbi espressi dalla commissione sull'adeguatezza del modello e del
corpo  docente  che  dovrebbe condurre l'attivita' formativa non sono
stati  superati  dai  nuovi  elementi  informativi  emersi  nel corso
dell'audizione;
  Ritenuto   che   per   i   motivi   sopraindicati   la  istanza  di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  L'istanza  di  riconoscimento  proposta  dall'Istituto  «Scuola  di
psicoterapia cognitiva e ipnosi»con sede in Firenze, via dei Massoni,
21, presso «Villa Kraft» per i fini di cui all'art. 4 del regolamento
adottato  con  decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il
motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del predetto provvedimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 maggio 2009
                                      Il capo del Dipartimento: Masia