DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2009 

  Termini  di  effettuazione  dei  versamenti dovuti dai soggetti che
esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli
studi di settore. (09A06836)
(GU n.137 del 16-6-2009)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, concernente
norme  di  semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore aggiunto,
nonche'   di   modernizzazione   del   sistema   di   gestione  delle
dichiarazioni  e,  in  particolare,  l'art. 12, comma 5, del predetto
decreto il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  possono  essere  modificati  i termini riguardanti gli
adempimenti  dei  contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti
in base allo stesso decreto;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  il  decreto  legislativo  15  dicembre 1997, n. 446, recante
l'istituzione  e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP);
  Visto  l'art.  18  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
riguardante i termini di versamento;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, con il quale e' stato approvato il regolamento recante modalita'
per  la  presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi,   all'imposta   regionale   sulle   attivita'  produttive  e
all'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23
ottobre 2007 di approvazione dei nuovi modelli di versamento «F24» ed
«F24  accise» per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art.
17  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n. 241, e successive
modificazioni;
  Visto  l'art.  17  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 7
dicembre  2001,  n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini
di versamento;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30  agosto 1993, n. 331,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge 29 ottobre 1993, n. 427,
concernente gli studi di settore;
  Visti  i  decreti del Ministero dell'economia e delle finanze con i
quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attivita'
economiche  nel  settore  delle attivita' professionali, dei servizi,
del commercio e delle manifatture;
  Considerata  l'opportunita'  di  differire  i termini di versamento
delle  imposte  risultanti  dalle  dichiarazioni presentate nell'anno
2009;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:


                               Art. 1.


     Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2009


   1.   I   contribuenti   tenuti   ai  versamenti  risultanti  dalla
dichiarazione  dei  redditi  e da quella dell'imposta regionale sulle
attivita'   produttive  entro  il  16  giugno  2009,  che  esercitano
attivita'  economiche  per le quali sono stati elaborati gli studi di
settore  di  cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al
limite  stabilito  per ciascun studio di settore dal relativo decreto
di   approvazione   del   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
effettuano i predetti versamenti:
   a) entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione;
   b)  dal  7  luglio  2009 al 5 agosto 2009, maggiorando le somme da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti
che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, a societa',
associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 giugno 2009
                                            Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2009
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
   registro n. 6, foglio n. 291