N. 190 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 2009

Ordinanza del 3  aprile  2009  emessa  dalla  Commissione  tributaria
provinciale di Bologna  sul  ricorso  proposto  da  Bartolini  S.p.a.
contro Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bologna. 
 
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
  - Quota di imposta gravante su costo del lavoro e oneri  finanziari
  - Non deducibilita'  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  (nella
  specie,  ai  fini  della  determinazione  del  reddito   imponibile
  IRPEG-IRES) - Ricorso avverso silenzio rifiuto formatosi su istanze
  di  rimborso  di  IRPEG  e  di  IRES  asseritamente  non  dovute  -
  Ingiustificata   disparita'   di   trattamento    tributario    dei
  contribuenti, discriminati in ragione  della  forza  lavoro  e  del
  capitale di prestito impiegati nelle attivita' produttive - Lesione
  della tutela costituzionalmente garantita al lavoro - Incidenza sul
  principio di capacita' contributiva. 
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 35, primo comma,  e  53,  primo
  comma. 
(GU n.27 del 8-7-2009 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 
    ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 870/08  depositato
il 28 aprile 2008: 
        avverso silenzio rifiuto istanza rimb. del 30  novembre  2007
assente  2003  IRPEG  IRES,  contro  Direzione  provinciale  Bologna,
proposto dal ricorrente Bartolini S.p.a.,  via  Enrico  Mattei  42  -
40100 Bologna, difeso da Verna dott. Giuseppe e/o dr. L. Restelli c/o
st. Verna soc. prof., corso Italia 6 - 20100 Milano; 
        avverso silenzio rifiuto istanza rimb. del 30  novembre  2007
assente  2004  IRPEG  IRES,  contro  Direzione  provinciale  Bologna,
proposto dalla ricorrente Bartolini S.p.a., via Enrico  Mattei  42  -
40100 Bologna, difeso da Verna dott. Giuseppe e/o dr. L. Restelli c/o
st. Verna soc. prof. corso Italia 6 - 20100 Milano; 
        avverso silenzio rifiuto istanza rimb. del 30  novembre  2007
assente  2005  IRPEG  IRES,  contro  Direzione  provinciale  Bologna,
proposto dal ricorrente Bartolini S.p.a.,  via  Enrico  Mattei  42  -
40100 Bologna, difeso da Verna dott. Giuseppe e/o dr. L. Restelli c/o
st. Verna soc. prof. corso Italia 6 - 20100 Milano; 
        avverso silenzio rifiuto istanza rimb. del 30  novembre  2007
assente  2006  IRPEG  IRES,  contro  Direzione  provinciale  Bologna,
poposto dal ricorrente Bartolini S.p.a., via Enrico Mattei 42 - 40100
Bologna, difeso da Verna dott. Giuseppe e/o dr. L. Restelli  c/o  st.
Verna soc. prof. corso Italia 6 - 20100 Milano. 
    Ricorso avverso silenzio-rifiuto al rimborso IRPEG 2003-IRES 2004
e 2005. 
    La  ricorrente  presento'  ricorso  contro  il   silenzio-rifiuto
opposto dall'ufficio, all'istanza presentata  per  l'ottenimento  del
rimborso, oltre interessi, delle maggiori imposte IRPEG  IRES  pagate
negli anni 2003, 2004 e 2005, calcolato  in  €  1.030.017,  a  motivo
della mancata possibilita' di dedurre dall'imponibile  IRPEG-IRES  la
quota di IRAP  corrispondente  al  costo  del  lavoro  e  agli  oneri
finanziari. 
    La  parte  riconosce  che  l'ufficio  non  poteva  accogliere  la
predetta istanza, a causa di norme che, seppur vigenti, si collocano,
pero', a suo parere, in contrasto con la Carta Costituzionale. 
    Ritiene, in effetti, e la Commissione ne condivide  il  pensiero,
che l'indeducibilita' del 4,25% dei costi di lavoro e di capitale dal
reddito soggetto all'imposta personale, art. 1, comma 2 del d.lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 del
d.l. 28 novembre 2008, n. 185,  convertito  in  legge  n.  2  del  28
gennaio 2009, sia incostituzionale, essendo in contrasto con la Carta
costituzionale relativamente agli: art. 1, comma 3; art. 35, comma 1;
art. 53, comma 1. 
Art. 3, comma 1. 
    Il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte  alla  legge,
sembra violato laddove viene sottoposto  a  maggiore  tassazione  chi
faccia ricorso alla forza lavoro e al capitale di prestito,  rispetto
a chi invece non ne faccia uso. 
Art. 35, comma 1. 
    Secondo la parte ricorrente e  di  questa  Commissione,  inoltre,
l'attuale legge pare ledere il principio della tutela del lavoro,  in
relazione alla penalizzazione del ricorso al fattore della produzione
«lavoro»,  aggravato  e  quindi  «scoraggiato»,   da   una   maggiore
tassazione. 
Art. 53, comma 1. 
    L'indeducibilita' dell'IRAP dall'imposta personale  comporta  che
il 4,25% del costo del  lavoro  e  degli  interessi  passivi  aumenti
l'imponibile  soggetto  al  reddito  d'impresa.  I  medesimi   costi,
deducibili  al  100%,  ai  fini  dell'imposta   stessa,   dopo   tale
variazione,  conseguente  all'indeducibilita'  IRAP,  diventano,   di
fatto, deducibili dal tributo personale solo nella misura del 95,75%. 
    Due imprese, una con  costi  di  lavoro  e/o  interessi  passivi,
l'altra priva, si trovano a corrispondere imposte personali in misura
diversa: sulla prima incidono in piu' sull'imponibile,  nella  misura
del 4,25% i costi di lavoro e di oneri finanziari, sulla seconda no. 
    Per ogni dipendente, che costi all'impresa € 40.000 annui, esiste
un maggiore aggravio di imposta personale secondo questo schema: 
        anno 2003 -  costo lav. x aliquota IRAP - (40.000 x 4.25%)  -
aliquota IRPEG - IRES x 34% = maggiore costo IRPEG-IRES x dip. € 578; 
        anno 2004 - 2007  costo lav. x  aliquota  IRAP  -  (40.000  x
4.25%) - aliquota IRPEG - IRES x 33% = maggiore  costo  IRPEG-IRES  x
dip. € 561; 
        anno 2008 -  costo lav. x aliquota IRAP - (40.000 x 4.25%)  -
aliquota IRPEG - IRES x 27.5% = maggiore costo IRPEG-IRES  x  dip.  €
467,5. 
    L'importo e' stato attenuato, dall'art. 6 del  d.l.  28  novembre
2008, n. 185, convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, mediante: 
        riconoscimento  del  diritto   a   richiedere   il   rimborso
forfettario del 10% dell'IRAP versata, quale mancata deduzione del 15
% del costo del lavoro e del capitale di prestito; 
        deduzioni dall'imponibile  in  relazione  a  casi  specifici.
Condividendo i dubbi della parte ricorrente, questo Collegio  Ritiene
che  il  giudizio  non  possa  essere  definito  in   assenza   della
risoluzione  della   questione   di   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, anche  dopo
l'entrata in vigore dell'art. 6 del d.l. 28  novembre  2008  n.  185,
convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, sollevata  dalla  parte
ricorrente e che tale questione non sia manifestamente infondata. 
                              P. Q. M. 
    Ordina 
        a) la sospensione del giudizio in corso; 
        b)   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
        c)  la  notifica  della  presente  ordinanza,  a  cura  della
segreteria, alle parti in causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e ai Presidente delle due Camere del Parlamento. 
          Bologna, addi' 20 marzo 2009 
                  Il Presidente e relatore: Troiano