MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

   Linee  guida  antimafia  di  cui  all'articolo  16,  comma  4, del
   decreto-legge  28 aprile 2009, n. 39, recante: «Interventi urgenti
   in   favore   delle   popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici
   verificatisi  nella  regione  Abruzzo  il  giorno  6 aprile 2009 e
   ulteriori interventi urgenti di protezione civile.». (09A07717)
(GU n.156 del 8-7-2009)

   Premessa.

   In  preparazione delle presenti linee-guida, adottate dal Comitato
di  coordinamento  per  l'alta  sorveglianza delle Grandi opere, sono
stati  presi  opportuni  contatti  con  il Dipartimento di protezione
civile  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, nonche' con la
Prefettura  della  provincia  di  L'Aquila  onde  ottenere  un quadro
conoscitivo   di  sintesi  degli  interventi,  gia'  in  essere,  per
l'emergenza e la ricostruzione delle aree interessate dal sisma del 6
aprile  2009  che  ha  colpito  la  citta' di L'Aquila e altri comuni
dell'Abruzzo.
   Detto quadro conoscitivo evidenzia i seguenti punti di rilievo:
    gli  interventi  in  Abruzzo,  post-sisma  del  6 aprile 2009, si
incentrano,  in  questa  prima  fase,  sul progetto CASE, acronimo di
Complessi  antisismici  sostenibili eco-compatibili, il cui obiettivo
e'  di  realizzare,  per  l'immediata sistemazione alloggiativa della
popolazione  colpita,  abitazioni  per  12.000 persone entro il 2009,
provvedendo  alla  realizzazione  entro  settembre  di  quest'anno di
unita' abitative in cui sistemare 3.000 persone;
    a  tal  fine,  il  Dipartimento  di  protezione  civile,  Ufficio
amministrazione  e bilancio, ha indetto una procedura di selezione di
operatori  economici per la progettazione e la realizzazione (appalto
integrato)  di  edifici  residenziali suddivisi in 30 lotti, ciascuno
dei  quali costituito da 5 edifici residenziali, per un totale di 150
edifici. Tali edifici verranno realizzati «al di sopra di altrettante
piastre sismicamente isolate»;
    l'oggetto dell'appalto, il cui affidamento, ai sensi dell'art. 2,
comma  9,  del decreto-legge 28 aprile 2009, avviene con le modalita'
di  cui  all'art.  57,  comma  6, del decreto legislativo n. 163/2006
(procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara),
consiste   nella   progettazione   esecutiva  completa  (strutturale,
impiantistica,   sicurezza),   previa   acquisizione   del   progetto
definitivo  in  sede  di  offerta, e nella realizzazione dei predetti
lotti.  E'  consentito  che  ciascun  operatore  che  partecipi  alla
selezione possa presentare offerte per un massimo di 10 lotti (mentre
il  minimo  e'  rappresentato  da un'offerta per un lotto). L'importo
complessivo  unitario,  a corpo, chiavi in mano, a base d'appalto per
ciascun  lotto e' di undici milioni di euro, iva esclusa, comprensivi
degli  oneri  per  la  sicurezza,  non  soggetti a ribasso d'asta, da
esplicitare in sede di offerta economica. Il termine di presentazione
delle offerte e' scaduto il 3 giugno 2009, ore 18,00;
    i  termini  di  esecuzione  sono  stabiliti  in  ventotto giorni,
decorrenti dall'affidamento, per la presentazione della progettazione
esecutiva;  e  in  ottanta  giorni,  decorrenti  dalla consegna delle
piastre  isolate di fondazione, per la realizzazione e consegna degli
edifici;
    in deroga all'art. 118 del codice dei contratti pubblici (decreto
legislativo n. 163/2006) e' consentito il subappalto dei lavori della
categoria   prevalente   (nella   specie:  OG  1,  edifici  civili  e
industriali)  fino  al  cinquanta  per  cento  (art.  2, comma 9, del
decreto-legge   n.   39/2009).  L'indicazione  dei  lavori/opere,  in
conformita'  a quanto previsto dall'art. 118 citato, che si intendono
affidare  in  subappalto  deve  essere fatta in sede di presentazione
dell'offerta;
    la  realizzazione dei nuclei abitativi detti CASE e' preceduta da
una complessa serie sequenziale di attivita', comprendenti: lavori di
scavo; realizzazione delle parti interrate; fornitura e posa in opera
del  sistema di isolamento (cosiddetti dissipatori); fornitura e posa
in  opera  delle  piastre  di fondazione in c.a.; collocazione, al di
sopra   dalle   piastre   di   fondazione,  degli  edifici  destinati
all'immediata sistemazione alloggiativa;
    la  struttura tecnica che sovrintende alle attivita' contrattuali
di  cui  sopra,  direttamente  dipendente  dal  commissario delegato,
provvede,  con  le  stesse  modalita' previste per i nuclei abitativi
detti  CASE,  cioe' applicando la procedura di cui all'art. 57, comma
6,   del  decreto  legislativo  n.  163/2006,  alla  stipulazione  di
contratti  diretti alla realizzazione di lavori o all'acquisizione di
forniture  specifiche inerenti alla descritta sistemazione abitativa,
venendo, per questo aspetto, a svolgere una funzione non dissimile da
quella  normalmente  svolta dal General Contractor, figura, peraltro,
non prevista nel caso di specie. La struttura dipartimentale procede,
pertanto,  anche  agli incombenti contrattuali relativi alle seguenti
categorie  di  lavori  e  forniture: scavi, calcestruzzo, elementi in
acciaio, reti di armatura, isolatori, casseri e assistenza alla posa.
   In  relazione  al  quadro  che precede, sono definite nei seguenti
termini,  salvo  modifiche  e  integrazioni  che  potranno in seguito
intervenire,  le  linee-guida antimafia, ai sensi dell'art. 16, comma
4, del decreto-legge n. 39/2009.

Disposizioni indirizzate al soggetto aggiudicatore.

   1.  Il  Comitato  ribadisce,  in  continuita'  con  le linee-guida
adottate dai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e trasporti
a  giugno  2005,  la  necessita'  che  i  controlli  antimafia siano:
improntati  al  criterio  dell'efficacia,  tendendo a superare alcuni
noti  limiti  (carattere  meramente  cartolare,  defatiganti  attese,
ecc.); dotati del necessario carattere di dinamicita', anche in forza
dell'utilizzazione  del  particolare  strumento  rappresentato  dagli
accessi  presso  i  cantieri;  ispirati  alla prudenziale esigenza di
estendere l'ambito delle verifiche di prevenzione, uniformandole alla
piu'  rigorosa stregua delle informazioni prefettizie di cui all'art.
4  del  decreto legislativo n. 490 del 1994 e all'art. 10 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 252 del 1998, le quali, essendo
intese  a  sanzionare  con  effetto interdittivo anche i tentativi di
infiltrazione  mafiosa,  rappresentano  un irrinunciabile avanzamento
della soglia di difesa dal pericolo di inquinamento malavitoso.
   Allo  stato,  gli  interventi  preliminari  alla realizzazione dei
nuclei  abitativi  detti  CASE prevedono, come si e' detto, una serie
sequenziale  di  lavorazioni,  opere,  allestimenti  provvisionali  e
forniture  (scavi,  fornitura  di  calcestruzzo  reso  in  opera e di
inerti,  di materiale di carpenteria, opere di movimento terra, ecc.)
per  le quali puo' considerarsi notoria una particolare accentuazione
del «rischio mafioso».
   In  considerazione  della  peculiare  impostazione delle procedure
contrattuali  che  vedono  ricondotte  alla  struttura dipartimentale
della Protezione civile nazionale funzioni assimilabili, dal punto di
vista  organizzativo,  a  quelle  propriamente  assegnate  al General
Contractor,    e'   necessario,   innanzitutto,   che   il   Soggetto
aggiudicatore informi i propri partners contrattuali della necessita'
che  essi  - come, peraltro, i loro diretti aventi causa, venendosi a
realizzare,  in  tal  modo,  una  catena  informativa  discendente  -
conformino  il  loro  operato  alle presenti linee-guida, richiamando
l'attenzione  sulla previsione di legge recata dall'art. 16, comma 4,
del decreto-legge n. 39/2009.
   In base a tale norma, infatti, i controlli antimafia sui contratti
pubblici   aventi   ad  oggetto  lavori,  servizi  e  forniture  sono
effettuati  con  l'osservanza  delle  linee-guida  indicate da questo
Comitato,   anche  in  deroga  a  quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
   Tanto  considerato,  il  Comitato  ravvisa  la  necessita' che, in
deroga alle previsioni recate dal citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 252/1998, le informazioni antimafia del prefetto di cui
all'art.  4  del  decreto  legislativo  n. 490/1994 e all'art. 10 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 252/1998, rappresentino
l'unica   ed   esclusiva  forma  di  accertamento  antimafia  per  le
fattispecie contrattuali, sub-contrattuali, i sub-appalti, i cottimi,
le  prestazioni  d'opera, le forniture e i servizi, indipendentemente
dal  loro  importo,  oggetto,  durata  e  da  qualsiasi  condizione e
modalita' di esecuzione.
   L'estensione  di tali accertamenti all'intera filiera dei soggetti
che  prendono  parte,  a qualsiasi titolo, all'intervento pubblico e'
ritenuta  dal  Comitato  un  obiettivo imprescindibile di trasparenza
delle procedure.
   L'accertamento  di  cause  ostative ad effetto interdittivo tipico
(art.  10,  comma  7,  lettera a), b) e c) del decreto del Presidente
della Repubblica n. 252/1998; sul punto si rinvia alla parte relativa
alle   disposizioni   indirizzate  al  prefetto  della  provincia  di
L'Aquila)  determina  l'impossibilita' di stipulare il contratto o di
autorizzare  il  subcontratto  o  subappalto,  nonche',  in  caso  di
accertamento successivo alla stipula o all'autorizzazione, la perdita
del   contratto,   del   subcontratto   o   subappalto,  dando  luogo
all'esercizio    del    recesso    unilaterale    o    alla    revoca
dell'autorizzazione.
   Accede alla sanzione della perdita del contratto l'applicazione di
una   penale   pecuniaria,   stabilita  nella  misura  fissa  del  5%
dell'importo  o  del valore del contratto, subcontratto o subappalto.
Tale sanzione risponde a un duplice ordine di ragioni: da un lato, si
ritiene   che   possa  assolvere  a  un'efficace  azione  dissuasiva,
dispiegando,   cioe',   una   funzione  di  deterrenza,  generalmente
appartenente  a  ogni  misura  che  aggredisca o minacci di aggredire
l'ambito  economico-patrimoniale  del  soggetto cui e' potenzialmente
rivolta   una  sanzione  di  tipo  monetario;  dall'altro,  viene  ad
ammortizzare  le perniciose conseguenze derivanti alla parte in bonis
dalla  necessita'  di  dover  procedere  alla sostituzione «in corsa»
dell'impresa  colpita  da  interdizione antimafia. Sotto quest'ultimo
aspetto, la sanzione pecuniaria corrisponde a una forma di forfetaria
liquidazione  del  danno,  salvo  che  la  parte  lesa non lamenti un
maggior danno per il cui riconoscimento restano naturalmente ferme le
ordinarie tutele risarcitorie.
   La  perdita del contratto ne comporta la comunicazione, a cura del
responsabile  del  procedimento,  all'Autorita'  per la vigilanza sui
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  ai fini dei
conseguenti  adempimenti  in  tema  di  casellario  informatico delle
imprese dettati con determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.
   2.  Il  soggetto  aggiudicatore  dovra'  realizzare  e  gestire un
apposito  archivio informatico contenente l'Anagrafe degli esecutori,
recante le informazioni essenziali seguenti:
    1)   individuazione   anagrafica   del   soggetto   d'impresa   o
dell'operatore economico;
    2) tipologia e importo del contratto, subcontratto, o subappalto;
    3)  annotazioni  relative  a  modifiche  intervenute nell'assetto
proprietario  o  manageriale  del  soggetto  imprenditoriale, nonche'
relative al direttore tecnico;
    4)  annotazioni  relative  alla  eventuale perdita del contratto,
subcontratto  o  subappalto  e all'applicazione della relativa penale
pecuniaria;
    5) indicazione del conto dedicato (vedi nota 1) .
   Il   soggetto   aggiudicatore  si  avvale,  per  la  formazione  e
l'inserimento  dei  dati  necessari  alla  popolazione dell'Anagrafe,
della  collaborazione  degli  stessi  soggetti  esecutori con i quali
potranno  essere  prese  intese  per  la definizione delle specifiche
modalita'  collaborative.  Tale  collaborazione  non  determina alcun
onere a carico del soggetto aggiudicatore, nel senso che non comporta
alcuna  variazione  del  prezzo,  importo  o  valore  del  contratto,
subcontratto  o  subappalto,  ne'  legittima  alcuna richiesta in tal
senso.
   A questo proposito, infatti, occorre ricordare che l'art. 1, comma
5,  del  decreto-legge  6  settembre  1982,  n.  629, convertito, con
modificazioni  e  integrazioni,  nella legge 12 ottobre 1982, n. 726,
stabilisce  che  le imprese, individuali e collettive, aggiudicatarie
di  contratti  pubblici  sono  tenute  a fornire notizie di carattere
organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attivita', nonche'
ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari
dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali.
   All'osservanza  di  tale  obbligo,  che e' assistito, peraltro, da
tutela  penale, in quanto la sua violazione e' sanzionata con la pena
dell'arresto,  sono  tenute  le  imprese  partecipanti a procedure di
evidenza  pubblica  con  l'invio alla stazione appaltante del modello
GAP;   sicche'   la  collaborazione  di  cui  si  e'  detto  viene  a
rappresentare  una  particolare  modalita'  di  declinazione  di tale
obbligo, non costituendo alcun aggiuntivo aggravio per l'impresa.
   Le   informazioni   presenti   nell'Anagrafe   sono  destinate  ad
alimentare   il   sistema  informativo  predisposto  dalla  Direzione
Investigativa  Antimafia  ai  sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto
interministeriale 14 marzo 2003.
   Un  report  delle  risultanze  d'Anagrafe,  corredato di eventuali
osservazioni  circa  gli  esiti  delle  attivita'  di  analisi  e  di
interpolazione  dei  dati  che possano essere considerate d'interesse
per  l'orientamento dei compiti di indirizzo del Comitato, e' messo a
disposizione,  a  cura  del GICER, della Sezione specializzata di cui
all'art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, e da quest'ultima
inviato, con proprio rapporto, al Comitato.
   3.  Per  consentire la tracciabilita' finanziaria (di cui si dira'
infra)  dei  flussi  relativi  agli  interventi  che costituiscono il
progetto  CASE, il soggetto aggiudicatore dovra' altresi' procedere a
richiedere  un Codice Unico di Progetto - CUP, per ciascuno dei lotti
in  cui  e'  articolato  il  citato  progetto,  a  tal  fine  potendo
richiedere  l'intervento  della  Struttura di Supporto CUP, operativa
presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Detto
codice  dovra'  essere  portato  a  conoscenza di tutti gli operatori
interessati ai vari lotti.

Disposizioni indirizzate al prefetto della provincia di L'Aquila.

   1.  In  adesione  alla  logica  di estrema urgenza che connota gli
interventi    pubblici    finalizzati    al    completo   superamento
dell'emergenza   e  alla  sistemazione  abitativa  provvisoria  delle
persone  colpite  dal  sisma  del  6  aprile  2009,  gli accertamenti
antimafia  di  competenza  del prefetto preordinati al rilascio delle
informazioni  ex  art.  10, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  252/1998  (le  quali rappresentano, come si e' detto,
l'esclusiva forma di espletamento dei controlli preventivi antimafia)
(vedi nota 2) dovranno uniformarsi a criteri di massima speditezza.
   Il  prefetto  della  provincia di L'Aquila effettua immediatamente
gli  accertamenti  di  cui  trattasi, verificando, tramite accesso al
sistema   SDI   e   consultazione  delle  risultanze  ivi  contenute,
l'eventuale  ricorrenza  delle  cause ostative previste dall'art. 10,
comma  7, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica
n. 252/1998. Tali risultanze andranno, in ogni caso, confermate nelle
consuete  forme  -  tra  le quali in particolare la consultazione del
certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti - dalle
Forze   di   polizia   con   la   massima   urgenza.   L'accertamento
dell'insussistenza  di dette cause ostative, in deroga al regolamento
governativo  recato  dal  decreto  del Presidente della Repubblica n.
252/1998, e' condizione sufficiente per il rilascio della liberatoria
antimafia.
   Discorso  a  parte  richiede  l'accertamento  di  eventuali  cause
ostative  riconducibili  alla  lettera  c) dell'art. 10, comma 7, del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 252/1998. Com'e' noto, si
tratta  di  cause  di  piu'  complessa  ricostruzione  e valutazione,
sicche'  le  informazioni  ex  lettera c), pur ricomprese nell'ambito
delle   informazioni   prefettizie  ad  esito  interdittivo,  vengono
tuttavia a concretare una species particolare, in quanto connotata da
una piu' lata discrezionalita'.
   In  considerazione  del  maggior  lasso di tempo che potra' essere
necessario  per gli accertamenti in questione appare opportuno che il
loro completamento, che giunge a capo di un iter piu' articolato, non
venga  immediatamente  a  condizionare il rilascio di un'informazione
liberatoria, una volta verificata, come si accennava, l'insussistenza
di cause ostative riconducibili alle lettere a) e b).
   L'accertamento  di  eventuali  cause  ostative  riconducibili alla
lettera  c) della richiamata disposizione normativa assume, pertanto,
un  carattere  dinamico, svincolato dalla necessita' di invocare quei
motivi di «particolare complessita'» di cui fa cenno l'art. 11, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998. Ne deriva
ancora  che,  nel  caso  di  specie,  non  occorrera' che il prefetto
effettui la comunicazione prevista nella citata disposizione, ne' che
il  soggetto  aggiudicatore  osservi il termine indicato dallo stesso
art. 11 al successivo comma 2.
   L'eventuale    successivo    accertamento    di   cause   ostative
riconducibili alla lettera c) determina l'insorgenza della necessita'
dell'interruzione  del  rapporto  contrattuale  e  di  conseguenza la
perdita  del  contratto,  dando luogo all'esercizio della facolta' di
recesso   unilaterale  ovvero  alla  revoca  dell'autorizzazione  del
subappalto.  A  tale  conseguenza,  si aggiungeranno quelle di natura
pecuniaria  di  cui  si  e'  detto  sub  disposizioni  indirizzate al
soggetto aggiudicatore, par. 1).
   Al  riguardo, si rammenta che resta fermo il carattere facoltativo
dell'intervento  caducatorio  effettuato  ex post, conformemente alla
previsione  recata  dall'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 252/1998. Va comunque rilevato, a chiarimento del
soggetto  aggiudicatore,  come  tale facolta' incontri, per la natura
stessa   dei  controlli  antimafia  che  rappresentano  «un  presidio
avanzato   di  prevenzione»,  un  margine  invero  ristrettissimo  di
applicazione.   E',   infatti,   da  ritenere  di  regola  prevalente
l'interesse  pubblico  alla  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica che presiede ai poteri interdittivi antimafia. Il sacrificio
di  tale  interesse  puo' risultare giustificato, quindi, solo quando
stringenti  ragioni  di  opportunita'  e  convenienza  amministrativa
richiedano  di  non interrompere un servizio essenziale difficilmente
rimpiazzabile  in  tempi  rapidi  o a completare un'opera in corso di
ultimazione  (in  questo senso appare orientata anche una qualificata
giurisprudenza  amministrativa:  si veda, ad es., Consiglio di Stato,
VI Sezione, sentenza 30 dicembre 2005, n. 7619).
   2.  In  merito  agli  accertamenti  di  cui  all'art. 10, comma 7,
lettera   c)   del   regolamento,   si   ritengono  opportune  alcune
precisazioni,  tenuto  conto  che  detta  forma  di accertamento trae
alimento  e  si fonda su rapporti di organi di polizia in cui vengono
evidenziati  elementi  di  contiguita'  mafiosa  dell'impresa desunti
dalla sussistenza di una congerie di situazioni indiziarie.
   Come   e'   stato   evidenziato   anche  dalla  giurisprudenza  la
valutazione   di   tali   situazioni,  onde  apprezzarne  l'incidenza
probabilistica riguardo al fumus del pericolo di infiltrazione, e' da
svolgere  secondo  un  criterio di ponderazione degli elementi emersi
ispirato:
    al  canone di attualita', nel senso che detti elementi non devono
risultare eccessivamente datati, ancorche' tale canone vada temperato
dal  principio  secondo  cui,  qualora  la  valutazione di rischio di
permeabilita'  mafiosa  in  organismi  imprenditoriali sia gia' stata
compiuta  e  non  siano,  rispetto  a quest'ultima, intervenuti fatti
nuovi,  non e' ragionevole per cio' solo concludere per il venir meno
della  precedente valutazione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 12
giugno 2007, n. 3126);
    al  canone  di adeguatezza e pregnanza, per cui la sussistenza di
una sospetta situazione di contiguita' con ambienti criminali - quale
e'  data  presumere,  ad  esempio,  dall'esistenza  di un rapporto di
parentela  o  di affinita' - andra' riscontrata con dati fattuali che
evidenzino   un'acclarata   frequentazione,  tale  da  suffragare  il
giudizio   logico-deduttivo   circa   il  pericolo  di  ingerenza  di
organizzazioni malavitose;
    al  canone  di  rilevanza, per cui la sussistenza di procedimenti
penali   in   corso   o   di   provvedimenti  giudiziari  sfavorevoli
comportera',   oltre   alla  verifica  circa  eventuali  sopravvenute
pronunce  assolutorie,  la  valutazione  dell'incidenza  dei fatti di
reato  contestati  rispetto  al rischio di permeabilita' mafiosa. Nel
novero  delle  situazioni  che  a  tali fini andranno considerate, si
ritengono particolarmente sintomatiche quelle connotate dall'elemento
della  frode  o  che  incidono  sulla moralita' professionale. E cio'
anche  quando  non  venga  contestata  l'aggravante  mafiosa prevista
dall'art.  7  del decreto-legge  13  maggio  1991, n. 152, convertito
dalla   legge   n.   203/1991,  e  tuttavia  si  evidenzino  condotte
oggettivamente agevolative di consorterie di stampo mafioso in cui il
presupposto  normativo  del  tentativo  d'ingerenza  viene  ad essere
integrato  da  una  situazione  definibile  in termini di contiguita'
soggiacente  (cfr.  Consiglio  di  Stato,  VI  Sezione,  sentenza  30
dicembre  2005,  n.  7619 e, della stessa Sezione, sentenza 19 aprile
2005,  n.  331).  In  tale  ambito  si  segnalano  all'attenzione  le
fattispecie  di  cui  agli  articoli  353,  354, 355 e 356 del codice
penale.
   3. L'art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009 prevede che il
prefetto  della  provincia  di L'Aquila, quale prefetto del capoluogo
della  regione  Abruzzo,  assicura  il  coordinamento  e  l'unita' di
indirizzo  di  tutte  le attivita' finalizzate alla prevenzione delle
infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nell'affidamento  ed
esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e
forniture,  nonche'  nelle  erogazioni  e  concessioni di provvidenze
pubbliche connesse agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione
delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009.
   La  norma citata individua, pertanto, nel prefetto di L'Aquila una
figura  centrale  nelle attivita' preordinate ai controlli antimafia,
anche  e  soprattutto  in  considerazione del fatto che all'autorita'
prefettizia,   in   genere,   sono   assegnati,   nella   prevenzione
dell'infiltrazione   mafiosa,   rilevanti   funzioni   e   poteri  di
derivazione   altocommissariale.   Si   allude   a   quel  fascio  di
attribuzioni  che, nel tempo, sono state conferite dalla legislazione
di  emergenza  antimafia  all'Alto  commissario  per il coordinamento
della  lotta  alla  delinquenza organizzata di stampo mafioso, figura
istituita con il decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629.
   D'altra  parte,  lo  stesso  art.  10,  comma  7,  del decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  252/1998,  alla  lettera  c)  fa
riferimento,  a proposito dei poteri interdittivi antimafia e al loro
esercizio  (laddove esso si concreta nel rilascio di informazioni che
non  trovano  origine  nel  previo  riscontro  della  sussistenza  di
provvedimenti  giudiziari),  ad  «accertamenti  disposti dal prefetto
anche  avvalendosi  dei  poteri di accesso e di accertamento delegati
dal  Ministro  dell'interno».  Si  tratta,  appunto,  dei poteri gia'
attribuiti   all'Alto  commissario  antimafia  dal  decreto-legge  n.
629/1982  e successivamente dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, il cui
esercizio  e'  stato poi trasferito ai prefetti, in via delegata, una
volta soppresso l'Alto commissario.
   Si   osserva,   inoltre,   che  le  linee  guida  del  2005  hanno
sottolineato  l'esigenza,  confermata,  naturalmente, anche in questa
sede,  secondo  la  quale le attivita' di controllo antimafia debbono
guardare  al contesto ambientale in cui l'intervento viene a calarsi,
di  modo  che  le  verifiche  non  vanno limitate esclusivamente alla
platea  dei  soggetti  imprenditoriali  che  partecipano ai lavori in
forza  di  un  rapporto  contrattuale  -  il  che comporterebbe ex se
l'effettuazione  di controlli antimafia - bensi' estendersi ad ambiti
anche  esterni a quella platea da cui possa comunque essere veicolato
il  pericolo  di infiltrazione mafiosa. A tal fine, andra' pienamente
valorizzato il ricorso all'intero ventaglio degli strumenti antimafia
di  cui  dispone  il  prefetto,  massimamente di quelle misure che si
rifanno  ai  poteri  altocommissariali,  quali,  in  particolare, gli
accessi ispettivi presso le aree di cantiere condotti ed eseguiti dal
Gruppo  Interforze, secondo le previsioni del decreto ministeriale 14
marzo 2003, relativo ai controlli sulle Grandi Opere, nonche' secondo
le   metodologie  operative  elaborate  e  diramate  dalla  Direzione
Investigativa Antimafia.
   Sotto  questo  profilo,  attesa  la  tipologia delle lavorazioni e
forniture  che  caratterizzano  la  presente fase degli interventi in
Abruzzo,  andranno  curate,  d'intesa con il GICER, in primo luogo le
attivita'  di monitoraggio delle cave maggiormente prossime alle aree
di cantiere.
   L'attivita'  in  questione  dovra'  essere  svolta  in  necessaria
collaborazione   con   gli   organi   regionali,   ed   eventualmente
provinciali,   competenti,   ai  quali  andra'  richiesto  un  quadro
informativo  esauriente circa i soggetti concessionari, allo scopo di
accertare  l'effettiva  titolarita'  delle  attivita'  di  estrazione
mineraria.
   Il   monitoraggio  andra'  eseguito  anche  con  riferimento  alle
attivita'   comunque   connesse  alla  rimozione  e  smaltimento  dei
materiali  provenienti  dalle  demolizioni,  nonche'  connesse con il
cosiddetto «ciclo del cemento».
   In  questi  ambiti particolare attenzione dovra' essere rivolta ai
soggetti  che  dispongano  di  siti  di  smaltimento  di materiali di
risulta,   di   imprese  di  betonaggio  e  di  frantumazione,  ecc.,
ancorche',  come  si  e' detto, essi risultino formalmente estranei a
rapporti    contrattuali,    anche   indiretti,   con   il   soggetto
aggiudicatore.
   Nel caso in cui le attivita' di monitoraggio evidenzino risultanze
negative,   corrispondenti,   in   sostanza,   alle   condizioni  che
giustificano  il  rilascio  di  informazioni interdittive, occorrera'
informarne  il  soggetto  aggiudicatore  perche', ai fini di una piu'
efficace ed estesa rete di prevenzione antimafia, inibisca i soggetti
e  gli  operatori economici interessati dall'intrattenere rapporti di
fornitura,  approvvigionamento,  ecc.  con le imprese controindicate,
provocando,  in  tal  modo, quell'effetto di isolamento che appare il
solo  possibile  ed  efficace  rimedio  verso  un siffatto rischio di
infiltrazione criminale  (vedi nota 3) .
   4.  Le  informazioni  antimafia  che comportino, in relazione alla
competenza  territoriale, l'attivazione di altre prefetture, verranno
esclusivamente  acquisite per il tramite del prefetto della provincia
di  L'Aquila.  Le  altre  prefetture  collaboreranno attivamente agli
obiettivi  di  speditezza  dei  controlli antimafia assegnando a tali
richieste di informazioni assoluta priorita'.
   E' importante, onde conferire organicita' al sistema dei controlli
antimafia dedicati agli interventi di ricostruzione in Abruzzo, che i
signori   prefetti   delle   altre   provincie   si  uniformino  alle
disposizioni   contenute   nelle  presenti  linee-guida  nella  parte
relativa al rilascio delle informazioni di propria competenza.
   Tenuto  conto  del  carattere derogatorio di tali disposizioni, le
informazioni  rilasciate su richiesta del prefetto della provincia di
L'Aquila  e  inerenti  alle  procedure  contrattuali  riguardanti gli
interventi  di  ricostruzione  in  Abruzzo,  recheranno  la  seguente
dicitura:  «Interventi  per  la  ricostruzione  in  Abruzzo»,  e  non
potranno essere utilizzate in procedure contrattuali diverse.

Disposizioni indirizzate ai soggetti imprenditoriali e agli operatori
economici.

   Le  attivita'  di cantiere sono notoriamente esposte al rischio di
penetrazione    mafiosa   e   presentano   un   elevato   indice   di
vulnerabilita'.
   Per  tale  motivo  si  ritiene  necessario  che  le  attivita'  in
questione  vengano controllate attraverso un «mattinale» che consenta
quotidianamente  l'individuazione del personale e dei mezzi impiegati
e  presenti  in  cantiere,  nonche'  il  tracciamento  dei  materiali
consegnati   in   situ,   consentendo  l'identificazione  della  loro
provenienza.  Cio', nell'insieme, permettera' di minimizzare i rischi
di  tentativi  intrusivi  da parte di soggetti portatori di interessi
riconducibili a consorterie malavitose.
   Andranno, pertanto, dotati di apposito badge di riconoscimento gli
operatori  addetti  ai compiti di ricezione e controllo delle merci e
dei  materiali  consegnati  in  cantiere, fermo restando che tutto il
personale   di  cantiere  dovra'  essere  prontamente  e  agevolmente
riconoscibile tramite l'impiego di targhette identificative.
   I  tentativi di estorsione, posti in essere con qualsivoglia forma
e  modalita', anche attraverso offerte di protezione, dovranno essere
immediatamente   denunciati   alle  Forze  di  polizia  e  si  dovra'
informarne  anche  il  coordinatore  del Gruppo Interforze costituito
presso  la  Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del  Governo  della
provincia di L'Aquila.
   In  caso  di  mancata  osservanza  dell'obbligo  di  denuncia tale
comportamento  omissivo, in analogia a quanto previsto dall'art. 176,
comma  3, lettera e) del codice dei contratti pubblici, potra' essere
valutato  dal  soggetto  aggiudicatore ai fini dell'irrogazione della
sanzione consistente nella perdita del contratto.
   A  tal fine il soggetto aggiudicatore ricevera' dal prefetto della
provincia  di  L'Aquila  apposita  nota  che  attesta  le  risultanze
dell'avvenuta  contestazione,  in  contraddittorio, del comportamento
omissivo addebitato all'impresa.
   Tutte  le  fatture  emesse  dagli  esecutori,  ovvero dai soggetti
imprenditoriali  e  dagli  operatori  economici, dovranno indicare il
Codice Unico di Progetto, CUP, del lotto cui si riferiscono i lavori,
i  servizi  o  le  forniture  per i quali si emette fattura. Ciascuna
fattura dovra' corrispondere a lavori, servizi o forniture relative a
uno  specifico CUP. Il CUP dovra' essere riportato anche su tutti gli
altri    documenti   amministrativi   e   contabili   connessi   alla
realizzazione dei vari lotti, come previsto dalla delibera CIPE n. 24
del 2004.

Disposizioni di carattere finanziario.

   L'art.  16, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009 prevede, ai fini
dei  controlli  antimafia,  la  tracciabilita'  dei flussi finanziari
relativi  sia  ai contratti pubblici per lavori, servizi e forniture,
sia  alle  erogazioni  e  concessioni  di  provvidenze  pubbliche. Le
relative   modalita'  attuative  saranno  definite  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta dei Ministri
dell'interno,  della  giustizia,  delle  infrastrutture  e trasporti,
dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.
   La problematica del controllo, a fini antimafia, delle transazioni
finanziarie  e'  stata  affrontata da questo Comitato alcuni anni fa,
allorche',   in   relazione   alla  realizzazione  di  una  specifica
infrastruttura  di  carattere strategico (Ponte sullo Stretto), venne
avviata,  in  collaborazione  anche con l'Ufficio Italiano dei Cambi,
una  riflessione  sul  rischio  di  inserimento di capitali illeciti,
riflessione poi sfociata nella predisposizione e sottoscrizione di un
protocollo    d'intesa   tra   il   coordinatore   del   Comitato   e
l'amministratore  delegato  del  soggetto  realizzatore  (Stretto  di
Messina S.p.A.).
   Piu' di recente, questo Comitato ha elaborato, in attuazione della
previsione  di  cui  all'art.  176,  comma  3, lettera e) del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le linee-guida delle attivita' di
monitoraggio  finanziario che interesseranno, in via sperimentale, un
tratto  della  linea  C  della metropolitana di Roma e che formeranno
oggetto  di  apposito  accordo,  in  via  di  sottoscrizione,  tra le
amministrazioni pubbliche interessate, il soggetto aggiudicatore e la
societa' di progetto, quale Contraente generale. Il contenuto di tale
accordo  e'  stato  definito, dal CIPE con deliberazione del 27 marzo
2008,  n.  50, sulla base delle predette linee-guida. Lo stesso CIPE,
con  successiva  deliberazione  del  18  dicembre  2008,  n.  107, ha
integrato la precedente delibera e, in accoglimento della proposta di
questo  Comitato,  ha  definito  i  contenuti  a  cui  l'accordo  sul
monitoraggio finanziario dovra' uniformarsi per cio' che attiene agli
aspetti sanzionatori.
   Il  Comitato,  pertanto,  e'  venuto  nel  tempo  ad  affinare uno
specifico   indirizzo   in  materia  di  tracciabilita'  finanziaria,
indirizzo   che   puo'  considerarsi  parte  del  know-how  antimafia
elaborato progressivamente da questo Organismo.
   La  necessita' di specifiche forme di controllo anche con riguardo
ai  flussi  finanziari  relativi  agli  interventi  disciplinati  dal
presente  documento,  trova  conferma,  peraltro,  anche nello stesso
decreto-legge  n. 39/2009 che, all'art. 16, comma 5, prevede, come si
e'  detto, l'adozione di un apposito provvedimento del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
   Cio'  premesso,  si  ritiene,  in  continuita'  con un consolidato
indirizzo  di  questo  Comitato, di dettare urgenti indicazioni anche
per  il tracciamento delle movimentazioni finanziarie, ferma restando
la  sopravvenienza  delle disposizioni che in materia potranno essere
definite   dal  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri.
   Per    garantire    il   tracciamento   finanziario   i   soggetti
imprenditoriali  e  gli  operatori  economici  che  partecipano  agli
interventi  descritti  nelle  premesse  provvedono  all'accensione di
conti  correnti, postali o bancari, dedicati al progetto CASE, aperti
presso  gli  intermediari  abilitati di cui al decreto legislativo n.
231/2007.  Su  detti  conti  andranno  appoggiati  tutti  i movimenti
finanziari   (incassi  e  pagamenti),  di  qualsiasi  importo  (fatta
eccezione  per le piccole spese di cantiere di cui infra), da e verso
altri   conti   dedicati,   connessi  all'esecuzione  del  contratto,
sub-contratto   o   affidamento,  e  finalizzati  alla  realizzazione
dell'intervento, quali:
    committenti;
    noleggi a freddo e a caldo;
    forniture  di  ferro,  calcestruzzo,  cemento, inerti (pietrisco,
sabbia, materiale da cantiere in genere);
    altre forniture;
    trasporti;
    espropri;
    guardiania;
    spese di cantiere, comprese quelle per mense e pulizie;
    affidamenti lavori;
    factor;
    scavo e movimento terra;
    smaltimento terra;
    smaltimento rifiuti.
   Debbono  essere  appoggiate  sui  conti correnti dedicati anche le
movimentazioni verso conti non dedicati, quali:
    stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);
    manodopera (emolumenti a operai);
    spese    generali    (cancelleria,   fotocopie,   abbonamenti   e
pubblicita', canoni per utenze e affitto);
    immobilizzazioni;
    consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche;
    imposte e tasse;
    assicurazioni e fideiussioni;
    contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
    gestori e fornitori di pubblici servizi.
   Le   movimentazioni  finanziarie  di  qualsiasi  importo  andranno
eseguite  con  mezzi  di  pagamento  che consentono, in ogni caso, la
tracciabilita',  essendo escluso il ricorso al contante per ogni tipo
di   operazione   e   per  qualunque  importo.  Il  Comitato  ritiene
preferenziale  l'utilizzazione  del  bonifico,  bancario  o  postale,
on-line.  In  tal caso, nella causale del bonifico andra' evidenziato
il Codice Unico di Progetto, CUP.
   Sono  soggetti  a  tracciabilita' con le modalita' sopra stabilite
anche  le operazioni connesse al reperimento, in Italia o all'estero,
di risorse finanziarie e al loro successivo rimborso.
   Nell'intestazione  dei  conti  dedicati  andra' evidenziato «conto
corrente  dedicato al progetto CASE» e altresi' indicato, per ciascun
intervento,   il   Codice   Unico  di  Progetto  -  CUP,  che  andra'
immediatamente  richiesto dal soggetto aggiudicatore con le modalita'
dianzi specificate.
   La  mancata osservanza delle linee-guida per questa parte comporta
l'applicazione  di una sanzione diversamente graduata a seconda della
gravita' della violazione.
   Le  movimentazioni  finanziarie  effettuate  senza avvalersi degli
intermediari  abilitati  di  cui  al decreto legislativo n. 231/2007,
comportando   una  grave  inosservanza  degli  oneri  di  trasparenza
finanziaria,  sono  sanzionate  con  la  perdita  del  contratto, del
subcontratto  o  dell'affidamento,  che  sara'  portata a effetto dal
soggetto   aggiudicatore   ovvero  dalla  controparte  verso  cui  e'
obbligato  il  soggetto  sanzionato.  Alla  perdita  del contratto e'
associata  anche  una  penale corrispondente al 10% della transazione
(fatto salvo il maggior danno).
   Nel   caso   di  movimentazioni  effettuate  tramite  intermediari
abilitati  ex decreto  legislativo n.  231/2007  ma non transitate su
conti  correnti dedicati, si applica una penale pecuniaria di entita'
pari al 5% dell'importo della operazione.
   Le  eventuali  penali  pecuniarie  applicate per le movimentazioni
finanziarie  effettuate  senza avvalersi degli intermediari abilitati
di  cui  al decreto legislativo n. 231/2007 sono affidate in custodia
al  soggetto  aggiudicatore  e  da  quest'ultimo messe a disposizione
della  controparte  in  bonis  nei  limiti dei costi sostenuti per la
sostituzione del soggetto sanzionato con la perdita del contratto.
   Le  eventuali  penali  pecuniarie per i casi di movimentazioni non
effettuate  su  conti correnti dedicati sono messe a disposizione del
soggetto  aggiudicatore  e  destinate  all'incremento della sicurezza
antimafia dell'intervento.
   Per  le  piccole  spese  giornaliere,  legate al funzionamento del
cantiere,  ciascuna  di  importo  inferiore  o  uguale  a 500 euro, i
soggetti  e  gli  operatori  di  cui  sopra potranno utilizzare conti
correnti   non  dedicati,  fermo  il  divieto  di  utilizzazione  del
contante.
   Di  tali  operazioni  il  soggetto  o l'operatore economico dovra'
conservare traccia documentale.


(1)  Con riferimento all'accensione di conti dedicati, si rinvia alle
disposizioni di carattere finanziario di cui infra.
(2)   Cio'   determina,   dunque,   che   anche  per  le  fattispecie
sotto-soglia,  per  le  quali, ordinariamente, e' prescritto, ai fini
antimafia,  il solo rilascio delle comunicazioni previste dall'art. 3
dello  stesso  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 252/1998,
nonche'   per   le  fattispecie  escluse  da  qualsivoglia  forma  di
preventivo controllo antimafia - in quanto ricadenti nella lettera e)
dell'art.  1  del  piu'  volte  citato  decreto  del Presidente della
Repubblica  n.  252/1998  -  e'  richiesta la preventiva acquisizione
delle informazioni.
(3) Nei casi in cui l'attivita' dell'impresa risultata controindicata
sia, infatti, sottoposta a concessione, autorizzazione, ovvero il suo
esercizio   venga  a  dipendere  da  un  atto  abilitativo,  comunque
denominato,  la necessaria informazione che andra' data all'autorita'
amministrativa  competente potra' solo suscitare possibili iniziative
di autotutela, tenuto conto che gli effetti decadenziali e caducatori
rimangono regolati dall'art. 10 della legge antimafia n. 575/1965.