MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 giugno 2009 

  Riconoscimento, al sig. A. Ali Mohammad, di titolo di studio estero
abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di  medico
chirurgo. (09A07880)
(GU n.159 del 11-7-2009)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la  quale il sig. A. Ali Mohammad, cittadino
iracheno,  ha  chiesto  il riconoscimento del titolo di «M.B.Ch.B. in
Medicine  and Surgery», conseguito in Iraq, ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art.  1,  comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16
del  decreto  legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione
del 9 dicembre 2008 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura
compensativa  ai  sensi  di  quanto  disposto dall'art. 23 del citato
decreto legislativo n. 206/2007;
  Visto  l'esito  della  prova attitudinale effettuata in data 7 e 21
aprile  2009,  ai  sensi  dell'art.  23  del  decreto  legislativo n.
206/2007,  a  seguito della quale il sig. A Ali Mohammad e' risultato
idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:

  1.  Il titolo di «M.B.Ch.B. in Medicine and Surgery», rilasciato in
data 20 luglio 1994 dal Ministero per l'istruzione superiore e per la
ricerca  scientifica, Universita' di Al Mosul (Iraq) al sig. Mohammad
Adnan  Ali,  nato  a  Mosul  (Iraq) il 2 giugno 1970, e' riconosciuto
quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione
di medico chirurgo.
  2.  Il  dott.  A.  Ali  Mohammad  alias  Al-Obeyde  Mohammad,  come
specificato nel certificato del Ministero dell'interno - Prefettura -
Ufficio  territoriale  del  Governo di Gorizia, rilasciato in data 10
gennaio 2008, e' autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore
dipendente  o  autonomo,  la  professione  di medico chirurgo, previa
iscrizione  all'ordine  dei  medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri
territorialmente  competente  ed  accertamento  da  parte dell'ordine
stesso  della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle speciali
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286  e  successive  modifiche  e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 giugno 2009

                                      Il direttore generale: Leonardi