MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 26 giugno 2009 

  Autorizzazione all'Istituto «IREP - Istituto di ricerche europee in
psicoterapia  psicoanalitica»  ad  istituire e ad attivare nella sede
periferica  di Firenze, un corso di specializzazione in psicoterapia.
(09A07910)
(GU n.159 del 11-7-2009)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
      per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale
                    e coreutica e per la ricerca

  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'Universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre   1999   e   16  luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  decreto  in  data  24  marzo 2006, con il quale e' stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
  Visto  il  decreto in data 29 gennaio 2001, con il quale l'istituto
«IREP  - Istituto di ricerche europee in psicoterapia psicoanalitica»
e'   stato   abilitato  ad  istituire  e  ad  attivare  un  corso  di
specializzazione  in  psicoterapia  nella sede di Roma, per i fini di
cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
  Visto  il  decreto in data 14 maggio 2001, con il quale il suddetto
istituto  e'  stato  autorizzato ad aumentare il numero degli allievi
nella sede di Roma;
  Visto il decreto in data 12 febbraio 2002, con il quale il predetto
istituto  e'  stato  autorizzato  ad  attivare  la sede periferica di
Padova;
  Visto  il  decreto  in  data  24 settembre 2007 di autorizzazione a
trasferire la sede periferica di Padova;
  Visto  il  decreto  in  data  10  gennaio  2008 di autorizzazione a
trasferire la sede principale di Roma;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  predetto  istituto ha chiesto
l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione  in  psicoterapia nella sede periferica di Firenze -
Via  Pietrapiana,  32, per un numero massimo di allievi ammissibili a
ciascun  anno  di  corso pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80
unita', ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
  Visto   il   parere  favorevole  al  riconoscimento  di  tale  sede
periferica  espresso  dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva
nella seduta dell'8 maggio 2009;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella
riunione  del 16 giugno 2009, trasmessa con nota n. 246 del 16 giugno
2009;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto  11  dicembre  1998,  n.  509, l'Istituto «IREP - Istituto di
ricerche  europee  in  psicoterapia  psicoanalitica»  e' abilitato ad
istituire  e  ad  attivare  nella  sede  periferica  di Firenze - Via
Pietrapiana,  32, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del
regolamento  stesso,  successivamente alla data del presente decreto,
un  corso  di  specializzazione  in  psicoterapia  secondo il modello
scientifico-culturale  proposto  nell'istanza di riconoscimento della
sede principale.
  2.  Il  numero  massimo  di  allievi da ammettere a ciascun anno di
corso e' pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 giugno 2009

                                      Il capo del Dipartimento: Masia