PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DELIBERAZIONE 25 giugno 2009 

  Scioglimento  della  «Cooperativa  gruppo  sportito  Penede  - NAGO
societa'  cooperativa a responsabilita' limitata», in Nago Torbole, e
nomina del commissario liquidatore. (09A09047)
(GU n.178 del 3-8-2009)

   (Omissis).

                        LA GIUNTA PROVINCIALE

  Udita la relazione;
  Vista  la deliberazione della Commissione per le cooperative n. 192
del 15 dicembre 2005 con la quale la societa' e' stata cancellata dal
Registro delle cooperative della provincia di Trento;
  Vista  la  relazione  di revisione straordinaria conclusa dal dott.
Roberto Romanese in data 25 marzo 2009;
  Vista  la  dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della
cooperativa in data 11 maggio 2009;
  Consultato  il  Registro  Imprese  ed  i dati nel medesimo iscritti
relativi alla cooperativa in argomento;
  Vista  la  legge  regionale  9 luglio 2008, n. 5, ed in particolare
l'art. 36;
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Visti  gli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto il D.P.G.P. 6-78 leg. del 26 marzo 1998 e s.m.;
ad unanimita' di voti legalmente espressi,

                              Decreta:

  1)   di   sciogliere,   per  i  motivi  in  premessa  indicati,  la
«Cooperativa  Gruppo  Sportivo  Penede  - Nago Societa' cooperativa a
responsabilita'  limitata»  con sede in Nago Torbole, via Piazzola n.
15, ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 2545-septiesdecies
del  codice  civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942,
n.  267,  senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non
essendovi rapporti patrimoniali da definire;
  2)  di  dare  atto  che, ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio
1975,  n.  400,  i  creditori  o  altri  interessati possono avanzare
espressa  e  motivata domanda di nomina di un commissario liquidatore
entro  trenta  giorni  della  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta
Ufficiale del presente provvedimento;
  3)  di  dare  atto  che  contro  il  presente  provvedimento, ferma
restando   la   possibilita'   di   adire   la  competente  autorita'
giurisdizionale,   e'   possibile   ricorrere   al  Presidente  della
Repubblica   nel  termine  di  120  giorni  dalla  notificazione  del
provvedimento stesso;
  4)  di  disporre  la pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  e  nella
Gazzetta  Ufficiale  e  di  comunicare  il  presente provvedimento al
Registro   Imprese   della   CCIAA  per  l'iscrizione  ed  al  legale
rappresentante della cooperativa.
   Trento, 25 giugno 2009
                                                Il presidente: Dellai