MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 luglio 2009 

   Riconoscimento,  alla  sig.ra  Marietta  Hartl,  delle  qualifiche
professionali   estere   abilitanti  all'esercizio  in  Italia  della
professione di agente di affari in mediazione. (09A09339)
(GU n.186 del 12-8-2009)

                        IL DIRETTORE GENERALE
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
                 la vigilanza e la normativa tecnica
  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007, n. 206, recante
«Attuazione  della  direttiva  2005/36/CE  relativa al riconoscimento
delle  qualifiche  professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che  adegua  determinate  direttive  sulla  libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
  Vista  la  domanda con la quale la sig.ra Marietta Hartl, cittadina
tedesca,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  diploma  di maturita'
superiore     conseguito    nel    1983    presso    la    Fondazione
«Landeserziehungsheim  Neubeuern» - Liceo classico (lingue moderne) e
scientifico,   riconosciuto  dallo  Stato  (Germania),  della  durata
di undici anni, per l'esercizio in Italia della professione di agente
di affari in mediazione;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
16  del  citato  decreto  legislativo n. 206/2007, nella riunione del
giorno  18  giugno  2009,  che ha ritenuto il titolo dell'interessata
idoneo  ed attinente all'esercizio dell'attivita' di agente di affari
in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo
contenuto  formativo,  senza  necessita'  di  applicare alcuna misura
compensativa,   in   virtu'   della   completezza   della  formazione
professionale documentata;
  Acquisito  il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni
di categoria FIEPET Confesercenti e Confartigianato;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Alla sig.ra Marietta Hartl, cittadina tedesca, nata a Monaco di
Baviera  (Germania) in data 29 maggio 1963, e' riconosciuto il titolo
di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al
ruolo  degli  agenti di affari in mediazione, senza l'applicazione di
alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza
della  formazione  professionale  documentata,  previo  conseguimento
degli  altri due requisiti richiesti dall'art. 2, comma 3 della legge
n. 39/1989.
  2.  Il  presente  decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai
sensi  dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206.
   Roma, 23 luglio 2009
                                       Il direttore generale: Vecchio