Iscrizione di varieta' di specie di piante ortive al relativo registro nazionale. (09A09754)(GU n.186 del 12-8-2009)
IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale, infrastrutture e servizi
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede
l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di
varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle
varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, concernente la disciplina della produzione e del commercio
delle sementi;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la
citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che
prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i
registri delle varieta' di specie di piante ortive;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio
2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente
l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la
definizione dei relativi compiti;
Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 31 marzo 2009, ha
espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro di
specie ortive, delle varieta' indicate nel dispositivo;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:
Articolo unico
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varieta', le cui
descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati
presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo
anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei
registri delle varieta' di specie di piante ortive le cui sementi
possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi
certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:
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Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 luglio 2009
Il direttore generale: Blasi
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di
controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20,
ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale
del bilancio del Ministero dell'economia e delle
finanze, art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 38/1998.