DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 2009
Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. (09A12998)(GU n.257 del 4-11-2009)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera
e) che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere
di emanare direttive per assicurare l'imparzialita', il buon
andamento e l'efficienza degli uffici pubblici;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che all'art. 2 prevede
che il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvalga della
Presidenza per l'esercizio, in forma organica e integrata, tra
l'altro, delle funzioni di coordinamento dell'attivita' di
comunicazione istituzionale;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle
attivita' di informazione e di comunicazione istituzionali» che,
all'art. 11, attribuisce al Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la funzione
di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali
che realizzano programmi di comunicazione istituzionale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» che all'art. 11, comma 4, prevede che, per
l'attuazione delle iniziative di comunicazione, le amministrazioni
dello Stato si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale
struttura centrale di servizio;
Visto l'art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
recante «Testo unico della radiotelevisione», che disciplina le
modalita' di destinazione delle somme per l'acquisto di spazi
pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa per fini di
comunicazione istituzionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio
2008 con il quale l'on. Paolo Bonaiuti e' stato nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 giugno 2008, con il quale sono state delegate al Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Paolo
Bonaiuti, le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi
compresa l'attuazione delle relative politiche;
Ritenuto di formulare alcuni indirizzi interpretativi ed
applicativi del citato art. 41 del decreto legislativo 31 luglio
2005, n.177, alle amministrazioni dello Stato;
Sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
E m a n a
la seguente direttiva:
Premessa.
Con la presente direttiva si intendono fornire criteri
interpretativi ed operativi nell'applicazione dell'art. 41 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al fine di uniformare
l'azione delle Amministrazioni statali, per le quali il Dipartimento
per l'informazione e l'editoria svolge la funzione di centro di
orientamento ai sensi del comma 2, lettera a) dell'art. 11 della
legge 7 giugno 2000, n. 150. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni ha segnalato, infatti, orientamenti differenziati da
parte delle Amministrazioni dello Stato, relativamente al rispetto
degli obblighi di destinazione previsti dalla legge per l'acquisto di
spazi per fini di comunicazione istituzionale.
L'art. 41, primo comma, del predetto decreto legislativo n. 177 del
2005 prevede che «le somme che le amministrazioni pubbliche o gli
enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione
istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di
massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza
di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore
dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale
operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per
almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e
periodici.». Si fa presente inoltre che, stante la disposizione del
comma 4 del medesimo art. 41, quest'ultima percentuale e' aumentata
al 60% nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica
digitale. A tal fine e' utile precisare che la fase di transizione,
ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 10 settembre 2008, sara' completata nel 2012,
quando, in tutto il territorio nazionale, le trasmissioni televisive
saranno in tecnica digitale.
1. Criteri di applicazione dell'art. 41 del decreto legislativo n.
177 del 2005.
1.1 Spese per l'acquisto di spazi pubblicitari.
Le spese destinate dalle Amministrazioni pubbliche per l'acquisto
di spazi pubblicitari per fini di comunicazione istituzionale, sono
quelle relative alle somme impegnate per l'acquisto, a titolo
oneroso, di qualunque spazio atto a veicolare avvisi o messaggi
attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, rivolto
alla generalita' dei cittadini, allo scopo di:
a) illustrare le attivita' delle istituzioni e il loro
funzionamento;
b) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni
normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la
conoscenza;
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di
rilevante interesse pubblico e sociale;
e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e
di modernizzazione degli apparati nonche' la conoscenza dell'avvio e
del percorso dei procedimenti amministrativi;
f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonche' quella
dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo visibilita' ad eventi
di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.
Non rientrano, pertanto, in tale ambito le spese pubblicitarie
connesse a forme di pubblicita' obbligatoria, quali, ad esempio,
quelle per pubblicazione del bilancio, di avvisi di gara, di bandi di
concorso, etc. in osservanza di precisi obblighi di legge ovvero al
fine di rendere pubblici atti e procedure concorsuali.
Analogamente non rientrano in tale ambito le spese sostenute dalle
Amministrazioni pubbliche per l'acquisto di spazi a seguito di
provvedimenti amministrativi emanati per ragioni di necessita' ed
urgenza.
Ai sensi del citato art. 41 sono altresi' esclusi gli oneri
relativi alla produzione degli strumenti pubblicitari come, ad
esempio, le spese sostenute per la stampa di manifesti, depliant, le
spese per la creativita', le spese tipografiche, cartacee ed
informatiche. Sono altresi' escluse le spese sostenute per la
produzione e l'edizione di testate giornalistiche registrate a norma
di legge, le spese per convegni o eventi, quelle effettuate a titolo
di sponsorizzazione e quelle relative a partecipazione a fiere,
mercati e mostre.
1.2 Periodo di riferimento.
Il periodo di riferimento per il calcolo delle percentuali di cui
al citato art. 41 e' l'anno solare. Le spese da inserire nel calcolo
sono quindi tutte quelle impegnate, per le quali quindi sia stata
assunta una obbligazione giuridicamente perfezionata, durante
l'esercizio finanziario coincidente con l'anno solare.
1.3 Mezzi di comunicazione utilizzati.
Rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'art. 41 le spese
relative all'acquisto di spazi sulla stampa quotidiana e periodica,
anche in forma elettronica; su Internet; sui mezzi di diffusione
radiotelevisiva; nell'ambito della diffusione di opere presso le sale
cinematografiche; sulle reti mobili di comunicazione elettronica
nonche' le spese per l'acquisto di spazi per le pubbliche affissioni,
salvo quanto previsto dal paragrafo che segue.
Ai fini dell'applicazione delle quote di destinazione di cui
all'art. 41 non sono da computare le spese sostenute per la
diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di
comunicazione tramite pubbliche affissioni su spazi di proprieta' di
pubbliche amministrazioni o enti pubblici.
1.4 Rispetto delle quote di destinazione - Totale.
Il valore complessivo delle spese sostenute per l'acquisto di spazi
per fini di comunicazione istituzionale di cui al punto 1.1
effettuate sui mezzi di comunicazione di cui al punto 1.3 costituisce
il totale su cui calcolare le quote di destinazione previste
dall'art. 41.
1.5 Rispetto delle quote di destinazione - Stampa.
Nell'ambito della percentuale, di cui al primo comma del predetto
art. 41, riferita ai quotidiani ed i periodici devono essere intese
le spese destinate all'acquisto di spazi su quotidiani e periodici,
anche elettronici, diffusi al pubblico, nei territori dei Paesi
membri dell'Unione europea. Ai fini del rispetto della suddetta
percentuale di destinazione, sono equiparati gli acquisti di spazi
sulle emittenti radiofoniche che trasmettono quotidianamente propri
programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari per almeno il 25% delle ore di
trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, di cui sia stato
accertato il possesso dei requisiti. Tali soggetti equiparati sono
individuati con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria - e pubblicati sul sito
del Dipartimento stesso.
Ai fini del rispetto delle percentuali di destinazione in favore di
giornali quotidiani e periodici le amministrazioni possono includere
l'acquisto di spazi per la pubblicita' istituzionale sulle testate
italiane all'estero in relazione al tipo di messaggio e ai
destinatari, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 3, della
legge n. 150/2000.
1.6 Rispetto delle quote di destinazione - Emittenza locale.
Nell'ambito della percentuale, di cui al primo comma del predetto
art. 41, riferita all'emittenza privata televisiva locale e
radiofonica locale devono essere intese le spese per l'acquisto di
spazi sulle emittenti che, nei territori dei Paesi membri dell'Unione
europea, siano caratterizzate dai seguenti parametri, in relazione
all'ambito di diffusione dell'esercizio dell'attivita' di
radiodiffusione:
«ambito locale radiofonico»: irradiazione del segnale fino a una
copertura massima di quindici milioni di abitanti;
«ambito locale televisivo»: diffusione in uno o piu' bacini,
comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purche' con
copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale.
2. Obblighi di comunicazione delle amministrazioni dello Stato.
2.1 Capitoli di bilancio.
Si ricorda altresi' che le amministrazioni statali, ivi compresa la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e gli enti pubblici, inclusi
gli enti territoriali e gli enti pubblici economici, hanno l'obbligo
di individuare distinti capitoli di bilancio su cui far gravare le
spese di comunicazione istituzionale di cui all'art. 41 del decreto
legislativo n. 177 del 2005. In ogni caso successivamente
all'approvazione del Bilancio preventivo dello Stato le
amministrazioni centrali provvederanno a comunicare, secondo le
modalita' stabilite dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, la denominazione dei capitoli su cui gravano le spese
di comunicazione istituzionale ed il relativo stanziamento.
2.2 Obblighi di comunicazione.
Il comma 3 del predetto art. 41 prevede che le amministrazioni
pubbliche e gli enti pubblici anche economici diano comunicazione
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delle somme
impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicita' istituzionale, di
spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorita', anche
attraverso I Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla
diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui
diversi mezzi di comunicazione di massa. Per l'attuazione delle
disposizioni previste dalla norma, le amministrazioni pubbliche o gli
enti pubblici anche economici nominano un responsabile del
procedimento che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni
stesse e salvo il caso di non attuazione per motivi a lui non
imputabili, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro.
Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione
della sanzione e' l'Autorita'.
La norma e' molto chiara anche con riferimento al soggetto che ha
l'obbligo di rispettare le percentuali di spesa previste: si tratta
di ogni pubblica amministrazione individuabile come soggetto
giuridico autonomo.
In ogni amministrazione quindi, ai sensi del comma 3 del citato
art. 41 del decreto legislativo n. 177 del 2005, deve essere
individuato un responsabile del procedimento in ordine sia alla
comunicazione dei dati di spesa all'Autorita', sia al rispetto delle
percentuali di destinazione previste. Al fine di ovviare alla
problematica, sollevata da molte amministrazioni in fase di
applicazione della norma, relativa alla non corrispondenza tra colui
che e' individuato come responsabile della comunicazione e chi,
invece, e' responsabile della spesa il rispetto dell'effettiva
applicazione delle percentuali, previste dai commi 1 e 4 del citato
art. 41, deve essere assicurato dai responsabili di ogni singolo
centro di spesa che risponderanno di eventuali sanzioni.
Ogni Amministrazione comunichera' all'Autorita', come da delibera
dell'AGCOM n. 139/05/CONS del 7 marzo 2005, entro il 31 marzo di ogni
anno, le percentuali relative alle spese dell'ultimo esercizio
finanziario concluso, in conformita' ai modelli telematici resi
disponibili attraverso l'accesso al sistema all'indirizzo Internet
www.roc.infocamere.it
Roma, 28 settembre 2009
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
Bonaiuti
Registrata alla Corte dei conti il 12 ottobre 2009
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 9, foglio n. 83