N. 328 SENTENZA 2 - 11 dicembre 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Professioni - Norme della Regione  Trentino-Alto  Adige  -  Vigilanza
  sugli  enti  cooperativi  -  Revisori  cooperativi   -   Disciplina
  dell'accesso alla figura professionale, con previsione di  apposito
  elenco e dei requisiti  di  ammissione  -  Ricorso  del  Governo  -
  Ritenuta  violazione  dei   principi   fondamentali   fissati   dal
  legislatore statale in  materia  di  «professioni»,  di  competenza
  concorrente - Eccepita inammissibilita' della questione per  omessa
  motivazione circa la violazione dell'art. 4,  comma  1,  numero  9,
  dello statuto di autonomia - Reiezione,  stante  l'estraneita'  del
  parametro al petitum indicato in calce al ricorso. 
- Legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008,  n.
  5, artt. 22 e 23. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma. 
Professioni - Norme della Regione  Trentino-Alto  Adige  -  Vigilanza
  sugli  enti  cooperativi  -  Revisori  cooperativi   -   Disciplina
  dell'accesso alla figura professionale  dei  revisori  cooperativi,
  con previsione di apposito elenco e dei requisiti di  ammissione  -
  Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei principi fondamentali
  fissati dal legislatore statale in  materia  di  «professioni»,  di
  competenza concorrente - Eccepita inammissibilita' della  questione
  per asserita inapplicabilita' alla  Regione  dell'art.  117,  terzo
  comma, Cost., stante la autonomia speciale di cui gode  la  Regione
  medesima - Reiezione. 
- Legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008,  n.
  5, artt. 22 e 23. 
- Costituzione,  art.  117,  terzo  comma;  legge  costituzionale  18
  ottobre 2001, n. 3, art. 10. 
Professioni - Norme della Regione  Trentino-Alto  Adige  -  Vigilanza
  sugli  enti  cooperativi  -  Revisori  cooperativi   -   Disciplina
  dell'accesso alla figura professionale  dei  revisori  cooperativi,
  con previsione di apposito elenco e dei requisiti di  ammissione  -
  Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei principi fondamentali
  fissati dal legislatore statale in  materia  di  «professioni»,  di
  competenza concorrente - Eccepita inammissibilita' della  questione
  per  incerta  determinazione   dell'oggetto   della   questione   -
  Formulazione adeguatamente  chiara  e  precisa  delle  doglianze  -
  Reiezione. 
- Legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008,  n.
  5, artt. 22 e 23. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma. 
Professioni - Norme della Regione  Trentino-Alto  Adige  -  Vigilanza
  sugli  enti  cooperativi  -  Revisori  cooperativi   -   Disciplina
  dell'accesso alla figura professionale  dei  revisori  cooperativi,
  con previsione di apposito elenco e dei requisiti di  ammissione  -
  Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei principi fondamentali
  fissati dal legislatore statale in  materia  di  «professioni»,  di
  competenza concorrente - Eccepita inammissibilita' della  questione
  per inadeguata motivazione circa il parametro interposto evocato  -
  Appropriata prospettazione  della  questione  con  indicazione  dei
  parametri interposti - Reiezione. 
- Legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008,  n.
  5, artt. 22 e 23. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 2 agosto 2002, n.  220;
  d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88; direttiva n. 84/253/CEE. 
Professioni - Norme della Regione  Trentino-Alto  Adige  -  Vigilanza
  sugli  enti  cooperativi  -  Revisori  cooperativi   -   Disciplina
  dell'accesso alla figura professionale  dei  revisori  cooperativi,
  con previsione di apposito elenco e dei requisiti di  ammissione  -
  Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei principi fondamentali
  fissati  dal  legislatore  statale  nella  materia  di   competenza
  concorrente «professioni», per i profili concernenti la figura  del
  revisore contabile - Eccepita inammissibilita' della questione  per
  omesso riferimento, nella deliberazione di impugnazione della legge
  regionale  presa  in  sede  governativa,  al  parametro  interposto
  riguardante la normativa  nazionale  concernente  il  registro  dei
  revisori contabili - Reiezione. 
- Legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008,  n.
  5, art. 22. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88;
  direttiva n. 84/253/CEE. 
Professioni - Norme della Regione  Trentino-Alto  Adige  -  Vigilanza
  sugli enti cooperativi - Revisori  cooperativi  -  Indicazione  dei
  requisiti richiesti ai fini della iscrizione  nell'apposito  elenco
  della  figura  professionale  e  della   permanenza   in   esso   -
  Travalicamento degli ambiti  di  competenza  legislativa  regionale
  nella materia «professioni», con violazione della normativa statale
  vigente - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008,  n.
  5, art. 23. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 2 agosto 2002, n.  220,
  art. 7. 
Professioni - Norme della Regione  Trentino-Alto  Adige  -  Vigilanza
  sugli enti cooperativi - Revisori cooperativi - Soggetti  abilitati
  allo svolgimento delle operazioni di revisione in  quanto  iscritti
  in apposito elenco, con indicazione della loro eventuale iscrizione
  nel  registro  dei  revisori  contabili   e   ulteriori   modalita'
  organizzative della figura  professionale  -  Travalicamento  degli
  ambiti  di   competenza   legislativa   regionale   nella   materia
  «professioni», con violazione della  normativa  statale  vigente  -
  Illegittimita' costituzionale. 
- Legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008,  n.
  5, art. 22. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88;
  direttiva n. 84/253/CEE. 
(GU n.50 del 16-12-2009 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                               Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 della
legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n.  5
(Disciplina della vigilanza sugli  enti  cooperativi),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il  19
settembre 2008, depositato in cancelleria il  26  settembre  2008  ed
iscritto al n. 57 del registro ricorsi 2008. 
    Visto  l'atto  di  costituzione   della   Regione   Trentino-Alto
Adige/Südtirol; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  3  novembre  2009  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico  Falcon  per  la
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dalla Avvocatura generale dello Stato,  ha  sollevato  in  via
principale,  a  seguito  di  deliberazione  governativa  in  data  11
settembre 2008, con ricorso notificato in  data  19  settembre  2008,
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22  e  23  della
legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n.  5
(Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), affermandone  il
contrasto con l'art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  nella
parte in cui esso attribuisce allo Stato  la  competenza  legislativa
riguardo ai principi fondamentali in materia di professioni. 
    1.1. - Riferisce il ricorrente che la citata legge  regionale  si
propone di disciplinare, in attuazione del primo comma  dell'art.  45
della Costituzione e  dell'art.  4,  primo  comma,  numero  9,  dello
statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  la
vigilanza  sulle  societa'  cooperative,  sui  consorzi  di  societa'
cooperative, sui gruppi cooperativi di cui all'art. 2545-septies  del
codice civile, sulle societa' di  mutuo  soccorso  e  sulle  societa'
cooperative europee aventi sede nel territorio regionale. 
    Dopo aver brevemente illustrato il contenuto degli articoli da  2
a 9, nonche' dell'art. 21 della legge regionale n.  5  del  2008,  il
ricorrente precisa che gli artt. da 22  a  26  della  medesima  legge
regionale    disciplinano    la    nomina,    la    professionalita',
l'indipendenza, i doveri e i poteri dei revisori cooperativi, oltre a
dettare le regole per il riparto delle spese relative alle operazioni
di revisione ordinaria e straordinaria. 
    In  particolare,  l'art.  22  dispone  che  la  «associazione  di
rappresentanza» - cioe' l'organismo, riconosciuto ai sensi  dell'art.
7 della legge stessa,  abilitato  allo  svolgimento  della  revisione
cooperativa  riguardo  ai  propri  aderenti  -  esegue  la  revisione
incaricando propri revisori «il cui elenco, con  l'indicazione  della
loro eventuale iscrizione nel registro dei revisori  contabili,  deve
essere comunicato alla struttura amministrativa ad ogni  variazione».
Se la revisione e' eseguita dalla struttura amministrativa,  prosegue
l'art. 22, essa si avvale di propri dipendenti, ovvero di revisori, o
di una societa' di revisione,  iscritti  nel  registro  dei  revisori
contabili, potendo, tuttavia, stipulare apposite convenzioni  con  le
«associazioni di  rappresentanza»  onde  far  svolgere  a  queste  la
revisione di cooperative non aderenti ad alcuna associazione. 
    Il  successivo  art.  23,  a  sua   volta,   sotto   la   rubrica
«Professionalita'»,  indica  quali  siano   i   requisiti   richiesti
affinche' il revisore possa essere iscritto  nell'elenco  di  cui  al
comma 1 dell'art. 22, prevedendo altresi', al comma 2, che egli  deve
avere  «perfetta  conoscenza»  della  lingua  parlata  presso  l'ente
sottoposto a revisione  e,  al  comma  3,  che  l'associazione  debba
predisporre la verifica, almeno triennale, della professionalita' dei
propri revisori. 
    1.2. - Il ricorrente osserva che i predetti artt.  22  e  23,  in
quanto  individuano  e  disciplinano  la  figura  professionale   del
«revisore  cooperativo»,  eccedono  i  limiti  sia  della  competenza
legislativa   regionale   esclusiva   della   Regione   Trentino-Alto
Adige/Südtirol in materia di sviluppo della cooperazione e  vigilanza
sulle cooperative, fissati dall'art. 4,  primo  comma,  n.  9,  dello
statuto di autonomia, sia di quella in tema di  professioni,  fissati
dal  terzo  comma  dell'art.  117  della  Costituzione,  disposizione
applicabile anche alla Regione a statuto speciale in forza  dell'art.
10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.  3  (Modifiche  al
titolo V della parte seconda della Costituzione). 
    Le due indicate norme, infatti, prosegue il ricorrente, in quanto
prevedono  un  apposito  elenco  dei  «revisori  contabili»   (recte:
cooperativi) nonche' i requisiti per esservi ammessi si porrebbero in
contrasto con  la  previsione,  desumibile  dal  citato  terzo  comma
dell'art. 117 della Costituzione, in base  alla  quale,  in  tema  di
professioni, spetta allo Stato la definizione dei  principi  generali
mentre alle Regioni compete solo la  applicazione  nel  dettaglio  di
tali principi. E, secondo  la  costante  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale, tra i principi generali in materia di professioni  vi
sarebbe quello che spetta allo Stato  l'individuazione  delle  figure
professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici. 
    Le   disposizioni   regionali,   invece,   si    porrebbero    in
contraddizione con la normativa nazionale concernente il registro dei
revisori contabili, in quanto i requisiti e le modalita' di accesso a
quest'ultimo secondo la previsione  statale  divergerebbero  rispetto
alla regolamentazione contenuta nella legge impugnata. 
    Ricordato che la attribuzione alla competenza legislativa statale
della  materia  «professioni»  prescinde  dal   settore   nel   quale
l'attivita' professionale e' svolta, potendo questa riguardare  anche
un settore oggetto  di  competenza  esclusiva  regionale,  la  difesa
erariale ribadisce,  richiamando  a  conforto  la  giurisprudenza  di
questa Corte, la violazione da parte degli artt. 22 e 23 della  legge
regionale n. 5 del 2008 del limite posto nella materia  in  questione
alla competenza legislativa regionale. 
    Contrasto  che  la  Avvocatura   riscontra,   oltre   che   nella
istituzione del registro dei revisori cooperativi e nella indicazione
del percorso formativo da seguire ai fini dell'inserimento  in  esso,
anche nel fatto che il comma 2 del ricordato art. 22,  nel  prevedere
che i revisori  cooperativi  possano  essere  scelti  anche  fra  gli
iscritti al registro dei revisori  contabili,  limita  tale  facolta'
solo in favore di quanti siano dotati di «una specifica competenza in
materia di enti cooperativi», in tal modo incidendo  sulla  normativa
statale che disciplina il predetto «albo nazionale». 
    2. - Con atto del 16 ottobre 2008 si e' costituita  nel  giudizio
di   legittimita'    costituzionale    la    Regione    Trentino-Alto
Adige/Südtirol, opponendosi all'accoglimento del ricorso e riservando
a successivo atto il compiuto svolgimento delle sue difese. 
    3. - In  prossimita'  della  udienza  pubblica  la  difesa  della
Regione resistente ha depositato una ampia memoria illustrativa volta
a confutare sia la ammissibilita' che la fondatezza del ricorso. 
    Dopo aver fatto  presente  che  la  legge  che  contiene  le  due
disposizioni censurate si inserisce in una serie normativa, avente ad
oggetto la disciplina della vigilanza  sulle  cooperative,  che  trae
origine da una prima legge regionale 29 gennaio 1974, n. 7 (Vigilanza
sulle  cooperative),  assai  risalente,  che,  dopo  una   serie   di
modificazioni intervenute nel tempo, e' stata abrogata  solo  con  la
legge  regionale  n.  5  del  2008,  la  difesa  regionale  eccepisce
l'inammissibilita' del ricorso sotto una nutrita serie di profili. 
    Esso, infatti, sarebbe  inammissibile,  nella  parte  in  cui  e'
dedotto quale parametro di costituzionalita' violato l'art. 4,  primo
comma, numero 9, dello statuto  di  autonomia,  poiche'  non  sarebbe
chiarito in quale modo le disposizioni  censurate  eccedano  l'ambito
della competenza legislativa regionale in materia di «sviluppo  della
cooperazione e vigilanza sulle cooperative». 
    Altro   profilo    di    inammissibilita'    deriverebbe    dalla
inapplicabilita' alla Regione del parametro di  costituzionalita'  di
cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Ribadito, infatti,
che, secondo i  termini  dello  statuto,  la  Regione  ha  competenza
legislativa primaria  in  tema  di  «sviluppo  della  cooperazione  e
vigilanza sulle cooperative» e che in applicazione di tale competenza
essa ha emanato la legge regionale n. 5 del 2008, la parte resistente
ritiene del tutto  inappropriato  il  richiamo  all'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione; infatti questo  potrebbe  essere  ritenuto
applicabile alla Regione a statuto speciale, per effetto dell'art. 10
della legge costituzionale  n.  3  del  2001,  solo  in  quanto  esso
attribuisca alla medesima una autonomia maggiore  di  quella  di  cui
gode a termini statutari. Ma, aggiunge la resistente,  la  Avvocatura
intende «addossare» alla Regione la competenza concorrente in materia
di professioni - propria delle Regioni a statuto ordinario - solo per
farne valere i limiti; in altre parole la attribuzione della  materia
nuova non varrebbe ad  integrare,  ampliandola,  la  competenza  gia'
assegnata alla Regione in tema di cooperazione, ma semmai, attraverso
i limiti della competenza di nuova assegnazione, a ridurne i confini. 
    La Regione ritiene, altresi', inammissibile la  questione  stante
la sua incerta determinazione: il ricorso, infatti, dapprima  lamenta
la  introduzione,  tramite   le   norme   censurate,   della   figura
professionale del «revisore cooperativo»  poi,  invece,  contesta  il
fatto che la medesima disciplina impingerebbe sulla normativa statale
in materia di «revisori contabili», per poi nuovamente dolersi  della
disciplina  relativa  all'accesso  alla  figura   professionale   del
«revisore  coooperativo».  Siffatta   equivocita'   della   questione
effettivamente sottoposta alla Corte, imponendo a questa  l'esame  di
piu' questioni e costringendo anche chi resiste a difendersi su  piu'
fronti, sarebbe motivo di inammissibilita'. 
    La questione sarebbe,  altresi',  inammissibile  con  riferimento
alla violazione  del  parametro  interposto  costituito  dal  decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della
vigilanza sugli enti cooperativi, ai  sensi  dell'art.  7,  comma  1,
della  legge  3  aprile  2001,  n.  142,  recante  «Revisione   della
legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento
alla posizione del socio lavoratore»). Infatti mentre per un verso le
due norme regionali sono impugnate poiche' introdurrebbero la  figura
professionale del "revisore cooperativo" -  peraltro  gia'  da  lungo
tempo presente nella legislazione  regionale -  poi  se  ne  lamenta,
contraddittoriamente, il  contrasto  con  la  normativa  statale  sul
"revisore delle cooperative", senza, pero', chiarire ne' cosa preveda
detta normativa statale ne' in che modo essa sia  violata  da  quella
regionale. 
    Altresi'  inammissibile  sarebbe   la   censura   relativa   alla
violazione del parametro interposto costituito dal d.lgs. n.  88  del
1992, concernente la normativa nazionale sul  registro  dei  revisori
contabili. Afferma, infatti,  la  resistente  difesa  che,  in  primo
luogo, nella delibera governativa di impugnazione non si lamenta  che
le  due  disposizioni  censurate  disciplinino  la  professione   del
revisore contabile; sotto tale aspetto, pertanto, il ricorso  sarebbe
inammissibile in quanto esso prospetta una censura diversa da  quella
deliberata dall'autorita' politica. Peraltro, prosegue la memoria, la
legge regionale censurata non disciplina la professione del  revisore
contabile ma si occupa della «revisione cooperativa». Unico punto  di
contatto e' nel  fatto  che,  ove  la  revisione  sia  operata  dalla
«struttura amministrativa», questa puo' incaricare di  cio'  revisori
contabili  «con  una  specifica  esperienza  in   materia   di   enti
cooperativi». Il  ricorso,  d'altra  parte,  non  chiarisce  come  le
disposizioni  censurate  disciplinerebbero  la  figura  del  revisore
contabile ne' quale disposizione statale  sarebbe  violata;  si  dice
solo che l'art. 22, comma 2, richiedendo anche ai revisori  contabili
il possesso dei  requisiti  per  accedere  all'elenco  dei  "revisori
cooperativi", inciderebbe sulla normativa relativa all'albo nazionale
del revisori contabili. 
    Per la resistente  tale  affermazione  si  fonderebbe  su  di  un
equivoco: l'impugnato art. 22, comma  2,  non  richiede  ai  revisori
contabili  il  possesso  dei  requisiti  previsti  per   i   revisori
cooperativi, ma si limita a richiedere una «specifica  competenza  in
materia di enti cooperativi»,  cosi'  fornendo  un  criterio  per  la
Amministrazione nello scegliere il soggetto cui affidare la revisione
cooperativa. Di qui  la  inammissibilita'  della  censura,  priva  di
illustrazione, ovvero la sua infondatezza in quanto basata su  di  un
errata ricostruzione della disposizione censurata. 
    3.1. - Subordinatamente  alla  inammissibilita'  del  ricorso  la
difesa della Regione ne deduce la infondatezza. Infatti, con riguardo
alle  censure  concernenti  l'asserita  individuazione  della  figura
professionale del revisore contabile e alle regole  che  disciplinano
l'accesso al relativo elenco, osserva la parte resistente che  l'art.
1 del d.lgs. n. 220 del 2002,  parametro  interposto  che  si  assume
violato, pur attribuendo la vigilanza cooperativa al Ministero  delle
attivita' produttive, conserva le  funzioni  di  vigilanza  riservate
alle Regioni a statuto speciale e alle  Provincie  autonome:  in  tal
modo, ad avviso della Regione, sono fatte salve anche  le  discipline
speciali dettate dalle Regioni  a  statuto  speciale  in  materia  di
vigilanza sulle cooperative. 
    D'altra   parte,   per   quanto   concerne    il    Trentino-Alto
Adige/Südtirol, la disciplina regionale e' in gran parte  coincidente
con quella nazionale di cui al citato d.lgs. n. 220 del 2002, che, si
segnala,  all'art.  7,  disciplina  la  figura  del  «revisore  delle
cooperative» (regolando il percorso, a seguito di formazione promossa
in  sede  ministeriale,  per  l'abilitazione  professionale,  nonche'
prevedendo la tenuta di un elenco sempre in sede ministeriale), cosi'
smentendo l'assunto del ricorrente, secondo il quale le  disposizioni
censurate  avrebbero  «individuato»  una  nuova  professione  ed   il
relativo albo. 
    La Regione, sebbene dotata di competenza legislativa primaria  in
materia, si sarebbe limitata, invece, ad applicare in sede  locale  i
principi dettati dal legislatore  statale,  richiedendo  ai  revisori
cooperativi una specifica competenza tecnica  e  prevedendo  la  loro
iscrizione in un  albo:  non  vi  sarebbe,  in  questo  senso,  alcun
contrasto fra la impugnata normativa regionale e quella nazionale. Le
marginali differenze esistenti fra l'una e l'altra deriverebbero  dal
legittimo esercizio della potesta' legislativa primaria della Regione
in materia di vigilanza sulle cooperative. 
    Quanto, infine,  alla  asserita  interferenza  fra  la  normativa
regionale impugnata e quella statale concernente  la  professione  di
revisore  contabile,  ribaditi  i  profili  di  inammissibilita'   di
siffatta censura, la difesa  resistente  ritiene  che  la  disciplina
regionale non contrasti con quella di cui al d.lgs. n. 88  del  1992,
posto che le attivita' da esse  regolate  non  coincidono:  la  prima
attiene alla verifica dell'osservanza dei caratteri e delle finalita'
degli  enti  cooperativi,  la  seconda  al  controllo  di  legge  sui
documenti contabili. 
    I diversi piani su cui le disposizioni incidono rendono legittimo
che  la  Regione,  nell'esercizio  della  sua  potesta'   legislativa
primaria in materia di vigilanza sugli enti cooperativi, preveda  che
siano abilitati  alla  revisione  cooperativa  i  revisori  contabili
dotati di «specifica competenza in materia di enti cooperativi»,  non
essendo l'esperienza in tale campo bagaglio di tutti gli iscritti  al
registro dei revisori contabili. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22  e  23  della
legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n.  5
(Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), con  riferimento
all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    1.1 - Ad avviso del ricorrente, le due citate disposizioni  -  in
quanto,  per  un  verso,  individuano  e   disciplinano   la   figura
professionale  dei  «revisori  cooperativi»  e,  per   altro   verso,
caratterizzano, ai fini dello svolgimento delle funzioni  proprie  di
detta categoria professionale,  anche  la  figura  professionale  del
«revisore  contabile»  -  si  pongono  in  contrasto  col   principio
fondamentale in materia di regolamento delle professioni, in base  al
quale spetta esclusivamente allo Stato l'individuazione delle  figure
professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici. 
    In particolare, la  difesa  erariale  dubita  della  legittimita'
costituzionale  delle  due  disposizioni  poiche'  esse  disciplinano
l'accesso  alla  figura  professionale  del   revisore   cooperativo,
prevedendo  l'istituzione  di  un  apposito  elenco  e  stabilendo  i
requisiti ai fini della iscrizione e  della  permanenza  in  esso,  e
poiche' stabiliscono che siano abilitati ad effettuare le  operazioni
di revisione cooperativa anche gli iscritti al registro dei  revisori
contabili, purche' dotati di «specifica competenza in materia di enti
cooperativi». 
    2. - Avendo la parte resistente formulato  diverse  eccezioni  di
inammissibilita' del ricorso, e' preliminarmente necessario esaminare
la loro fondatezza. 
    2.1. - La Regione Trentino-Alto  Adige/Südtirol  ritiene  che  la
questione, in quanto parametrata sulla asserita violazione  dell'art.
4, comma 1, numero 9, dello statuto di  autonomia  sia  inammissibile
poiche'  non  sarebbe  chiarito  in  che  modo  le  due  disposizioni
censurate siano in contrasto col predetto parametro  di  legittimita'
costituzionale. 
    La eccezione, cosi' come formulata dalla resistente,  non  trova,
in realta', un riscontro nel ricorso introduttivo del giudizio;  come
emerge chiaramente dal petitum  indicato  in  calce  al  ricorso,  la
difesa erariale ha inteso  formulare  la  questione  di  legittimita'
costituzionale esclusivamente con  riferimento  all'art.  117,  terzo
comma,  della  Costituzione,  violando  le  disposizioni   impugnate,
secondo la prospettazione dell'attore,  i  principi  fondamentali  in
materia di professioni. 
    E' ben vero che nel ricorso si richiama anche l'art. 4, comma  1,
numero   9,   dello   statuto   di   autonomia   del    Trentino-Alto
Adige/Südtirol, il quale prevede la competenza primaria regionale  in
materia  di  «sviluppo   della   cooperazione   e   vigilanza   sulle
cooperative», ma tale richiamo viene ad avere due finalita'. La prima
e' quella di chiarire in quale ambito materiale generale si situa  la
normativa contenuta nella legge regionale n. 5 del  2008,  la  quale,
ove si eccettuino le uniche due disposizioni censurate,  risponde  ai
limiti  competenziali  regionali  in  materia  di  «vigilanza   sulle
cooperative». La seconda e' quella di escludere che tale disposizione
statutaria venga ad attribuire alla Regione specifiche competenze che
possano riguardare, nell'ambito della cooperazione,  l'aspetto  delle
professioni. 
    2.2. - La Regione ritiene, altresi', inammissibile  la  questione
sollevata, anche la' dove parametrata  sull'art.  117,  terzo  comma,
della  Costituzione,  in  quanto  questa  disposizione,   stante   la
autonomia speciale di cui gode la Regione, non sarebbe alla  medesima
applicabile: in particolare non lo sarebbe ove di  tale  applicazione
la parte ricorrente intendesse valorizzarne specificamente i limiti. 
    L'eccezione non ha fondamento. 
    Questa Corte (sentenze n. 370 del 2006 e n.  279  del  2005)  ha,
infatti, chiarito che, secondo quanto  previsto  dall'art.  10  della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  (Modifiche  al  titolo  V
della parte seconda  della  Costituzione),  alle  Regioni  a  statuto
speciale  e  alle  Provincie  autonome,  «sino  all'adeguamento   dei
rispettivi statuti», si applicano indubbiamente le  disposizioni  del
novellato titolo V della parte seconda  della  Costituzione  «per  le
parti in cui prevedono forme  piu'  ampie  di  autonomia  rispetto  a
quelle gia' attribuite», dovendo  essere  applicate,  a  seconda  dei
casi, ora in luogo ora  in  aggiunta  alle  disposizioni  statutarie,
quelle direttamente rinvenibili nella Costituzione, ove queste  siano
tali da attribuire alla Regione  a  statuto  speciale  un  ambito  di
autonomia che  non  le  spetterebbe  in  base  alle  sole  previsioni
statutarie. 
    Nel caso che interessa va osservato - come si e' gia' accennato -
che lo statuto di  autonomia  del  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  non
attribuisce  alla  Regione  competenze  legislative  in  materia   di
professioni. E', pertanto, evidente che la previsione  contenuta  nel
comma  terzo  dell'art.  117  della  Costituzione,  attributiva  alle
Regioni della potesta'  legislativa  concorrente  in  detta  materia,
realizzando in favore della predetta Regione una «forma piu' ampia di
autonomia» e' applicabile anche a quest'ultima. 
    Ineludibile corollario di siffatta attribuzione  legislativa  e',
tuttavia, che la Regione,  trattandosi  di  materia  nella  quale  la
competenza legislativa e'  concorrente,  e'  tenuta  a  rispettare  i
principi fondamentali posti con legge dello Stato  (sentenza  n.  450
del 2006). 
    Da quanto sopra discende la  ammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  in   quanto   riferita   alla   assunta
violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    2.3. -  La  resistente  ritiene  che  la  questione,  cosi'  come
prospettata da parte ricorrente, sarebbe inammissibile stante la  sua
incerta determinazione. 
    Anche in questo caso la eccezione non coglie nel segno.  Infatti,
al di la' di un evidente errore materiale in cui  incorre  la  difesa
erariale allorche', al punto 2 del ricorso, censura i «detti artt. 22
e 23 della legge regionale, nella parte in cui disciplinano l'accesso
alla figura professionale dei revisori contabili prevedendo, come  si
e' visto, un apposito elenco e i requisiti di  ammissione»  ad  esso,
la' dove e' palmare, non foss'altro  che  attraverso  il  riferimento
all'«apposito elenco e [a]i requisiti di ammissione» ad esso, che  la
figura  professionale  di  cui  si  parla  e'  quella  dei   revisori
cooperativi,  l'oggetto  delle  doglianze  di  parte  ricorrente   e'
adeguatamente chiaro e preciso, tanto che la difesa regionale non  ha
avuto in realta' alcuna incertezza in ordine a cio' da cui si  doveva
difendere. 
    2.4. - Parimenti chiaro e' in quali termini le  due  disposizioni
impugnate  si  porrebbero  in  contrasto  coi  principi  fondamentali
fissati, quanto alla figura del  revisore  cooperativo,  dal  decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della
vigilanza sugli enti cooperativi, ai  sensi  dell'art.  7,  comma  1,
della  legge  3  aprile  2001,  n.  142,  recante  «Revisione   della
legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento
alla posizione del socio lavoratore»),  e,  quanto  alla  figura  del
revisore contabile, dal decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  88
(Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa alla abilitazione
delle  persone  incaricate  del  controllo  di  legge  dei  documenti
contabili). 
    2.5. - Quanto a tale  secondo  parametro  interposto,  la  difesa
regionale afferma anche che sarebbe inammissibile la censura relativa
alla sua violazione in quanto, nella  deliberazione  di  impugnazione
della legge regionale presa in sede governativa, non ci  si  dorrebbe
del fatto che le due disposizioni disciplinino anche  la  figura  del
revisore contabile. Si tratta di  una  argomentazione  destituita  di
fondamento  in  fatto,  posto  che  la  relazione   predisposta   dal
Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio,
che e' espressamente  richiamata  in  occasione  della  deliberazione
governativa con la quale si e' disposta la impugnazione  della  legge
regionale n. 5 del 2008, precisa che fra i motivi di impugnazione  vi
e' il contrasto con la normativa nazionale  concernente  il  registro
dei revisori contabili. 
    3. - Cosi' sgombrato il campo dalle questioni  preliminari,  puo'
procedersi a valutare il merito del ricorso. 
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale   sollevata   dal
Presidente del Consiglio dei ministri e' fondata. 
    3.1. - Questa Corte ha ripetutamente affermato che  «la  potesta'
legislativa regionale nella  materia  concorrente  delle  professioni
deve rispettare  il  principio  secondo  cui  l'individuazione  delle
figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti,  e'
riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato,
rientrando nella competenza delle Regioni  la  disciplina  di  quegli
aspetti che presentano uno  specifico  collegamento  con  la  realta'
regionale. Tale principio, al di la' della particolare attuazione  ad
opera dei singoli precetti  normativi,  si  configura  infatti  quale
limite  di  ordine  generale,  invalicabile  dalla  legge  regionale»
(sentenza n. 138 del 2009, nonche', fra le altre, sentenze n. 57  del
2007, n. 424 del 2006 e n. 153 del 2006). 
    Ha, altresi',  precisato  che  la  «istituzione  di  un  registro
professionale e la previsione delle condizioni per la  iscrizione  in
esso hanno gia',  di  per  se',  una  funzione  individuatrice  della
professione, preclusa alla competenza regionale» (sentenze n. 138 del
2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007 e n. 355 del 2005). 
    3.2. -  Cosi'  tratteggiato  il   quadro   della   giurisprudenza
costituzionale in materia, rileva questa Corte, riguardo al  caso  in
esame, che sia l'art. 22  che  il  successivo  art.  23  della  legge
regionale n. 5 del 2008  prevedono  la  istituzione  di  un  apposito
elenco ove  sono  iscritti  i  revisori  cooperativi  legittimati  ad
eseguire la revisione per conto delle associazioni di rappresentanza.
In particolare, l'art. 23 disciplina anche  i  requisiti  per  essere
iscritti   in   detto   elenco,   prevedendo,   oltre    all'avvenuto
conseguimento di un determinato titolo di studio e l'espletamento  di
un periodo di tirocinio, o comunque di esperienza professionale,  non
infrannuale, anche il superamento di un esame diretto  alla  verifica
delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie  per  lo  svolgimento
della attivita'. 
    Non pare dubbio che attraverso la predetta disciplina  sia  stato
delineato il profilo professionale e siano stati individuati i titoli
abilitanti necessari per lo svolgimento  in  ambito  regionale  della
professione  di  revisore  cooperativo,  in  tal  modo  travalicando,
secondo quanto dianzi precisato, gli ambiti di competenza legislativa
regionale in materia di professioni. 
    Ambiti, peraltro, gia' delineati, con specifico riferimento  alla
figura del revisore di cooperative, dall'art. 7 del d.lgs. n. 220 del
2002, il quale prevede sia la istituzione, presso il Ministero  delle
attivita' produttive di apposito elenco ove sono iscritti i  revisori
delle cooperative abilitati, sia il percorso formativo necessario per
il conseguimento della abilitazione alla attivita' di vigilanza sulle
cooperative. 
    Irrilevante e' l'invocato contenuto del comma 5  dell'art  1  del
citato d.lgs. n. 220 del 2002, il  quale  fa  salve  le  funzioni  di
vigilanza riservate alle Regioni a statuto speciale e alle  Provincie
autonome, essendo chiaro che siffatta  clausola  di  salvaguardia  e'
limitata alla disciplina delle modalita' di esercizio della  funzione
e non puo' intendersi estesa anche alla individuazione delle figure e
dei titoli professionali necessari per lo svolgimento delle  funzioni
medesime. 
    3.3. - Ne' vale osservare, come segnalato dalla difesa  regionale
nella sua memoria illustrativa, che la predetta figura  professionale
gia' era oggetto di disciplina regionale sin dalla legge regionale 29
gennaio 1954,  n.  7  (Vigilanza  sulle  cooperative),  e  successive
modificazioni. Per un verso, infatti, l'esistenza di una preesistente
normativa non costituirebbe motivo di preclusione  alla  impugnazione
di altra sopravveniente disciplina che, novando il quadro  normativo,
andasse a regolare la medesima materia; ma, per altro verso, non puo'
non  osservarsi  che  la  precedente  legge   regionale,   la'   dove
disciplinava l'elenco dei revisori, prevedeva  che  potessero  essere
iscritti in esso esclusivamente soggetti dotati di  una  abilitazione
professionale, o  di  una  autorizzazione,  rilasciate  in  forza  di
provvedimenti normativi di fonte  statale,  di  talche'  il  predetto
elenco non si caratterizzava  per  una  sua  autonomia,  essendo,  in
sostanza, riproduttivo di  altri  elenchi  compilati  sulla  base  di
disposizioni non regionali, ma statali. 
    3.4. - Non diversamente da quanto sopra indicato si  atteggia  la
questione  relativa  alla   dedotta   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 22 della legge regionale n. 5 del 2008, nella parte in  cui
esso, al comma 2, prevede  che  possano  svolgere,  per  conto  della
«struttura amministrativa», le funzioni di revisore cooperativo anche
i revisori contabili, iscritti nel relativo registro tenuto presso il
Ministero  della  giustizia,  in  quanto  dotati  di  «una  specifica
competenza in materia di enti cooperativi». 
    In tal modo, infatti, la legge regionale finisce  per  enucleare,
nell'ambito di una  categoria  professionale  prevista  da  normativa
statale, a partire dal d.lgs. n. 88 del 1992,  un  segmento  di  essa
dotato   di    una    particolare    legittimazione    professionale,
diversificando, quindi, in maniera inammissibile per  il  legislatore
regionale, nel piu' ampio genere dei revisori contabili, la specie di
quelli abilitati anche allo svolgimento delle  funzioni  di  revisori
cooperativi. 
    4. - In accoglimento del ricorso presentato  dal  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  deve,  pertanto,  essere   dichiarata   la
illegittimita'  costituzionale  degli  artt.  22  e  23  della  legge
regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 5 del 2008. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara la illegittimita' costituzionale degli  artt.  22  e  23
della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008,
n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2009. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                      Il redattore: Napolitano 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2009. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola