N. 329 SENTENZA 2 - 11 dicembre 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Responsabilita' civile -  Giudizio  per  il  risarcimento  dei  danni
  derivanti da sinistro  stradale  -  Litisconsorzio  necessario  fra
  tutti  i   danneggiati   dal   medesimo   sinistro   -   Denunciata
  irragionevolezza nonche' contrasto con il diritto di difesa  e  con
  il  principio  della  ragionevole  durata  del  processo  -  Omessa
  sperimentazione della possibilita' di un'interpretazione conforme a
  Costituzione e denuncia di un inconveniente di mero fatto, estraneo
  al  controllo  di  costituzionalita'   -   Inammissibilita'   della
  questione. 
- D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 140, comma 4. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111. 
(GU n.50 del 16-12-2009 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                               Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 140,  comma  4,
del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209  (Codice  delle
assicurazioni private),  promosso  dal  Tribunale  di  Avezzano,  nel
procedimento vertente tra Serena  di  Stirpe  Lucia  ed  altra  e  la
Riunione Adriatica di Sicurta' s. p. a. ed altri, iscritto al n.  107
del registro ordinanze 2009 e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 4 novembre  2009  il  Giudice
relatore Alessandro Criscuolo. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Tribunale di Avezzano, in composizione  monocratica,  con
ordinanza  in  data  14  ottobre  2008,  ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale  dell'art.  140,  comma  4,  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  (Codice  delle  assicurazioni
private),  in  riferimento  agli  articoli  3,   24   e   111   della
Costituzione, nella parte in cui prevede un'ipotesi di litisconsorzio
necessario, ai sensi dell'art. 102 del codice  di  procedura  civile,
tra tutti i danneggiati dal medesimo sinistro stradale. 
    2. - Il rimettente premette che, con atto notificato il 18 aprile
2007, la societa' Serena di Stirpe e Monacelli s. n. c., ha citato in
giudizio dinanzi al Tribunale di Avezzano la  Riunione  Adriatica  di
Sicurta' s. p. a., la Ferrovie del Gargano s. r. l. e la  Strada  dei
Parchi s. p. a., chiedendo la condanna delle convenute, in solido  ed
in proporzione al rispettivo grado di responsabilita'  accertato,  al
risarcimento di tutti i danni da essa subiti  a  causa  di  un  grave
incidente  stradale,  avvenuto  la  mattina  del  31  dicembre   2005
sull'autostrada A25, in territorio del comune  di  Collarmele,  danni
indicati in  euro  155.405,00  o  «nella  misura  maggiore  o  minore
ritenuta di giustizia». 
    Secondo l'esposizione dell'attrice, quel giorno un autoarticolato
di sua  proprieta',  mentre  era  fermo  sulla  corsia  di  emergenza
dell'autostrada per un blocco del traffico causato da  un  precedente
incidente, era stato tamponato con  violenza,  prima  da  un  autobus
della societa' Ferrovie del Gargano, assicurato con RAS Assicurazioni
s. p. a., poi da un altro autobus della  medesima  societa'  Ferrovie
del Gargano, del pari assicurato con la RAS. 
    Nel sinistro il guidatore dell'autoarticolato,  dipendente  della
societa' attrice, era rimasto gravemente ferito, mentre i  conducenti
dei  due  autobus  erano  deceduti.  Ad  avviso  dell'esponente,   la
responsabilita' del grave evento era da ascrivere anche alla societa'
Strada  dei  Parchi  s.  p.  a.,  concessionaria  dell'autostrada  in
questione, che non aveva provveduto a chiuderla al traffico, malgrado
il pericolo costituito dal fondo stradale ghiacciato. 
    Il  giudice  a  quo  prosegue  riferendo  che,  instauratosi   il
contraddittorio, la societa' Ferrovie del Gargano si era  costituita,
osservando che nell'incidente erano stati coinvolti  numerosi  mezzi,
tra i quali: a) un'auto Smart, appartenente ad Europcar Italia s.  p.
a., assicurata con Milano Assicurazioni s. p. a.; b) l'autoarticolato
dell'attrice, assicurato presso Assimoco Assicurazioni s. p.  a.;  c)
un'auto Rover, assicurata con Fondiaria Assicurazioni s. p. a.; d) un
autobus appartenente alla detta societa' convenuta, assicurato presso
RAS Assicurazioni s. p.  a.;  e)  un  altro  autobus  della  medesima
societa' Ferrovie del Gargano, del pari assicurato  con  la  RAS;  f)
altri mezzi e relativi  conducenti  o  proprietari,  allo  stato  non
identificati perche' non riportati nel verbale redatto dalla  Polizia
stradale intervenuta sul luogo delle collisioni. 
    La stessa convenuta espone che, nel catastrofico incidente di cui
si tratta, avevano perduto la vita i conducenti dei due  autobus,  un
passeggero che viaggiava a bordo della Smart, due passeggeri  di  uno
degli autobus, mentre circa 25 passeggeri dei detti  autobus  avevano
riportato ferite di vario genere. Cio'  premesso,  aveva  chiesto  di
essere autorizzata a chiamare in causa  Europcar  Italia  s.  p.  a.,
sostenendo che quest'ultima andava condannata  a  risarcire  i  danni
subiti dalla medesima societa' Ferrovie  del  Gargano.  La  convenuta
Allianz s. p. a. (gia' RAS s. p. a.), costituitasi a sua volta, aveva
chiesto di estendere il contraddittorio ad Europcar Italia s. p.  a.,
a Heigl Walter (conducente della Smart) ed a  Frittella  Massimiliano
(conducente dell'autoarticolato), ai sensi dell'art. 144 del d.  lgs.
n. 209 del  2005,  sollecitando,  nel  merito,  l'accertamento  della
responsabilita' dei tre predetti. 
    In corso di causa la societa'  Serena,  di  Stirpe  e  Monacelli,
aveva formulato istanza, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ.,  per
la liquidazione dei danni  sofferti  e  gia'  oggetto  della  domanda
principale. 
    Cosi' ricostruita la fattispecie, il rimettente  osserva  che  il
nuovo codice delle assicurazioni private, approvato con  d.  lgs.  n.
209 del 2005, nel confermare il sistema previsto dall'art.  23  legge
24  dicembre  1969,  n.   990   (Assicurazione   obbligatoria   della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore  e  dei  natanti),  cioe'  il  litisconsorzio  necessario  nel
giudizio tra il danneggiato, il responsabile e  l'assicuratore  (art.
144, comma 3, d. lgs. n. 209 del 2005), con  riferimento  all'ipotesi
della  pluralita'  di  danneggiati  ha  riproposto  -  salva  qualche
modifica - la disciplina previgente, ribadendo nell'art. 140  sia  il
principio della par condicio  tra  i  danneggiati,  quando  il  danno
cagionato a seguito del sinistro si riveli  superiore  al  massimale,
sia l'onere della compagnia assicuratrice di ricercare con  diligenza
tutti i danneggiati tra i quali ripartire il massimale. 
    Invece, e' nuova la previsione di cui all'art. 140, comma 4,  del
citato decreto  legislativo,  che  introduce  una  norma  processuale
applicabile anche al giudizio in corso, introdotto dopo l'entrata  in
vigore del codice delle assicurazioni private. 
    Richiamato il contenuto di detta norma, che prevede un'ipotesi di
litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., in
ogni caso di pluralita' di danneggiati,  il  giudicante  ritiene  che
essa sia irragionevole e lesiva degli artt. 3, 24 e 111 Cost. 
    In primo luogo, egli rileva che il citato art. 140,  comma  4,  a
differenza della rubrica della norma, non contiene alcun  riferimento
all'ipotesi in cui i danni riportati dai vari danneggiati superino il
massimale, sicche' l'argomento - secondo il quale  il  litisconsorzio
necessario verrebbe in considerazione nei soli casi relativi a  danni
che superino il massimale - sarebbe abbastanza fragile. Al contrario,
il tenore letterale della disposizione  conduce  a  ritenere  fondata
l'opinione che, anche per un  piccolo  incidente,  se  vi  sono  piu'
danneggiati,  e  se  i  limiti   del   massimale   non   vengono   in
considerazione, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio  necessario  tra
il responsabile, la sua assicurazione e tutti i danneggiati. 
    In ogni caso, nella vicenda in esame il superamento del massimale
sarebbe   certo,   trattandosi   di   un   sinistro   «catastrofale»,
caratterizzato da varie collisioni coinvolgenti due autobus con molti
passeggeri a bordo,  oltre  ad  autovetture  ed  autoarticolati,  col
conseguente decesso di cinque persone e ferimento di numerose altre. 
    Pertanto l'attore, unico interessato a rintracciare e  citare  in
giudizio tutti i partecipi  al  litisconsorzio  necessario,  dovrebbe
provvedere a tanto e, in difetto, il giudice dovrebbe  ordinargli  di
far  luogo  all'integrazione  del  contraddittorio  in   un   termine
perentorio, sotto pena di estinzione del processo. 
    Tale impresa, ad avviso del rimettente, in un  caso  di  sinistro
catastrofico  come  quello  in  esame  e'  molto  difficile,  se  non
impossibile, in quanto, tra  l'altro,  alcuni  dei  danneggiati  sono
stranieri, mentre non sono  facilmente  identificabili  i  passeggeri
degli  autobus,  ai  quali  spetta  la  qualifica  di   litisconsorti
necessari. 
    A cio' si  aggiunge  l'insormontabile  difficolta'  d'individuare
tutti i possibili eredi delle cinque persone decedute  nel  sinistro,
ovvero i loro familiari che,  in  ipotesi,  potrebbero  affermare  in
futuro di aver subito danni a causa della  morte  dei  loro  parenti.
Andrebbero,  inoltre,   considerate   le   conseguenze   processuali,
rilevabili nei vari gradi del giudizio, della mancata  individuazione
di  alcuni  danneggiati  che,  in  corso  di  causa  o  dopo  la  sua
conclusione, dovessero farsi vivi. 
    In definitiva, ad avviso del giudice a quo,  «la  previsione  del
litisconsorzio  necessario  tra  tutti  i  danneggiati  dal  medesimo
sinistro stradale finisce col complicare ingiustificatamente le cose,
aggravando oltre ogni ragionevole misura la posizione dei danneggiati
diligenti», come del resto posto in luce  dai  primi  commenti  della
dottrina. 
    La disposizione, dunque, sarebbe in contrasto  col  principio  di
ragionevolezza (art. 3 Cost), con il diritto di difesa in giudizio di
cui all'art. 24, primo  comma,  Cost.,  ed  anche  col  principio  di
ragionevole durata del processo,  garantito  dall'art.  111,  secondo
comma, Cost., a causa della creazione di «inestricabili e prevedibili
stasi processuali». 
    Il  rimettente  conclude  osservando   che   «La   questione   e'
indubbiamente  rilevante  ai  fini  della  decisione   del   presente
giudizio, in quanto occorre valutare le domande formulate dalle parti
circa l'estensione del contraddittorio ad altri soggetti estranei  al
giudizio e, comunque, accertare ex officio se sia stato correttamente
instaurato il contraddittorio tra tutti i soggetti che hanno  diritto
a parteciparvi, prima di  decidere  sulla  istanza  di  provvisionale
formulata  dall'attore  ed  inoltrarsi  nella   complessa   attivita'
istruttoria». 
    3. - Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata  inammissibile,
oppure non fondata. 
    La difesa erariale  osserva  che  l'istituto  del  litisconsorzio
necessario, in caso di pluralita' di danneggiati e di superamento del
massimale, non era  previsto  nello  schema  di  decreto  legislativo
emanato dal  Consiglio  dei  ministri  il  16  luglio  2004,  recante
«Riassetto delle disposizioni vigenti in  materia  di  assicurazioni.
Codice delle assicurazioni». Il Consiglio di Stato, nel contesto  del
parere espresso il 14 febbraio 2005 su detto  schema,  richiamando  i
principi ed i criteri di cui all'art. 4 della legge delega 29  luglio
2003, n. 229 (Interventi in materia di  qualita'  della  regolazione,
riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001),
suggeri' di «introdurre una fattispecie di litisconsorzio necessario,
dovendo la decisione essere  emessa  nei  confronti  di  piu'  parti,
ritenendosi che, in caso contrario, la sentenza resa, in ipotesi  tra
l'assicuratore  ed  uno  solo  dei  danneggiati,  vanificherebbe   il
principio di parita' tra creditori». 
    Il d. lgs. n. 209 del 2005 ha accolto il suggerimento con  l'art.
140, comma 4, prevedendo che «nei giudizi promossi tra  l'impresa  di
assicurazione  e  le  persone  danneggiate  sussiste   litisconsorzio
necessario, applicandosi l'art. 102 del codice di procedura  civile».
In cio' ha innovato la disciplina previgente (art. 27  legge  n.  990
del 1969), in relazione alla quale si era consolidato  l'orientamento
giurisprudenziale  che  imponeva  all'impresa  di  assicurazione   di
provvedere, usando la normale diligenza, all'identificazione di tutti
i danneggiati, attivandosi anche con la loro  congiunta  chiamata  in
causa per procedere alla liquidazione del risarcimento  nella  misura
proporzionalmente ridotta, ai sensi del comma 1  dell'art.  27  della
legge n. 990 del 1959 (recte: 1969). 
    La difesa erariale prosegue osservando che la norma ora in vigore
- interpretata dal rimettente nel senso che  essa  impone  sempre  il
litisconsorzio necessario in tutti i giudizi, pendenti  per  sinistri
automobilistici e nautici, quando sia parte  in  causa  l'impresa  di
assicurazione debitrice - in  realta'  puo'  essere  letta  in  altra
chiave  ermeneutica,  avallata  dalla  Corte  di   cassazione.   Essa
richiama, a tal fine, l'ordinanza della medesima Corte  n.  1862  del
2009, alla stregua della quale la norma de qua va intesa  «nel  senso
che il litisconsorzio sussiste solo se: a) l'assicurazione, di fronte
alle richieste di piu' danneggiati, formuli domanda volta ad ottenere
l'accertamento in confronto di tutti del massimale, come dimostra  la
stessa possibilita'  ad  essa  riconosciuta  di  effettuare  deposito
liberatorio; b) uno dei danneggiati, vistosi  contestare  l'esistenza
del massimale e ritenuto che il diritto degli altri danneggiati o non
sussista o sussista in misura minore, chieda l'accertamento  o  della
non sussistenza o delle rispettive quote. Ritenere, infatti,  che  il
litisconsorzio concerna la domanda di risarcimento proposta da uno  o
piu' danneggiati contro l'assicuratore senza coinvolgimento di  altri
renderebbe la  norma  di  dubbia  costituzionalita',  atteso  che  il
singolo danneggiato puo' non sapere se e quali siano stati gli  altri
danneggiati che debbono concorrere sul massimale». 
    La   possibilita'    d'interpretare    la    norma    in    senso
costituzionalmente orientato,  dunque,  renderebbe  inammissibile  la
questione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Tribunale di Avezzano, in composizione  monocratica,  con
l'ordinanza  indicata  in  epigrafe,  dubita,  in  riferimento   agli
articoli  3,  24  e  111  della  Costituzione,   della   legittimita'
costituzionale dell'articolo 140, comma 4, del decreto legislativo  7
settembre 2005, n. 209 (Codice delle  assicurazioni  private),  nella
parte in cui prevede una ipotesi  di  litisconsorzio  necessario,  ai
sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile, fra  tutti  i
danneggiati dal medesimo sinistro stradale. 
    Il rimettente premette di essere  chiamato  a  giudicare  in  una
causa, promossa dalla societa' Serena di Stirpe e Monacelli s. n. c.,
per ottenere il risarcimento  dei  danni  dalla  medesima  subiti  in
conseguenza di un grave incidente stradale, nel quale  erano  rimasti
coinvolti molti autoveicoli di vario tipo e che  aveva  provocato  il
decesso di cinque persone, nonche' il ferimento di numerose  altre  e
danni di rilevante entita' ai mezzi. 
    Osserva che, nella specie, deve trovare applicazione il  disposto
dell'art. 140, comma 4, del d. lgs. n. 209 del 2005, in base al quale
tra l'impresa di assicurazione  e  le  persone  danneggiate  sussiste
litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ.,  e
sostiene che  l'obbligo  di  realizzare  tale  litisconsorzio  (nella
sostanza  ricadente  sull'attore,  in  quanto  unico  interessato   a
rintracciare e citare tutti  i  danneggiati)  sarebbe  impresa  molto
difficile, se non impossibile, in caso di sinistro catastrofico, come
quello in esame, nel quale alcuni dei danneggiati sono  stranieri  ed
altri,  i  quali  viaggiavano  a  bordo   degli   autobus   coinvolti
nell'incidente, sono difficilmente identificabili,  come  pure  quasi
insormontabile e' la difficolta' di rintracciare  tutti  i  possibili
eredi delle cinque persone decedute, ovvero  i  loro  familiari,  che
potrebbero in ipotesi affermare in futuro di aver subito dei danni in
conseguenza della morte dei loro parenti. 
    Richiamati gli effetti che conseguono alla  mancata  integrazione
del contraddittorio in presenza di un litisconsorzio  necessario,  il
giudice a quo afferma che la previsione  di  tale  litisconsorzio  in
casi come nella fattispecie in esame aggrava oltre  ogni  ragionevole
misura la posizione dei danneggiati diligenti e, dunque, si  pone  in
contrasto col principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), col diritto
di agire in giudizio (art. 24, primo comma, Cost.) e col principio di
ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.). 
    2. - La questione e' inammissibile. 
    3. - L'art. 140, comma 4, del d. lgs. n. 209 del 2005 dispone che
«Nei giudizi promossi fra l'impresa di  assicurazione  e  le  persone
danneggiate sussiste litisconsorzio necessario,  applicandosi  l'art.
102 del codice di procedura civile». Il secondo periodo dello  stesso
comma aggiunge che «L'impresa di  assicurazione  puo'  effettuare  il
deposito  di  una  somma,  nei  limiti  del  massimale,  con  effetto
liberatorio nei confronti di  tutte  le  persone  aventi  diritto  al
risarcimento, se il deposito e' irrevocabile e vincolato a favore  di
tutti i danneggiati». 
    Il citato art. 140, sotto la rubrica «Pluralita' di danneggiati e
supero del massimale», e' finalizzato a disciplinare il  concorso  di
piu' persone che hanno subito danni nello stesso sinistro,  regolando
i rapporti  fra  i  creditori  e  l'impresa  di  assicurazione.  Esso
riproduce, con alcune modifiche, l'art. 27 della  legge  24  dicembre
1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a  motore  e  dei  natanti),
che, come notato dal Consiglio  di  Stato  nell'esprimere  il  parere
sullo  schema  di  decreto  legislativo  recante  il   codice   delle
assicurazioni (parere n. 11603/05, adunanza del 14 febbraio 2005), ha
introdotto un principio riconducibile a  quello  della  par  condicio
creditorum, prevedendo la proporzionale riduzione di ciascun  singolo
diritto fino alla concorrenza delle somme disponibili. 
    Analogo principio e' oggi contenuto nell'art. 140, comma  1,  del
d. lgs. n. 209 del 2005 («Qualora vi siano piu'  persone  danneggiate
nello stesso sinistro  e  il  risarcimento  dovuto  dal  responsabile
superi le somme assicurate, i diritti delle persone  danneggiate  nei
confronti  dell'impresa  di  assicurazione   sono   proporzionalmente
ridotti fino alla concorrenza  delle  somme  assicurate»),  mentre  i
commi 2 e 3 della disposizione regolano, rispettivamente, i pagamenti
eseguiti  dall'impresa  assicuratrice   ad   alcune   delle   persone
danneggiate, in eccesso rispetto alla quota loro dovuta, ed i diritti
spettanti  agli  altri  danneggiati  il  cui  credito   sia   rimasto
insoddisfatto. 
    In questo contesto il Consiglio  di  Stato,  nel  citato  parere,
rappresento'  l'esigenza,  recepita  dal  legislatore  in   sede   di
esercizio della delega,  che  fosse  introdotta  una  fattispecie  di
litisconsorzio necessario, perche' la  decisione  delle  controversie
rientranti nell'ambito applicativo della norma de qua  doveva  essere
emessa nei confronti di piu' parti. In caso  contrario,  infatti,  la
sentenza resa  tra  l'assicuratore  ed  uno  o  alcuni  soltanto  dei
danneggiati  avrebbe  vanificato  il  principio  di  parita'  tra   i
creditori. 
    La necessita' del litisconsorzio nelle  controversie  di  cui  si
tratta, dunque, nasce dal detto principio, che comporta  un  rapporto
di dipendenza tra le posizioni dei creditori, gia' idoneo  a  rendere
non palesemente irragionevole la norma censurata, che si colloca  nel
quadro  dei  rapporti  tra  impresa  assicuratrice  e  pluralita'  di
soggetti danneggiati a causa del medesimo sinistro. Cio' emerge anche
dalla possibilita', prevista nella medesima norma, che  l'impresa  di
assicurazione effettui il deposito  di  una  somma,  nei  limiti  del
massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le  persone
aventi diritto al risarcimento, se  il  deposito  e'  irrevocabile  e
vincolato a favore di tutti i danneggiati. Al riguardo  va  rilevato,
in primo luogo, che al legislatore spetta  un'ampia  discrezionalita'
nella conformazione degli istituti processuali, con  il  solo  limite
della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, nella  specie
non ravvisabile per quanto ora detto (ex plurimis:  sentenze  n.  221
del 2008, n. 237 del 2007; ordinanza n. 405 del 2007); e, in  secondo
luogo, che i casi di litisconsorzio necessario, in  quanto  incidenti
sulla  liberta'  di  agire  in  giudizio,  devono   formare   oggetto
d'interpretazione restrittiva. 
    Proprio prendendo le mosse da quest'ultimo rilievo  la  Corte  di
cassazione,  con  una  recente  pronunzia,  ha   affermato   che   il
litisconsorzio previsto dall'art. 140, comma 4, del d.  lgs.  n.  209
del 2005 sussiste soltanto se: «a) l'assicurazione,  di  fronte  alle
richieste di piu' danneggiati,  formuli  domanda  volta  ad  ottenere
l'accertamento in confronto di tutti del massimale, come dimostra  la
stessa possibilita'  ad  essa  riconosciuta  di  effettuare  deposito
liberatorio; b) uno dei danneggiati, vistosi  contestare  l'esistenza
del massimale e ritenuto che il diritto degli altri danneggiati o non
sussista o sussista in misura minore, chieda l'accertamento  o  della
non sussistenza o delle rispettive quote. Ritenere, infatti,  che  il
litisconsorzio concerna la domanda di risarcimento proposta da uno  o
piu' danneggiati contro l'assicuratore senza coinvolgimento di  altri
renderebbe la  norma  di  dubbia  costituzionalita',  atteso  che  il
singolo danneggiato puo' non sapere se e quali siano stati gli  altri
danneggiati  che  debbono  concorrere  sul  massimale»   (Cassazione,
ordinanza n.1862 del 2009). 
    La Corte di cassazione, dunque, ha effettuato  un'interpretazione
che, da un lato, vale  a  circoscrivere  l'ambito  applicativo  della
norma censurata e, dall'altro, impone di ricercare se e  quali  oneri
ricadano   anche   sulla   impresa   di   assicurazione   in   ordine
all'identificazione, con l'uso della normale diligenza, dei  soggetti
danneggiati nell'ipotesi di incidente che abbia  cagionato  danni  ad
una pluralita' di persone. 
    Sotto questo profilo, il rimettente ha trascurato di sperimentare
la   possibilita'   di   dare   al   testo   legislativo    censurato
un'interpretazione costituzionalmente  orientata  e  di  spiegare  le
ragioni che  impediscono  di  pervenire  ad  un  risultato  idoneo  a
superare i dubbi di costituzionalita'. Per costante giurisprudenza di
questa Corte, tale omissione rende  la  questione  inammissibile  (ex
plurimis: ordinanze n. 257 del 2009; n. 341, n. 268, n. 226 e n.  193
del 2008). 
    4. - Sotto altro e concorrente  profilo,  si  deve  rilevare  che
l'evento,  nel  quale  si  registra  la  presenza  di  piu'   persone
danneggiate nello stesso  sinistro,  non  costituisce  una  categoria
unitaria compiutamente definibile in via generale, ma si riferisce ad
un'ampia gamma di situazioni, che oscillano tra gli incidenti in  cui
restano coinvolti pochi veicoli ed un ridotto numero di persone,  nei
quali le difficolta' allegate dal rimettente non sussistono, e quelli
classificabili come catastrofici, in cui le difficolta' d'individuare
tutti   i   danneggiati   possono    verificarsi    (ancorche'    non
necessariamente). Peraltro,  anche  la  fattispecie  degli  incidenti
catastrofici (certamente la meno frequente) non si presta  ad  essere
classificata con precisione,  ma  postula  un'indagine  di  fatto  da
compiere con specifico riferimento ai casi concreti. 
    In  questo  quadro,  le  difficolta'  lamentate  dal  rimettente,
indipendentemente dal carattere meramente ipotetico di parte di esse,
non  discendono  in  via  diretta  ed  immediata  dalla  disposizione
legislativa  censurata  (che,  per  quanto  esposto   nel   paragrafo
precedente,  non  puo'  dirsi  irragionevole),  ma   derivano   dalle
situazioni di fatto che possono di volta in volta verificarsi. 
    Orbene,  questa  Corte  ha   piu'   volte   affermato   che   gli
inconvenienti di  fatto,  scaturenti  dall'applicazione  delle  norme
censurate,  sono  estranei  al  controllo  di  costituzionalita'  (ex
plurimis: sentenza n. 86 del 2008; ordinanze n. 427 e n. 385 del 2008
e n. 376 del 2007). 
    5. - In conclusione, la questione di legittimita' costituzionale,
sollevata  con  l'ordinanza  indicata  in   epigrafe,   deve   essere
dichiarata inammissibile. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 140, comma  4,  del  decreto  legislativo  7
settembre  2005,  n.  209  (Codice  delle   assicurazioni   private),
sollevata,  in  riferimento  agli  articoli  3,  24   e   111   della
Costituzione, dal Tribunale di Avezzano con l'ordinanza  indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2009. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                       Il redattore: Criscuolo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2009. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola