N. 331 ORDINANZA 2 - 11 dicembre 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Processo penale - Udienza preliminare  -  Nullita'  del  decreto  che
  dispone il giudizio per mancata  o  insufficiente  indicazione  del
  luogo di comparizione  -  Necessita'  di  rinnovazione  dell'intera
  udienza anziche' del  solo  decreto  -  Denunciata  violazione  del
  principio della ragionevole durata  del  processo  -  Esclusione  -
  Manifesta infondatezza della questione. 
- Cod. proc. pen., art. 429,  comma  2,  in  relazione  al  comma  1,
  lettera f), dello stesso articolo, e art. 185, comma 3. 
- Costituzione, art. 111, secondo comma. 
(GU n.50 del 16-12-2009 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  della   disposizione
combinata degli artt. 429, comma 2, in relazione al comma 1,  lettera
f), dello stesso articolo, e 185, comma 3, del  codice  di  procedura
penale, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare  del  Tribunale
di Napoli nel procedimento penale a  carico  di  C.N.  ed  altra  con
ordinanza del 6  novembre  2008,  iscritta  al  n.  47  del  registro
ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 4 novembre  2009  il  Giudice
relatore Giuseppe Frigo. 
    Ritenuto che, con ordinanza  dell'8  novembre  2008,  il  Giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di  Napoli  ha  sollevato,  in
riferimento  all'art.  111,  secondo   comma,   della   Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale della disposizione combinata
degli artt. 429, comma 2, in relazione al comma 1, lettera f),  dello
stesso articolo, e 185, comma 3,  del  codice  di  procedura  penale,
nella parte in cui - secondo il giudice rimettente  -  prescriverebbe
«la rinnovazione dell'intera udienza preliminare, anziche'  del  solo
decreto che dispone il giudizio, nel caso  di  nullita'  del  decreto
predetto per mancanza o insufficiente  indicazione  del  luogo  della
comparizione»; 
        che il rimettente riferisce che,  a  seguito  di  svolgimento
dell'udienza preliminare, era stato emesso, nei  confronti  di  C.N.,
decreto che dispone il giudizio per il reato di cui agli artt. 110  e
368 del codice penale, commesso in Afragola il 4 e  5  ottobre  2004,
con  fissazione  dell'udienza  dibattimentale  davanti   al   giudice
monocratico del Tribunale di Napoli, sede distaccata di Afragola; 
        che  il  giudice  del  dibattimento,  riscontrando  l'ipotesi
prevista dall'art. 429, comma 2, cod. proc.  pen.,  in  relazione  al
comma 1, lettera f),  dello  stesso  articolo,  aveva  dichiarato  la
nullita' del  decreto  che  dispone  il  giudizio  per  insufficiente
indicazione del luogo  della  comparizione,  essendo  riportato  come
indirizzo della sede distaccata di Afragola quello proprio della sede
centrale di Napoli; 
        che la dichiarazione di nullita' ha prodotto  la  regressione
del procedimento, il quale, pertanto, si trova nella fase degli  atti
introduttivi dell'udienza preliminare; 
        che, in punto di diritto, il giudice rimettente osserva  che,
secondo il consolidato e condivisibile indirizzo della giurisprudenza
di legittimita', solo nel caso di nullita'  della  notificazione  del
decreto che dispone il giudizio, il  giudice  del  dibattimento  puo'
procedere, ai sensi dell'art. 143 disp. att. cod.  proc.  pen.,  alla
rinnovazione dell'atto nullo; mentre, quando la nullita' colpisce  lo
stesso decreto che  dispone  il  giudizio,  gli  atti  devono  essere
trasmessi, in forza della disposizione  combinata  degli  artt.  429,
comma 2, e 185, comma 3, cod. proc.  pen.,  al  giudice  dell'udienza
preliminare, perche' provveda, previa fissazione  dell'udienza,  alla
rinnovazione del decreto; 
        che,  cio'  premesso,  il  giudice  a  quo  assume  che  tale
disciplina violi il principio di  ragionevole  durata  del  processo,
sancito dall'art. 111, secondo  comma,  Cost.,  nella  parte  in  cui
risulta riferibile anche alla  nullita'  derivante  dalla  mancata  o
insufficiente indicazione del luogo di comparizione; 
        che la normativa censurata imporrebbe, infatti,  di  ripetere
l'intera  udienza  preliminare  anche  quando  -  come   nell'ipotesi
considerata - «si siano verificate nullita' del decreto  che  dispone
il giudizio del tutto formali e che  colpiscono  solo  l'atto  finale
della predetta udienza preliminare, in punti esclusivamente "esterni"
al decreto stesso (indirizzo del luogo di comparizione)  senza  alcun
collegamento con valutazioni del merito dei fatti», non  diversamente
che nel caso di nullita' concernenti la notifica del provvedimento; 
        che,  in  simile  ipotesi,  la   ripetizione,   senza   alcun
ragionevole motivo, dell'intera udienza preliminare - la  quale  puo'
talora svilupparsi in numerose e complesse  udienze  -  si  porrebbe,
dunque, in  insanabile  contrasto  con  il  principio  costituzionale
evocato; 
        che, da ultimo, la questione sarebbe rilevante nel giudizio a
quo, giacche' il suo accoglimento consentirebbe di rinnovare solo  il
decreto  che  dispone  il   giudizio,   anziche'   l'intera   udienza
preliminare; 
        che nel  giudizio  di  costituzionalita'  e'  intervenuto  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione  sia
dichiarata inammissibile o infondata; 
        che, ad avviso della difesa erariale,  la  questione  sarebbe
basata su una inesatta valutazione delle conseguenze  della  nullita'
del decreto che dispone il giudizio per erronea indicazione del luogo
di comparizione; 
        che, in tale ipotesi, non si avrebbe affatto una  regressione
del giudizio, in quanto, attenendo la nullita' alla  vocatio  in  ius
dell'imputato,  la  fattispecie   dovrebbe   ritenersi   disciplinata
dall'art. 143 disp. att. cod. proc.  pen.:  con  la  conseguenza  che
spetterebbe  al  giudice  del  dibattimento,  rilevata  la  nullita',
disporre  la  rinnovazione  della  citazione  -  ossia  la   notifica
dell'originario decreto, integrato con un provvedimento  di  corretta
indicazione del luogo di svolgimento del giudizio e della nuova  data
dell'udienza - in analogia a quanto previsto per  la  nullita'  della
notificazione del medesimo decreto. 
    Considerato che il giudice rimettente dubita  della  legittimita'
costituzionale della disposizione combinata degli artt. 429, comma 2,
in relazione al comma 1, lettera f), dello stesso  articolo,  e  185,
comma  3,  del  codice  di  procedura  penale,  avuto  riguardo  alle
conseguenze della declaratoria di nullita' del decreto che dispone il
giudizio a causa della mancata o insufficiente indicazione del  luogo
della comparizione; 
        che la questione coinvolge,  quindi,  la  problematica  degli
effetti della dichiarazione di nullita' e, in particolare, il quesito
su quale giudice debba rinnovare l'atto nullo  e  in  che  misura  la
nullita' di  un  atto  (nella  specie,  il  decreto  che  dispone  il
giudizio) si estenda ad altri atti del processo, nel quale ogni  atto
e' collegato ad altri  in  una  prospettiva  teleologica  (cosiddetta
nullita' derivata); 
        che, per quanto riguarda il primo aspetto, il giudice  a  quo
ritiene che, in caso di nullita' del decreto che dispone il giudizio,
gli atti debbano essere trasmessi al giudice dell'udienza preliminare
affinche' provveda alla rinnovazione dell'atto; 
        che tale  assunto  appare  in  se'  corretto,  in  quanto  la
declaratoria di nullita' del decreto che dispone il giudizio comporta
necessariamente, ai sensi dell'art. 185, comma 3, cod. proc. pen., il
regresso del procedimento alla  fase  precedente,  non  rientrando  -
diversamente da quanto ritenuto dall'Avvocatura generale dello  Stato
-  tra  i  poteri  del  giudice  del  dibattimento   procedere   alla
rinnovazione del decreto; 
        che,  peraltro,  il  giudice  rimettente  reputa   che   tale
regressione implichi, ai fini della rinnovazione dell'atto nullo,  la
ripetizione dell'intera udienza preliminare, anche nel caso in cui il
vizio consista nella mancata o insufficiente  o  erronea  indicazione
del  luogo  di  comparizione  e,  dunque,  un  aspetto   formale   ed
estrinseco,   ancorche'   indispensabile,   rispetto   al   contenuto
dispositivo del provvedimento, cosi' determinando  un  ingiustificato
aggravio dei tempi del processo e la violazione del  principio  della
sua ragionevole durata; 
        che l'asserita violazione di tale principio appare, tuttavia,
la conseguenza di un fallace presupposto interpretativo,  in  quanto,
da un lato, la censurata disposizione combinata non  implica  affatto
che a tutte le ipotesi di declaratoria di nullita'  del  decreto  che
dispone il giudizio debba necessariamente fare seguito una  integrale
ripetizione  dell'udienza  preliminare  e,  dall'altro,  il   giudice
rimettente non valuta e non indica  in  concreto  a  quali  eventuali
ulteriori atti dell'udienza preliminare debba semmai  comunicarsi  la
nullita'; 
        che,  in  particolare,  non  si  e'  considerato  come  -   a
differenza di quanto era stabilito nel  codice  di  procedura  penale
previgente, ove l'art.  189  eccezionalmente  prevedeva  l'estensione
della nullita' agli  atti  anteriori  o  contemporanei  connessi  con
quello viziato - ora l'art. 185  cod.  proc.  pen.  circoscriva  tale
effetto ai soli atti successivi che siano legati all'atto viziato  da
un rapporto di dipendenza causale  e  ne  costituiscano,  quindi,  la
conseguenza logica e giuridica; 
        che,  estendendosi  la  nullita'  derivata   ai   soli   atti
successivi e non anche  a  quelli  antecedenti,  la  declaratoria  di
nullita'  del  decreto  che  dispone  il  giudizio  per  mancanza   o
insufficiente indicazione  del  luogo  della  comparizione  non  puo'
invalidare anche atti del procedimento precedenti a quello oggetto di
tale declaratoria, sicche' la regressione  del  processo  all'udienza
preliminare si realizza fino al momento e all'atto in cui il  giudice
di tale udienza, avendo gia' dichiarata chiusa la  discussione  delle
parti, procede alla deliberazione; anzi, e  piu'  precisamente,  alla
sola parte di questa che, di seguito alla disposizione del giudizio e
all'indicazione del giudice a questo competente, attiene alla precisa
individuazione e indicazione «del luogo, del giorno e dell'ora  della
comparizione»; 
        che, di conseguenza, una corretta  lettura  della  disciplina
oggetto di rimessione avrebbe dovuto condurre il giudice a quo a  una
valutazione  affatto  diversa,  onde  la   questione   sollevata   va
dichiarata manifestamente infondata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale della disposizione combinata degli  artt.
429, comma 2, in relazione al  comma  1,  lettera  f),  dello  stesso
articolo, e 185, comma 3, del codice di procedura penale,  sollevata,
in riferimento all'art. 111, secondo comma, della  Costituzione,  dal
Giudice  dell'udienza  preliminare  del  Tribunale  di   Napoli   con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2009. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                      Il redattore: Napolitano 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2009. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola