N. 102 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 dicembre 2009
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 novembre 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Ambiente - Caccia - Norme della Regione Toscana - Protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio - Cattura di uccelli selvatici da richiamo - Autorizzazione alla cattura delle specie cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello, da utilizzare a scopo di richiamo - Lamentata assenza dei presupposti e delle condizioni poste dalla normativa europea, mancanza del parere favorevole dell'ISPRA richiesto dalla legge statale al fine di garantire standard minimi e uniformi di tutela della fauna - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente. - Legge della Regione Toscana 17 settembre 2009, n. 53, art. 2. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); direttiva 409/79/CEE del 2 aprile 1979, art. 9; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 4, comma 3; legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, art. 34, comma 6.(GU n.50 del 16-12-2009 )
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi, 12, contro la Regione Toscana, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Toscana 17 settembre 2009, n. 53, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 21 settembre 2009, recante «Disciplina dell'attivita' di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l'anno 2009 ai sensi dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'art. 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")», in relazione al suo art. 2. La legge regionale della Toscana n. 53 del 2009 ha la finalita' di disciplinare la cattura di uccelli selvatici da richiamo, prevista dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 («Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») e dall'art. 34, comma 6, della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 («Recepimento della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"»). L'art. 4 della legge n. 157 del 1992, rubricato «Cattura temporanea e inanellamento», dispone: «1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle universita' e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonche' il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. 2. L'attivita' di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico e' organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attivita' funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attivita' di inanellamento puo' essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere e' subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale. 3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo puo' essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti e' concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresi' compiti di controllo e di certificazione dell'attivita' svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attivita'. 4. La cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati. 5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio e' avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto. 6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficolta'». L'art. 34 della legge regionale della Toscana n. 3 del 1994, rubricato «Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti», al comma 6, stabilisce: «Le province autorizzano gli appostamenti fissi secondo le norme del D.P.G.R. 25 febbraio 2004, n. 13/R: Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)", da ultimo modificato dal D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R». In questo quadro, la disposizione in sede impugnata, art. 2 della legge regionale della Toscana n. 53 del 2009, intitolato «cattura di uccelli selvatici a fini di richiamo», stabilisce: «1. Le Province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena sono autorizzate alla gestione degli impianti di cattura e alla cattura, per l'anno 2009, di uccelli appartenenti alle specie: cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello da utilizzare a scopo di richiamo, nei quantitativi suddivisi per provincia, per tipo e per specie cosi' come risulta dall'allegato A alla presente legge. 2. L'importo per la cessione degli esemplari catturati e' di euro 20,00 a soggetto. 3. L'attivita' di cattura degli uccelli selvatici da richiamo si effettua dal giorno di entrata in vigore della legge al 31 dicembre 2009». Il successivo art. 4 dispone che la legge regionale entri in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La norma e' illegittima per i seguenti M o t i v i 1) In relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione, violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. L'autorizzazione alla cattura delle specie cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello, da utilizzare a scopo di richiamo, viene disposta, dall'art. 2 della legge regionale, in assenza dei presupposti e delle condizioni poste dall'art. 9 della direttiva 2 aprile 1979, n. 409/79/CEE, Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare di quelle previste dal paragrafo 1 di tale articolo, secondo il quale il prelievo in deroga di piccole quantita' di esemplari e' consentito «sempre che non via siano altre soluzione soddisfacenti». Infatti, come chiarito nella nota in data 14 agosto 2009 dall'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA, ente subentrato nelle funzioni dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica), recante il parere sfavorevole sulla richiesta della Regione Toscana relativa a 15 impianti di cattura di uccelli a scopo di richiamo situati nelle province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena, per un contingente catturabile di n. 10.753 uccelli complessivi nell'anno 2009 (contingente che, poi, si ritrova nell'allegato «A» alla legge regionale), i dati relativi ai richiami vivi attualmente detenuti in regione mostrano come la riproduzione in cattivita' non solo rappresenti una valida alternativa alla cattura, ma costituisca anche la principale fonte di approvvigionamento per i cacciatori. Tale situazione - sempre secondo la valutazione dell'ISPRA - si riscontra per la totalita' dei richiami, ivi inclusa l'allodola, specie generalmente di piu' difficile allevamento. Di qui, come detto, il parere negativo dall'ente all'uopo preposto, che rinvia, nei contenuti, al paragrafo 3.4. di un documento pubblicato dalla Commissione delle Comunita' europee nel febbraio 2008 («Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici»), che costituisce il documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio e successive modificazioni, nel rispetto del testo della direttiva e dei principi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia. Sulla base del predetto parere dell'ISPRA occorre, pertanto, concludere che la norma regionale si pone in contrasto con la fonte di diritto comunitario derivato, integrando la violazione denunciata in rubrica. 2) In relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». La competenza delle regioni in materia di autorizzazione alla approvazione del piano di cattura dei richiami vivi, riconosciuta dall'art. 4 della legge n. 157 del 1992, deve essere esercitata nel rispetto, oltre che del diritto comunitario, dei principi stabiliti dal legislatore statale, che fissano gli standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, facendo della competenza esclusiva attribuita alla legislazione statale dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Fra questi principi si colloca quello stabilito al comma 3 dell'art. 4 della legge statale, secondo il quale l'autorizzazione all'attivita' di cattura degli uccelli selvatici per la stagione venatoria in corso postula il parere favorevole dell'ISPRA, che nella specie non e' stato rilasciato. La disposizione statale richiamata costituisce indubbiamente una misura minima di tutela, inderogabile per il legislatore regionale (si vedano le sentenza della Corte n. 4 del 2000 e n. 227 del 2003), con la conseguenza che il mancato rispetto del parere dell'Istituto scientifico abilitato ad esprimersi con l'obbligatorio parere tecnico fa venir meno quegli standard minimi e uniformi di tutela della fauna, risultandone cosi' violate le ragioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema affidate alla competenza esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
P. Q. M. Alla stregua di quanto precede si confida che codesta ecc.ma Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' dell'art. 2 della legge regionale della Toscana 17 settembre 2009, n. 53. Si produce: 1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2008; 2) nota della Giunta regionale della Toscana, prot. 184212 dell'8 luglio 2009, contenente la richiesta di parere ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, della legge n. 157 del 1992 ed annesso allegato; 3) nota dell'ISPRA prot. 343341 del 14 agosto 2009, recante il richiesto parere. Roma, addi' 18 settembre 2009 L'avvocato dello Stato: Fiorentino