N. 102 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 dicembre 2009

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 26 novembre 2009 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente - Caccia - Norme della Regione Toscana  -  Protezione  della
  fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio - Cattura di uccelli
  selvatici da richiamo - Autorizzazione alla  cattura  delle  specie
  cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello,  da  utilizzare  a
  scopo di richiamo -  Lamentata  assenza  dei  presupposti  e  delle
  condizioni poste  dalla  normativa  europea,  mancanza  del  parere
  favorevole dell'ISPRA richiesto dalla  legge  statale  al  fine  di
  garantire standard minimi  e  uniformi  di  tutela  della  fauna  -
  Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei  vincoli  derivanti
  dall'ordinamento comunitario, violazione della competenza esclusiva
  statale in materia di tutela dell'ambiente. 
- Legge della Regione Toscana 17 settembre 2009, n. 53, art. 2. 
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s);  direttiva
  409/79/CEE del 2 aprile 1979, art. 9; legge 11  febbraio  1992,  n.
  157, art. 4, comma 3; legge della Regione Toscana 12 gennaio  1994,
  n. 3, art. 34, comma 6. 
(GU n.50 del 16-12-2009 )
    Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, nei  cui  uffici  domicilia  in
Roma dei Portoghesi, 12, contro la Regione Toscana,  in  persona  del
Presidente in carica per l'impugnazione della legge  regionale  della
Toscana 17 settembre 2009, n. 53, pubblicata nel Bollettino ufficiale
della  Regione  Toscana  n.  34  del  21  settembre   2009,   recante
«Disciplina dell'attivita' di  cattura  degli  uccelli  selvatici  da
richiamo per l'anno 2009 ai sensi dell'art. 4 della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio) e dell'art. 34 della legge regionale  12
gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.  157
"Norme per la protezione della fauna selvatica  omeoterma  e  per  il
prelievo venatorio")», in relazione al suo art. 2. 
    La legge regionale della Toscana n. 53 del 2009 ha  la  finalita'
di disciplinare la cattura di uccelli selvatici da richiamo, prevista
dall'art. 4 della legge 11 febbraio  1992,  n.  157  («Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio») e dall'art. 34, comma 6, della legge regionale 12 gennaio
1994, n. 3 («Recepimento della legge della legge 11 febbraio 1992, n.
157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio"»). 
    L'art.  4  della  legge  n.  157  del  1992,  rubricato  «Cattura
temporanea e inanellamento», dispone: 
        «1. Le regioni, su  parere  dell'Istituto  nazionale  per  la
fauna selvatica,  possono  autorizzare  esclusivamente  gli  istituti
scientifici  delle  universita'  e  del  Consiglio  nazionale   delle
ricerche e i musei di storia  naturale  ad  effettuare,  a  scopo  di
studio  e  ricerca  scientifica,  la  cattura  e  l'utilizzazione  di
mammiferi ed uccelli, nonche' il prelievo di  uova,  nidi  e  piccoli
nati. 
        2. L'attivita'  di  cattura  temporanea  per  l'inanellamento
degli  uccelli  a  scopo  scientifico  e'  organizzata  e  coordinata
sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna
selvatica; tale attivita' funge da schema nazionale di  inanellamento
in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING).  L'attivita'
di inanellamento puo' essere svolta  esclusivamente  da  titolari  di
specifica  autorizzazione,  rilasciata  dalle   regioni   su   parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale
parere e'  subordinata  alla  partecipazione  a  specifici  corsi  di
istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento  del
relativo esame finale. 
        3. L'attivita'  di  cattura  per  l'inanellamento  e  per  la
cessione a fini di richiamo  puo'  essere  svolta  esclusivamente  da
impianti della cui autorizzazione siano titolari le  province  e  che
siano  gestiti   da   personale   qualificato   e   valutato   idoneo
dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla
gestione di  tali  impianti  e'  concessa  dalle  regioni  su  parere
dell'Istituto nazionale per  la  fauna  selvatica,  il  quale  svolge
altresi' compiti di  controllo  e  di  certificazione  dell'attivita'
svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attivita'. 
        4.  La  cattura  per  la  cessione  a  fini  di  richiamo  e'
consentita solo per  esemplari  appartenenti  alle  seguenti  specie:
allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo;  pavoncella
e  colombaccio.  Gli   esemplari   appartenenti   ad   altre   specie
eventualmente catturati devono essere  inanellati  ed  immediatamente
liberati. 
        5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte,  cattura  o  rinviene
uccelli inanellati di darne notizia  all'Istituto  nazionale  per  la
fauna selvatica o al comune nel cui territorio e' avvenuto il  fatto,
il quale provvede ad informare il predetto Istituto. 
        6. Le regioni emanano  norme  in  ordine  al  soccorso,  alla
detenzione  temporanea  e  alla  successiva  liberazione   di   fauna
selvatica in difficolta'». 
    L'art. 34 della legge regionale della  Toscana  n.  3  del  1994,
rubricato «Cattura e gestione dei richiami vivi e  appostamenti»,  al
comma 6, stabilisce: 
        «Le province autorizzano gli appostamenti  fissi  secondo  le
norme del D.P.G.R.  25  febbraio  2004,  n.  13/R:  Testo  unico  dei
regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12  gennaio
1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.  157  (Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per  il  prelievo
venatorio)", da ultimo modificato dal D.P.G.R.  29  luglio  2005,  n.
48/R». 
    In questo quadro, la disposizione in sede impugnata, art. 2 della
legge regionale della Toscana n. 53 del 2009, intitolato «cattura  di
uccelli selvatici a fini di richiamo», stabilisce: 
        «1. Le Province di Arezzo, Firenze, Lucca,  Pisa,  Pistoia  e
Siena sono autorizzate alla gestione degli impianti di cattura e alla
cattura, per  l'anno  2009,  di  uccelli  appartenenti  alle  specie:
cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello da utilizzare a scopo
di richiamo, nei quantitativi suddivisi per provincia, per tipo e per
specie cosi' come risulta dall'allegato A alla presente legge. 
        2. L'importo per la cessione degli esemplari catturati e'  di
euro 20,00 a soggetto. 
        3. L'attivita' di cattura degli uccelli selvatici da richiamo
si effettua dal giorno  di  entrata  in  vigore  della  legge  al  31
dicembre 2009». 
    Il successivo art. 4 dispone che  la  legge  regionale  entri  in
vigore il giorno successivo alla  data  della  sua  pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 
    La norma e' illegittima per i seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
1) In  relazione  all'art.  117,  primo  comma,  della  Costituzione,
violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 
    L'autorizzazione alla cattura delle specie cesena,  merlo,  tordo
bottaccio e tordo sassello, da utilizzare a scopo di richiamo,  viene
disposta,  dall'art.  2  della  legge  regionale,  in   assenza   dei
presupposti e delle condizioni poste dall'art. 9  della  direttiva  2
aprile 1979, n. 409/79/CEE, Direttiva del  Consiglio  concernente  la
conservazione degli uccelli selvatici, ed in  particolare  di  quelle
previste dal paragrafo 1  di  tale  articolo,  secondo  il  quale  il
prelievo in deroga di piccole quantita' di  esemplari  e'  consentito
«sempre che non via siano altre soluzione soddisfacenti». 
    Infatti,  come  chiarito  nella  nota  in  data  14  agosto  2009
dall'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  ricerca  ambientale
(ISPRA, ente subentrato nelle funzioni dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica), recante il parere sfavorevole sulla richiesta della
Regione Toscana relativa a 15 impianti di cattura di uccelli a  scopo
di richiamo situati nelle province di Arezzo, Firenze,  Lucca,  Pisa,
Pistoia e Siena, per un contingente catturabile di n. 10.753  uccelli
complessivi  nell'anno  2009  (contingente  che,  poi,   si   ritrova
nell'allegato «A» alla legge regionale), i dati relativi ai  richiami
vivi attualmente detenuti in regione mostrano come la riproduzione in
cattivita' non solo rappresenti una valida alternativa alla  cattura,
ma costituisca anche la principale fonte di approvvigionamento per  i
cacciatori. 
    Tale situazione - sempre secondo la valutazione  dell'ISPRA -  si
riscontra per la totalita'  dei  richiami,  ivi  inclusa  l'allodola,
specie generalmente di piu' difficile allevamento. 
    Di  qui,  come  detto,  il  parere  negativo  dall'ente  all'uopo
preposto,  che  rinvia,  nei  contenuti,  al  paragrafo  3.4.  di  un
documento pubblicato dalla Commissione delle  Comunita'  europee  nel
febbraio 2008 («Guida alla disciplina della caccia nell'ambito  della
direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli  uccelli  selvatici»),
che costituisce il documento di orientamento relativo alla caccia per
un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma  della  direttiva
79/409/CEE del Consiglio e successive modificazioni, nel rispetto del
testo della direttiva e dei principi generali sui quali  si  basa  la
legislazione comunitaria nella specifica materia. 
    Sulla base del  predetto  parere  dell'ISPRA  occorre,  pertanto,
concludere che la norma regionale si pone in contrasto con  la  fonte
di diritto comunitario derivato, integrando la violazione  denunciata
in rubrica. 
2) In relazione all'art. 117, secondo comma, lettera  s),  violazione
della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nelle materie  della
«tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». 
    La competenza delle regioni in  materia  di  autorizzazione  alla
approvazione del piano di cattura  dei  richiami  vivi,  riconosciuta
dall'art. 4 della legge n. 157 del 1992, deve essere  esercitata  nel
rispetto, oltre che del diritto comunitario, dei  principi  stabiliti
dal legislatore statale, che fissano gli standard minimi ed  uniformi
di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, facendo  della  competenza
esclusiva attribuita alla legislazione statale dall'art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost. 
    Fra questi principi  si  colloca  quello  stabilito  al  comma  3
dell'art. 4 della legge statale, secondo  il  quale  l'autorizzazione
all'attivita' di cattura degli  uccelli  selvatici  per  la  stagione
venatoria in corso postula il parere favorevole dell'ISPRA, che nella
specie non e' stato rilasciato. 
    La disposizione statale richiamata costituisce indubbiamente  una
misura minima di tutela, inderogabile per  il  legislatore  regionale
(si vedano le sentenza della Corte n. 4 del 2000 e n. 227 del  2003),
con la conseguenza che il mancato rispetto del  parere  dell'Istituto
scientifico abilitato ad esprimersi con l'obbligatorio parere tecnico
fa venir meno quegli standard  minimi  e  uniformi  di  tutela  della
fauna, risultandone cosi' violate le ragioni di tutela  dell'ambiente
e  dell'ecosistema  affidate  alla   competenza   esclusiva   statale
dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Alla stregua di quanto precede  si  confida  che  codesta  ecc.ma
Corte vorra' dichiarare  l'illegittimita'  dell'art.  2  della  legge
regionale della Toscana 17 settembre 2009, n. 53. 
    Si produce: 
        1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri in
data 12 novembre 2008; 
        2) nota della Giunta regionale della  Toscana,  prot.  184212
dell'8 luglio 2009,  contenente  la  richiesta  di  parere  ai  sensi
dell'art. 4, commi 3 e 4, della legge n.  157  del  1992  ed  annesso
allegato; 
        3) nota dell'ISPRA prot. 343341 del 14 agosto  2009,  recante
il richiesto parere. 
          Roma, addi' 18 settembre 2009 
 
                 L'avvocato dello Stato: Fiorentino