AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 novembre 2009 

Avvio dell'istruttoria per la verifica del rispetto dei  principi  di
cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005,  n.  177,
in merito all'accordo sull'ordinamento automatico dei canali della tv
digitale terrestre, notificato dall'Associazione DGTVi  (Associazione
per  il  digitale   terrestre).   (Deliberazione   n.   647/09/CONS).
(09A15189) 
(GU n.302 del 30-12-2009)

 
 
 
           L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella sua riunione di Consiglio del 19 novembre 2009; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi   delle   telecomunicazioni   e   radiotelevisivo»,   ed   in
particolare, l'art. 1, comma 6,  lett.  c),  n.  11,  pubblicata  nel
supplemento  ordinario  n.  154/L  alla  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177; 
  Vista la legge 6 agosto  1990,  n.  223,  recante  «Disciplina  del
sistema  radiotelevisivo   pubblico   e   privato»   pubblicata   nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185; 
  Vista la legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  recante  «Norme  per  la
tutela della concorrenza e del mercato»  pubblicata  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  serie
generale - del 13 ottobre 1990, n. 240; 
  Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.  5,  recante
disposizioni urgenti per il differimento di  termini  in  materia  di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali,  nonche'  per  il
risanamento di impianti radiotelevisivi; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259  recante  il
Codice delle comunicazioni elettroniche,  con  il  quale  sono  state
recepite la direttiva 2002/19 CE, del Parlamento e del Consiglio, del
7 marzo 2002 («direttiva  accesso»),  la  direttiva  2002/20/CE,  del
Parlamento  e  del  Consiglio,   del   7   marzo   2002   («direttiva
autorizzazioni»), la  direttiva  2002/21/CE,  del  Parlamento  e  del
Consiglio, del 7 marzo  2002  («direttiva  quadro»)  e  la  direttiva
2002/22/CE,  del  Parlamento  e  del  Consiglio,  del  7  marzo  2002
(«direttiva servizio universale»); 
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme  di  principio
in  materia  di  assetto  del   sistema   radiotelevisivo   e   della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonche' delega al  Governo  per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5  maggio  2004,  n.
104; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione» ed in particolare l'art.  43  comma  1,
pubblicata nel Supplemento ordinario n. 150/L alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n.
208 ed, in particolare, il comma 5  secondo  il  quale  «L'Autorita',
adeguandosi  al  mutare  delle  caratteristiche  dei  mercati,  ferma
restando la nullita' di  cui  al  comma  4,  adotta  i  provvedimenti
necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui
ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12,  o  comunque  lesive  del  pluralismo.
Qualora ne riscontri l'esistenza, apre  un'istruttoria  nel  rispetto
del principio del contraddittorio, al termine della quale  interviene
affinche' esse vengano sollecitamente rimosse»; 
  Vista la propria delibera  n.  646/06/CONS  del  9  novembre  2006,
recante «Approvazione  del  Regolamento  recante  la  disciplina  dei
procedimenti  in  materia  di  autorizzazione  ai  trasferimenti   di
proprieta'  delle  societa'  radiotelevisive,  dei  procedimenti   in
materia di posizioni dominanti e  dell'attivita'  di  verifica  delle
operazioni di concentrazione ed intese nel  sistema  integrato  delle
comunicazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 284 del 6 dicembre 2006; 
  Vista  la  delibera  n.  435/01/CONS  recante   «Approvazione   del
regolamento  relativo  alla  radiodiffusione  terrestre  in   tecnica
digitale»,  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni   e,   in
particolare  l'art.  29-bis,  comma  10,  introdotto  dalla  delibera
109/07/CONS,  secondo  il  quale:  «Nel  proporre  piani   di   guida
elettronica  ai  programmi  anche  costituite   da   semplici   piani
automatici di  ordinamento  dei  canali  della  televisione  digitale
terrestre, satellitare o via cavo, gli operatori, fermo  restando  il
diritto di ciascun utente  a  riordinare  a  piacimento  i  programmi
offerti  secondo  quanto  previsto  dalla  delibera  n.  216/00/CONS,
tengono conto delle esigenze di semplicita' di uso  dell'apparato  di
ricezione e delle abitudini e delle preferenze dei telespettatori, ed
applicano condizioni eque,  ragionevoli  e  non  discriminatorie  nei
confronti di tutti i  fornitori  di  contenuti.  In  particolare  non
effettuano discriminazioni nei confronti dei fornitori  di  contenuti
indipendenti  e  dei  fornitori  di  contenuti  a   livello   locale.
L'Autorita' garantisce  il  rispetto  di  tali  condizioni  ai  sensi
dell'art. 42, comma 5, del Codice  delle  comunicazioni  elettroniche
anche intervenendo, ove giustificato, di propria iniziativa»; 
  Vista la propria  delibera  n.  270/09/CONS  del  20  maggio  2009,
recante  «Valutazione  delle  dimensioni   economiche   del   sistema
integrato delle comunicazioni nel 2007»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2009; 
  Vista la comunicazione del 17 novembre 2009 (prot. n.  86040),  con
la quale l'Associazione per il digitale terrestre DGTVi ha notificato
all'Autorita'  l'accordo  riguardante  l'ordinamento  automatico  dei
canali  della  tv  digitale  terrestre  al  quale  hanno  aderito  le
emittenti  nazionali  riconducibili  alle  societa'  Rai,   Mediaset,
Telecom Italia Media s.p.a., Dfree Sport Italia, le emittenti  locali
aderenti alle associazioni FRT e Aeranticorallo, nonche' le emittenti
Tv 2000 e K2; 
  Considerato, al riguardo, quanto segue: 
    l'ordinamento  automatico  dei  canali  permette  agli   apparati
riceventi che implementano tale prestazione di ordinare  i  programmi
in maniera automatica secondo il numero progressivo che gli operatori
attribuiscono ai canali/servizi in modo da consentire  all'utente  di
visualizzare i programmi secondo un ordine predefinito,  fatta  salva
la  possibilita'  di  quest'ultimo  di  riordinare  a  piacimento   i
programmi offerti. Tale funzione, tanto piu' nella delicata  fase  di
passaggio dalla tecnologia analogica  a  quella  digitale  terrestre,
rappresenta un servizio importante volto  ad  agevolare  l'utente  ad
orientarsi tra  i  numerosi  canali  digitali  a  disposizione  ed  a
consentire una fruizione completa di  tali  programmi  attraverso  un
«aiuto di base»; 
    nella televisione digitale terrestre, a fronte di  un'offerta  di
programmi piu' ampia rispetto alla televisione analogica, elementi di
possibile  successo  della  singola  attivita'  d'impresa  sono,  tra
l'altro, rappresentati dalla facilita' e rapidita' di  selezione  del
programma  da  parte  dell'utente  e  dal   consolidamento   di   una
determinata posizione da parte dell'emittente televisiva  nell'ambito
della  numerazione.  Da  cio'  discende  la  rilevanza,   sul   piano
competitivo,  dell'attribuzione  di  un  determinato   posizionamento
numerico all'una o all'altra  emittente  nell'ordinamento  automatico
dei canali, perche' da esso  dipende  la  sua  posizione  all'interno
della lista visualizzata dall'utente; 
    secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, il
pluralismo del sistema dell'informazione radiotelevisivo si sostanzia
nella «possibilita' di ingresso, nell'ambito dell'emittenza  pubblica
e di quella privata, di quante piu' voci consentano i mezzi  tecnici»
(sent. n. 826 del 1988). La Suprema Corte  ha,  inoltre,  evidenziato
che «L'obiettivo di garantire, tra l'altro, il pluralismo  dei  mezzi
di informazione e' stato sottolineato, in una prospettiva piu' ampia,
anche  a  livello  comunitario  in   recenti   direttive:   direttiva
2002/19/CE,  relativa  all'accesso   alle   reti   di   comunicazione
elettronica, alle  risorse  correlate  e  all'interconnessione  delle
medesime (direttiva di accesso); direttiva 2002/20/CE, relativa  alle
autorizzazioni per le reti e i servizi di  comunicazione  elettronica
(direttiva autorizzazioni); direttiva 2002/21/CE, che  istituisce  un
quadro normativo comune per le reti ed  i  servizi  di  comunicazione
elettronica (direttiva quadro);  direttiva  2002/22/CE,  relativa  al
servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di
servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)»
(sent. n. 466 del 20 novembre 2002); 
  Considerato   che    la    dimensione    dell'accordo    notificato
all'Autorita', il quale coinvolge un elevato numero di operatori  del
settore televisivo compresi i principali operatori del settore,  alla
luce delle considerazioni sopra espresse comporta  la  necessita'  di
avviare l'istruttoria di cui all'art. 5 del regolamento approvato con
delibera n. 646/06/CONS, al fine di verificare se  tale  accordo  sia
rispettoso  dei  principi  enunciati   dall'art.   43   del   decreto
legislativo 31 luglio  2005,  n.  177  in  materia  di  pluralismo  e
concorrenza; 
  Considerato  che  la  presente  istruttoria   non   pregiudica   la
possibilita' per l'Autorita' di adottare un'apposita regolamentazione
dell'ordinamento automatico dei  canali  della  televisione  digitale
terrestre, ove cio' si rendesse necessario; 
  Udita  la  relazione  dei  Commissari  Stefano  Mannoni  e   Nicola
D'Angelo, relatori ai sensi dell'art. 29 del «Regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'»; 
 
                              Delibera: 
 
  1. E' avviata, ai sensi dell'art. 5 del regolamento  approvato  con
delibera n. 646/06/CONS, un'istruttoria finalizzata alla verifica del
rispetto dei principi di cui all'art. 43 del decreto  legislativo  31
luglio  2005,  n.  177  in  merito  all'   accordo   sull'ordinamento
automatico  dei  canali  della  tv  digitale   terrestre   notificato
all'Autorita' dall'associazione DGTVi (associazione per  il  digitale
terrestre ). 
  2. Il responsabile del procedimento e' il Direttore della Direzione
Contenuti Audiovisivi e Multimediali. 
  3.  I  soggetti  interessati  possono  partecipare  all'istruttoria
prendendo visione degli atti del procedimento,  nei  limiti  previsti
dal Regolamento concernente l'accesso  ai  documenti,  approvato  con
delibera n. 217/01/CONS e successive modificazioni  ed  integrazioni,
inviando memorie scritte, documenti e pareri sugli argomenti relativi
all'istruttoria , nonche'  formulando  richiesta  di  essere  auditi,
presso il responsabile del procedimento. 
  4. L'istruttoria si conclude nel  termine  massimo  di  120  giorni
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente  provvedimento  e'  notificato  all'associazione  DGTVi
(associazione per il  digitale  terrestre)  ed  e'  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana,   nel   Bollettino
ufficiale dell'Autorita' e sul sito web www.agcom.it. 
    Napoli, 19 novembre 2009 
 
                                              Il Presidente: Calabro' 
I commissari relatori: Mannoni - D'Angelo