N. 339 SENTENZA 16 - 30 dicembre 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ricorsi delle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna  -  Impugnazione  di
  numerose disposizioni del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  -
  Trattazione delle questioni riguardanti gli artt. 7, 8, comma 3,  e
  10 - Decisione  sulle  altre  disposizioni  impugnate  riservata  a
  separate pronunce. 
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con  modificazioni,  dalla
  legge 6 agosto 2008, n. 133), artt. 7, 8, comma 3, e 10. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma. 
Energia - Strategia energetica nazionale - Definizione  demandata  al
  Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  dello  sviluppo
  economico previa  convocazione  di  apposita  Conferenza  nazionale
  dell'energia e dell'ambiente - Ricorsi delle  Regioni  Piemonte  ed
  Emilia-Romagna - Lamentata violazione della competenza  legislativa
  concorrente nella materia «produzione,  trasporto  e  distribuzione
  nazionale dell'energia» -  Esclusione  -  Determinazione  dei  soli
  «obiettivi» strategici in campo energetico - Riconducibilita' della
  disposizione denunciata ai  principi  fondamentali  in  materia  di
  «energia» - Non fondatezza della questione. 
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con  modificazioni,  dalla
  legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 7. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma. 
Energia - Sfruttamento di giacimenti di idrocarburi -  Pubblicazione,
  da parte del Ministero dello sviluppo  economico,  dell'elenco  dei
  giacimenti di idrocarburi marginali non produttivi, ai  fini  della
  attribuzione, mediante procedure competitive, ad altro titolare, in
  base a modalita' stabilite con decreto ministeriale - Ricorso della
  Regione Emilia-Romagna - Ritenuta  esclusione  dell'intesa  con  la
  Regione interessata relativamente al nuovo atto di attribuzione del
  giacimento, con conseguente asserita  violazione  della  competenza
  legislativa concorrente delle Regioni  nelle  materie  «energia»  e
  «governo del territorio» - Erroneo presupposto interpretativo - Non
  fondatezza della questione. 
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con  modificazioni,  dalla
  legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 8, comma 3. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma. 
Energia - Sfruttamento di giacimenti di idrocarburi -  Pubblicazione,
  da parte del Ministero dello sviluppo  economico,  dell'elenco  dei
  giacimenti di idrocarburi marginali non produttivi, ai  fini  della
  attribuzione, mediante procedure competitive, ad altro titolare, in
  base a modalita' stabilite con decreto  dello  stesso  Ministero  -
  Ricorso  della  Regione  Emilia-Romagna  -  Mancata  previsione  di
  adeguato   coinvolgimento   delle    Regioni    nel    procedimento
  amministrativo finalizzato all'adozione del decreto ministeriale  -
  Conseguente violazione  della  competenza  legislativa  concorrente
  delle Regioni nelle materie «energia» e «governo  del  territorio»,
  nonche' del principio  di  leale  collaborazione  -  Illegittimita'
  costituzionale in parte qua. 
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con  modificazioni,  dalla
  legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 8, comma 3. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Riparto del Fondo rotativo per  il
  sostegno alle imprese e gli investimenti in  ricerca  -  Promozione
  degli  interventi  infrastrutturali  strategici   e   nei   settori
  dell'energia e delle comunicazioni  -  Ammissione  prioritaria  dei
  progetti  di  investimento  redatti  sulla   base   dei   programmi
  predisposti dal Ministero dello sviluppo economico - Ricorso  della
  Regione Emilia-Romagna - Mancata previsione  dell'acquisizione  del
  parere della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 1 del  d.lgs.
  n.  281  del  1997  -  Conseguente  violazione   della   competenza
  legislativa concorrente  delle  Regioni  nelle  materie  «energia»,
  «governo  del  territorio»  e  «ordinamento  della  comunicazione»,
  nonche' del principio  di  leale  collaborazione  -  Illegittimita'
  costituzionale in parte qua. 
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con  modificazioni,  dalla
  legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 10, che aggiunge il comma  c-ter
  all'art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma. 
(GU n.1 del 7-1-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente: 
 
                              Sentenza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli 7, 8, comma
3, e 10 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con  modificazioni,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  recante  disposizioni  urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
promossi  con  ricorsi  delle  Regioni  Piemonte  ed   Emilia-Romagna
notificati il 16-20 ed il 20 ottobre 2008, depositati in  cancelleria
il 22 ottobre 2008 ed iscritti ai nn. 66 e 69  del  registro  ricorsi
2008. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nell'udienza pubblica  del  17  novembre  2009  il  giudice
relatore Ugo De Siervo; 
    Uditi l'avvocato Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna e  gli
avvocati dello Stato Maria Letizia Guida e Guido  Fiorentino  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 16 ottobre 2008  e  depositato  il
successivo 22 ottobre (reg. ric. n. 66 del 2008) la Regione  Piemonte
ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  in
riferimento all'art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione  e  al
principio di leale collaborazione tra Stato e regioni. 
    La disposizione impugnata, al comma 1, prevede che  il  Consiglio
dei ministri, su proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
definisce  la  «Strategia  energetica  nazionale»,  che   indica   le
priorita' nel settore per il breve ed il lungo periodo ed  indica  le
misure necessarie per conseguire una serie di obiettivi, che  vengono
appositamente indicati. 
    Il comma 2 prevede che «ai fini della elaborazione della proposta
di cui al comma 1, il  Ministro  dello  sviluppo  economico  convoca,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente». 
    La ricorrente non contesta tale competenza statale,  ma  denuncia
la norma nella parte in cui essa non prevede che essa sia  esercitata
previa intesa con «la Conferenza Stato-regioni o  con  la  Conferenza
unificata, nonche' con le singole Regioni  interessate  la'  dove  vi
siano aspetti che coinvolgono le specificita' territoriali». 
    Infatti, la disposizione impugnata  sarebbe  da  ascriversi  alla
competenza  legislativa  concorrente  in   materia   di   produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, con la  conseguenza
che «le esigenze unitarie  che  possono  giustificare  una  strategia
energetica  nazionale  non   possono   comunque   prescindere   dalla
previsione di un adeguato coinvolgimento  regionale»,  giacche'  esse
«hanno forti ricadute sulle scelte strategiche regionali». 
    2. - Si e' costituito il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo che il ricorso sia  dichiarato  inammissibile,  o  comunque
infondato. 
    A parere dell'Avvocatura, non  sarebbe  invocabile  nel  caso  di
specie la competenza concernente la produzione,  il  trasporto  e  la
distribuzione  nazionale  dell'energia,  posto   che   la   strategia
energetica  consisterebbe  in  una  «pianificazione  anteriore   alla
produzione», da intestarsi necessariamente allo Stato in ragione  del
suo carattere unitario;  sarebbero  invece  rilevanti  le  competenze
legislative  statali  in  tema  di   «politica   estera»,   «rapporti
internazionali dello Stato», «impiego delle risorse finanziarie dello
Stato»,   «tutela   dell'ambiente»,   «determinazione   dei   livelli
essenziali di tutela sanitaria», «tutela dell'unita' economica  dello
Stato». 
    Entro siffatti ambiti, dovrebbe ritenersi preclusa  alle  regioni
una  «potesta'  interdittiva»  che  consentirebbe  loro,  negando  il
proprio  consenso   all'intesa   auspicata   dalla   ricorrente,   di
paralizzare  la  politica  nazionale  dell'energia,  frustrando   nel
contempo la funzione di direzione della politica generale del Governo
che spetta al Presidente del Consiglio dei ministri. 
    L'Avvocatura  aggiunge  che  la  ricorrente  avrebbe  omesso   di
indicare «quale sua competenza sarebbe lesa dalla norma impugnata», e
che  tale  omissione  sarebbe  il  necessario  effetto  della  natura
unitaria delle funzioni ivi previste: ne' sarebbe consentito  ad  una
sola regione «rivendicare competenze che, anche se sussistenti, (...)
potrebbero  essere  esercitate  solo  collegialmente  da   tutte   le
regioni». 
    3. - Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008  e  depositato  il
successivo  22  ottobre  (reg.  ric.  n.  69  del  2008)  la  Regione
Emilia-Romagna ha a propria volta impugnato numerose disposizioni del
decreto-legge n. 112 del 2008, tra cui gli artt. 7, comma 2, 8, comma
3, e 10, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione
e al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni. 
    Quanto all'art. 7, comma 2, la  ricorrente  propone  la  medesima
censura svolta dalla Regione Piemonte,  sottolineando  la  necessita'
dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, mentre  non  sarebbe
sufficiente l'intervento della Conferenza  nazionale  dell'energia  e
dell'ambiente, di cui non e' indicata la composizione. 
    L'art. 8, comma 2, stabilisce che «i titolari di  concessioni  di
coltivazione di idrocarburi nel cui  ambito  ricadono  giacimenti  di
idrocarburi definiti marginali ai sensi  dell'art.  5, comma  1,  del
d.lgs. 23 maggio 2000, n.164, attualmente  non  produttivi  e  per  i
quali non sia stata presentata domanda per  il  riconoscimento  della
marginalita'  economica,  comunicano  al  Ministero  dello   sviluppo
economico entro il termine di tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  l'elenco  degli  stessi   giacimenti,
mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi
relativi». 
    L'impugnato comma 3 aggiunge che  «il  Ministero  dello  sviluppo
economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma  2,
pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai  fini
della attribuzione mediante procedure competitive ad altro  titolare,
anche ai fini della  produzione  di  energia  elettrica,  in  base  a
modalita' stabilite con decreto dello  stesso  Ministero  da  emanare
entro il medesimo termine». 
    La ricorrente, premesso che tale disposizione interverrebbe nelle
materie concorrenti dell'energia e del  governo  del  territorio,  ne
denuncia l'illegittimita' costituzionale, con riguardo  al  principio
di leale collaborazione, nella parte in  cui  «non  prevede  l'intesa
della  Conferenza  Stato-regioni  sul  decreto  regolativo   di   cui
all'ultimo periodo del comma e quella della regione  interessata  per
l'atto di attribuzione del giacimento ad altro titolare». 
    Infine, l'art. 10, dedicato  alla  «promozione  degli  interventi
infrastrutturali  strategici  e  nei  settori  dell'energia  e  delle
telecomunicazioni», integrando l'art. 1, comma 355,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato.   Legge   finanziaria   2005),
stabilisce, quanto alle modalita' di riparto del Fondo  rotativo  per
il sostegno alle imprese e gli investimenti  in  ricerca,  che  siano
considerati  prioritariamente  i  progetti  di  investimento  redatti
«sulla base dei programmi predisposti dal  Ministero  dello  sviluppo
economico». 
    Anche tale disposizione, attinente  alle  materie  di  competenza
concorrente   dell'energia,   del   governo    del    territorio    e
dell'ordinamento  della  comunicazione,  sarebbe  illegittima,  nella
parte in cui non prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni
sui programmi in questione. 
    4. - Si e' costituito il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo che il ricorso sia  dichiarato  inammissibile,  o  comunque
infondato. 
    L'Avvocatura  limita  le  proprie   osservazioni   all'art.   10,
affermando che  la  disposizione  impugnata  «non  introduce  nessuna
modifica procedurale alla legge n. 311  del  2004,  ma  si  limita  a
stabilire che l'iniziativa di una  serie  di  attivita'  finanziabili
sulla base di un dato strumento normativo spetta al  Ministero  dello
sviluppo economico». 
    5. -   Nell'imminenza   dell'udienza    pubblica    la    Regione
Emilia-Romagna ha depositato memoria, insistendo  per  l'accoglimento
delle censure. 
    Quanto all'impugnato art. 7, comma 2, la ricorrente si  limita  a
constatare che l'Avvocatura dello Stato non ha svolto  alcuna  difesa
in merito. 
    Quanto all'impugnato art. 8, comma 3, la Regione aggiunge che non
determinerebbe cessazione del  contendere  il  sopraggiunto  d.m.  30
giugno 2009 (Disciplina e modalita'  di  attribuzione  di  giacimenti
concessionari di coltivazioni di idrocarburi marginali), con il quale
si e' affermata la necessita' dell'intesa  con  la  Regione  ai  fini
dell'attribuzione della concessione di coltivazione  del  giacimento,
poiche' tale previsione secondaria non  supererebbe  quanto  previsto
dalla norma di legge oggetto di  ricorso,  e  comunque  «potrebbe  un
giorno essere modificata». 
    Quanto all'impugnato art. 10, la Regione sottolinea, a fronte  di
cio' che e' stato eccepito dall'Avvocatura, che  la  norma  impugnata
avrebbe carattere innovativo, posto che con  essa  si  individua  una
«nuova  priorita'»   con   riguardo   agli   interventi   ammessi   a
finanziamento,  «a  prescindere  dalla   consolidata   giurisprudenza
secondo la quale gli  atti  legislativi  sono  impugnabili  anche  se
apparentemente confermativi». 
    6. -  A  propria  volta  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha
depositato  memoria  nel  procedimento  promosso  con  ricorso  della
Regione Piemonte, insistendo per il rigetto della domanda. 
    L'art. 7 impugnato, infatti, non avrebbe attinenza con la materia
concorrente della produzione, trasporto e distribuzione  dell'energia
elettrica, poiche' da un lato si riferirebbe a misure che esulano  da
siffatte attivita', e dall'altro  lato  riguarderebbe  «l'energia  in
genere, e non l'energia elettrica in particolare». 
    In  ogni  caso,  la  disposizione  censurata  si  limiterebbe   a
disciplinare «fasi programmatorie preliminari»,  fermo  restando  che
«la Regione potra' eventualmente far valere le sue ragioni contro  il
provvedimento del Consiglio dei ministri, se sconfinasse dalle  sfere
assegnate». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La Regione Piemonte ha sollevato questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 agosto 2008, n. 133, in  riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,
della Costituzione e al principio di leale collaborazione tra Stato e
regioni. 
    La  disposizione  censurata  stabilisce  che  il  Consiglio   dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello   sviluppo   economico,
definisce la «strategia energetica nazionale», indicando priorita'  e
misure  per  il  conseguimento  di  «obiettivi»  rilevanti  in  campo
energetico (comma 1), e che la  proposta  di  cui  si  e'  detto,  e'
elaborata in accordo con una  «Conferenza  nazionale  dell'energia  e
dell'ambiente» (comma 2). 
    La ricorrente denuncia la norma  nella  parte  in  cui  essa  non
prevede  che  la  predeterminazione   della   «strategia   energetica
nazionale»  sia  esercitata  previa   intesa   con   «la   Conferenza
Stato-regioni o con la Conferenza unificata, nonche' con  le  singole
regioni interessate la' dove vi  siano  aspetti  che  coinvolgono  le
specificita'  territoriali»,  in  quanto  titolari   della   potesta'
legislativa  concorrente  in  tema   di   produzione,   trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia. 
    A sua volta la Regione  Emilia-Romagna,  nell'impugnare  numerose
altre disposizioni del decreto-legge n. 112 del  2008,  ha  censurato
per analoghi motivi e con  identiche  conclusioni  il  solo  comma  2
dell'art. 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, dal  momento  che  «la
composizione della Conferenza»  ivi  prevista  «non  e'  indicata  e,
dunque, non e' dato riscontrare alcun esplicito coinvolgimento  delle
regioni» nella definizione della strategia energetica nazionale. 
    Inoltre, la Regione Emilia-Romagna  ha  impugnato,  limitatamente
all'odierno giudizio, anche l'art. 8, comma 3, del  decreto-legge  n.
112 del  2008,  in  riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione (in relazione alle materie dell'energia  e  del  governo
del territorio) e al principio di leale collaborazione  tra  Stato  e
regioni, dal momento che tale disposizione prevede che  il  Ministero
dello  sviluppo  economico  pubblica  l'elenco  dei   giacimenti   di
idrocarburi  cosiddetti  «marginali»,  ai  fini  della   attribuzione
mediante procedure competitive ad altro titolare, in base a modalita'
stabilite con decreto dello stesso Ministero, escludendo  ogni  forma
di coinvolgimento delle regioni, sia in fase di adozione del decreto,
sia in fase di rilascio  della  concessione  al  nuovo  titolare.  La
ricorrente chiede che venga introdotta l'intesa,  con  la  Conferenza
Stato-regioni con riguardo al primo  atto,  e  con  ciascuna  regione
interessata con riguardo al secondo atto. 
    Infine,  viene   impugnato   in   questa   sede   dalla   Regione
Emilia-Romagna anche l'art. 10 del decreto-legge  n.  112  del  2008,
relativo al Fondo rotativo istituito dall'art. 1,  comma  355,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005). 
    La  disposizione  impugnata  individua  una  nuova  priorita'  di
investimento  del  Fondo,  costituita  dai   progetti   relativi   ad
«infrastrutture nel settore energetico e  in  quello  delle  reti  di
telecomunicazione, sulla base dei programmi predisposti dal Ministero
dello sviluppo economico». 
    Tale  disposizione,  che  la  ricorrente  ritiene  attenere  alle
materie  di  competenza  legislativa  concorrente  dell'energia,  del
governo  del  territorio  e  dell'ordinamento  della   comunicazione,
sarebbe illegittima, non prevedendosi, in violazione del principio di
leale collaborazione, l'intesa in sede  di  Conferenza  Stato-regioni
sui programmi in questione. 
    2. - Data  la  parziale  identita'  e  l'analogia  delle  censure
sollevate i ricorsi vanno riuniti  per  essere  decisi  con  un'unica
sentenza, mentre si riserva a separate pronunce  la  decisione  delle
ulteriori questioni di legittimita'  costituzionale  sollevate  dalla
Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe. 
    3. - Le censure relative all'art. 7 del decreto-legge n. 112  del
2008 non sono fondate. 
    Il comma 1 di tale disposizione, infatti, disciplina la procedura
mediante la quale il Governo puo' giungere a definire una  «strategia
energetica» nazionale, prevedendosi la necessita' di una proposta  in
materia del  Ministro  dello  sviluppo  economico  al  Consiglio  dei
ministri e comunque la previa convocazione di un'apposita  Conferenza
nazionale sull'energia e sull'ambiente. 
    L'Avvocatura dello  Stato  erra  nel  negare  che  la  competenza
legislativa concorrente delle  regioni  in  materia  di  «produzione,
trasporto  e  distribuzione  nazionale  dell'energia»  possa   venire
distinta da una  piu'  ampia  nozione  di  politica  energetica,  che
farebbe capo esclusivamente allo Stato in  fase  di  «programmazione»
degli interventi strategici necessari. Questa Corte, infatti, ha gia'
affermato che l'espressione utilizzata nel terzo comma dell'art.  117
Cost.  deve  ritenersi  corrispondere  alla   nozione   di   «settore
energetico» di cui alla legge  n.  239  del  2004,  cosi'  come  alla
corrispondente nozione di «politica energetica nazionale»  utilizzata
dal legislatore statale nell'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112
(sentenza n. 383 del 2005). 
    Nel contempo, al fine di preservare «gli  assetti  nazionali  del
settore energetico e gli equilibri su  cui  esso  si  regge  nel  suo
concreto funzionamento» (sentenza n. 248 del 2006), non puo'  negarsi
che il Governo della Repubblica possa assumere,  nel  rispetto  della
sfera di competenza legislativa ed amministrativa delle  regioni,  un
ruolo di impulso ai fini  dello  sviluppo  energetico  nazionale,  in
quanto parte della politica generale che ad esso compete tracciare. 
    E' a tale funzione di indirizzo preliminare, piuttosto  che  alla
predeterminazione legislativa  del  contenuto  delle  misure  che  ne
costituissero il concreto esercizio, che si rivolge  la  disposizione
impugnata. 
    Essa, in particolare, si limita a determinare finalisticamente, e
nell'esercizio  della  competenza  statale  concernente  i   principi
fondamentali della materia energia, «obiettivi» strategici  in  campo
energetico, omettendo del tutto  la  descrizione  dell'oggetto  delle
«misure» a cio' necessarie. 
    Va da se', pertanto, che  le  regioni  ben  potranno  attivare  i
rimedi che l'ordinamento offre loro, e tra questi l'accesso a  questa
Corte, nel caso in cui tali misure,  una  volta  adottate,  dovessero
rivelarsi lesive della sfera di competenza regionale,  mentre,  alcun
carattere invasivo di tale  sfera  riveste  in  se'  la  disposizione
impugnata. 
    Pur dovendosi rispettare la  competenza  legislativa  concorrente
delle regioni in materia di  produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale  dell'energia  (che,  contrariamente  a   quanto   eccepito
dall'Avvocatura, viene indicata dalla  Regione  Piemonte,  oltre  che
dalla Regione Emilia-Romagna, a sostegno del ricorso), non se ne puo'
infatti dedurre la  impossibilita'  per  il  legislatore  statale  di
determinare una speciale disciplina  mediante  la  quale  il  Governo
della Repubblica puo' giungere ad elaborare una  propria  piattaforma
d'azione in un settore in profondo mutamento dopo - tra l'altro -  la
determinazione di riaprire  la  sperimentazione  sul  versante  della
produzione energetica nucleare, l'accresciuta diversificazione  delle
fonti  di  energia,  lo  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili,  ed  in
considerazione dell'importanza  del  dibattito  sulla  sostenibilita'
ambientale nella produzione e nell'uso dell'energia. 
    Lo stesso coinvolgimento delle regioni e degli enti locali  nella
Conferenza nazionale dell'energia e  dell'ambiente  rispondera'  alla
naturale  esigenza  di  rendere   partecipi   di   questo   confronto
preliminare anche i responsabili della gestione di  tutti  i  settori
dell'amministrazione regionale e locale toccati da scelte del  genere
(unitamente a tutti  gli  altri  soggetti  che  il  Governo  riterra'
opportuno coinvolgere), senza che da cio' possa  ovviamente  derivare
alcun vincolo al Governo,  con  riguardo  alla  determinazione  della
politica generale. 
    4. - La Regione  Emilia-Romagna  avanza  un  duplice  rilievo  di
incostituzionalita'  in  rifermento  all'art.   8,   comma   3,   del
decreto-legge n. 112 del 2008, dal momento che  nella  procedura  ivi
disciplinata e relativa alla attribuzione  ad  altro  titolare  della
concessione  di  «giacimenti  di  idrocarburi  definiti   marginali»,
secondo quanto prevede il comma 2  del  medesimo  art.  8,  anzitutto
sarebbe esclusa l'intesa della regione interessata  relativamente  al
nuovo atto di attribuzione del  giacimento,  malgrado  le  competenze
regionali in tema di energia e di governo del territorio. 
    Questa  prima  censura  non  e'  fondata,  a  causa  dell'erroneo
presupposto interpretativo assunto. 
    La disposizione censurata, infatti, non esclude la partecipazione
della  regione  interessata  alla  procedura  concessoria,  che   era
prevista (sentenza n. 383 del 2005) al momento della  adozione  della
norma impugnata dall'art. 1, comma 7, lettera n), e comma  78,  della
legge 23 agosto  2004,  n.  239  (Riordino  del  settore  energetico,
nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti
in materia di energia); quest'ultima legge e'  stata  successivamente
modificata ad opera dell'art. 27, comma 34,  della  legge  23  luglio
2009, n. 99 (Disposizioni per lo  sviluppo  e  internazionalizzazione
delle imprese, nonche' in materia di  energia),  che  ha  introdotto,
all'art. 1, un apposito comma 82-ter, ribadendo che la concessione e'
rilasciata in seguito ad un procedimento unico a cui  partecipano  le
amministrazioni competenti ai sensi del precedente comma  7,  lettera
n), ovvero, senza dubbio alcuno, le regioni interessate. 
    E' in attuazione di queste  specifiche  disposizioni  legislative
che l'art. 9 del d.m. 30  giugno  2009  (Disciplina  e  modalita'  di
attuazione di giacimenti concessionari di coltivazioni di idrocarburi
marginali) prevede espressamente che la «concessione di  coltivazione
di giacimento marginale e' attribuita,  nei  termini  previsti  dalla
legge n. 239 del 23 agosto 2004,  con  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo  economico,  adottato,  per  le  attivita'  in   terraferma,
d'intesa con la Regione interessata, previa  valutazione  di  impatto
ambientale da parte dell'amministrazione competente». 
    Resta pertanto assodato che  la  necessita'  dell'intesa  con  la
regione, gia' prevista in via generale  dalla  legislazione  vigente,
non e' stata superata dalla disposizione censurata. 
    La seconda censura avanzata dalla  Regione  ricorrente  concerne,
invece, la mancata partecipazione regionale alla  determinazione  del
decreto ministeriale previsto nel comma 3 dell'art.  8,  dal  momento
che questo interverrebbe nelle materie concorrenti dell'energia e del
governo del territorio. 
    Questa Corte osserva che tale decreto disciplina le modalita' con
cui debbono svolgersi le «procedure competitive»  per  l'assegnazione
della  concessione  ad  altro  titolare,  sicche'  e'  evidente  che,
unitamente alla  materia  concorrente  dell'energia,  esso  interseca
l'area riservata alla competenza  esclusiva  dello  Stato  avente  ad
oggetto la tutela della concorrenza. 
    Conformemente a quanto deciso  di  recente  in  un  caso  analogo
(sentenza n. 1 del 2008, al punto 7.3 del  Considerato  in  diritto),
deve riconoscersi la  parziale  illegittimita'  costituzionale  della
disposizione censurata, per la mancata  previsione  di  strumenti  di
leale collaborazione per la parte  che  si  riferisce  a  materie  di
competenza legislativa ed amministrativa delle  regioni  interessate.
Anche  in  questo  caso  «va  rimessa   alla   discrezionalita'   del
legislatore  la  predisposizione  di   regole   che   comportino   il
coinvolgimento regionale nell'adozione del decreto in questione». 
    5. - La  Regione  Emilia-Romagna  censura  anche  l'art.  10  del
decreto-legge n. 112 del 2008 (recante «promozione  degli  interventi
infrastrutturali  strategici  e  nei  settori  dell'energia  e  delle
telecomunicazioni»), il quale aggiunge il  comma  c-ter  all'art.  1,
comma 355, della legge n. 311 del 2004, disposizione che determina  i
criteri prioritari di riparto del Fondo rotativo per il sostegno alle
imprese e gli investimenti in ricerca. 
    La ricorrente ritiene lese le proprie competenze  in  materia  di
energia, governo del territorio ed ordinamento  della  comunicazione,
posto  che  la  norma  impugnata  non  subordina  all'intesa  con  la
Conferenza Stato-regioni la  formulazione,  da  parte  del  Ministero
dello sviluppo economico, dei programmi relativi alle  infrastrutture
nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione. 
    Questa  Corte  deve  sul  punto  rilevare  che,  unitamente  alle
competenze regionali sopra individuate, concorrono nel caso di specie
interessi, facenti capo al Fondo rotativo, ascrivibili  nel  contempo
ad una sfera riservata alla legislazione statale in via esclusiva. 
    Con  riguardo  alla  rete  di  infrastrutture  di   comunicazione
elettronica,  ma  con  argomenti  certamente  estensibili  alla  rete
energetica e della telecomunicazione, si e'  infatti  gia'  posta  in
luce «l'incidenza che un'efficiente rete» «puo' avere sullo  sviluppo
economico  del  Paese  e  sulla  concorrenzialita'   delle   imprese»
(sentenza n. 336 del 2005). In tale prospettiva, viene in rilievo non
gia'  una  finalita'  di  «aiuto»  di  Stato  alle  imprese,  in  se'
incompatibile con la tutela della concorrenza  (sentenza  n.  63  del
2008), quanto,  invece,  la  realizzazione  di  «programmi»  con  cui
soddisfare i requisiti fattuali,  in  punto  di  accesso  alla  fonte
energetica e ai mezzi di telecomunicazione, necessari ai  fini  della
libera competizione sul mercato. 
    Il concorso  di  tali  competenze,  non  potendosi  formulare  un
giudizio di prevalenza dell'una  sull'altra,  implica  il  ricorso  a
strumenti   di   leale   collaborazione,   che   «possono   assumere,
rispettivamente, la forma di intese o pareri, a seconda del  maggiore
o minore impatto dell'intervento finanziario statale sulle competenze
regionali» (sentenza n. 168 del 2008). 
    Nel  caso  di  specie,  questa  Corte  ritiene  sufficiente   per
l'autonomia  regionale  l'assunzione  del  parere  della   Conferenza
Stato-regioni sui programmi che il Ministero dello sviluppo economico
predispone ai sensi della disposizione impugnata: essa, pertanto,  va
dichiarata costituzionalmente illegittima, nella  parte  in  cui  non
prevede tale requisito. 
 
                          Per questi motivi 
 
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i ricorsi e riservata a separate  pronunce  la  decisione
delle restanti questioni di  legittimita'  costituzionale,  sollevate
dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso di cui al reg.  ric.  n.  69
del 2008; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  8,  comma  3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
nella parte in cui  non  prevede  un  adeguato  coinvolgimento  delle
regioni nel procedimento finalizzato  all'adozione  del  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico, concernente  le  modalita'  delle
procedure competitive per l'attribuzione della concessione  ad  altro
titolare; 
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale   dell'art.   10   del
decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui non prevede che  il
Ministero dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi  previsti
il parere della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 1 del d.lgs.
28 agosto 1997, n. 281; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art.  7  del  decreto-legge  n.  112  del  2008,  promosse,   in
riferimento all'art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione  e  al
principio  di  leale  collaborazione,  dalla  Regione   Piemonte   e,
limitatamente al comma 2, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi
indicati in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, promossa, in
riferimento all'art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione  e  al
principio di leale collaborazione, dalla Regione  Emilia-Romagna  con
il ricorso indicato in epigrafe, nella parte in cui tale disposizione
non prevedrebbe la necessita' dell'intesa con la regione interessata,
in sede di rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2009. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: De Siervo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 2009. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola