N. 342 ORDINANZA 16 - 30 dicembre 2009
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorso della Regione Liguria - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Trattazione della questione riguardante l'art. 26, comma 1 - Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 26, comma 1. - Costituzione, art. 117, quarto e sesto comma. Enti pubblici - Soppressione di enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unita', fatti salvi quelli espressamente esclusi e quelli confermati con apposito decreto ministeriale - Ricorso della Regione Liguria - Ipotizzata applicabilita' della disposizione anche agli enti pubblici regionali e locali - Lamentata violazione della competenza legislativa ed amministrativa regionale nella materia dell'organizzazione della regione, degli enti pararegionali e degli enti locali, nonche' dell'autonomia normativa ed amministrativa degli enti locali e del principio di leale collaborazione - Esplicita convergenza delle parti sull'opzione interpretativa indicata a fondamento del ricorso - Difetto di interesse a procedere - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 26, comma 1. - Costituzione, art. 117, quarto e sesto comma.(GU n.1 del 7-1-2010 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; ha pronunciato la seguente
Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), promosso dalla Regione Liguria con ricorso notificato il 20 ottobre 2008, depositato in cancelleria il 22 ottobre 2008 ed iscritto al n. 72 del registro ricorsi 2008. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 2009 il giudice relatore Paolo Grossi; Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Liguria, e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il successivo 22 ottobre, la Regione Liguria ha promosso, in riferimento all'art. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione nonche' al principio di leale collaborazione, questione di legittimita' costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, tra queste, dell'art. 26, comma 1; che detto art. 26, comma 1, sia per il linguaggio utilizzato, con «il riferimento ai ''Ministri vigilanti''», sia per «la totale assenza di riferimenti alle regioni, o di coinvolgimento delle regioni stesse o della Conferenza nelle determinazioni da assumere», si applicherebbe, a giudizio della Regione ricorrente, «soltanto agli ''enti pubblici nazionali'', sui quali lo Stato ha potesta' legislativa esclusiva ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. g), della Costituzione»; che, tuttavia, per l'ipotesi che la disposizione in discorso possa essere intesa «nel senso di comportare la soppressione anche degli enti pubblici regionali e locali», essa viene impugnata «a titolo cautelativo», risultando, in tale caso, violati a) l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, «che implicitamente affida alla potesta' regionale piena l'organizzazione amministrativa della regione e (per quanto non rientri nella loro autonomia) degli enti locali e la disciplina degli enti pararegionali»; b) l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, che tutela l'autonomia normativa e amministrativa degli enti locali; c) il principio di leale collaborazione, «data l'assenza di partecipazione delle regioni ai procedimenti decisionali»; che, d'altra parte, la disposizione impugnata, incidendo «su una voce specifica della spesa regionale» e senza «alcun margine di scelta alle regioni per raggiungere l'obiettivo di risparmio», non «potrebbe giustificarsi a titolo di coordinamento della finanza pubblica», «ma rappresenterebbe una norma direttamente operativa e puntuale, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale che e' intervenuta sul punto»; che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata infondata; che, secondo l'Avvocatura, l'art. 26, comma 1, contenendo, nella stessa formulazione letterale, riferimenti «a provvedimenti e determinazioni esclusivamente di Ministri» e inoltre - ai sensi dell'art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 - a regolamenti di riordino concernenti «enti ed organismi statali, nonche' strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato», evidentemente «trova applicazione soltanto nei confronti degli enti pubblici statali non economici» (come, del resto, chiarito anche nella circolare n. 9 del 20 ottobre 2008 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa); che la disposizione impugnata, dunque, «ben si inquadra» nelle competenze legislative esclusive riconosciute allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; che, in prossimita' dell'udienza, la Regione Liguria ha depositato una succinta memoria nella quale, persistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso, ha tuttavia dichiarato di prendere «atto della posizione dell'Avvocatura», la quale, nell'escludere «che la norma taglia-enti possa applicarsi agli enti regionali e locali» e nell'affermare che essa «costituisce esercizio della competenza statale di cui all'art. 117, comma 2, lett. g)» della Costituzione, «aderisce all'interpretazione ''adeguatrice'' dell'art. 26, comma 1, prospettata dalla stessa Regione, che ha impugnato la norma in questione solo a titolo cautelativo». Considerato che questa Corte e' chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimita' costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, tra queste, dell'art. 26, comma 1, promossa, in riferimento all'art. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione nonche' al principio di leale collaborazione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe; che deve preliminarmente essere riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimita' costituzionale di cui al medesimo ricorso, aventi ad oggetto altre e distinte disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; che la Regione ricorrente, pur reputando che detto art. 26, comma 1, si applichi «soltanto agli ''enti pubblici nazionali'', sui quali lo Stato ha potesta' legislativa esclusiva ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione», propone tuttavia impugnazione «a titolo cautelativo», per l'ipotesi che esso possa essere inteso «nel senso di comportare la soppressione anche degli enti pubblici regionali e locali», in violazione, con cio', dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, «che implicitamente affida alla potesta' regionale piena l'organizzazione amministrativa della regione e (per quanto non rientri nella loro autonomia) degli enti locali e la disciplina degli enti pararegionali»; dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, che tutela l'autonomia normativa e amministrativa degli enti locali; del principio di leale collaborazione, «data l'assenza di partecipazione delle regioni ai procedimenti decisionali»; che, del resto, secondo la ricorrente, la disposizione impugnata non «potrebbe giustificarsi a titolo di coordinamento della finanza pubblica», «ma rappresenterebbe una norma direttamente operativa e puntuale, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale che e' intervenuta sul punto»; che il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio, ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata, sull'assunto che la disposizione impugnata trovi «applicazione soltanto nei confronti degli enti pubblici statali non economici» (come, del resto, chiarito anche nella circolare n. 9 del 20 ottobre 2008 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa), ben inquadrandosi nel sistema delle competenze legislative esclusive riconosciute allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; che la Regione Liguria, nel dichiarare, da ultimo, di prendere atto «della posizione dell'Avvocatura», adesiva «all'interpretazione ''adeguatrice'' dell'art. 26, comma 1, prospettata dalla stessa Regione», ha tuttavia insistito per l'accoglimento del ricorso; che, secondo un principio ripetutamente affermato da questa Corte, i giudizi in via principale, a differenza di quelli in via incidentale, possono ben concernere, in ragione dei propri peculiari caratteri («processo di parti», «svolto a garanzia di posizioni soggettive dell'ente ricorrente» e «soggetto a termini di decadenza»), questioni promosse ''in via cautelativa ed ipotetica'' sulla base di interpretazioni prospettate anche soltanto come possibili, purche', tuttavia, queste ultime «non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate cosi' da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose» (ex multis, sentenza n. 228 del 2003); che, pur nei limiti di cio' che possa essere considerato disponibile dalle parti, l'esplicita loro convergenza - nella situazione di specie −, documentata in atti, su un'interpretazione della disposizione impugnata (nel senso che l'ambito di applicazione della medesima si intende limitato agli «enti pubblici nazionali») rivela l'inidoneita' dell'altra interpretazione, prospettata dalla ricorrente come soltanto ipotetica (che l'ambito di applicazione della disposizione possa intendersi esteso anche agli enti pubblici regionali e locali), ad assumere carattere effettivamente e plausibilmente controverso; che l'assenza di contrasto sull'opzione interpretativa indicata a fondamento del ricorso proposto a titolo cautelativo, nel configurare come meramente astratta la questione di legittimita' costituzionale di una disposizione solo eventualmente lesiva di competenze, rende l'impugnazione priva di consistenza ed evidenzia il difetto di interesse a coltivarla; che, d'altra parte, l'ammissibilita', nel giudizio in via principale, di questioni promosse sulla base di interpretazioni prospettate dalla ricorrente come possibili non puo' comportare che l'oggetto del giudizio medesimo - tanto piu' in mancanza di dissenso tra le parti - si esaurisca in una questione di esatta interpretazione della disposizione impugnata, dovendo questa necessariamente risultare connessa, in via strumentale, a quella relativa alla salvaguardia del sistema costituzionale di riparto delle competenze, una volta che se ne lamentino violazioni dirette e immediate (ex multis, sentenza n. 19 del 1956; sentenza n. 242 del 1989; sentenza n. 216 del 2008); che, peraltro, sulla base delle vicende processuali intercorse, la richiesta di una pronuncia caducatoria appare improponibilmente diretta a ottenere, piuttosto, una formale statuizione di inapplicabilita' della disposizione impugnata alla sfera di competenza della ricorrente, quasi a ratifica dell'interpretazione risultata condivisa tra le parti; che la questione va, dunque, dichiarata manifestamente inammissibile.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimita' costituzionale aventi ad oggetto altre disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promosse dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promossa, in riferimento all'art. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione nonche' al principio di leale collaborazione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2009. Il Presidente: Amirante Il redattore: Grossi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 30 dicembre 2009. Il direttore della cancelleria: Di Paola