MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 novembre 2009 

Riconoscimento, alla sig.ra Croatti  Roberta,  di  titolo  di  studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
psicologo. (09A15457) 
(GU n.4 del 7-1-2010)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modifiche  ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 «Regolamento  recante  norme  di  attuazione  del  T.U.  a  norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286»  e
successive modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206,  concernente
l'attuazione della direttiva 2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328, concernente «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989,  n.  56,  cosi'  come
modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.  31  di  conversione  del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248; 
  Vista l'istanza del 17 novembre 2008 con la quale la sig.ra Croatti
Roberta, cittadina sammarinese, nata a Rovigo il 1° febbraio 1963, in
possesso del titolo accademico «Laurea in Psicologia»  conseguito  in
data 18 marzo 1988 presso l'Universita' degli  studi  di  Padova,  ha
chiesto al Ministero della giustizia  il  riconoscimento  del  titolo
abilitante all'esercizio della professione di «Psicologo»  conseguito
nella Repubblica di San Marino  in  data  4  gennaio  1996,  ai  fini
dell'esercizio in Italia della professione di psicologo; 
  Vista la nota dell'Ordine degli psicologi della Repubblica  di  San
Marino, datata 16 novembre 2009 (prot. 024/009), in cui si  certifica
che «la dott.ssa Croatti Roberta, nata a Rovigo il 1° febbraio  1963,
residente  in  Borgo  Maggiore  (RSM)  Via  Adone  n.  27,  cittadina
sammarinese, Cod. I.S.S. 0115359, risulta iscritta  all'Ordine  degli
psicologi della Repubblica di San  Marino  con  il  numero  9  dal  4
gennaio 1996, in  forza  di  provvedimento  assunto  dal  Commissario
straordinario in data 4  gennaio  1996  ai  sensi  dell'art.  46  del
decreto n. 110  del  29  settembre  1995,  provvedimento  sostitutivo
dell'esame di abilitazione di cui all'art. 7 del citato decreto»; 
  Preso atto dell'istruttoria svolta dal  Ministero  della  giustizia
- Dipartimento per gli Affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia civile - Ufficio III - Libere professioni; 
  Preso atto della decisione della Conferenza  dei  servizi,  di  cui
all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi
presso questo Ministero, che nella riunione del 29 settembre 2009  ha
espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo professionale
in possesso dell'interessata; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
  1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo  accademico
di «Psicologo» rilasciato dall'Universita' degli studi di  Padova  in
data  18  marzo  1988  alla   sig.ra   Croatti   Roberta,   cittadina
sammarinese, nata  a  Rovigo  il  1°  febbraio  1963,  corredato  del
certificato che ne attesta l'iscrizione  all'Ordine  degli  psicologi
della Repubblica di San Marino  dal  4  gennaio  1996  «in  forza  di
provvedimento assunto dal Commissario straordinario in data 4 gennaio
1996 ai sensi dell'art. 46 del decreto n. 110 del 29 settembre  1995,
provvedimento sostitutivo dell'esame di abilitazione di cui  all'art.
7 del  citato  decreto»,  e'  riconosciuto  quale  titolo  abilitante
all'esercizio in Italia della professione di psicologo. 
  2. La dott.ssa Croatti Roberta  e'  autorizzata  ad  esercitare  in
Italia come lavoratore  dipendente  od  autonomo  la  professione  di
psicologo, successivamente all'iscrizione all'albo degli psicologi  -
sez. A  dell'Ordine  territorialmente  competente,  che  provvede  ad
informare questo dicastero della avvenuta iscrizione. 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  qualora  il
sanitario non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale,  perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  4. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 novembre 2009 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi