MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 dicembre 2009 

Adozione di misure equivalenti a quelle previste dal codice IMDG  per
il trasporto su navi da passeggeri in viaggi nazionali di bombole  da
gas per uso domestico. (09A15630) 
(GU n.4 del 7-1-2010)

 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
  Vista la legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare; 
  Vista legge 28 gennaio 1994, n.  84,  e  successive  modificazioni,
recante riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed  in
particolare l'art. 3 che attribuisce  la  competenza  in  materia  di
sicurezza della navigazione  al  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art.  4  relativo  alle
attribuzioni dei dirigenti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre  2008,
n.  211,  concernente  regolamento   recante   riorganizzazione   del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in  particolare  il
Capo V relativo alle attribuzioni  del  Comando  generale  del  Corpo
delle capitanerie di porto; 
  Visto il Codice internazionale per  il  trasporto  marittimo  delle
merci   pericolose   (IMDG   Code),   adottato    dall'Organizzazione
internazionale marittima (IMO)  con  risoluzione  A.81  (IV)  del  27
settembre 1965 e reso obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio  2004,
dal Capitolo VII della SOLAS 74/78 come emendata; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2005  n.
134, concernente  il  regolamento  recante  disciplina  per  le  navi
mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo  sbarco  di
merci pericolose e,  piu'  in  particolare,  l'art.  3  comma  2  che
consente  all'amministrazione  di  adottare,   per   la   navigazione
nazionale, misure equivalenti  a  quelle  previste  dal  Codice  IMDG
purche' tali misure garantiscano lo stesso livello di sicurezza; 
  Considerata la necessita' di adottare misure equivalenti  a  quelle
previste dal Codice IMDG per il trasporto,  in  viaggi  nazionali  su
navi da passeggeri, di bombole di gas per uso domestico; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Le  navi  da  passeggeri,   in   navigazione   nazionale,   possono
trasportare bombole di gas per uso domestico, con l'osservanza  delle
seguenti prescrizioni: 
    a)  possono  essere  trasportate  unicamente   merci   pericolose
classificate UN 1965 dal Codice IMDG; 
    b) le merci pericolose  sopra  descritte  devono  essere  stivate
soltanto sopra il ponte di  coperta,  a  poppavia  della  paratia  di
collisione, ad una distanza dalle murate non inferiore ad  1/5  della
larghezza  nave  ed  in  zone  non  accessibili  alle   persone   non
autorizzate; 
    c) e' vietato trasportare recipienti di capacita' superiore a 150
litri; 
    d) e' vietato trasportare piu' di 50 passeggeri; 
    e) la durata del viaggio non deve essere superiore alle due ore e
trenta minuti; 
    f) il trasporto deve essere effettuato unicamente  in  condizioni
meteomarine favorevoli ed assicurate; 
    g) e' vietato effettuare tali trasporti nel periodo dal 1° giugno
al 30 settembre su navi con piu' di 25 passeggeri. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 dicembre 2009 
 
                                  Il comandante generale: Pollastrini