N. 315 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 luglio 2009

Ordinanza del 30 luglio  2009  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per la Puglia - Sezione di Lecce sul  ricorso  proposto  da
B.M.D. contro Ministero della pubblica istruzione ed altri. 
 
Istruzione pubblica - Docenti inclusi nelle  graduatorie  scolastiche
  ad esaurimento e che  abbiano  accettato  un  incarico  annuale  di
  supplenza   -   Diritto   alla   conservazione   dello   stato   di
  disoccupazione  -  Mancata  previsione  -   Ingiustificato   eguale
  trattamento  dei  docenti  destinatari  di  incarico   annuale   di
  supplenza rispetto ai  docenti  destinatari  di  incarico  a  tempo
  indeterminato - Incidenza sul diritto al lavoro e sul principio  di
  tutela del lavoratore - Lesione  della  garanzia  previdenziale  in
  caso di invalidita'. 
- Decreto legislativo 21 aprile 2000,  n.  181,  art.  4,  sostituito
  dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002,  n.
  297. 
- Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 38. 
(GU n.2 del 13-1-2010 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 1770 del 2008, proposto da: B. M. D.  rappresentata
e difesa dall'avv. Nicola Manno, con domicilio eletto in  Lecce  alla
via D'Amelio n. 9; 
    Contro  Ministero  della  pubblica  istruzione,  in  persona  del
Ministro in carica,  Ufficio  scolastico  provinciale  di  Lecce,  in
persona del suo legale rappresentante pro tempore,  Istituto  «Costa»
di Lecce, in persona  del  dirigente  pro  tempore,  rappresentati  e
difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di  Lecce,  presso  i
cui uffici sono domiciliati ope legis alla via F. Rubichi n. 23;  nei
confronti di De Filippo Antonio e Gianfreda Elvira,  rappresentati  e
difesi dagli avvocati Giuliano Giannini e Simona Manca, con domicilio
eletto in  Lecce  alla  via  Sagrado  n.  6,  Salcuni  Patrizia,  non
costituita, per l'annullamento,  previa  sospensione  dell'efficacia,
delle  graduatorie  della  classe  di  concorso  A037  (Storia  della
filosofia)  e  AD02  (sostegno),  nella  parte  in  cui  sono   stati
classificati dall'Ufficio  scolastico  provinciale  come  riservisti,
perche' invalidi  civili,  alcuni  aspiranti  ad  incarichi  che  non
avevano titolo alla riserva  in  quanto  privi  del  requisito  della
disoccupazione. 
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione  in  giudizio  del  Ministero  della
pubblica istruzione, dell'Ufficio scolastico provinciale di  Lecce  e
dell'Istituto «Costa» di Lecce; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di De Filippo Antonio  e
Gianfreda Elvira; 
    Vista l'ordinanza istruttoria del 20 dicembre 2008 n. 1200; 
    Vista  la   documentazione   prodotta   dall'Ufficio   scolastico
provinciale di Lecce; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore il  dott.  Giuseppe  Esposito  e  uditi  per  le  parti,
all'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2009, gli  avvocati  Nicola
Manno, Antonella  Roberti  dell'Avvocatura  distrettuale  e  Giuliano
Giannini; 
 
                        Considerato in fatto 
 
    La ricorrente, inclusa nelle  graduatorie  ad  esaurimento  (gia'
permanenti) del personale docente ed educativo per il conferimento di
incarichi  nelle  scuole  ed  istituti  di   istruzione   secondaria,
pubblicate dall'Ufficio scolastico provinciale il 18  luglio  2008  e
relative alla classe di concorso A037 (Storia della filosofia) e alla
speciale graduatoria AD02  per  i  posti  di  «sostegno»,  ne  chiede
l'annullamento nella parte in cui risultano  inclusi  docenti  cc.dd.
«riservisti» in quanto invalidi civili, non aventi piu'  titolo  alla
riserva di posti per aver accettato  una  proposta  di  assunzione  a
tempo indeterminato o determinato, per un periodo  superiore  a  otto
mesi. 
    Deduce con unico motivo la violazione  della  legge  n.  68/1999,
dell'art. 10 della  legge  n.  56/1987  e  dell'art.  4  del  decreto
legislativo n. 181/2000 (come modificato dall'art.  5,  primo  comma,
del decreto legislativo n. 297/2000), formulando istanza cautelare di
sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati. 
    Si sono  costituite  in  giudizio  le  amministrazioni  intimate,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile e  inammissibile
o, gradatamente, rigettato. 
    Si sono costituiti  in  giudizio  anche  i  controinteressati  De
Filippo  Antonio  e  Gianfreda  Elvira,  eccependo  il   difetto   di
giurisdizione del giudice amministrativo, la tardivita'  del  ricorso
promosso avverso le graduatorie pubblicate il 18 luglio 2008 e la sua
inammissibilita' per carenza di interesse, non potendo la  ricorrente
aspirare  all'incarico  in   ragione   del   posto   occupato   nelle
graduatorie. 
    I  controinteressati  hanno  altresi'  confutato  le  ragioni  di
diritto prospettate dalla ricorrente e concluso a loro volta  per  la
declaratoria di inammissibilita' o  irricevibilita',  ovvero  per  il
rigetto del ricorso. 
    Con ordinanza istruttoria del 20 dicembre  2008  n.  1200  questo
T.a.r. ha chiesto all'Ufficio  scolastico  provinciale  di  Lecce  di
conoscere se i controinteressati siano inclusi nelle graduatorie come
riservisti  e,  nell'affermativa,  se  siano  stati  destinatari   di
incarichi conferiti negli  anni  scolastici  2006/2007  e  2007/2008,
rinviando l'esame della domanda cautelare alla  Camera  di  consiglio
del  26  febbraio  2009  (nella  quale  ne  e'  stato  poi   disposto
l'abbinamento al merito). 
    L'Ufficio ha adempiuto all'ordine istruttorio, depositando il  12
gennaio 2009 le proposte di  assunzione  dei  docenti  De  Filippo  e
Gianfreda e, in data 12 maggio 2009, quella della docente Salcuni. 
    Fissata l'udienza pubblica del 14 maggio 2009 per la  trattazione
del ricorso, le parti hanno prodotto memorie difensive  e,  all'esito
della discussione orale, il ricorso e' stato assegnato in decisione. 
 
                         Ritenuto in diritto 
 
        1.  -  In  via  preliminare,  vanno  disattese  le  eccezioni
sollevate dalla difesa dei controinteressati, in quanto: 
          sussiste    la     giurisdizione     dell'adito     giudice
amministrativo,  trattandosi  di  questione  inerente  alla  corretta
formazione della graduatoria,  per  la  quale  viene  in  rilievo  la
posizione di interesse legittimo di cui e' portatrice la  ricorrente,
rientrante nell'ambito  di  cognizione  affidato  al  g.a.  ai  sensi
dell'art. 63, quarto comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165; 
          il ricorso e' ricevibile, non  essendo  contestato  che  le
graduatorie in  questione  non  recano  l'annotazione  della  riserva
accordata ai docenti interessati, per esigenze di tutela  della  loro
riservatezza, per cui la loro pubblicazione non aveva consentito alla
ricorrente di avere conoscenza della circostanza  che  gli  incarichi
sarebbero  stati  assegnati  a   docenti   «riservisti»   (conoscenza
acquisita in data 29 agosto  2008,  allorquando  gli  incarichi  sono
stati conferiti); 
          sussiste l'interesse a ricorrere, poiche'  la  collocazione
nella graduatoria abilita la ricorrente a  farne  valere  la  pretesa
illegittimita', indipendentemente dalla posizione e  dall'aspirazione
al conferimento di incarico gia' nell'anno in corso,  trattandosi  di
graduatorie ad esaurimento (gia' permanenti) di cui  e'  previsto  lo
scorrimento;  sicche'  l'interessato  e'  certamente  legittimato  ad
avanzare la pretesa a una diversa formazione della graduatoria, cosi'
da conseguire una migliore posizione e la  tempestiva  assunzione,  a
seconda delle disponibilita' di posti. 
    2.1 - Nel merito, e' opportuno innanzitutto rammentare che l'art.
4  del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  181  (nel  testo
sostituito dall'art. 5,  primo  comma,  del  decreto  legislativo  19
dicembre 2002, n. 297), cosi' dispone: 
        «Perdita dello stato di disoccupazione. 
        1) Le regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da  parte
dei  servizi  competenti  di  procedure  uniformi   in   materia   di
accertamento dello stato di disoccupazione sulla  base  dei  seguenti
principi: 
          a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di
svolgimento di attivita' lavorativa tale  da  assicurare  un  reddito
annuale  non  superiore  al  reddito  minimo  personale  escluso   da
imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui
all'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468; 
          b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata
presentazione  senza  giustificato  motivo  alla   convocazione   del
servizio competente nell'ambito delle misure di  prevenzione  di  cui
all'art. 3; 
          c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto
senza giustificato motivo di una congrua offerta di  lavoro  a  tempo
pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai  sensi
della legge 24 giugno 1997,  n.  196,  con  durata  del  contratto  a
termine o,  rispettivamente,  della  missione,  in  entrambi  i  casi
superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si  tratta  di
giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio  e  tempi  di
trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle regioni; 
          d) sospensione dello stato di  disoccupazione  in  caso  di
accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di  lavoro
temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se
si tratta di giovani.». 
    Dal  tenore  della  norma  la  giurisprudenza  amministrativa  ha
ricavato che il requisito della disoccupazione non puo'  piu'  essere
mantenuto, dopo aver accettato una proposta di lavoro per un  periodo
superiore a otto mesi (Cons. Stato - Sez. VI, 17 gennaio 2008 n.  95:
«Ai sensi dell'art. 4, lettera d), decreto  legislativo  n.  181  del
2000, cio'  che  rileva  ai  fini  della  perdita  del  requisito  di
disoccupazione e' l'accettazione di  un'offerta  di  lavoro  a  tempo
determinato o temporaneo eccedente la durata di otto mesi»). 
    Cio'  vale  anche  se  trattasi,  per  quanto  in   questa   sede
direttamente interessa, di incarico di supplenza per un  insegnamento
scolastico (cfr. T.a.r. Sicilia, Palermo - Sez. II, 18 luglio 2005 n.
1236: «In forza dell'art. 4, decreto legislativo 21  aprile  2000  n.
181, come sostituito dall'art. 5,  decreto  legislativo  19  dicembre
2002 n. 297, l'accettazione da parte di un invalido di un incarico di
supplenza relativamente ad un insegnamento scolastico per un  periodo
superiore ad otto mesi fa  perdere  lo  status  di  disoccupazione  e
quindi il diritto al riconoscimento della riserva come inabile»). 
    2.2  -  La  norma  riconnette   la   perdita   dello   stato   di
disoccupazione all'accettazione di un'offerta lavorativa superiore  a
otto mesi, ricomprendendo anche l'ipotesi  (peculiare  della  materia
scolastica) in cui la proposta di lavoro e' formulata  nei  confronti
di  un  soggetto  incluso  in  una  graduatoria   che   consente   il
conferimento sia di incarichi a tempo determinato che indeterminato. 
    In materia si ricava che: 
        ai sensi dell'art. 399  del  testo  T.U.  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, approvato  con  decreto  legislativo  16  aprile
1994, n. 297, come sostituito con l'art. 1, primo comma, della  legge
3 maggio 1999, n. 124,  l'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente
avviene attingendo, per il 50%  dei  posti  annualmente  disponibili,
dalla graduatoria permanente di cui al successivo art. 401; 
        tale ultima norma, a sua volta sostituita con l'art. 1, sesto
comma, della citata legge n. 124/1999, ha per  l'appunto  trasformato
in graduatorie permanenti le graduatorie dei concorsi per soli titoli
(con  il  decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,   convertito   con
modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e' stata dettata  la
disciplina per la formazione e l'aggiornamento di dette  graduatorie,
da ultimo trasformate  in  graduatorie  «ad  esaurimento»,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre  2006,  n.
296); 
        il  contingente  numerico  delle  cattedre  disponibili   per
l'assunzione a tempo indeterminato, di  cui  il  50%  destinato  alle
graduatorie  ad  esaurimento  e  il  restante  50%  alle  graduatorie
concorsuali ancora valide,  e'  determinato  annualmente  sulla  base
delle disponibilita' rilevate di cattedre vacanti (cfr.,  per  l'anno
scolastico 2007/2008, il decreto ministeriale  n.  56  del  3  luglio
2007); 
        nell'ambito del contingente nazionale come sopra determinato,
e' poi assegnato a  ciascun  ambito  provinciale  un  contingente  di
posti, che sono infine ripartiti tra  le  varie  classi  di  concorso
(come disposto, per la Provincia di  Lecce  e  con  riferimento  alla
scuola secondaria, con decreto del dirigente dell'Ufficio  scolastico
prot. n. 1675/Sc. Sec. dell'11 luglio 2007). 
    Cio' posto, in base alla disciplina richiamata, l'assegnazione di
un incarico a tempo indeterminato e' dunque legato  all'esistenza  di
cattedre, rese disponibili nell'ambito del  contingente  determinato,
mentre la collocazione nella graduatoria consente pure  l'ottenimento
di incarichi a tempo determinato (utili alla maturazione di punteggio
per il servizio prestato e al miglioramento della posizione in  vista
dei successivi aggiornamenti). 
    Con riguardo ai docenti che hanno diritto alla riserva  di  posti
in quanto invalidi civili  (riserva  che  opera  solo  allorche'  sia
conservato lo stato di disoccupazione), va detto  che  l'art.  4  del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sostituito  dall'art.  5,
primo comma, del  decreto  legislativo  19  dicembre  2002,  n.  297,
riconnettendo   la   perdita   dello    stato    di    disoccupazione
all'accettazione  dell'incarico   a   tempo   determinato,   ingenera
un'ingiustificata disparita' di  trattamento  tra  l'insegnante  che,
beneficiando  della  riserva  in  un  momento  in  cui  vi   era   la
disponibilita' di cattedra, abbia conseguito una stabile collocazione
nella scuola, rispetto al docente che  abbia  invece  «consumato»  la
riserva ottenendo un incarico a tempo determinato e  non  possa  piu'
fruire del beneficio di legge qualora - in ipotesi -  nel  successivo
anno avrebbe potuto ottenere l'incarico a tempo indeterminato. 
    Risultando infatti la tipologia  dell'incarico  assegnato  legato
alla contingenza della  disponibilita'  di  cattedra  per  l'anno  di
riferimento, dipendente da fattori (quali  pensionamenti,  formazione
di classi, ecc.) del tutto estranei alla sfera volitiva del soggetto,
quest'ultimo  e'  ingiustificatamente  costretto   alla   scelta   di
avvalersi della riserva, non solo per lavorare e  maturare  punteggio
ma considerato anche che, pur rinunciando all'incarico di  supplenza,
ne deriverebbe ugualmente la perdita dello stato di disoccupazione  e
l'impossibilita' di avvantaggiarsi per  l'eventuale  piu'  favorevole
situazione che potrebbe determinarsi nel successivo anno scolastico. 
    Per tali ragioni, il Collegio ritiene che  sia  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, nel testo
sostituito dall'art. 5,  primo  comma,  del  decreto  legislativo  19
dicembre 2002, n. 297. 
    Quanto alla rilevanza nel presente  processo  va  osservato  che,
alla   stregua   del   richiamato   orientamento   della    giustizia
amministrativa,    dall'accoglimento    del    ricorso    deriverebbe
l'espunzione dei docenti controinteressati dalle graduatorie. 
    In particolare, la prof.ssa  Gianfrida  perderebbe  l'incarico  a
tempo  indeterminato,  ottenuto  quest'anno  per  effetto  della  sua
inclusione  in  graduatoria  quale  riservista  (cfr.  la   relazione
dell'Amministrazione depositata il 19 dicembre 2008: pag. 2),  mentre
i docenti De Filippo e Salcuni subirebbero il minor  documento  della
perdita - ove conseguito - di un incarico di supplenza. 
    Per  quanto  riguarda  la  non   manifesta   infondatezza   della
questione,  ritiene  il  Collegio  che  la  norma   richiamata,   non
suscettibile  di  diversa  interpretazione,  lede  il  principio   di
uguaglianza (art. 3  Cost.),  sottoponendo  allo  stesso  trattamento
situazioni  differenziate,  nonche'  le  norme   costituzionali   che
tutelano il diritto al lavoro (arti. 4 e 35 Cost.) e dettano misure a
favore dei soggetti portatori di invalidita' (art. 38 Cost.). 
    In particolare, si rileva che la  norma,  facendo  discendere  la
perdita dello stato di disoccupazione sia per i docenti incaricati  a
tempo indeterminato che per quelli destinatari di incarico annuale di
supplenza, discrimina ingiustificatamente i secondi e  lede  il  loro
uguale diritto al lavoro e la tutela di soggetti parimenti meritevoli
di misure di assistenza in quanto invalidi civili. 
    Il  Collegio,  in  conclusione,  ritiene  che  la  questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 4 del  decreto  legislativo  21
aprile 2000, n. 181 (nel testo sostituito dall'art. 5,  primo  comma,
del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297), nella parte in cui
non  riconosce  il  diritto  alla  conservazione   dello   stato   di
disoccupazione per i docenti inclusi nelle graduatorie scolastiche ad
esaurimento e che abbiano accettato un incarico annuale di supplenza,
sia rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto  con  gli
articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, disponendo la trasmissione
del fascicolo alla Corte costituzionale, mentre il giudizio in  corso
deve essere sospeso fino alla decisione della Consulta. 
 
                              P. Q. M. 
 
    1) Solleva questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  4
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (nel testo  sostituito
dall'art. 5, primo comma, del decreto legislativo 19  dicembre  2002,
n.  297),  nella  parte  in  cui  non  riconosce  il   diritto   alla
conservazione dello stato di disoccupazione  per  i  docenti  inclusi
nelle graduatorie scolastiche ad esaurimento e che abbiano  accettato
un incarico annuale di supplenza, per contrasto con gli  articoli  3,
4, 35 e 38 della Costituzione; 
    2)   Dispone   la   trasmissione   del   fascicolo   alla   Corte
costituzionale e ordina che, a cura  della  segreteria,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica; 
    3) Sospende il giudizio in corso fino alla decisione della  Corte
costituzionale. 
    Cosi' deciso in Lecce, nella Camera di consiglio  del  giorno  14
maggio 2009. 
 
                      Il Presidente: Costantini 
 
 
                                                 L'estesore: Esposito