N. 319 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 agosto 2009

Ordinanza del 19 agosto 2009 emessa dal Magistrato di sorveglianza di
Modena sull'istanza proposta da M.C.. 
 
Ordinamento  penitenziario  -  Licenze  agli  internati  -  Internato
  sottoposto  alla  misura  di  sicurezza  della  casa  di  lavoro  -
  Concessione in via consecutiva di piu' licenze di  quindici  giorni
  ciascuna,  al  fine  di  fruire   di   un   programma   terapeutico
  avversivante della tossicodipendenza ovvero dell'alcooldipendenza -
  Mancata  previsione  -  Irragionevole  disparita'  di   trattamento
  rispetto  al  detenuto  tossicodipendente  o   alcooldipendente   -
  Violazione del diritto alla salute. 
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 53,  comma secondo. 
- Costituzione, artt. 3 e 32. 
(GU n.2 del 13-1-2010 )
 
                    IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA 
 
    Ha emesso la seguente ordinanza di  rimessione  degli  atti  alla
Corte costituzionale. 
    M.C. internato presso  la  Casa  di  reclusione  di  Castelfranco
Emilia ha  avanzato  istanze  per  la  concessione  di  piu'  licenze
continuative - ai sensi dell'art. 53, secondo comma,  primo  periodo,
della legge n. 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario) - al fine  di
fruire di un programma terapeutico per tutta la durata  della  misura
(scadente  nel  periodo  minimo  il  16  giugno   2010)   contro   la
tossicodipendenza  presso  il  SERT  di  Vicenza  che  si   e'   reso
disponibile per l'erogazione di un  programma  terapeutico  (v.  nota
SERT Vicenza del 7 luglio 2009). 
    Questo Ufficio di sorveglianza, in questi casi - come  in  quello
di specie - dove sussistono i presupposti  per  la  fruizione  di  un
programma terapeutico (che puo' essere di tipo comunitario,  o,  come
nel caso di specie, territoriale) era solito concedere  piu'  licenze
di quindici giorni ciascuna, ai sensi dell'art.  53,  secondo  comma,
primo periodo, o.p., con effetto consecutivo, al fine  di  consentire
all'internato, in regime ex lege di liberta' vigilata, di seguire  il
detto programma terapeutico. 
    La concessione della suddetta serie di licenze di quindici giorni
ciascuna per fruire del programma terapeutico  era  suffragata  dalle
seguenti considerazioni: 
        agli internati non  e'  concedibile  l'affidamento  in  prova
terapeutico ex art. 94, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
309/1990 (ma nemmeno quello ordinario ex art. 47 o.p.); 
        nel caso di specie  non  sono  concedibili  altre  specie  di
licenze: non quella di riadattamento sociale, prevista dall'art.  53,
comma 2, secondo periodo, o.p., della durata massima di trenta giorni
all'anno,  sia  perche'  non  finalizzata  a  scopi  terapeutici  sia
perche',  soprattutto,   i   programmi   terapeutici   hanno   durata
ultraannuale e trenta  giorni  all'anno  non  possono  soddisfare  le
necessita'  di  un  programma  terapeutico  (di  tipo  comunitario  o
territoriale); 
        ne' e' concedibile la licenza finale di esperimento, prevista
dall'art. 53 o.p., teoricamente applicabile per fruire  di  programma
terapeutico contro la tossicodipendenza o l'alcoolismo, che pero'  e'
possibile concedere solo negli ultimi sei mesi di misura, termine che
nel caso di specie decorre solo a far tempo dal 16 dicembre 2009. 
    La concessione di una serie di licenze continuative era fondata -
oltre che sull'impossibilita' di concedere altre misure  extramurarie
- sulle seguenti ulteriori ragioni. 
    La legge non pone alcun tetto massimo alla concessione di licenze
agli internati, diversamente da quanto e'  disposto  per  i  detenuti
semiliberi (che stanno espiando una pena e per i quali la licenza  si
connota ex professo come istituto premiale:  «a  titolo  di  premio»,
dice la legge, e non per soddisfare bisogni come la licenza  per  gli
internati) per i quali  opera  il  tetto  massimo  di  quarantacinque
giorni all'anno, ne' la legge prevede che tra una licenza  e  l'altra
l'internato (che, peraltro, in licenza, e' gia'  sottoposto  ex  lege
alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per tutto il periodo
della licenza stessa) debba rientrare in Istituto. 
    Ne' la legge vieta la concessione di licenze in via continuativa:
non esiste alcuna norma che prevede una preclusione del  genere.  Una
disposizione  preclusiva  della  concessione  in  via   continuativa,
viceversa, e' prevista per la concessione dei permessi premio: qui la
legge, oltre al tetto massimo di  fruibilita'  annua  (quarantacinque
giorni),  prevede  ex  professo  che  il  permesso  premio,  non  sia
superiore «ogni volta», a quindici giorni (cfr. art. 30-ter comma  1,
o.p.). Con il sintagma «ogni volta» il legislatore pone  un  evidente
vincolo alla concessione di  permessi  premio  in  via  continuativa;
vincolo che lo  stesso  legislatore  penitenziario,  invece,  non  ha
previsto  per  la  concessione  delle  licenze.   Il   che   dovrebbe
evidentemente  significare  che  le  licenze  sono  concedibili  agli
internati (anche) in via continuativa. 
    La legge prevede misure come l'affidamento in  prova  (nelle  due
articolazioni di  quello  ordinario  e  di  quello  terapeutico),  la
detenzione domiciliare (nelle sue varie modalita'  e  articolazioni),
la riduzione della pena di quarantacinque giorni al  semestre,  ecc.,
solo per coloro che espiano, in qualunque regime (anche  in  liberta'
vigilata  ex   liberazione   condizionale),   una   pena   (detenuti,
semiliberi, affidati). Il legislatore, tuttavia, non ha previsto  per
gli internati le suddette  misure  alternative;  evidentemente  -  ad
avviso di questo Ufficio - anche per la ragione che, non avendo posto
un tetto massimo  alle  licenze,  lo  stesso  risultato  pratico  non
segregante puo' essere conseguito  attraverso  la  strutturazione  di
licenze che, per non avere un tetto massimo di  concedibilita',  sono
strumenti flessibili per la gestione di un istituto  non  retributivo
come la misura di sicurezza. 
    Ragionando diversamente, infatti - se cioe' non  fosse  possibile
concedere licenze continuative agli internati  -  ne  deriverebbe  un
effetto paradossale  dato  che  il  detenuto,  cioe'  colui  che  sta
espiando una pena di carattere (anche) retributivo, al fine di fruire
di un programma terapeutico, puo' essere ammesso  all'affidamento  in
prova uscendo dal carcere addirittura sino a sei anni prima dal  fine
pena (attualizzato) mentre l'internato - sottoposto ad una misura non
retributiva ma esclusivamente finalizzata  alla  di  lui  valutazione
della  pericolosita'  sociale  -  dovrebbe  rimanere  necessariamente
segregato (se gli e' stata applicata la casa di lavoro per tre  anni,
come nel caso di specie) almeno due anni e sei mesi  prima  di  poter
fruire di  programmi  terapeutici  in  via  continuativa  presso  una
comunita' o un SERT. 
    Tra  l'altro,  se   non   fosse   possibile   concedere   licenze
continuative all'internato che inizia la casa di  lavoro  dopo  avere
terminato l'espiazione della pena in regime di affidamento in  prova,
speciale ovvero ordinario, ovvero in regime di  aa.dd.  ex  art.  656
c.p.p.,  il  soggetto,  dopo  avere  terminato  di  espiare  la  pena
detentiva in comunita' terapeutica - esattamente  come  nel  caso  di
specie - dovrebbe essere necessariamente segregato in casa di  lavoro
perdendo cosi' il programma terapeutico e interrompendo quel percorso
di risocializzazione che, iniziato durante l'esecuzione  della  pena,
verrebbe spezzato ineluttabilmente e meccanicamente dalla  misura  di
sicurezza,  cioe'  da  una  misura  totalmente  priva  di   carattere
retributivo. 
    In effetti, se  non  fosse  possibile  concedere  agli  internati
licenze in  via  continuativa  si  verificherebbe  l'assurdo  che  un
istituto elastico come la  misura  di  sicurezza  (di  carattere  non
retributivo ma valutativo) sarebbe piu' rigido della pena, che,  come
noto, segue e punisce la commissione di un reato mentre la misura  di
sicurezza viene applicata  solo  perche'  si  teme  che  il  soggetto
commetta un reato. 
    In questo ordine  di  idee,  secondo  una  diffusa  e  ventennale
interpretazione degli uffici di sorveglianza, nel concetto  di  gravi
esigenze di carattere continuativo (che consentono la  concedibilita'
di licenze in via continuativa) sono ricomprese: 
        a) soggiorno  e  frequentazione  di  parenti  (v.  Magistrato
sorveglianza Reggio Emilia del 17 settembre 2008); 
        b) esigenza di mantenere rapporti con  l'ambiente  esterno  e
familiare (v. Magistrato sorveglianza Modena del 3 agosto 1994 e  del
14 settembre 1994); 
        c) esigenza di mantenere rapporti con  l'ambiente  esterno  e
familiare (v. Magistrato di sorveglianza  di  Modena  del  21  aprile
1993; magistrato di sorveglianza di Modena del 22 aprile 1992); 
        d)  soggiorno  in  appartamento   protetto   (v.   Magistrato
sorveglianza Reggio Emilia del 23 settembre 2008); 
        e) programma terapeutico presso il SERT; 
        f) programma terapeutico presso comunita' terapeutica; 
        g) programma terapeutico presso  comunita'  psichiatrica  (v.
Magistrato sorveglianza Reggio Emilia del 7 ottobre 2008); 
        h) assistenza parenti handicappati ovvero  affetti  da  gravi
malattie; 
        i) svolgimento di attivita' lavorativa. 
    In  questo  quadro,  l'interpretazione  in  base  alla  quale  e'
possibile concedere licenze in via continuativa, oltre  che  ancorata
al dato testuale dell'art. 53, secondo  comma,  primo  periodo,  o.p.
(che, si ripete, non prevede alcun iato temporale tra una  licenza  e
l'altra ne' prevede tetti massimi di  concedibilita'  delle  suddette
licenze), appare l'unica esegesi costituzionalmente orientata. 
    In effetti, secondo la giurisprudenza di  codesto  Giudice  delle
leggi, «risulta ormai  presente  nella  disciplina  sulle  misure  di
sicurezza  il  principio  secondo  il   quale   si   deve   escludere
l'automatismo che impone al giudice di disporre  comunque  la  misura
detentiva, anche quando una misura meno drastica,  e  in  particolare
una misura piu' elastica e non segregante come la liberta'  vigilata,
accompagnata da  prescrizioni  stabilite  dal  giudice  medesimo,  si
riveli capace,  in  concreto,  di  soddisfare  contemporaneamente  le
esigenze di cura e tutela della persona interessata  e  di  controllo
della  sua   pericolosita'   sociale»   (cfr.,   da   ultimo,   Corte
costituzionale 7 luglio 2009, n. 107). 
    Inoltre, e qui si deve affrontare anche il tema  dell'inviolabile
diritto alla salute, non si riesce a cogliere la ragione in base alla
quale l'internato puo' fruire di un programma terapeutico solo  negli
ultimi sei mesi della misura (attraverso la LFE) mentre  il  detenuto
ne puo' fruire addirittura per gli ultimi sei anni  di  pena  (e  con
vincoli meno intensi dell'internato in  licenza);  ne'  si  vede  per
quale  ragione  debba  essere  meglio  curato  il  detenuto  rispetto
all'internato che, di fronte al diritto alla salute dovrebbero  -  in
quanto entrambi persone umane - essere trattati allo stesso modo. 
    In proposito, vale osservare che  il  legislatore  ha  bilanciato
l'irrinunciabile interesse della collettivita'  a  vedere  punita  la
commissione di reati (che vulnerano il patto sociale) con l'interesse
del  singolo  (che  peraltro  involge  un  interesse  di   preminente
carattere   collettivo   posto    che    il    tossicodipendente    o
l'alcooldipendente risanati si asterranno dal commettere reati e  non
costituiranno piu' un costo per il pubblico erario)  ad  ottenere  le
necessarie terapie vs la tossicomania o  l'alcooldipendenza  sancendo
la possibilita' per il detenuto di fruire di un programma terapeutico
avversivante dell'abuso di sostanze stupefacenti ovvero  di  sostanze
alcooliche quando mancano sei anni (ovvero quattro se  i  reati  sono
ritenuti piu' gravi) dal  fine-pena.  Ora,  se  non  fosse  possibile
concedere licenze in via continuativa all'internato per fruire di  un
programma terapeutico, si determinerebbe l'inaccettabile effetto  che
un internato, come il M.C. - verso cui lo Stato non ha  piu'  pretese
punitive - potrebbe fruire di un programma terapeutico nei  soli  sei
mesi finali della misura detentiva mentre per il  precedente  periodo
di due anni e sei mesi  dovrebbe  essere  ineluttabilmente  segregato
(dato che programmi  terapeutici  avversivanti  della  tossico/alcool
dipendenza della durata di soli 15 giorni non esistono). 
    Tuttavia,  secondo  la  Procura  generale  della  cassazione,  le
licenze continuative in questione, in quanto non intervallate  da  un
rientro in Istituto, sono state emesse da questo  Ufficio  con  grave
violazione di legge, e segnatamente dell'art. 53 o.p., in  quanto  le
dette licenze sono suddivise «solo formalmente  e  apparentemente  in
piu' distinte licenze della durata di quindici giorni ciascuna...  in
aperto contrasto con la succitata disposizione di legge  che  prevede
la possibilita' di concedere licenze di  tal  fatta  solo  per  gravi
esigenze personali o familiari e  per  un  periodo  non  superiore  a
quindici giorni». 
    Da questa interpretazione  che  privilegia  l'aspetto  segregante
della casa di lavoro non e' peraltro possibile estrapolare lo  spazio
temporale sufficiente (un giorno, quindici giorni  o  altro  periodo)
durante il quale l'internato, costretto a rientrare al termine  della
licenza di quindici giorni, dovrebbe permanere in Istituto al fine di
non far ritenere adottate in grave violazione  di  legge  le  licenze
concesse al fine di fruire di un programma terapeutico (o  lavorativo
o per le altre esigenze piu' sopra indicate). 
    Ne' appare possibile  ritenere  l'interpretazione  della  Procura
generale della cassazione come un  semplice  parere  od  opinione  di
parte dato che nella materia penitenziaria  puo'  prevalere  -  sulle
decisioni del giudice  -  una  semplice  volonta',  anche  del  tutto
sfornita   di   motivazione,   espressa   dall'organo    dell'accusa:
«l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le  misure
alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono  essere
concessi ai detenuti  ed  internati  per  delitti  dolosi  quando  il
Procuratore  nazionale  antimafia  o  il   procuratore   distrettuale
comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo  di
detenzione  o  internamento,  l'attualita'  di  collegamenti  con  la
criminalita' organizzata» (cfr. art. 4-bis, comma 3-bis, o.p.). 
    Il rimettente non ignora che la questione di costituzionalita' e'
inammissibile se il giudice a  quo  non  motiva  circa  l'assenza  di
opzioni interpretative costituzionalmente  orientate;  tuttavia,  nel
caso di specie, e' la stessa opzione costituzionalmente  conservativa
e non segregante ad essere accusata di grave violazione di legge. 
    In conclusione l'art. 53, comma 2, prima parte, o.p., cosi'  come
interpretato  dalla  Procura  generale   della   Cassazione,   appare
sospettabile di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art.
3  della  Carta  costituzionale  per  la  manifesta   disparita'   di
trattamento tra detenuti e internati in relazione alla fruibilita' di
un programma terapeutico e  dell'art.  32  Cost.  che  sancisce  come
inviolabile il diritto alla salute. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Solleva questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  53,
secondo comma, primo periodo, o.p. nella parte in cui non prevede  la
concedibilita' in  via  consecutiva,  all'internato  sottoposto  alla
misura di sicurezza della casa di lavoro, di piu' licenze di quindici
giorni ciascuna  al  fine  di  fruire  di  un  programma  terapeutico
avversivante della tossicodipendenza ovvero dell'alcooldipendenza  in
relazione  all'art.  3  Cost.  per  l'irragionevole   disparita'   di
trattamento con il detenuto tossicodipendente o alcooldipendente e in
relazione all'art. 32 Cost. per violazione del diritto alla salute; 
    Sospende il procedimento in corso; 
    Manda alla cancelleria per l'immediata  trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale, per la notifica della  presente  ordinanza
al Presidente del Consiglio dei ministri e ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
        Modena, addi' 18 agosto 2009 
 
                      Il magistrato: Martinelli