N. 105 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 dicembre 2010

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 22 dicembre 2009 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Edilizia e urbanistica - Calamita' pubbliche e  protezione  civile  -
  Norme della Regione Calabria - Intervento edilizio in zone sismiche
  - Necessita' di autorizzazione da  parte  del  competente  Servizio
  tecnico regionale - Esclusione dell'autorizzazione  sismica  per  i
  progetti presentati dalle Ferrovie dello Stato s.p.a.  -  Contrasto
  con il testo unico sull'edilizia che non contempla  tale  deroga  e
  invece attribuisce, a tutela della pubblica incolumita', il  potere
  di deroga allo Stato - Ricorso del Governo - Denunciata  violazione
  della competenza legislativa statale nella materia concorrente  del
  governo del territorio. 
- Legge della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 35, art. 3,  comma
  3. 
- Costituzione, 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt.
  83 e 88. 
Edilizia e urbanistica - Calamita' pubbliche e  protezione  civile  -
  Norme della Regione Calabria  -  Sopraelevazioni  degli  edifici  -
  Necessaria allegazione di un certificato redatto  dal  progettista,
  sostitutivo della certificazione  del  competente  Ufficio  tecnico
  regionale - Contrasto con  il  testo  unico  sull'edilizia  che,  a
  tutela della pubblica  incolumita',  autorizza  le  sopraelevazioni
  solo  previa  certificazione  dell'Ufficio  tecnico  regionale  che
  specifichi   il   numero   massimo   di   piani   realizzabili   in
  sopraelevazione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della
  competenza  legislativa  statale  nella  materia  concorrente   del
  Governo del territorio. 
- Legge della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 35, art. 6,  comma
  2. 
- Costituzione, 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,  art.
  90, comma 2. 
(GU n.2 del 13-1-2010 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei  ministri  pro  tempore,
organicamente  patrocinato  dall'Avvocatura  generale  dello   Stato,
presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi  n.  12,  e'  ex
lege domiciliato, nei confronti della Regione  Calabria,  in  persona
del  Presidente  della  Giunta  regionale   pro   tempore,   per   la
dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  degli  articoli  3,
comma 3, e 6, comma 2, della legge  della  Regione  Calabria  del  19
ottobre 2009, n. 35, pubblicata nel B.U.R. del 26  ottobre  2009,  n.
19,   recante   «Procedure   per   la   denuncia,   il   deposito   e
l'autorizzazione di interventi di  carattere  strutturale  e  per  la
pianificazione territoriale in prospettiva sismica». 
    La legge  regionale,  riportata  in  epigrafe,  viene  impugnata,
giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data  11  dicembre
2009, per le seguenti motivazioni. 
    La legge regionale, che  reca  «Procedure  per  la  denuncia,  il
deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale  e
per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica»,  presenta
aspetti di  illegittimita'  costituzionale  relativamente  ad  alcune
norme che risultano in contrasto con disposizioni  statali  contenute
nel Testo unico sull'edilizia (d.P.R. n.  380/2001),  espressione  di
principi fondamentali  in  materia  di  governo  del  territorio,  in
violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    In particolare: 
        1) la norma, contenuta nell'art. 3, dopo  aver  disposto,  al
comma 1, che qualsiasi intervento edilizio in  zone  sottoposte  alle
norme sismiche, necessita di autorizzazione da parte  del  competente
Servizio  tecnico  regionale,  al   successivo   comma   3,   prevede
l'esclusione dell'autorizzazione sismica per  i  progetti  presentati
dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. 
    Tale previsione determina una deroga all'obbligo di  attenersi  a
specifiche norme tecniche di costruzione per ogni tipo di  intervento
da realizzarsi in zone sismiche, contenuto nell'art. 83  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 380/2001. 
    Da cio' discende il contrasto  con  l'art.  88  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  380/2001  che  non  contempla  tale
deroga, prevedendo, altresi', l'attribuzione allo Stato, e  per  esso
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della possibilita'
di concedere deroghe  all'osservanza  delle  norme  tecniche  di  cui
all'art.  83,  previa  apposita  istruttoria  da  parte  dell'Ufficio
periferico competente ed il parere favorevole del Consiglio superiore
dei lavori pubblici. 
    Il conferimento, al Ministro, del potere di deroga all'osservanza
di  dette  norme  tecniche  garantisce  l'applicazione,  in   maniera
uniforme su tutto il territorio nazionale, di  una  normativa  avente
particolari  e  delicati  riflessi  sulla   tutela   della   pubblica
incolumita'. 
    Le  richiamate  norme  statali  costituiscono,  dunque,  principi
fondamentali,  vincolanti  la  potesta'  legislativa  regionale,   in
materia di governo del  territorio  ai  sensi  dell'art.  117,  terzo
comma, Cost. 
        2) La disposizione di cui all'art.  6,  comma  2,  stabilisce
che, nel caso di  sopraelevazioni,  al  progetto  di  sopraelevazione
degli edifici venga allegato un certificato redatto dal progettista e
che  tale  certificato  vada  a  sostituire  la  certificazione   del
competente Ufficio tecnico regionale. 
    La  prefata  norma  contrasta  con  il  principio   fondamentale,
desumibile dall'art. 90, comma 2, del citato decreto  del  Presidente
della   Repubblica   n.380/2001,   che,   invece,   autorizza   dette
sopraelevazioni solo previa  certificazione  del  competente  Ufficio
tecnico  regionale  che  specifichi  il  numero  massimo   di   piani
realizzabili in sopraelevazione. 
    Poiche' gli atti rilasciati dalle amministrazioni  preposte  alla
tutela della salute e dell'incolumita' pubblica  non  possono  essere
sottoposti  a  discipline  derogatorie  ed  a  sistemi  di  controllo
semplificato,  anche  la  prefata  norma  statale  deve  considerarsi
principio fondamentale, vincolante la potesta' legislativa regionale,
in materia di governo del territorio ai sensi  dell'art.  117,  terzo
comma, Cost. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude affinche'  codesta
ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale  degli
articoli 3, comma 3, e 6, comma 2, della legge della Regione Calabria
del 19 ottobre 2009, n. 35, pubblicata  nel  B.U.R.  del  26  ottobre
2009, n. 19, recante  «Procedure  per  la  denuncia,  il  deposito  e
l'autorizzazione di interventi di  carattere  strutturale  e  per  la
pianificazione territoriale in prospettiva sismica». 
    Si produrra' copia autentica della  deliberazione  del  Consiglio
dei ministri dell'11 dicembre 2009, con l'allegata relazione. 
        Roma, addi' 15 dicembre 2009 
 
               L'Avvocato dello Stato: Maurizio Borgo