N. 106 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 dicembre 2009

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 23 dicembre 2009 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione
  Calabria  -  Costituzione  dei  presidi   idraulici   -   Personale
  tecnico-amministrativo con qualifiche di sorveglianti  e  ufficiali
  idraulici - Individuazione nell'ambito del personale di ruolo della
  Regione  anche  tra  quello  dei  bacini   LSU   e   LPU,   nonche'
  autorizzazione  all'AFOR  ad  assumere  a  tempo   determinato   il
  personale gia' utilizzato per lo  stesso  servizio  dalla  societa'
  affidataria dell'appalto di cui al bando di  gara  del  30  gennaio
  2008, nelle more  dell'espletamento  delle  procedure  selettive  -
  Lamentata forma di inquadramento  riservato,  nonche'  inosservanza
  delle  procedure  di  reclutamento  stabilite  dalla   legislazione
  nazionale  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  dei
  principi di eguaglianza, del  pubblico  concorso  e  di  efficienza
  della pubblica amministrazione. 
- Legge della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 31, artt. 2 e 3. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 51, primo comma,  e  97,  commi
  primo e terzo; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 2. 
(GU n.2 del 13-1-2010 )
    Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso  i
cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione  Calabria,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta  regionale  in  carica,  con  sede  in   Catanzaro,   per   la
declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento  degli
articoli 2 e 3 della legge della  Regione  Calabria  del  19  ottobre
2009, n.  31,  pubblicata  nel  Supplemento  straordinario  n.  4  al
Bollettino ufficiale della regione n. 19 del giorno 26 ottobre  2009,
recante  «Norme  per  il  reclutamento  del   personale   -   Presidi
idraulici», per contrasto con gli articoli 3, primo comma, 51,  primo
comma, e 97, primo e terzo comma della  Costituzione,  e,  a  cio'  a
seguito  della  determinazione  del  Consiglio   dei   ministri,   di
impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta  del
giorno 4 dicembre 2009. 
    l. Nel Supplemento straordinario n.  4  al  Bollettino  ufficiale
della Regione Calabria n. 19 del 26 ottobre 2009, risulta  pubblicata
la legge regionale 19 ottobre 2009, n.  31,  recante  «Norme  per  il
reclutamento del personale - Presidi idraulici». 
    2. Con riferimento a tale legge regionale, si  ritiene  opportuno
riportare, per completezza espositiva, il testo degli articoli 1, 2 e
3. 
    2.1) «Art. 1 - 1.  Nell'ambito  delle  attivita'  previste  dalla
legge regionale 14  agosto  2008,  n.  28,  recante:  "Norme  per  la
ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono  degli  ammortizzatori
sociali  ordinari  e  straordinari  ivi  compresi  i  trattamenti  in
deroga",  ricercando  soluzioni  occupazionali  stabili  di  tutti  i
lavoratori appartenenti al  bacino  individuato  dalla  stessa,  allo
scopo di dare piena attuazione all'istituzione dei presidi  idraulici
di cui alle DGR 10 giugno 2002, n. 477, 14 dicembre 2004, n. 996 e 21
settembre 2009, n. 644, il  Dipartimento  LL.PP.  e  l'Autorita'  del
bacino regionale sono autorizzati entro sessanta giorni  dall'entrata
in vigore  della  presente  legge  a  stipulare  appositi  protocolli
d'intesa con le amministrazioni pubbliche per la definizione di: 
        entita'  e  modalita'  delle  risorse  umane  e   finanziarie
necessarie  per  la  gestione  tecnico-amministrativa   dei   presidi
idraulici; 
        organizzazione e funzionamento del servizio  di  sorveglianza
idraulica mediante l'utilizzo di personale specializzato; 
        organizzazione e funzionamento del servizio  di  manutenzione
di corsi d'acqua e dei versanti da attuare mediante l'utilizzo  della
manodopera costituita da operai idraulico-forestali. 
    Art. 2 - 1. Il personale tecnico-amministrativo necessario per la
costituzione dei presidi idraulici sara' individuato nell'ambito  del
personale di ruolo della Regione Calabria anche tra quello dei bacini
LSU e LPU. 
    Art. 3 - 1. Al fine di garantire la continuita' del  servizio  di
monitoraggio  della   rete   idrogeografica   regionale   l'AFOR   e'
autorizzata ad assumere a tempo determinato e fino ad un  massimo  di
mesi due il personale gia' utilizzato per lo  stesso  servizio  dalla
societa' affidataria dell'appalto di cui al  bando  di  gara  del  30
gennaio  2008,   nelle   more   che   la   medesima   AFOR   provveda
all'assunzione, a decorrere dal 1° gennaio 2010 a tempo indeterminato
del personale con qualifiche di sorveglianti e  ufficiali  idraulici,
necessario per lo svolgimento  del  predetto  servizio,  a  mezzo  di
procedure selettive ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56 presso le competenti sedi  decentrate  per  l'impiego  di
ogni singola provincia  in  funzione  del  fabbisogno  ricadenti  nei
singoli presidi idraulici». 
    3. I soprariportati articoli 2  e  3  non  sembrano  conformi  ai
principi costituzionali. 
    Invero, come risulta chiaramente dalla lettura delle  norme,  gli
articoli 1 e 2 prevedono,  attraverso  la  stipulazione  di  appositi
protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche, l'inquadramento
di personale  nei  costituendi  presidi  idraulici.  Tali  protocolli
d'intesa sono volti a definire  entita'  e  modalita'  delle  risorse
umane e finanziarie, organizzazione e funzionamento del  servizio  di
sorveglianza   idraulica,   mediante    l'utilizzo    di    personale
specializzato, nonche' organizzazione e funzionamento del servizio di
manutenzione di corsi d'acqua e  dei  versanti  da  attuare  mediante
l'utilizzo della manodopera costituita da operai idraulico-forestali.
In particolare, l'articolo 2 prevede l'inclusione del  personale  dei
bacini LSU e  LPU  in  quello  «di  ruolo»  della  Regione  Calabria,
consentendo una forma di inquadramento riservato. 
    Al riguardo, codesta Corte ha riconosciuto nel concorso  pubblico
(art. 97, terzo comma,  della  Costituzione)  la  forma  generale  ed
ordinaria  di  reclutamento  per  il  pubblico  impiego,  in   quanto
meccanismo strumentale al canone di efficienza  dell'amministrazione,
ed ha ritenuto che possa derogarsi a tale regola solo in presenza  di
peculiari   situazioni   giustificatrici,   nell'esercizio   di   una
discrezionalita'  che  trova  il  suo  limite  nella  necessita'   di
garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art.  97,
primo   comma,   della   Costituzione)   ed   il   cui   vaglio    di
costituzionalita' non puo' che passare attraverso una valutazione  di
ragionevolezza della scelta operata dal legislatore. 
    Quanto   sopra   considerato   in    merito    alla    denunciata
incostituzionalita' dell'articolo 2 della legge regionale n.  31/2009
trova  altresi'  conforto  in  numerose  sentenze  di  codesta  Corte
costituzionale (nn. 205/2006, 190/2005, 159/2005, 205/2004, 194/2002,
1/1999), le quali  hanno  costantemente  affermato  che  il  concorso
rappresenta  la  forma generale  e  ordinaria  di  reclutamento   del
personale nel pubblico impiego e che una sua  eventuale  deroga  deve
essere  giustificata  da   peculiari   situazioni   individuate   dal
legislatore. 
    4. Per le  medesime  ragioni,  anche  l'articolo  3  della  legge
regionale  n.  31/2005  risulta  illegittimo  per  violazione   degli
articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Esso  infatti -  autorizzando
l'AFOR «ad assumere a tempo determinato e fino ad un massimo di  mesi
due il  personale  gia'  utilizzato  per  lo  stesso  servizio  dalla
societa' affidataria dell'appalto di cui al  bando  di  gara  del  30
gennaio 2008», anche se nelle  more  dell'espletamento  di  procedure
selettive previste  dall'articolo  16  della  legge  n.  56/1987  per
l'assunzione a tempo indeterminato di  personale  con  qualifiche  di
sorveglianti e ufficiali idraulici, prevede l'assunzione di personale
con  contratto  di  natura  privatistica,  senza  il  rispetto  delle
procedure di reclutamento stabilite dall'articolo 36  del  d.lgs.  n.
165/2001 e successive modificazioni. 
    L'articolo 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.  165,  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni    pubbliche»    stabilisce    che    le    pubbliche
amministrazioni,  in  via  ordinaria,  assumano  «esclusivamente  con
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato»  (comma  1)  e
che solo per rispondere ad  esigenze  temporanee  ed  eccezionali  le
amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme  contrattuali
flessibili di assunzione e di  impiego  del  personale  previste  dal
codice civile e  dalle  leggi  sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
nell'impresa, nel rispetto delle procedure  di  reclutamento  vigenti
(comma 2). 
    Nella fattispecie,  l'impugnata  disposizione  regionale  prevede
l'assunzione  da  parte  dell'AFOR  del  personale  utilizzato  dalla
societa' affidataria dell'appalto del servizio di monitoraggio  della
rete idrografica regionale al fine di  garantire  la  continuita'  di
detto servizio. Essa, pertanto, viola il comma 2 dell'articolo 36 del
d.lgs., n. 165, perche' la motivazione addotta  per  l'assunzione  e'
priva del requisito dell'eccezionalita' della  causa  giustificatrice
di tale forma di reclutamento e si pone in contrasto con  i  principi
costituzionali di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Chiede  che  codesta  Corte  costituzionale   voglia   dichiarare
illegittimi e quindi annullare gli articoli 2 e 3 della  legge  della
Regione Calabria n. 31 del 19 ottobre 2009. 
    Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso: 
        1) estratto della deliberazione del  Consiglio  dei  ministri
del giorno 4 dicembre 2009 e della relazione allegata al verbale; 
        2) copia della impugnata legge regionale n. 31/2009. 
          Roma, addi' 14 dicembre 2009 
 
                L'Avvocato dello Stato: Enrico Arena