MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 14 dicembre 2009 

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Scuola  di  psicoterapia  con
indirizzo in neuropsicologia clinica»  ad  istituire  e  ad  attivare
nella sede di Padova un corso di  specializzazione  in  psicoterapia.
(10A00115) 
(GU n.9 del 13-1-2010)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
           per l'universita', l'alta formazione artistica, 
                musicale e coreutica e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art.  5,  che
prevede la reiterazione dell'istanza; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del  predetto  regolamento,
che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla  base
dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva  e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il  provvedimento  di  diniego
del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le  stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto  2009,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Vista l'istanza  con  la  quale  la  «Scuola  di  psicoterapia  con
indirizzo in neuropsicologia clinica» ha  chiesto  l'abilitazione  ad
istituire e ad attivare un corso di specializzazione in  psicoterapia
in Padova - via Longhin, 103 -  per  un  numero  massimo  di  allievi
ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unita' e, per  l'intero
corso, a 80 unita'; 
  Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva  nella
riunione del 27 novembre 2009, esaminata l'istanza di riconoscimento,
a conclusione della attivita' istruttoria svolta, ha espresso  parere
contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente,  rilevando  in
particolare che la presentazione del modello  teorico  e'  del  tutto
insufficiente  e  che  non  sono  presenti  alcuni   riferimenti   di
letteratura a supporto dell'impostazione generale e dell'integrazione
dei due ambiti indicati. Sottolinea  inoltre  che  non  e'  possibile
evincere in alcun modo come verra' tradotto il riferimento teorico in
interventi formativi, ed  infine  che  la  qualificazione  del  corpo
docente e' del tutto inadeguata; 
  Ritenuto  che  per   i   motivi   sopraindicati   la   istanza   di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza  di  riconoscimento  proposta  dall'Istituto  «Scuola  di
psicoterapia con indirizzo in neuropsicologia clinica», con  sede  in
Padova,  via  Longhin,  103,  per  i  fini  di  cui  all'art.  4  del
regolamento  adottato  con  decreto  11  dicembre  1998,  n.  509  e'
respinta,  visto  il  motivato  parere  contrario  della  Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 dicembre 2009 
 
                                      Il capo del Dipartimento: Masia