N. 2 SENTENZA 11 - 14 gennaio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Sanita' - Norme della Regione Lazio - Piano di rientro dal  disavanzo
  sanitario - Misure per l'attuazione, ad opera della Regione,  degli
  interventi  prioritari  gia'  posti  a  base  della  procedura   di
  commissariamento ad acta per il piano di rientro - Omesso  raccordo
  istituzionale tra gli organi regionali e il commissario ad  acta  -
  Ricorso  del  Governo  -  Riferibilita'  del  ricorso   alle   sole
  disposizioni  della  legge   regionale   concernenti   il   settore
  sanitario. 
- Legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14, art. 1, commi  65,
  69, lettere b) e c), 73, 79, 80, 81, 82 e 85. 
- Costituzione, artt. 3, 5, 81, quarto comma, 97, 117,  terzo  comma,
  118, primo comma, e 120, secondo comma. 
Sanita' - Norme della Regione Lazio - Piano di rientro dal  disavanzo
  sanitario - Attribuzione agli  organi  ordinari  della  Regione  di
  competenze ormai assegnate al  commissario  ad  acta  nominato  dal
  Governo per attuare il piano - Violazione  del  potere  sostitutivo
  dello  Stato  previsto  dall'art.  120,  secondo  comma,  Cost.   -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- Legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14, art. 1, comma 85. 
- Costituzione, art. 120, secondo  comma  (artt.  3,  5,  81,  quarto
  comma, 97, 117, terzo comma, e 118, primo comma). 
Sanita' - Norme della Regione Lazio - Piano di rientro dal  disavanzo
  sanitario - Individuazione degli interventi prioritari posti a base
  della procedura di commissariamento ad acta, senza indicazione  dei
  destinatari degli interventi  -  Ricorso  del  Governo  -  Ritenuta
  irragionevolezza delle disposizioni  denunciate,  asserita  lesione
  dei principi di buon andamento, di copertura finanziaria, di  leale
  collaborazione,  nonche'  del  potere  sostitutivo  dello  Stato  -
  Disposizione priva di autonomo  contenuto  precettivo,  inidonea  a
  ledere le prerogative del commissario ad acta nominato dal  Governo
  ad attuare il piano - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14, art. 1, comma 65. 
- Costituzione, artt. 3, 81, quarto comma, 97, 117, terzo comma, 118,
  primo comma, e 120, secondo comma. 
Sanita' - Norme della Regione Lazio - Piano di rientro dal  disavanzo
  sanitario - Previsione di forme di incentivazione economica per  la
  mobilita' volontaria e di incentivi  all'esodo  del  personale  del
  comparto sanitario - Misure incoerenti  rispetto  all'obiettivo  di
  riequilibrio economico finanziario  previsto  dall'accordo  di  cui
  all'art.  1,  comma  180,  della  legge   n.   311   del   2004   -
  Irragionevolezza intrinseca e  violazione  del  principio  di  buon
  andamento   della   pubblica   amministrazione   -   Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14, art. 1, comma  69,
  lettere b) e c). 
- Costituzione, art. 3 e 97 (artt. 5, 81, quarto  comma,  117,  terzo
  comma, 118, primo comma, e 120, secondo comma). 
Sanita' - Norme della Regione Lazio - Piano di rientro dal  disavanzo
  sanitario  -  Necessita'  di  un  esplicito  parere  positivo   del
  Presidente della Regione per  l'assunzione  di  personale  a  tempo
  determinato e  la  instaurazione  di  rapporti  di  collaborazione,
  consulenze e altre tipologie contrattuali - Ricorso del  Governo  -
  Intervenuta  modifica  della  disposizione  denunciata  nel   senso
  dell'attribuzione al commissario ad acta del potere di esprimere il
  suddetto parere - Cessazione della materia del contendere. 
- Legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14, art. 1, comma 73. 
- Costituzione, artt. 3, 81, quarto comma, 97, 117, terzo comma, 118,
  primo comma, e 120, secondo comma. 
Sanita' - Norme della Regione Lazio - Piano di rientro dal  disavanzo
  sanitario -  Proroga  automatica  (fino  al  30  giugno  2010)  dei
  direttori generali, nonche' dei direttori sanitari e amministrativi
  in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n.
  14 del  2008  -  Contrasto  con  la  deliberazione  governativa  di
  commissariamento della    Regione    inadempiente -     Conseguente
  violazione del potere sostitutivo dello  Stato  previsto  dall'art.
  120, secondo comma, Cost. - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14, art. 1, commi  79,
  80, 81 e 82. 
- Costituzione, art. 120, secondo comma; d.l. 1° ottobre 2007, n. 159
  (convertito  con  modificazioni  dalla  legge  29  novembre   2007,
  n. 222), art. 4, comma 2; (Costituzione, artt.  3,  5,  81,  quarto
  comma, 97, 117, terzo comma, e 118, primo comma). 
(GU n.3 del 20-1-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE. 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  1,  commi  65,
69, 73, 79, 80, 81, 82 e 85,  della  legge  della  Regione  Lazio  11
agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale  e  pluriennale
2008-2010 della Regione Lazio), promosso dal Presidente del Consiglio
dei ministri con ricorso notificato il 13 ottobre 2008, depositato in
cancelleria il 21 ottobre 2008 ed iscritto  al  n.  64  del  registro
ricorsi 2008. 
    Visto l'atto di costituzione, fuori termine, della Regione Lazio; 
    Udito nell'udienza pubblica  del  17  novembre  2009  il  Giudice
relatore Alfonso Quaranta; 
    Udito  l'avvocato  dello  Stato  Maria  Letizia  Guida   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte  il
21 ottobre 2008 (ric. n. 64 del 2008), il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri ha promosso  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, commi 65, 69, 73, 79, 80, 81, 82 e 85, della legge della
Regione Lazio 11  agosto  2008,  n.  14  (Assestamento  del  bilancio
annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio), per violazione,
nel complesso, degli articoli 3, 5, 81, quarto comma, 97, 117,  terzo
comma, 118, primo comma e 120, secondo comma, della Costituzione. 
    1.1.  -  In  via  preliminare,   il   ricorrente   premette   una
ricostruzione del quadro normativo complessivo nel quale si inserisce
la legge impugnata. 
    Rileva, pertanto, che in base a quanto previsto dell'articolo  1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato -  legge
finanziaria 2005), nel testo modificato dall'art. 4 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del  Piano  di
azione  per  lo  sviluppo   economico,   sociale   e   territoriale),
convertito, con modificazioni, dall'art.  1  della  legge  14  maggio
2005, n. 80, anche la Regione Lazio  rientra  tra  quelle  che  hanno
sottoscritto l'accordo con  lo  Stato  per  il  rientro  dai  deficit
sanitari. Detto accordo - la cui  attuazione  costituisce  condizione
per la rinnovata attribuzione del finanziamento statale  -  comporta,
tra l'altro, l'impegno da parte delle Regioni interessate a procedere
ad una ricognizione delle cause  dei  disavanzi  e  ad  elaborare  un
programma  operativo  di  riorganizzazione,  riqualificazione  o   di
potenziamento del servizio sanitario regionale, nella prospettiva  di
individuare gli interventi necessari al perseguimento dell'equilibrio
economico,  nel  rispetto  dei  livelli  essenziali   di   assistenza
sanitaria. 
    Non diversamente, l'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello  Stato  -  legge  finanziaria  2007),  ha
istituito  un  fondo  transitorio,  da  ripartirsi  tra  le   Regioni
interessate, subordinando l'accesso anche a  tali  ulteriori  risorse
alla sottoscrizione di un apposito accordo, nuovamente comprensivo di
un piano di rientro dai disavanzi, il  cui  azzeramento  e'  previsto
entro l'anno 2010. La medesima norma conferisce,  poi,  al  Ministero
della salute, di concerto con quello dell'economia e  delle  finanze,
un'attivita' di affiancamento delle Regioni, per la  verifica  ed  il
monitoraggio dei singoli piani di rientro. 
    Qualora,  poi,  nell'ambito  del  procedimento  di   verifica   e
monitoraggio dei singoli piani, risulti  la  mancata  attuazione,  da
parte di taluna delle Regioni interessate, degli adempimenti posti  a
loro carico, e' previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri
- ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159
(Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale),  convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1
della legge 29  novembre  2007,  n.  222  -  diffidi  la  Regione  ad
adottare,  entro  quindici  giorni,   tutti   gli   atti   normativi,
amministrativi, organizzativi e  gestionali  idonei  a  garantire  il
conseguimento degli obiettivi  del  piano.  In  caso  di  persistente
inadempimento  regionale,  ovvero  di   verificata   inidoneita'   od
insufficienza degli atti ed azioni posti in essere, il Consiglio  dei
ministri nomina un commissario  ad  acta,  per  l'intero  periodo  di
vigenza del piano di  rientro,  con  facolta'  -  tra  l'altro  -  di
proporre alla Regione la sostituzione dei  direttori  generali  delle
aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere. 
    Orbene, in forza di tali previsioni  legislative,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri - previa duplice diffida  del  30  ottobre
2007 e del 6 giugno 2008  -  con  delibera  dell'11  luglio  2008  ha
nominato il Presidente della Regione Lazio commissario ad acta per la
realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel  settore
sanitario,  incaricandolo  anche  di  «sospendere   eventuali   nuove
iniziative regionali in corso per la realizzazione  o  l'apertura  di
nuove strutture sanitarie pubbliche  ovvero  per  l'autorizzazione  e
l'accreditamento di strutture sanitarie  private,  sino  all'avvenuta
adozione del piano di riassetto della rete  ospedaliera,  della  rete
laboratoristica   e   della   rete   di   assistenza    specialistica
ambulatoriale». 
    In questo contesto - sottolinea il ricorrente - si  inserisce  la
legge della Regione Lazio n. 14 del 2008, il cui art.  1,  comma  65,
prevede  l'adozione  di  una  serie  di  misure  -  contemplate   nei
successivi commi dal 66 al 72 - al  fine  «di  dare  attuazione  agli
interventi   prioritari   posti   a   base   della    procedura    di
commissariamento ad acta  per  il  piano  di  rientro  dal  disavanzo
sanitario». Si tratta, per l'esattezza,  di  misure  finalizzate:  al
«riassetto  della  rete   ospedaliera»   ed   all'attuazione   «degli
interventi per la dismissione e la riconversione dei presidi»  (comma
66); alla «semplificazione e razionalizzazione dei servizi tecnici  e
amministrativi delle aziende unita' sanitarie locali,  delle  aziende
ospedaliere e degli altri  enti  del  servizio  sanitario  regionale»
(comma   67);   al   «completamento   della    realizzazione    della
centralizzazione degli acquisti» (comma 68); alla istituzione  di  un
«Osservatorio regionale  per  il  governo  delle  richieste  e  delle
disponibilita' di personale del comparto sanita' posto in mobilita'»,
nonche' alla individuazione di «forme di incentivazione economica per
la mobilita' volontaria» ed alla  autorizzazione  di  «meccanismi  di
incentivi all'esodo per le categorie  per  le  quali  i  processi  di
riorganizzazione determinino  eventuali  esuberi»  (comma  69);  alla
adozione di «provvedimenti relativi alla farmaceutica  convenzionata,
alla  distribuzione  diretta   dei   farmaci   nonche'   alla   spesa
farmaceutica  ospedaliera»  (comma  70);  alla   predisposizione   di
«controlli  di  appropriatezza   e   qualita'»   (comma   71);   alla
individuazione di interventi  di  riqualificazione  dell'offerta  dei
servizi sanitari sul territorio regionale (comma 72). 
    Per parte  propria,  i  commi  79  ed  80  del  medesimo  art.  1
stabiliscono che sono «prorogati sino al 30 giugno 2010  i  contratti
dei direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali e  delle
aziende ospedaliere attualmente in carica»,  previa  accettazione  da
parte  degli  interessati,  che,  contestualmente,  si  impegnano   a
realizzare le attivita'  idonee  al  raggiungimento  degli  obiettivi
connessi al piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario. 
    Infine, il comma 85 stabilisce che, allo scopo di «salvaguardare,
in  via  di  autotutela,  l'autonomia   legislativa,   regolamentare,
amministrativa, finanziaria e di bilancio della Regione», non possono
«essere apportate modifiche a disposizioni finanziarie, di bilancio e
contabili della Regione da parte di soggetti  diversi  dal  Consiglio
regionale, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale». 
    1.2. - Orbene, alla luce della delibera dell'11 luglio  2008  del
Presidente del Consiglio dei ministri,  le  disposizioni  di  cui  ai
commi 65, 85, 69, 73, 79 (e ai collegati  commi  da  80  ad  82)  del
citato art. 1 della legge regionale n. 14 del 2008  si  paleserebbero
costituzionalmente illegittimi, per i motivi di seguito illustrati. 
    1.2.1. - Con specifico riferimento al  comma  85,  il  ricorrente
assume che detta norma, nel riservare in via esclusiva  al  Consiglio
regionale, al Presidente della Regione ed alla Giunta  regionale,  la
potesta'  di  apportare  modifiche  a  disposizioni  finanziarie,  di
bilancio  e  contabili  della  Regione,  «esclude  chiaramente  e  di
conseguenza che siffatta potesta' possa  competere,  pur  nell'ambito
del concordato e vincolante piano di rientro del disavanzo  sanitario
regionale», al commissario ad acta, sebbene quest'ultimo si  ponga  -
ai sensi dell'art. 4, comma 2, del gia' citato decreto-legge  n.  159
del 2007 -  «come  organo  statale  straordinario  sostitutivo  degli
ordinari organi regionali». 
    A sua volta, il precedente comma 65,  proprio  al  fine  di  dare
attuazione agli interventi prioritari, alla base della  procedura  di
commissariamento ad acta  per  il  piano  di  rientro  dal  disavanzo
sanitario,  prevede  che  siano  posti  in  essere   gli   interventi
specificati nei successivi commi da 66 a 72. La  loro  attuazione  da
parte della Regione, tuttavia,  e'  destinata  a  compiersi  soltanto
attraverso i suoi organi ordinari e con provvedimenti  degli  stessi,
senza alcun riferimento alle competenze e funzioni del commissario, e
dunque in assenza di quel necessario raccordo  istituzionale  imposto
dal «doveroso rispetto del principio di leale collaborazione». Viene,
pertanto,  ignorato   totalmente   -   si   duole   il   ricorrente -
«l'intervenuto esercizio del potere sostitutivo da parte del  Governo
e conseguentemente il "ruolo" a tal fine assegnato al commissario  ad
acta», le cui  funzioni  «vengono  sostanzialmente  limitate  se  non
addirittura  svuotate»,  in  particolare  con  riferimento  a  quegli
«interventi  prioritari»,  al  medesimo  commissario   specificamente
affidati dalla lettera a) della citata  delibera  del  Consiglio  dei
ministri dell'11 luglio 2008. 
    Le due disposizioni, dunque, si porrebbero in contrasto  con  gli
artt. 120, secondo comma, e 5 Cost.,  nonche'  con  il  principio  di
leale collaborazione, atteso che il loro contenuto «si traduce  e  si
sostanzia  nel  disconoscimento  dello  stesso  potere  sostitutivo»,
esercitato a tutela di  interessi  essenziali  unitariamente  facenti
capo allo Stato, «come ultimo  responsabile  del  mantenimento  della
unita' ed indivisibilita' della Repubblica». 
    1.2.2. - Sempre in relazione al comma 85 e' dedotta la violazione
anche degli artt. 118, primo comma, e 120, secondo comma, Cost. 
    Richiamata,  infatti,  quella  giurisprudenza  -  e'  citata   le
sentenza n. 303 del 2003  che  ha  dato  origine  a  tale  indirizzo,
nonche' le sentenze n. 168 del 2008 e n. 6 del 2004 - secondo cui  la
legge statale, pur nelle  materie  oggetto  di  potesta'  legislativa
concorrente  dello  Stato  e  delle  Regioni,  «puo'   legittimamente
attribuire funzioni amministrative a livello centrale,  per  esigenze
di carattere unitario, ed al tempo stesso regolare l'esercizio  delle
stesse  funzioni,   ovviamente   nel   rispetto   dei   principi   di
sussidiarieta', differenziazione  ed  adeguatezza  nella  allocazione
delle  medesime»,  il  ricorrente  assume  che,  per  effetto   della
previsione contenuta nell'impugnato comma 85, «si viene a negare e ad
escludere in assoluto il potere del legislatore  statale,  pur  nella
ricorrenza di esigenze di carattere unitario (e sempre  nel  rispetto
dei ricordati principi), di intervenire a  modifica  di  disposizioni
normative  e/o  amministrative,  adottate   dai   competenti   organi
regionali in materia finanziaria, contabile e di bilancio». 
    Di qui, pertanto, l'ipotizzato contrasto con gli artt. 118, primo
comma, e 120, secondo comma, Cost. 
    1.2.3. - Le disposizioni di cui ai commi  69  e  73  dell'art.  1
dell'impugnata legge regionale violerebbero, invece, gli artt. 3,  97
e 81, quarto comma, Cost. 
    Esse, intervenendo nella «materia  del  personale  sanitario  del
servizio sanitario regionale», risultano emanate al dichiarato  scopo
«di dare attuazione agli interventi prioritari  posti  a  base  della
procedura di commissariamento ad acta per il  piano  di  rientro  dal
disavanzo sanitario». In  tale  prospettiva,  pertanto,  prevedono  -
secondo quanto indicato dal ricorrente - «la individuazione di  forme
di  incentivazione  economica   per   la   mobilita'   volontaria   e
l'autorizzazione  all'attivazione  di  meccanismi  di  incentivazione
all'esodo per le categorie in esubero» (comma 69, lettere  b)  e  c),
nonche' «la necessita' di un esplicito parere positivo del Presidente
della  Regione»,  da   rendere   (comma   73)   «anteriormente   alla
pubblicazione di bandi di concorso o di avvisi  per  l'assunzione  di
personale a tempo determinato  e  la  instaurazione  di  rapporti  di
collaborazione, consulenze ed altre tipologie contrattuali», cio' «ai
fini  del  rientro  nell'equilibrio  economico  finanziario  previsto
dall'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della  legge  n.  311  del
1994» (recte: 2004). 
    Siffatte previsioni, tuttavia, sebbene dichiaratamente dirette  -
prosegue  il  ricorrente  -  allo  scopo  di  dare  attuazione   agli
interventi    «prioritari»    individuati    nella    delibera     di
commissariamento, in conformita' al piano di  rientro  del  disavanzo
sanitario, risulterebbero non «coerenti con le relative  indicazioni»
e, per di piu', anche adottate  «in  difetto  di  qualsiasi  previsto
coordinamento  con  i  poteri  a  tal  fine  attribuiti  al  nominato
commissario ad acta», giacche' «risultano illogicamente  sovrapporsi»
ai medesimi. E cio' in quanto, in primo luogo, «non  disciplinano  in
alcun modo (e tanto  meno  potenziano)  il  blocco  del  turn  over»,
individuato invece -  al  punto  numero  1  della  lettera  a)  della
delibera di commissariamento - «come uno dei "mezzi"  essenziali  per
la razionalizzazione ed il contenimento della  spesa  del  personale,
nonche', in secondo luogo, in quanto «introducono, con la  previsione
di incentivi, ulteriori fattori  di  spesa  non  quantificati  e  non
coperti da mezzi finanziari per farvi fronte». 
    Su tali basi, quindi, viene dedotta  la  violazione  dell'art.  3
Cost.,  «per  la   irragionevolezza   intrinseca   delle   menzionate
disposizioni, per la non coerenza e  comunque  per  la  inadeguatezza
delle stesse rispetto alle finalita' dichiaratamente perseguite». 
    Viene, inoltre, ipotizzato il contrasto con gli artt.  97  e  81,
quarto comma, Cost.,  rispettivamente,  «per  la  incisione  negativa
della introdotta disciplina sul buon andamento  dell'amministrazione,
in difetto  di  qualsiasi  previsto  coordinamento  tra  i  delineati
interventi regionali e quelli prioritariamente da perseguire  per  le
medesime finalita' dal nominato commissario ad acta», ed  in  ragione
del «rilevato difetto di qualsiasi  previsione  dei  mezzi  per  fare
fronte alle nuove e maggiori spese  a  carico  del  gia'  deficitario
bilancio sanitario regionale, conseguenti all'erogazione di incentivi
economici al personale sanitario eccedente». 
    1.2.4. - Quanto, conclusivamente, alle previsioni di cui al comma
79 (ed ai correlati commi da 80 ad 82), se ne assume l'illegittimita'
costituzionale in riferimento agli artt. 117, terzo comma, nonche'  5
e 120, secondo comma, Cost. 
    Sottolinea, invero, il ricorrente che, ai sensi del citato  comma
79, «nelle more della riorganizzazione della rete ospedaliera  e  del
riassetto istituzionale delle aziende sanitarie, sono prorogati  sino
al 30 giugno 2010 i contratti dei direttori  generali  delle  aziende
unita' sanitarie locali e delle aziende  ospedaliere  attualmente  in
carica»,  proroga,  peraltro,  che  e'   subordinata   alla   «previa
accettazione da parte degli  interessati,  che,  contestualmente,  si
impegnano a realizzare le attivita' idonee  al  raggiungimento  degli
obiettivi connessi al piano di  rientro  dai  disavanzi  del  settore
sanitario» (comma 80), nonche' estesa ai  direttori  sanitari  ed  ai
direttori amministrativi in carica  (comma  81),  essendosi,  infine,
previsto  che  la  mancata   realizzazione   degli   interventi   per
l'attuazione del  predetto  piano  operi  come  «causa  di  decadenza
dall'incarico di direttore generale» (comma 82). 
    Orbene, poiche' tale disciplina si  presenta  «inequivocabilmente
incompatibile e contrastante» con la previsione dell'art. 4, comma 2,
del gia' citato decreto-legge n. 159 del 2007, convertito dalla legge
n. 222 del 2007, secondo cui rientra tra le facolta' del  commissario
ad acta anche quella «di proporre alla Regione  la  sostituzione  dei
direttori generali delle aziende sanitarie  locali  e  delle  aziende
ospedaliere», deve ritenersi, nella  specie,  violato  «un  principio
fondamentale al quale il legislatore  e'  tenuto  a  conformarsi»  ai
sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Inoltre, tale «generalizzata ed automatica» proroga ex  lege  dei
contratti in corso con i direttori  generali  in  carica  (rimovibili
dall'incarico dalla Giunta regionale solo nell'ipotesi  di  accertata
mancata realizzazione degli interventi per l'attuazione del piano  di
rientro), traducendosi nella negazione della  facolta'  spettante  al
Commissario di proporre alla Regione la loro sostituzione,  e  dunque
in «un disconoscimento» di quel potere di sostituzione  degli  organi
regionali  «preordinato   alla   tutela   di   interessi   essenziali
unitariamente facenti capo allo Stato ed esercitati dal  Governo  con
la  nomina  del  predetto  commissario»,  comporterebbe,  secondo  il
ricorrente, una violazione anche degli artt. 5 e 120, secondo  comma,
Cost. 
    2. - Si e' costituita in giudizio - peraltro  tardivamente  -  la
Regione Lazio chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile
o, in subordine, non fondato. 
    3. - In data 23 ottobre 2009 la Regione Lazio ha  depositato  una
memoria  per  contestare  le  censure  proposte  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    In  via  generale,  essa  rileva   come   l'impugnativa   statale
risulterebbe  fondata  sull'assunto  che,  una  volta   nominato   il
commissario  ad  acta,  e  dunque  «scattato  il   provvedimento   di
sostituzione,  la  Regione,   nel   relativo   ambito,   risulterebbe
espropriata  di  tutte   le   sue   attribuzioni,   compresa   quella
legislativa». 
    Tale assunto, pero', e'  -  a  suo  dire  -  «inaccettabile»,  in
quanto, «anche a voler accedere  all'opinione  secondo  la  quale  il
potere sostitutivo ex art. 120 Cost. implicherebbe l'attribuzione  di
poteri normativi», sicche' gli stessi sarebbero «capaci  di  derogare
anche alle prescrizioni di livello legislativo, in  analogia  con  le
ordinanze di necessita'», dovrebbe pur sempre essere fatto salvo  «il
limite della riserva costituzionale di competenza  concorrente  delle
Regioni  in  materia  sanitaria».  Resterebbe,   dunque,   ferma   la
competenza legislativa regionale,  che  potrebbe  essere  «esercitata
anche in pendenza del potere  sostitutivo»  e  che,  anzi,  «dovrebbe
determinare la cessazione di quest'ultimo qualora  realizzi»  -  come
nel caso di specie - «l'adempimento, sia pure tardivo, degli obblighi
gravanti sulla Regione». 
    Tanto premesso in termini generali,  la  resistente  contesta  la
fondatezza  delle  singole  censure  proposte  dal   Presidente   del
Consiglio dei ministri. 
    3.1. - Quanto, in particolare, al comma 65, dal momento  che  «si
limita a prevedere la "legificazione"  degli  obiettivi  fissati  dal
piano di rientro del disavanzo», esso, lungi dall'interferire con  le
attribuzioni del commissario, costituirebbe un «presupposto utile» al
suo operato, consentendogli di «intervenire senza subire alcun limite
derivante  dalle  precedenti  prescrizioni  legislative   regionali».
Difatti, erronea sarebbe  l'ipotesi  formulata  dal  ricorrente,  che
interpreta la norma nel senso di riferire «gli  interventi  attuativi
dei  suddetti  obiettivi   all'apparato   organizzativo   regionale»,
giacche' il silenzio da essa serbato sui destinatari andrebbe inteso,
al contrario, nel senso che tali  interventi  «vanno  realizzati  dal
commissario ad acta». 
    3.2.  -  Non  diversamente,  sarebbe   frutto   «di   un   errore
prospettico» anche la lettura del comma  85,  secondo  cui  la  norma
«escluderebbe il commissario ad acta  dalla  gestione  del  disavanzo
sanitario. In realta' -  assume  la  Regione  -  si  tratta  di  «una
disposizione "generale", una dichiarazione-manifesto», con la quale -
anche alla stregua della legge  5  maggio  2009,  n.  42  (Delega  al
Governo  in   materia   di   federalismo   fiscale,   in   attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione) - si intende riaffermare che «i
settori del bilancio, finanziario e contabile della  Regione  debbono
rimanere saldamente nelle mani di quest'ultima, nonostante la deroga,
transitoria ed  eccezionale,  per  colmare  il  disavanzo  sanitario,
introdotta con l'intervento  sostitutivo  del  Governo  ex  art.  120
Cost.». 
    La Regione contesta, inoltre,  la  decisione  del  ricorrente  di
censurare il comma 85 deducendo anche  la  violazione  dell'art.  118
Cost., giacche' il potere sostitutivo invocato  dal  Governo  «impone
l'adozione di un parametro costituzionale  eccezionale,  disciplinato
dall'art.  120  Cost.,  alternativo  a  quello  ordinario   contenuto
nell'art. 118 Cost.». 
    3.3. - Le censure relative ai commi da 69 a 73 sarebbero, invece,
«decadute» per effetto del ius superveniens recato dall'art. 5, comma
1, della legge della Regione Lazio 20 maggio 2009, n. 17  (Variazione
al  bilancio  di  previsione  della  Regione  Lazio  per  l'esercizio
finanziario 2009). 
    In base a tale norma  il  rinvio  al  Presidente  della  Regione,
contenuto nel comma 73, e' stato sostituito con quello al commissario
ad acta, con la conseguenza di porre «sotto l'egida  di  quest'ultimo
qualsiasi provvedimento relativo al personale sanitario  al  fine  di
valutarne   la   coerenza   con   l'obiettivo    di    fondo    della
razionalizzazione e del contenimento della spesa del  personale».  Di
conseguenza,  anche  la  previsione  generica  di  incentivi  per  la
mobilita'  volontaria  e  l'esodo  costituisce  ormai  uno  strumento
rimesso alla decisione del commissario. 
    Nega, inoltre, la Regione il  contrasto  con  l'art.  81,  quarto
comma, Cost., in quanto «l'indeterminatezza della previsione, in  uno
con la non definitivita' della spesa, escludono l'obbligo di indicare
la copertura nel bilancio regionale a siffatte eventuali futuri  atti
di incentivazione». 
    3.4. - Su di un «presupposto falso» risulterebbe, infine, fondata
la censura che investe i commi 79, 80, 81 e 82. 
    Non  sarebbe,  infatti,  vero  che  l'art.  4,   comma   2,   del
decreto-legge  n.  159  del  2007,  convertito,  con   modificazioni,
dall'art. 1 della legge n. 222 del 2007, preveda una «proposta», alle
Regioni,  da  parte  del  commissario  ad  acta,   in   merito   alla
sostituzione dei direttori generali, contemplando solo «il potere  di
quest'ultimo  di  sospendere,   ma   "motivatamente",   i   direttori
generali», affidandone le  funzioni  ad  altro  soggetto.  La  norma,
dunque, non risponderebbe «al principio della sostituzione necessaria
dei direttori generali», consentendo  tale  evenienza  unicamente  se
giustificata dalla «inadeguatezza, dimostrata dal soggetto  collocato
in   posizione   apicale,   alla   realizzazione   degli    obiettivi
programmati», realizzazione, non a  caso,  oggetto  di  una  verifica
semestrale in forza di quanto previsto dal comma 82. 
    Peraltro, la circostanza che tale verifica - nuovamente in  forza
di quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 17 del 2009 -
sia stata affidata al Commissario renderebbe «non piu' attuale» anche
tale censura. 
    4. - Il Presidente del Consiglio ha depositato, a propria  volta,
una memoria in data 26 ottobre 2009. 
    Preso atto, preliminarmente, delle modifiche apportate alla legge
impugnata dal citato art. 5, comma 1, della legge della Regione Lazio
n. 17 del 2009  ed  inoltre  della  circostanza  che,  ai  sensi  del
successivo comma 2, tali modificazioni «si  applicano  per  tutta  la
durata del commissariamento ad acta», con cio'  intendendo  riferirsi
«anche al periodo di commissariamento anteriore all'entrata in vigore
della stessa  legge»,  il  ricorrente  ritiene  che  la  materia  del
contendere possa considerarsi  cessata  «almeno  nei  riflessi  degli
interventi di  realizzazione  del  piano  di  rientro  specificamente
considerati» dalle norme modificate. 
    Tuttavia, dalla modifica legislativa - che pure ha  investito  la
lettera b) del comma 66, il comma 67, la lettera c) del comma 68,  le
lettere a) e b) del comma 70 ed i commi  73,  74,  75  e  82  -  sono
rimasti estranei non solo gli interventi previsti dalle lettere a)  e
b) del comma 68 e dai commi 69, 71 e  72,  ma  anche  la  «perentoria
formulazione» del comma 85, che conserva  inalterata  la  riserva  in
favore del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e  della
Giunta regionale,  in  relazione  alle  variazioni  da  apportare  «a
disposizioni finanziarie, di bilancio e contabili della Regione». 
    Del pari, non avrebbe conosciuto alcun mutamento  sostanziale  la
disciplina relativa ai direttori generali. Ferma,  infatti,  la  loro
proroga  ex  lege  fino  al  30  giugno  2010,  all'attribuzione   al
commissario, in luogo della Giunta regionale, del potere di  verifica
periodica dei loro risultati non sembrerebbe accompagnarsi  anche  il
riconoscimento del potere di dichiarare  la  decadenza  dall'incarico
nel caso di accertata  mancata  realizzazione  degli  interventi  per
l'attuazione del piano di rientro: permane, dunque, il contrasto  con
quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge  n.  159  del
2007, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge  n.  222
del 2007. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi  65,  69,
73, 79, 80, 81, 82 e 85, della legge della Regione  Lazio  11  agosto
2008,  n.  14  (Assestamento  del  bilancio  annuale  e   pluriennale
2008-2010 della Regione Lazio), per violazione, nel complesso,  degli
articoli 3, 5, 81, quarto comma, 97, 117,  terzo  comma,  118,  primo
comma, e 120, secondo comma, della Costituzione. 
    2. - Preliminarmente, il  ricorrente  deduce  che  detta  Regione
rientra tra quelle che - ai sensi dell'articolo 1, comma  180,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005),
nel testo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.
35 (Disposizioni urgenti nell'ambito  del  Piano  di  azione  per  lo
sviluppo  economico,  sociale  e   territoriale),   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80 -  hanno
sottoscritto con lo Stato l'accordo per il rientro dai disavanzi  nel
settore sanitario, impegnandosi a procedere ad una ricognizione delle
loro cause e ad elaborare un programma operativo di riorganizzazione,
riqualificazione o potenziamento del  servizio  sanitario  regionale,
nella  prospettiva  di  individuare  gli  interventi   necessari   al
perseguimento dell'equilibrio economico,  nel  rispetto  dei  livelli
essenziali di assistenza sanitaria. 
    Sul presupposto che non siano stati  rispettati  gli  adempimenti
previsti dal  citato  accordo,  concluso  il  28  febbraio  2007,  il
ricorrente  deduce  che  il  Consiglio  dei  ministri  -  dopo   aver
inutilmente  diffidato  la  Regione  ad  adottare  tutti   gli   atti
normativi,  amministrativi,  organizzativi  e  gestionali  idonei   a
garantire il conseguimento degli obiettivi del piano - si e'  avvalso
dei  poteri  sostitutivi  previsti  dall'art.   4,   comma   2,   del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in  materia
economico-finanziaria,  per  lo  sviluppo   e   l'equita'   sociale),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della  legge  29  novembre
2007, n. 222. Pertanto, con deliberazione  dell'11  luglio  2008,  il
Presidente della Regione e' stato nominato commissario ad acta per la
realizzazione del  piano  di  rientro  dal  disavanzo  regionale  nel
settore sanitario. 
    3. - Tanto premesso, il ricorrente - con riferimento  alla  legge
regionale n. 14 del 2008 - si duole del fatto che talune disposizioni
di quest'ultima, sebbene dichiaratamente dirette allo scopo  di  dare
attuazione agli interventi «prioritari» individuati nella delibera di
commissariamento, risulterebbero non «coerenti» con  detto  scopo  e,
per  di  piu',  anche  emanate  «in  difetto  di  qualsiasi  previsto
coordinamento  con  i  poteri  a  tal  fine  attribuiti  al  nominato
commissario ad acta», giacche' «risultano illogicamente  sovrapporsi»
ai medesimi. 
    3.1. - Con il ricorso si censurano, innanzitutto, i commi 65 e 85
del predetto art. 1 della legge regionale impugnata. 
    Essi prevedono, rispettivamente, che al «fine di dare  attuazione
agli  interventi  prioritari  posti  a  base   della   procedura   di
commissariamento ad acta  per  il  piano  di  rientro  dal  disavanzo
sanitario, sono posti in essere gli interventi di cui  ai  commi  66,
67,  68,  69,  70,  71  e  72»  (comma  65),  e  che,  al  «fine   di
salvaguardare,  in  via  di  autotutela,   l'autonomia   legislativa,
regolamentare,  amministrativa,  finanziaria  e  di  bilancio   della
Regione, di cui agli articoli 114, 117, 118 e 119 della  Costituzione
e agli articoli 14, 15, 16, 17, 57, 58 e 59 dello statuto  regionale,
non possono essere apportate modifiche a disposizioni finanziarie, di
bilancio e contabili della Regione da parte di soggetti  diversi  dal
Consiglio regionale, dal Presidente  della  Regione  e  dalla  Giunta
regionale» (comma 85). 
    Il ricorrente ipotizza la violazione degli artt. 5 e 120, secondo
comma, Cost., in quanto il contenuto dei predetti commi 65 ed  85  si
tradurrebbe e si  sostanzierebbe  nel  disconoscimento  dello  stesso
potere sostitutivo,  esercitato  a  tutela  di  interessi  essenziali
unitariamente facenti capo allo Stato, «come ultimo responsabile  del
mantenimento  della  unita'  ed  indivisibilita'  della  Repubblica»,
essendosi previsto che gli interventi di cui ai commi 66, 67, 68, 69,
70, 71 e 72 (pur necessari per dare attuazione al  piano  di  rientro
dal  disavanzo  sanitario)  siano  destinati  a  compiersi   soltanto
attraverso gli organi ordinari  della  Regione  e  con  provvedimenti
degli stessi, «senza alcun riferimento alle competenze e funzioni del
commissario», le cui attribuzioni verrebbero, cosi', «sostanzialmente
limitate se non addirittura svuotate». 
    Inoltre, con riferimento al comma 85, e' ipotizzata la violazione
degli artt. 118, primo comma, e 120, secondo comma,  Cost.,  giacche'
esso - nel riservare in via  esclusiva  al  Consiglio  regionale,  al
Presidente della Regione ed alla Giunta  regionale,  la  potesta'  di
apportare  modifiche  a  disposizioni  finanziarie,  di  bilancio   e
contabili della Regione - «viene a negare e ad escludere in  assoluto
il potere del legislatore statale, pur nella ricorrenza  di  esigenze
di carattere unitario», di «intervenire a  modifica  di  disposizioni
normative  e/o  amministrative,  adottate   dai   competenti   organi
regionali in materia finanziaria, contabile e di  bilancio»,  secondo
quel modello delineato dalla giurisprudenza costituzionale a  partire
dalla sentenza n. 303 del 2003. 
    3.2. - Una seconda censura e' indirizzata nei confronti dei commi
69 e 73, che prevedono, rispettivamente, «la individuazione di  forme
di  incentivazione  economica   per   la   mobilita'   volontaria   e
l'autorizzazione  all'attivazione  di  meccanismi  di  incentivazione
all'esodo per le categorie in esubero» (lettere b e c del comma  69),
nonche' stabiliscono la necessita' di un  esplicito  parere  positivo
del Presidente  della  Regione  per  la  pubblicazione  di  bandi  di
concorso  o  di  avvisi  per  l'assunzione  di  personale   a   tempo
determinato  e  la  instaurazione  di  rapporti  di   collaborazione,
consulenze ed altre tipologie contrattuali (comma 73). 
    I due citati commi violerebbero, in primo luogo, gli artt. 3 e 97
Cost., in quanto non sarebbero «coerenti» con la finalita'  avuta  di
mira dal legislatore, giacche', per un verso, risultano adottati  «in
difetto di qualsiasi previsto coordinamento con i poteri a  tal  fine
attribuiti al nominato commissario ad acta», cosi' determinando anche
una «incisione negativa» sul buon andamento dell'amministrazione,  ed
inoltre perche'  «non  disciplinano  in  alcun  modo  (e  tanto  meno
potenziano) il blocco del turn over», individuato invece -  al  punto
numero 1 della lettera a) della delibera di commissariamento -  «come
uno  dei  "mezzi"  essenziali  per   la   razionalizzazione   ed   il
contenimento della spesa del personale». 
    Essi, infine, sarebbero in contrasto con l'art. 81, quarto comma,
Cost., operando in «difetto di qualsiasi  previsione  dei  mezzi  per
fare fronte alle nuove e maggiori spese a carico del gia' deficitario
bilancio sanitario regionale, conseguenti all'erogazione di incentivi
economici al personale sanitario eccedente». 
    3.3. - Infine, un'ultima censura investe i commi 79,  80,  81  ed
82, i quali prevedono una generalizzata proroga, sino  al  30  giugno
2010, dei «contratti dei  direttori  generali  delle  aziende  unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere attualmente in  carica»,
proroga  estesa  anche  ai  direttori  sanitari   ed   ai   direttori
amministrativi. 
    Assume il  ricorrente  che  tale  scelta  e'  «inequivocabilmente
incompatibile e contrastante» con la previsione dell'art. 4, comma 2,
del gia' citato decreto-legge n. 159 del 2007, convertito dalla legge
n. 222 del 2007, secondo cui rientra tra le facolta' del  commissario
ad acta anche quella «di proporre alla Regione  la  sostituzione  dei
direttori generali delle aziende sanitarie  locali  e  delle  aziende
ospedaliere». 
    Viene, pertanto, ipotizzata la violazione, oltre che degli  artt.
5 e 120, secondo comma, Cost.,  anche  dell'art.  117,  terzo  comma,
Cost., enunciando il sopra citato  art.  4,  comma  2,  un  principio
fondamentale  della  materia  «tutela  della  salute»,  al  quale  il
legislatore regionale e' tenuto a conformarsi. 
    4. - Cosi' ricostruiti i termini  delle  questioni  proposte  dal
ricorrente, deve essere preliminarmente disattesa la tesi prospettata
dalla  Regione  Lazio,  secondo  cui,   «in   pendenza   del   potere
sostitutivo»  statale,  non  solo  resterebbe  ferma  la   competenza
legislativa  regionale,  ma   addirittura   si   «determinerebbe   la
cessazione» del  potere  sostitutivo,  qualora  si  realizzi  -  come
sarebbe avvenuto nel  caso  di  specie  -  «l'adempimento,  sia  pure
tardivo, degli obblighi gravanti sulla Regione». 
    Tale conclusione non puo' essere condivisa. 
    In  senso  contrario,  infatti,  deve  essere  richiamato  quanto
osservato da questa Corte nel vagliare la legittimita' costituzionale
dell'art. 1,  comma  277,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato -  legge  finanziaria  2006),   sospettato   di   essere
irragionevolmente  rigido,  non  prevedendo  la  possibilita'  di  un
intervento,  «ancorche'  tardivo»,  del   Presidente   della   Giunta
regionale proprio in relazione alle misure da adottare per il ripiano
dei  disavanzi  in  materia  sanitaria.  La  constatazione  che  tale
disposizione fosse sopraggiunta «all'esito di una persistente inerzia
degli organi regionali», espressiva «della volonta' di  sottrarsi  ad
un'attivita' provvedimentale pur imposta dalle esigenze della finanza
pubblica», e' stata ritenuta un'idonea «giustificazione  del  divieto
legislativo di adottare, da parte di  un  organo  gia'  inadempiente,
ulteriori misure», valutandosi, inoltre, le stesse come  suscettibili
«di vanificare l'obiettivo di  risanamento»  del  servizio  sanitario
regionale (sentenza n. 193 del 2007). 
    Alla stregua,  pertanto,  di  tale  principio,  che  deve  essere
condiviso, il preteso tardivo adempimento degli impegni  assunti  con
l'accordo concluso il 28 febbraio 2007, che la Regione  Lazio  assume
di aver operato con la legge n. 14 del 2008, lungi dal comportare  la
cessazione del potere sostitutivo statale, deve  essere  vagliato  da
questa Corte proprio nella prospettiva - indicata dal ricorrente - di
stabilire se le funzioni attribuite al commissario ad acta, in virtu'
della deliberazione governativa  dell'11  luglio  2008,  siano  state
«sostanzialmente limitate se non addirittura svuotate». 
    Si tratta di una valutazione, da compiersi - come concordano, del
resto, le stesse parti - anche alla  luce  della  sopravvenuta  legge
regionale 20 maggio 2009, n. 17 (Variazione al bilancio di previsione
della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009), il cui art. 5,
comma 1, reca modificazioni  proprio  di  talune  norme  della  legge
oggetto della presente impugnazione. 
    5. - Ancora  in  via  preliminare,  va  osservato  che  la  legge
regionale  n.  14  del  2008  contiene   numerose   disposizioni   di
assestamento del bilancio annuale e pluriennale della  Regione  Lazio
per il triennio dal 2008 al 2010, che sono pero' estranee al  settore
sanitario. 
    Si tratta di disposizioni che spaziano nei campi piu'  disparati:
solo alcune di esse, a partire dal comma 65 dell'art.  1,  concernono
specificatamente  la  sanita'  regionale.  In  realta',  oggetto   di
impugnazione da  parte  dello  Stato  sono  soltanto  quelle  che,  a
giudizio del ricorrente, interferiscono con  i  poteri  spettanti  al
commissario ad acta  incaricato  della  realizzazione  del  piano  di
rientro dai  disavanzi  maturati  nel  settore  sanitario.  Le  altre
disposizioni, che pure concernono  lo  stesso  settore,  senza  pero'
introdurre normative contrastanti con i suddetti poteri, non  formano
oggetto  di  impugnazione.  Al  riguardo,  basti  considerare  quelle
relative  al  riassetto  della  rete  ospedaliera  (comma  66),  alla
semplificazione  e  razionalizzazione  dei  servizi   delle   aziende
sanitarie locali e delle altre aziende  sanitarie  (comma  67),  alla
centralizzazione  degli  acquisti  (comma  68),   alla   farmaceutica
convenzionata  e  alla  distribuzione  dei  farmaci  (comma  70),  ai
controlli   di   appropriatezza   e   qualita'   (comma   71),   alla
riqualificazione dell'offerta dei servizi  sanitari  (comma  72),  al
divieto di procedere all'assunzione di nuovo  personale  (comma  75),
alla  nullita'  degli  atti  dei  direttori  generali  delle  aziende
sanitarie posti in essere in violazione delle disposizioni  contenute
nei  commi  73,  74  e  75  ed  infine   alle   autorizzazioni   alla
realizzazione di strutture sanitarie  e  all'esercizio  di  attivita'
sanitarie e socio sanitarie (commi 77 e 78), nonche' alle strutture e
ai professionisti  privati,  agli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico, alle strutture classificate e  ai  policlinici
universitari (comma 83). 
    Per contro, le disposizioni dell'art. 1 che  formano  oggetto  di
contestazione sono riconducibili a tre ambiti. 
    Rilevano, in primo luogo, quelle (commi 85 e 65) che  individuano
negli organi ordinari della Regione i soli legittimati  ad  apportare
modifiche alle «disposizioni finanziarie,  di  bilancio  e  contabili
della Regione», con la conseguenza della esautorazione dei poteri del
commissario ad acta, il quale sarebbe impossibilitato ad apportare le
suddette modifiche e, dunque, a svolgere appieno le sue  funzioni  di
organo straordinario  dello  Stato  ai  sensi  dell'art.  120  Cost.,
nonche' ad intervenire secondo quel modus  operandi  delineato  dalla
giurisprudenza di questa Corte a partire dalla sentenza  n.  303  del
2003. 
    In secondo luogo, la censura proposta dallo  Stato  si  indirizza
contro quelle disposizioni a favore del personale (commi 69,  lettere
b e c, e 73),  che,  oltre  ad  essere  prive  di  coerenza  con  gli
obiettivi  fissati  nella  delibera  di   commissariamento   (ed   in
particolare  con  la  previsione   del   blocco   del   turn   over),
comporterebbero - tra l'altro - nuove e maggiori spese, senza neppure
l'indicazione delle relative fonti di copertura. 
    Infine, il ricorso del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
concerne le scelte (commi 79, 80, 81 e 82) relative alle  figure  dei
direttori generali, nonche' dei direttori amministrativi e  sanitari,
di aziende sanitarie locali e ospedaliere, scelte  che  si  assumono,
nuovamente, non in linea con quanto  previsto  dal  provvedimento  di
commissariamento. 
    6. - La questione avente ad  oggetto  il  predetto  comma  85  e'
fondata, nei limiti di seguito precisati. 
    6.1. - Sebbene tale  comma  sia  collocato  tra  le  disposizioni
dedicate al settore sanitario (settore non individuato, peraltro, con
un capo o un titolo autonomo nel testo legislativo de quo),  esso  si
riferisce all'intero contenuto della legge regionale di  assestamento
del bilancio, non ricavandosi dalla lettura della norma argomenti, di
segno diverso, che inducano a ritenere le disposizioni  dallo  stesso
enunciate limitate esclusivamente alla sanita' regionale. 
    Ne  consegue   che   il   comma   85   deve   essere   dichiarato
costituzionalmente illegittimo solo nella parte in  cui  non  esclude
dall'ambito della sua operativita' le funzioni  e  le  attivita'  del
commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione  del  piano
di rientro. 
    Tale conclusione e' imposta dalla constatazione che la scelta  di
riservare  esclusivamente  agli  organi  ordinari  della  Regione  la
modifica delle «disposizioni finanziarie, di bilancio  e  contabili»,
pur quando esse presentino profili di interferenza  con  l'attuazione
del piano di rientro  dal  disavanzo  sanitario,  si  risolve  in  un
obiettivo svuotamento dei poteri del commissario ad acta, e dunque in
una violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. 
    Nella medesima prospettiva, del resto,  nel  caso  di  specie  il
potere sostitutivo risulta esercitato non solo  in  forza  di  quanto
previsto dall'art. 4, comma 2, del gia' citato decreto-legge  n.  159
del 2007, convertito nella  legge  n.  222  del  2007,  ma,  piu'  in
generale, nel rispetto delle condizioni  all'uopo  individuate  dalla
giurisprudenza costituzionale. 
    Questa  Corte,  difatti,  ha   affermato   la   necessita'   «che
l'esercizio dei poteri sostitutivi sia previsto e disciplinato  dalla
legge, la quale deve altresi' definirne i presupposti  sostanziali  e
procedurali; che la sostituzione riguardi il  compimento  di  atti  o
attivita'  prive  di  discrezionalita'   nell'an;   che   il   potere
sostitutivo sia esercitato da un organo di Governo o  sulla  base  di
una decisione di questo; che la legge  predisponga  congrue  garanzie
procedimentali, in conformita' al principio di leale  collaborazione»
(sentenza n. 240 del 2004; in senso  conforme  sentenza  n.  383  del
2005). 
    E', infine, da aggiungere che alla base dell'esercizio del potere
sostitutivo, nell'ipotesi in esame,  si  pone  pur  sempre  l'inerzia
della Regione nel dare attuazione a quanto concordato con il Governo,
sicche' la scelta «di aderire alle intese ed agli accordi» e'  frutto
di  una  autonoma  determinazione  regionale,  e  non  puo',  dunque,
«ritenersi coartata», dal momento  che  le  Regioni  «potrebbero  pur
sempre scegliere di non addivenire alle intese in questione,  facendo
fronte al deficit con i propri strumenti finanziari ed organizzativi»
(sentenza n. 97 del 2007). 
    7. - Non e', invece,  fondata  la  questione  avente  ad  oggetto
l'impugnazione del comma 65. 
    7.1. - Il silenzio serbato da tale norma  sui  destinatari  degli
«interventi   prioritari   posti   a   base   della   procedura    di
commissariamento ad acta  per  il  piano  di  rientro  dal  disavanzo
sanitario» (ai quali essa fa riferimento nel richiamare le previsioni
contenute nei commi 66, 67, 68, 69, 70, 71 e  72),  rende  la  stessa
priva  di  autonomo  contenuto  precettivo  e,  di  riflesso,   della
capacita' di ledere le prerogative del commissario. 
    Era,  pertanto,  onere  del  ricorrente  -  nel   dolersi   della
circostanza che quegli interventi risultano affidati  (almeno  stando
alla formulazione dei  citati  commi  da  66  a  72,  anteriore  alle
modifiche apportate dall'art. 5 della legge regionale n. 17 del 2009)
agli organi ordinari della Regione,  «senza  alcun  riferimento  alle
competenze e funzioni  del  commissario»  -  procedere  alla  diretta
impugnativa, sotto questo profilo,  dei  suddetti  commi,  cio'  che,
invece, non e' avvenuto. 
    8. - E' fondata  la  questione  relativa  al  comma  69,  la  cui
impugnativa deve intendersi limitata alle sole lettere b) e c) e  non
anche estesa alla  lettera  a),  che  riguarda  l'istituzione  di  un
Osservatorio  regionale  per  il  governo  delle  richieste  e  delle
disponibilita' di personale del comparto sanita' posto in mobilita'. 
    8.1. - Invero, le misure di cui alle suindicate lettere del comma
in  esame  -  consistenti  nella  previsione  tanto  di   «forme   di
incentivazione economica per  la  mobilita'  volontaria»,  quanto  di
«meccanismi  di  incentivi  all'esodo»  del  personale  del  comparto
sanita'  -  si  presentano,  innanzitutto,  non   coerenti   rispetto
all'obiettivo  -  pur  dichiaratamente  perseguito  -   del   rientro
nell'equilibrio economico finanziario previsto  dall'accordo  di  cui
all'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004. 
    Le stesse, inoltre, essendo adottate  «in  difetto  di  qualsiasi
previsto coordinamento con i poteri a tal fine attribuiti al nominato
commissario  ad   acta»,   risultano   effettivamente   destinate   a
sovrapporsi a questi ultimi. 
    Ricorrono,  dunque,  i  denunciati   vizi   di   irragionevolezza
intrinseca e di violazione del principio  del  buon  andamento  della
pubblica  amministrazione,   che   impongono   la   declaratoria   di
illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. 
    9. - Ad  analoga  conclusione  non  puo',  viceversa,  pervenirsi
quanto alla impugnativa del  comma  73,  dovendo  ritenersi  cessata,
rispetto a tale norma, la materia del contendere. 
    La modifica apportata al suo testo dal gia' citato art.  5  della
legge regionale n. 17 del 2009 (consistente nella sostituzione  delle
parole «Commissario ad acta per il piano  di  rientro  dal  disavanzo
sanitario» a quelle «Presidente della Regione») vale  a  superare  in
radice il profilo di  sovrapposizione  tra  le  funzioni  dell'uno  e
dell'altro organo che costituisce uno dei  motivi  di  doglianza  del
ricorrente. 
    Per altro verso,  poi,  la  circostanza  che  spetti  proprio  al
commissario  ad  acta  il  compito  di  esprimere  un  parere   sulla
pubblicazione dei bandi di concorso o degli avvisi  per  l'assunzione
di personale a tempo determinato, nonche'  per  la  instaurazione  di
rapporti   di   collaborazione,   consulenze   ed   altre   tipologie
contrattuali, induce a ritenere che egli  svolgera'  tale  incombente
nella consapevolezza che la delibera  di  commissariamento  individua
nel  blocco  del  turn  over  uno  dei  mezzi   essenziali   per   la
razionalizzazione ed il contenimento della spesa del personale. 
    Ne', infine, e' da sottacere la circostanza che la norma  qui  in
esame deve essere coordinata con  quella  di  cui  al  comma  75  del
medesimo art. 1, secondo cui «in caso di mancato conseguimento  degli
obiettivi di risparmio di spesa previsti dalle norme di cui al  comma
73, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di  nuovo  personale,
fatti  salvi  l'eventuale  reclutamento  di  profili  infungibili  ed
indispensabili al fine del mantenimento  dei  livelli  essenziali  di
assistenza (LEA) preventivamente autorizzati dal commissario ad  acta
per il piano di  rientro  dal  disavanzo  sanitario  e  la  mobilita'
infraregionale tra le aziende  e  gli  enti  del  servizio  sanitario
regionale». 
    Difatti, proprio la constatazione  che  il  citato  comma  75  ha
disposto,  nel  settore  sanitario,  un  generalizzato  «divieto   di
procedere ad assunzioni di nuovo personale», induce ad escludere  che
il  censurato  comma  73  possa  legittimare  misure  di   incremento
dell'organico del settore  sanitario  regionale  e  che  costituisca,
quindi, norma che individua nuove e maggiori spese. 
    10.   -   Sono,   infine,   costituzionalmente   illegittime   le
disposizioni di cui ai commi 79, 80, 81 e 82. 
    10.1. - La proroga automatica, disposta dal comma 79 fino  al  30
giugno 2010, dei direttori generali, nonche' dei direttori sanitari e
amministrativi, in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  della
legge regionale n. 14 del 2008,  si  pone  in  contrasto  con  quanto
stabilito  dalla  piu'  volte  citata  deliberazione  governativa  di
commissariamento, oltre che con la previsione dell'art. 4,  comma  2,
del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito dalla legge n. 222  del
2007. 
    In particolare, in forza di quanto disposto dal  citato  art.  4,
comma 2, rientra tra le facolta' del commissario ad  acta -  dopo  la
modifica apportata al testo di tale norma dall'art. 1, comma  1,  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154  (Disposizioni  urgenti  per  il
contenimento della  spesa  sanitaria  e  in  materia  di  regolazioni
contabili  con  le  autonomie  locali),  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2008,  n.
189 - il potere non  gia'  soltanto  di  proporre  alla  Regione  «la
sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali  e
delle aziende ospedaliere», bensi' quello di «motivatamente disporre»
la «sospensione dalle funzioni» dei direttori generali, facolta'  che
implica,  evidentemente,  anche  quella  della   loro   sostituzione,
trattandosi di assicurare, con  tale  misura,  la  continuita'  nello
svolgimento di incarichi che - per il loro  carattere  apicale -  non
tollerano alcuna vacatio. 
    Ricorre, dunque, anche in questo  caso  la  violazione  dell'art.
120, secondo comma, Cost., in quanto - a prescindere dalla  questione
relativa alla legittimita' in se' della  previsione  di  una  proroga
automatica e  generalizzata  dei  direttori  generali  delle  aziende
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, questione  non  dedotta
dalla ricorrente - la disciplina recata dalle norme impugnate integra
una menomazione delle attribuzioni del commissario ad acta. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  69,
lettere b) e c), della legge della Regione Lazio 11 agosto  2008,  n.
14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale  2008-2010  della
Regione Lazio); 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  commi  79,
80, 81 e 82, della medesima legge della Regione Lazio n. 14 del 2008; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  85,
della medesima legge della Regione Lazio n. 14 del 2008, nella  parte
in cui non esclude dall'ambito della sua operativita' le  funzioni  e
le attivita'  del  commissario  ad  acta  nominato  dal  Governo  per
l'attuazione del piano di rientro; 
    Dichiara  cessata  la  materia  del  contendere  in  ordine  alla
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 73, della
medesima legge della Regione Lazio n. 14  del  2008,  proposta  -  in
riferimento  agli  articoli  3,  97  e  81,   quarto   comma,   della
Costituzione - dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 65, della medesima legge della Regione Lazio n. 14
del 2008, proposta - in riferimento agli articoli 5  e  120,  secondo
comma, della Costituzione - dal Presidente del Consiglio dei ministri
con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Quaranta 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 14 gennaio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola