IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia
e delle finanze
di concerto con
L'ISPETTORE GENERALE CAPO
della tutela della qualita' e repressioni frodi
dei prodotti agro-alimentari del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al
sistema penale;
Visto l'art. 20, primo comma del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, secondo cui l'importo dovuto per
ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del
secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, e'
aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi
nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23
dicembre 2008 emanato di concerto con il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, con cui l'importo e' stato fissato
in euro 109,63;
Considerato che il predetto indice di valutazione e' risultato per
l'anno 2008 pari al 3,2 %;
Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo
di euro 109,63 suindicato;
Decreta:
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale l'importo
da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni,
alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art.
15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in euro
113,14.
Roma, 16 dicembre 2009
Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia
e delle finanze
Canzio
L'Ispettore generale capo
della tutela della qualita' e repressione frodi
dei prodotti agro-alimentari del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali
Serino