REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2009, n. 27 

  Modifiche al regolamento emanato con decreto del  Presidente  della
Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento  di  attuazione
del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «L.R.  23
marzo 2000, n. 42»). 
(GU n.4 del 23-1-2010)

 
  (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 
                         del 15 giugno 2009) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                              Preambolo 
 
    Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto; 
    Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico  delle
leggi regionali in materia di turismo) e in particolare l'art. 158; 
    Visto il regolamento emanato con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento  di  attuazione
del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «L.R.  23
marzo 2000, n. 42»): 
    Visto il parere del comitato tecnico di direzione (CTD), espresso
nella seduta del 26 febbraio 2009; 
    Visti i pareri delle competenti  strutture  di  cui  all'art.  29
della legge  regionale  5  agosto  2003,  n.  44  (Ordinamento  della
dirigenza e della struttura operativa della regione.  Modifiche  alla
legge regionale 17 marzo 2000, n.  26  «Riordino  della  legislazione
regionale in materia di organizzazione del personale»); 
    Vista la  preliminare  deliberazione  della  Giunta  regionale  6
aprile 2009, n. 246; 
    Visto il parere della commissione consiliare competente ai  sensi
dell'art. 42, comma 2 dello Statuto,  espresso  nella  seduta  del  6
maggio 2009; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 giugno  2009,  n.
463; 
    Considerato quanto segue: 
    1. l'art. 49-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 18/R/2001 fissava  al  30  giugno  2009  il  termine  di
adeguamento per la realizzazione di interventi strutturali  da  parte
dei titolari delle strutture ricettive; 
    2.  Tali   interventi   strutturali   necessitano   di   adeguati
investimenti e la coincidenza del termine  originario  con  l'attuale
periodo   di   crisi   economica   internazionale    li    renderebbe
particolarmente gravosi per gli interessati. Si prevede  pertanto  un
termine  piu'  ampio  per  la  realizzazione  degli   interventi   di
adeguamento suddetti; 
    si approva il presente regolamento: 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'articolo 49-bis del d.p.g.r. 18/R/2001 
 
    1. Al comma  2  dell'art.  49-bis  del  regolamento  emanato  con
decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R
(Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi  regionali  in
materia di turismo «Leggre regionale 23 marzo 2000, n. 42») le parole
«30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010». 
    Il presente regolamento e' pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione Toscana. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana. 
      Firenze, 4 giugno 2009 
 
                               MARTINI