MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 ottobre 2009 

Modifica del  decreto  22  gennaio  2008,  in  materia  di  procedure
relative al Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di
interesse locale. (10A00775) 
(GU n.20 del 26-1-2010)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 55  della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448  (legge
finanziaria 2002), che ha istituito a decorrere dal 2002,  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo  nazionale  per  la
realizzazione di infrastrutture di interesse locale, e in particolare
il comma 3, come modificato dall'art. 70, comma  4,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, il quale ha stabilito  che  le  disponibilita'
del  predetto  Fondo  sono  ripartite  con   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  il  cui  schema  e'  trasmesso  al
Parlamento entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'acquisizione del
parere delle competenti commissioni; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  4
febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2003,
n. 73, attuativo del menzionato art. 55 della legge n.  448/2001  per
l'anno 2002; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  18
luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  10  settembre
2003, n. 210, con il quale  e'  stato  effettuato  il  riparto  dello
stanziamento 2003  del  Fondo  summenzionato  e  sono  state  dettate
modalita' di ammissione al predetto Fondo per l'anno 2003; 
  Vista la sentenza 20-29 gennaio 2004, n. 49, con la quale la  Corte
costituzionale ha dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  degli
articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
  Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di enti locali.  Proroga  di  termini  di  deleghe
legislative», convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  maggio
2004, n. 140; 
  Visto,  in   particolare,   l'art.   7-sexies   del   summenzionato
decreto-legge come modificato dalla  legge  di  conversione,  recante
«disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e
degli  enti  locali»,  che  dispone  che  «al  fine   di   assicurare
l'equilibrio  dei  bilanci  delle  regioni  e   degli   enti   locali
interessati, non si da' luogo a ripetizione di quanto corrisposto  in
attuazione degli articoli 54 e 55 della legge 28  dicembre  2001,  n.
448, ed e' autorizzato il pagamento delle somme indicate nei  decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2003, del 3
aprile 2003 e del 18 luglio 2003, a favore degli interventi ammessi a
finanziamento, a condizione che  gli  enti  territoriali  assegnatari
abbiano iscritto i corrispondenti importi nei bilanci  relativi  agli
esercizi finanziari fino al 2004»; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante  «Interventi
urgenti per il contenimento della spesa  pubblica»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e, in particolare,
l'art. 1, comma 7, che dispone che «i residui di  stanziamento  delle
spese in conto capitale del bilancio dello Stato, accertati alla data
del 31 dicembre  2003,  con  esclusione  delle  spese  relative  alla
Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  al  Ministero  dell'interno,
alle aree sottoutilizzate,  alla  cooperazione  allo  sviluppo,  alle
calamita'  naturali,  ad  accordi  internazionali,   al   federalismo
amministrativo, all'informatica e al Fondo  per  l'occupazione,  sono
ridotti del 50 per cento»; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28
giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  19  settembre
2007, n. 218; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  22  gennaio
2008 «Procedure attuative dell'art.  7-sexies  del  decreto-legge  29
marzo 2004, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio  2004,  n.  140  (Fondo  nazionale  per  la  realizzazione  di
infrastrutture  di  interesse  locale)»  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale del 29 marzo 2008, n. 75, che ha inteso  ridisciplinare  le
procedure  relative  al  Fondo  nazionale  per  la  realizzazione  di
infrastrutture di interesse locale, anche al fine di definire termini
certi per i beneficiari; 
  Considerato  che  la  legge  24  dicembre  2007,  n.   244   (legge
finanziaria 2008) ha  modificato  l'art.  36  del  regio  decreto  18
novembre 1923, n. 2440, riducendo da sette a tre anni i  termini  del
mantenimento in bilancio dei residui  propri  delle  spese  in  conto
capitale; 
  Considerato che la modifica dell'art. 36 succitato incide sui tempi
dell'effettiva messa a disposizione delle risorse  del  citato  Fondo
nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale; 
  Ritenuta la necessita' di modificare il citato decreto ministeriale
22 gennaio 2008 al fine  di  individuare  procedure  semplificate  di
erogazione delle  risorse,  tali  da  consentire  la  loro  effettiva
erogazione nel rispetto del  termine  triennale  posto  dal  suddetto
articolo 36, nonche' al fine di differire  il  termine  previsto  per
l'entrata in esercizio delle opere finanziate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008
recante «Procedure attuative dell'art. 7-sexies del decreto-legge  29
marzo 2004, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio  2004,  n.  140  (Fondo  nazionale  per  la  realizzazione  di
infrastrutture di  interesse  locale)»  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2 (Erogazioni). - 1. L'erogazione del contributo, a  cura
del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo
e  la  coesione  economica  -  Direzione  generale  per  la  politica
regionale unitaria nazionale, avverra', in  misura  pari  al  90%,  a
richiesta   dell'ente   assegnatario,    compatibilmente    con    le
disponibilita'  di   cassa   ed   eventuali   vincoli   di   bilancio
sopravvenuti; la restante quota, pari al 10%,  verra'  corrisposta  a
saldo, ad intervenuta trasmissione da parte dell'ente  medesimo,  del
certificato di collaudo dell'opera.»; 
    b) all'art. 5 punto 1 le parole «entro il 30 settembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti «entro il 15 novembre 2009», 
    c) all'art. 5, le parole: «non  oltre  il  30  marzo  2012»  sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre il 30 aprile 2013». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 ottobre 2009 
 
                                                 Il Ministro: Scajola 
 
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2009 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 4, foglio n. 243