N. 1 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio 2008

Ordinanza del  7  febbraio  2008  emessa  dal  Tribunale  di  Palermo
sull'istanza proposta da Cancemi Anna. 
 
Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Onorari dovuti
  all'ausiliario del giudice (in specie, esperto  in  mediazione  tra
  coniugi)  -  Previsione  legislativa   che   gli   onorari   dovuti
  all'ausiliario del magistrato siano prenotati a debito, a  domanda,
  se non e' possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale
  sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa,  per
  vittoria  della  causa  o  per  revoca  dell'ammissione  -   Omessa
  inclusione dei detti onorari  nel  novero  delle  spese  anticipate
  dall'erario - Ingiustificato  deteriore  trattamento  riservato  al
  consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice  civile  rispetto
  agli ausiliari del magistrato nel processo penale -  Incidenza  sul
  diritto  di  difesa  -  Lesione  della  tutela   costituzionalmente
  garantita ai minori, in considerazione delle difficolta'  frapposte
  alla definizione giudiziale delle vicende patologiche del  rapporto
  coniugale  -  Violazione  del  diritto  del   professionista   alla
  retribuzione per l'opera prestata in qualita' di consulente tecnico
  d'ufficio - Contrasto con il principio di  ragionevole  durata  del
  processo. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,
  art. 131. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 30, 31, 36 e 111. 
(GU n.5 del 3-2-2010 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Nella persona del giudice istruttore dott. L. Petrucci; 
    Vista la richiesta  di  liquidazione  dei  compensi  proposta  da
Cancemi Anna nel proc. civ. n. 13815-2/04; 
    Letto il proprio provvedimento emesso il 9 agosto  2007,  con  il
quale si era liquidata all'esperta in mediazione la somma di € 614,51
per onorari, oltre I.V.A. e contributi come per legge, e si era posto
«a carico dell'Erario, salvo rivalsa ex art. 134  t.u.  spese  leali»
l'onere del pagamento,  sul  presupposto  che  «la  c.t.u.  e'  stata
disposta nell'esclusivo interesse dei minori (che non sono parte  del
procedimento) e che, pertanto, in relazione al tipo di attivita'  non
e'  possibile  individuare  la   parte   soccombente   o,   comunque,
interessata all'esito  della  c.t.u.,  sicche'  l'unico  criterio  di
ripartizione delle spese appare essere  quello  della  divisione  per
meta'   ciascuno»   (fra   virgolette   il   testo   del   precedente
provvedimento, emesso nell'ambito di procedimento incidentale per  la
modifica delle  condizioni  della  separazione  instaurato  ai  sensi
dell'art. 709-ter c.p.c.); 
    Rilevato che il funzionario delegato al pagamento delle spese  di
giustizia, con  nota  datata  3  dicembre  2007,  ha  sollecitato  la
modifica del provvedimento, nella parte in cui  dispone  che  l'onere
del pagamento sia posto a carico dell'Erario,  anziche'  prenotato  a
debito; 
    Osservato che la  legge  non  prevede  l'anticipazione  a  carico
dell'Erario degli onorari del c.t.u. nel processo civile,  stabilendo
che possano essere solo prenotati a debito, previa  escussione  della
parte  condannata   al   pagamento   delle   spese   da   parte   del
professionista; 
    Ritenuto che il provvedimento deve essere modificato (la dottrina
e' unanime nel ritenere che il potere di revoca dei decreti di natura
camerale previsto dall'art. 742 c.p.c. possa essere  esercitato  solo
di ufficio; sulla natura camerale del  procedimento  di  liquidazione
cfr. Cassazione civile, sez.  I,  6  dicembre  2006,  n.  26168,  che
giudicando su un'opposizione  ne  ha  affermato  la  natura  camerale
contenziosa, rispetto a quella  camerale  amministrativa  della  fase
iniziale)  mediante  eliminazione  della  dizione  «pone   a   carico
dell'Erario»; 
    Rilevato che e' stata sollevata dal Tribunale  di  Trapani  (cfr.
ordinanza depositata l'8 gennaio 2007, iscritta al num. Reg. ord. 768
del 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 28  novembre
2007) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131  t.u.
spese legali, nella parte in cui differenzia il  trattamento  fra  il
c.t.u. nel processo penale (il  cui  pagamento  e'  anticipato  dallo
Stato) da quello del c.t.u. nel processo civile (il cui pagamento  e'
solamente prenotato a debito); 
    Ritenuto che il giudizio debba  essere  sospeso  e  rimesso  alla
Corte costituzionale per consentire agli interessati  di  costituirsi
in detto procedimento (possibilita' non consentita in  caso  di  mera
sospensione in attesa della definizione della questione,  perche'  la
costituzione di terzi non parte del procedimento a quo  nel  processo
costituzionale e'  inammissibile,  cfr.  ex  multis  Corte  cost.  n.
318/06); 
    Ritenuto che la norma appare violare in modo  non  manifestamente
infondato i  parametri  indicati  nella  predetta  ordinanza  per  le
motivazioni ivi  enunciate,  tutte  pienamente  condivise  da  questo
giudicante e qui da intendersi integralmente trascritte; 
    Ritenuto che l'art. 131 t.u. spese legali appare violare in  modo
non manifestamente infondato anche gli articoli 24, 111 Cost.,  anche
in relazione alla disparita' di trattamento rilevante ex art. 3 Cost.
rispetto al trattamento economico dei  c.t.u.  nel  processo  penale,
perche': 
        il  diritto  vivente  e'  tale  per  cui  il  sistema   della
prenotazione a  debito  priva,  di  fatto,  il  c.t.u.  nominato  nel
processo civile del compenso per l'opera  prestata.  Al  riguardo  e'
eloquente quanto si afferma nella relazione elaborata  dal  Ministero
della giustizia, quale strumento interpretativo offerto  agli  uffici
in sede di prima applicazione del t.u., a  commento  della  norma  de
quo:  «in   generale,   l'ipotesi   della   prenotazione   a   debito
successivamente   all'infruttuosa    escussione    da    parte    del
professionista,  appare  un'ipotesi  di  scuola  piuttosto  che   una
concreta possibilita', ma in tal senso e'  la  norma  originaria;  in
particolare, per quanto attiene ai consulenti tecnici: i soli onorari
(le spese sostenute  per  l'incarico  e  le  spese  e  indennita'  di
trasferta sono  anticipate,  v.  comma  successivo)  sono  a  domanda
prenotati a debito  e  riscossi  con  le  spese  solo  dopo  la  vana
escussione del condannato alle spese non ammesso  e  dell'ammesso  in
caso di revoca dell'ammissione, cui e' equiparata la  vittoria  della
causa. Rispetto al r.d. del 1923, la disciplina incorporata nel testo
unico e' uguale per le spese, mentre  e'  diversa  per  gli  onorari,
perche' prima erano automaticamente prenotati a debito  e  recuperati
nei confronti del condannato non ammesso e dell'ammesso  in  caso  di
revoca o di vittoria a certe condizioni. Oggi, il consulente  tecnico
agisce direttamente e, solo se non recupera, chiede  l'annotazione  a
debito e prova il recupero nelle forme ordinarie delle altre spese»; 
        la rilevanza che  l'impossibilita'  di  anticipare  le  spese
possa di fatto provocare la lesione  della  norma  costituzionale  e'
stata gia' ammessa da Corte cost. n.  194/92,  quando  ha  dichiarato
l'illegittimita' dell'art. 11, r.d. n. 3282/1923, nella parte in  cui
non  prevedeva  l'anticipazione  da  parte  dell'Erario  delle  spese
necessarie per l'esecuzione di condanna alla riduzione in pristino; 
        il sistema della prenotazione  a  debito  degli  onorari  del
c.t.u. viola gli articoli 24 Cost. e 111 Cost., perche' non e'  detto
che gli esperti accettino l'incarico sapendo che non verranno  pagati
(ne' si puo' dire che tale pagamento possa essere  ricompreso  fra  i
rischi di appartenenza ad  una  ridotta  schiera  di  professionisti,
poiche' potenzialmente si applica a tutti i c.t.u., in qualsiasi ramo
professionale, cfr. Corte  cost.  n.  355/2000),  con  i  conseguenti
ritardi nella definizione del procedimento o, addirittura, il rischio
di  non  reperire  esperti  nel  campo  di  interesse  del   giudice,
pregiudicando in tal  modo  il  diritto  delle  parti  ad  un  giusto
processo, qualora si renda di fatto impossibile al giudice di valersi
delle  professionalita'  tecniche  di  cui  possa  aver  bisogno  nel
processo; 
        la violazione dei  predetti  parametri  costituzionali  e'  a
maggior  ragione  ingiustificabile  per  i  provvedimenti  di  natura
personale  che  riguardano  minori,  in  quanto  praticamente   nella
totalita' dei casi relativi ad incarichi finalizzati  al  reperimento
del miglior assetto dei  rapporti  personali  fra  genitori  e  figli
(interventi nei quali  va,  senz'altro,  compreso  quello  di  natura
mediativa,  ora  espressamente  previsto  dalla  legge,   cfr.   art.
155-sexies) non vi sara' soccombenza tra le parti, poiche' comunque i
principali  interessati  al  provvedimento   sono   i   minori,   per
definizione terzi estranei  al  processo,  rendendosi  cosi'  neppure
prospettabile  in  astratto  l'ipotesi  del  recupero   dalla   parte
condannata prevista dalla norma; 
    Ritenuto che la norma viola  anche  l'art.  36  Cost.,  anche  in
relazione alla disparita' di trattamento rilevante ex  art.  3  Cost.
rispetto al trattamento economico dei  c.t.u.  nel  processo  penale,
poiche'  -  per  il  funzionamento   concreto   del   meccanismo   di
prenotazione a debito  gia'  esposto -  il  sistema  individuato  dal
legislatore priva - di fatto - il c.t.u. del compenso per  il  lavoro
svolto. Va precisato che questa  violazione  appare  ben  diversa  da
quella  decisa -  in  senso  negativo -  dalla  Corte  costituzionale
relativamente al diverso trattamento fra  processo  civile  e  penale
operato dall'art. 130 t.u. spese legali,  perche'  in  quel  caso  si
trattava di una riduzione del compenso (cfr. ordinanze  n.  350/2005,
n. 201/2006), mentre in questo il sistema opera una  vera  e  propria
confisca di tutto quanto e'  dovuto  al  c.t.u.  per  lo  svolgimento
dell'incarico pubblico; 
    Ritenuto  che  la  disciplina  appare   violare   in   modo   non
manifestamente infondato anche gli articoli 30 e  31  Cost.,  poiche'
rende  piu'  difficile  o,  come  si  e'  detto  prima,   addirittura
impossibile l'opera del giudice finalizzata ad  assicurare  il  minor
pregiudizio  derivante  dalla  separazione  ai  minori  che  vi  sono
coinvolti loro malgrado, sol perche' figli di genitori non  abbienti.
Va, infatti, sottolineato che l'incarico di mediare fra i coniugi  e'
stato (e puo' essere)  disposto  solo  nell'esclusivo  interesse  dei
minori e non puo' dipendere dalle condizioni economiche dei genitori,
tanto che le citate norme costituzionali e  quelle  ordinarie  (cfr.,
soprattutto, gli articoli 1 e ss. legge n. 184/1983)  impongono  allo
Stato l'onere di farsi carico di queste situazioni; ritenuto  che  la
questione e' rilevante nel procedimento camerale instaurato a seguito
della richiesta c.t.u. di  liquidazione  dei  compensi  maturati  nel
giudizio di separazione fra i coniugi, alla luce  della  (necessaria)
revoca dell'inciso che li poneva a  carico  dell'Erario,  essendo  le
spese della c.t.u. gia' state divise in parti uguali fra  i  coniugi,
salvo rivalsa all'esito del giudizio di merito. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Modica il proprio decreto emesso in data  9  agosto  2007,  nella
parte in cui prevede che la somma  di  € 614,51  per  onorari,  oltre
I.V.A. e contributi come per legge, sia posta «a carico  dell'Erario,
salvo rivalsa ex art. 134 t.u. spese legali»; 
    Sospende per tale parte la decisione sull'istanza di liquidazione
avanzata da Cancemi Anna nel proc. civ. n. 13815-1/04; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 131 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115  (Testo   unico   delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia) per violazione gli articoli 3, 24, 30, 31, 36, 111  Cost.,
nella parte in cui non prevede che le spese dei  consulenti  nominati
dal giudice siano anticipate dallo Stato; 
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale,  la
notificazione del provvedimento  alle  parti  ed  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche'  la  comunicazione  dello  stesso  al
Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a
cura della cancelleria. 
        Palermo, addi' 30 gennaio 2008 
 
                        Il giudice: Petrucci