MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 gennaio 2010 

Disposizioni integrative al decreto 19 giugno  2009  di  modifica  al
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita dei vini «Chianti». (10A01115) 
(GU n.29 del 5-2-2010)

 
 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
                     delle politiche competitive 
                 del mondo rurale e della qualita'  
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164,  recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visti i decreti  di  attuazione,  finora  emanati,  dalla  predetta
legge; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.122,   recante   disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina  il  settore
agricolo e forestale; 
  Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali  27
marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento  per
lo  schedario  vitivinicolo  nazionale  e  per   l'iscrizione   delle
superfici vitate negli albi dei vigneti Docg e Doc  e  negli  elenchi
delle vigne Igt e norme aggiuntive; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984  con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   Denominazione   di   origine
controllata e garantita dei vini «Chianti» ed e' stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione della citata D.o.c.; 
  Visto  il  decreto  ministeriale   5   agosto   1996,   concernente
modificazioni al disciplinare di produzione  della  denominazione  di
origine  controllata  e  garantita  «Chianti»  ed  approvazione   dei
disciplinari di produzione  relativi  ai  vini  a  DOCG  «Chianti»  e
«Chianti Classico»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  marzo  2003,  concernente  la
modifica al disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Chianti»; 
  Visto  il  Decreto  ministeriale  19  giugno  2009,  concernete  la
modifica al disciplinare di produzione della Denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Chianti»; 
  Vista  l'istanza  presentata  dal  Consorzio  Vino  Chianti  il  24
settembre 2009, con la quale e' stato richiesto, per il vino  a  DOCG
«Chianti» riportante la menzione riserva, proveniente dalla vendemmia
2008 e precedente, in deroga a quanto stabilito all'art. 1 del  sopra
citato  decreto  ministeriale   19   giugno   2009,   di   consentire
l'immissione al consumo secondo le disposizioni previste all'art.  5,
comma  5  del  disciplinare  di   produzione   annesso   al   decreto
ministeriale 19 giugno 2009; 
  Visto il parere espresso dalla Regione Toscana con nota, n.  292041
del 12 novembre 2009, sulla predetta richiesta; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Per il vino a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Chianti» qualificato con  la  menzione  riserva,  proveniente  dalle
vendemmie 2008 e precedenti, in deroga a quanto stabilito all'art.  1
del decreto ministeriale 19  giugno  2009,  concernente  modifica  al
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita dei vini «Chianti», e' consentito l'immissione al consumo
secondo le disposizioni previste all'art. 5, comma 5 del disciplinare
di produzione della DOCG «Chianti» annesso al  sopra  citato  decreto
ministeriale 19 giugno 2009. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 dicembre 2010 
 
                                          Il capo Dipartimento: Nezzo