MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Comunicato relativo al decreto ministeriale n. 18354 del 27  novembre
2009 concernente «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti  (CE)
n. 834/2007, n.  889/2008  e  n.  1235/2008  e  successive  modifiche
riguardanti la produzione biologica e  l'etichettatura  dei  prodotti
biologici». (10A01134) 
(GU n.31 del 8-2-2010 - Suppl. Ordinario n. 24)

 
 
    Al fine di consentire un'efficace  ed  univoca  attuazione  delle
disposizioni contenute nel  decreto  ministeriale  n.  18354  del  27
novembre 2009, si ritiene opportuno precisare  che,  dall'entrata  in
vigore dello stesso, non sono piu' applicabili le seguenti  circolari
e note ministeriali: 
    nota ministeriale n.  9890634  del  6  maggio  1998,  concernente
l'impiego di mezzi tecnici in agricoltura biologica - Reg.  (CEE)  n.
2092/91 - Allegato II; 
    circolare ministeriale n. 3 del 16 giugno 2000 sulle importazioni
di prodotti da «agricoltura biologica» da Paesi terzi: art. 11,  Reg.
CEE 2092/91 - art. 6, commi 2 e 3, decreto-legge n  220/1995  -  Iter
procedurale; 
    nota ministeriale n. 91471 del  3  agosto  2001  sull'impiego  di
sementi e materiale  di  moltiplicazione  vegetativa  in  agricoltura
biologica di cui all'allegato VI e VI-bis del Reg. (CEE) 2092/91; 
    nota  ministeriale  n.  91466  del  3  agosto  2001  relativa  al
contratto di  lavorazione  e  vendita  per  prodotti  da  agricoltura
biologica; 
    circolare ministeriale n. 1 del 4 aprile 2002 relativa alle norme
per quanto concerne la trasmissione di informazioni sull'impiego  dei
composti di rame; 
    nota ministeriale n. 92647 del 12 dicembre 2003 sulla  nutrizione
artificiale  delle  colonie  di  api  con  prodotti   zuccherini   da
agricoltura biologica in luogo del miele. Reg. (CEE) 2092/91  -  All.
I, C, 5.3; 
    lettera circolare ministeriale  n.  90202  del  9  febbraio  2006
relativa all'origine degli animali di cui all'allegato  I,  Parte  B,
punto 3 del Reg. (CEE) n. 2092/1991; 
    nota ministeriale n. 6959 del  9  ottobre  2008  sulla  vigilanza
delle  attivita'  degli  organismi  di   controllo   in   agricoltura
biologica; 
    nota ministeriale n. 2471 del 24 dicembre 2008 sulle disposizioni
transitorie  ai  fini  dell'etichettatura  dei   prodotti   biologici
conformi ai requisiti dei Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008; 
    nota ministeriale n. 12725 del 6 agosto  2009  sull'etichettatura
dei prodotti biologici; 
    nota ministeriale n. 12726 del 6 agosto 2009  sulle  importazioni
dei prodotti biologici da Paesi terzi. 
    Parimenti  non  possono  pia   considerarsi   applicabili   altre
ministeriali  della  Direzione  eventualmente  in  contrasto  con  il
decreto in oggetto. 
1. Rotazione delle colture. 
    Con riferimento all'art. 3, paragrafo 1), del decreto in oggetto,
si  ritiene  opportuno  fornire  le  seguenti  indicazioni,  volte  a
facilitare  le  aziende  nel  primo  periodo  di   applicazione   del
provvedimento. 
    Si  precisa,  in  particolare,  che,  qualora  gli  operatori   -
nell'ambito delle misure agroambientali  dei  Programmi  di  Sviluppo
Rurale 2007/2013 - abbiano  sottoscritto  impegni  per  l'agricoltura
biologica che prevedono  il  rispetto  di  norme  specifiche  per  la
rotazione diverse da quanto indicato all'art. 3,  paragrafo  1),  del
decreto ministeriale n. 18354 del  27  novembre  2009,  essi  possono
adeguare il proprio piano di rotazione  alle  nuove  disposizioni  al
termine del quinquennio previsto da contratto. 
    Gli altri operatori - sia coloro che non hanno presentato domanda
di contributi per l'agricoltura biologica nell'ambito  dei  PSR,  sia
coloro  i  quali  abbiano  sottoscritto  impegni  per   l'agricoltura
biologica che non prevedono norme specifiche per la  rotazione  delle
colture - adeguano il  proprio  piano  di  rotazione  in  conformita'
all'art. 3, paragrafo 1), del  decreto  ministeriale  in  oggetto,  a
partire dalle semine successive al 30 giugno 2010. 
2. Etichettatura. 
    Con riferimento alla nota ministeriale n, 23117  del  23  ottobre
2009, con la quale il Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della
tutela  della  qualita'  e  della  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari ha attribuito agli organismi di controllo i numeri  di
riferimento previsti dalla nuova normativa comunitaria, si  specifica
che - ai sensi dell'art. 95, paragrafo 8 del Reg. (CE)  n.  889/08  -
gli operatori possono continuare ad  utilizzare  fino  al  30  giugno
2010, nella stampa delle etichette, il numero di' codice e/o il  nome
dell'organismo  di  controllo  attribuiti  dall'Autorita'  competente
sulla base del precedente quadro normativo. 
    Resta  ferma,  peraltro,  la  facolta'  di  applicare  le  misure
transitorie di cui all'art. 95, paragrafi 9 e 10, del  Reg.  (CE)  n.
889/08, con riferimento alla possibilita' di: 
    continuare a commercializzare come biologici i prodotti ottenuti,
commercializzati ed etichettati anteriormente al 1° gennaio  2009  in
ottemperanza al Reg. (CEE) n.  2092/91,  fino  ad  esaurimento  delle
scorte. Tuttavia, si  ritiene  opportuno  segnalare  che,  in  ambito
comunitario, e' attualmente in discussione una proposta  di  modifica
del regolamento citato finalizzata a  prorogare  il  termine  del  1°
gennaio 2009 al 1° luglio 2010; 
    continuare a utilizzare per la commercializzazione  dei  prodotti
biologici fino al 1° gennaio 2012 il materiale da imballaggio a nonna
del Reg. (CEE) n, 2092/91, seppur conforme ai requisiti del Reg. (CE)
n. 834/07. Tuttavia, si ritiene opportuno segnalare  che,  in  ambito
comunitario, e' attualmente in discussione una proposta  di  modifica
del regolamento citato finalizzata a  prorogare  il  termine  del  1°
gennaio 2012 al 1° luglio 2012. 
3. Importazioni. 
    In merito a quanto disposto dall'art. 11 del decreto in  oggetto,
al fine di agevolare gli operatori, si  specifica  che,  fino  al  31
marzo 2010, per la presentazione delle richieste di autorizzazione  o
di rinnovo all'importazione, potranno essere  utilizzati  i  modelli,
con relative linee guida per  la  compilazione,  allegati  alla  nota
ministeriale n. 16157 del  23  ottobre  2009,  disponibile  sui  siti
internet del Mipaaf e del Sinab. 
    Si prega di dare ampia diffusione  al  contenuto  della  presente
nota, che sara'  pubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale,  unitamente  al
decreto ministeriale esaminato.