N. 15 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 aprile 2008

Ordinanza del 28 aprile 2008 emessa dal Tribunale di Treviso  -  Sez.
distaccata di Conegliano nel procedimento  civile  promosso  da  Baly
S.a.s. contro Amministrazione autonoma Monopoli di Stato . 
 
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria -  Appartenenza  ad
  essa  delle  controversie  relative  alle  sanzioni  amministrative
  comunque irrogate da uffici  finanziari,  anche  se  non  collegate
  all'inosservanza di obblighi tributari - Sussistenza, nella specie,
  della  giurisdizione  tributaria  sulle  controversie   riguardanti
  sanzioni irrogate dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
  Stato per  inosservanza  di  obblighi  connessi  ad  autorizzazioni
  all'uso di apparecchi di intrattenimento - Denunciato contrasto con
  il divieto di creazione di nuovi giudici speciali. 
- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 [comma 1], come  modificato
  dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 
- Costituzione, art. 102, secondo comma. 
(GU n.6 del 10-2-2010 )
 
                             IL GIUDICE 
 
    Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 17 aprile 2008, 
    Premesso,  in  fatto,  che  la  ditta  Baly   S.a.s.,   proponeva
opposizione davanti a questo ufficio ex art. 22, legge n. 689/1981 ad
ordinanza-ingiunzione, emessa nei suoi confronti dall'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato  -  Ufficio  regionale  del  Veneto  e
Trentino-Alto Adige, con sede in Venezia, che le  aveva  inflitto  la
sanzione pecuniaria di € 6.000,00, per aver installato  e  consentito
l'uso in un esercizio pubblico di n. 1 apparecchio da intrattenimento
sprovvisto dei richiesti titoli autorizzativi;  che  il  citato  ente
finanziario, nel costituirsi in giudizio, eccepiva  pregiudizialmente
l'incompetenza  funzionale  del  giudice   adito   a   favore   delle
Commissioni tributarie in forza dell'art.2 del decreto legislativo n.
546/1992 come  modificato  dall'art.  12,  comma  2  della  legge  n.
448/2001  che  attribuiva  alla  Giurisdizione  tributaria  tutte  le
controversie  aventi  ad  oggetto  «....le  sanzioni  amministrative,
comunque  irrogate  da  uffici  finanziari....»,  giusta,   peraltro,
statuizione di una recente sentenza del  supremo  Collegio  civile  a
sezioni unite (Cass. 23 novembre 2007, n.  24398);  che  l'opponente,
qualora l'ufficio aderisse all'interpretazione avallata  dal  supremo
Collegio del citato art. 2, come attributiva  di  giurisdizione  alle
commissioni tributarie, a prescindere dalla natura dell'oggetto della
controversia, sollevava questione di incostituzionalita' del suddetto
articolo, siccome in contrasto con l'art.  102,  secondo  Cost.,  che
prevede il divieto di creazione di  nuovi  giudici  speciali,  e  con
l'art. 25, primo comma Cost. per il quale nessuno puo' esser distolto
dal Giudice naturale precostituito;  ritenuta,  in  diritto,  la  non
manifesta infondatezza della questione sollevata dall'opponente e  la
chiara rilevanza della questione medesima nel giudizio de quo. 
    Invero, attribuire alle Commissioni tributarie  la  competenza  a
decidere le  controversie  sulle  sanzioni  pecuniarie  non  in  base
all'oggetto del contenzioso, ma in base all'ente finanziario  che  le
irroga, come il chiaro dato testuale impone, significa  estendere  la
giurisdizione del giudice speciale, quali sono incontestabilmente  le
commissioni  tributarie,  oltre  la  materia   originariamente   loro
attribuita  di  natura  tributaria.  La  norma  contestata  comporta,
quindi, lo snaturamento della giurisdizione tributaria in  violazione
quanto meno del divieto di creazione di nuovi giudici speciali ( art.
102, secondo comma Cost.). E'  quanto  accadrebbe  nella  fattispecie
ove,  sulla  scorta  del  citato  art.2,  dovrebbe  riconoscersi   la
cognizione delle commissioni tributarie solo perche' la  sanzione  e'
stata irrogata da un  ente  finanziario,  ancorche',  trattandosi  di
sanzione inflitta per inosservanza di obblighi  formali  connessi  ad
autorizzazioni per l'uso di apparecchi da intrattenimento, non  abbia
alcun collegamento  ne'  diretto  ne'  indiretto  con  violazione  di
obblighi tributari, coerenti con la doverosita' della  prestazione  e
con il legame di questa con la pubblica spesa; 
 
                              P. Q. M. 
 
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
incostituzionalita' sollevata dall'opponente dell' art. 2 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, cosi' modificato  dall'art.  12,
secondo comma della legge n. 448/2001 nella parte in  cui  stabilisce
che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte «...le  sanzioni
amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari... », anche se
non collegate all'inosservanza  di  obblighi  tributari,  perche'  in
contrasto con l'art. 102  Cost.  che  vieta  la  creazione  di  nuovi
giudici speciali; 
    Sospende il procedimento in corso ed ordina la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale: 
    Dispone, altresi', che la  presente  ordinanza,  oltre  che  alle
parti, sia comunicata  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Conegliano, addi' 24 aprile 2008 
 
                          Il giudice: Mazza