N. 38 ORDINANZA 27 gennaio - 5 febbraio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
  - Non deducibilita' ai fini delle imposte sui  redditi  -  Ritenuta
  violazione del principio di capacita' contributiva  -  Sopravvenuta
  modificazione della disciplina denunciata - Necessita' di un  nuovo
  esame  sulla  rilevanza  e  sulla  non  manifesta  infondatezza   -
  Restituzione degli atti al rimettente. 
- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2. 
- Costituzione, art. 53. 
(GU n.6 del 10-2-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici:  Paolo  MADDALENA  Giudice,   Alfio   FINOCCHIARO,   Alfonso
  QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2  del
decreto  legislativo  15   dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina  dei  tributi),  promosso  dalla  Commissione   tributaria
provinciale di Parma nel procedimento vertente tra  Figna  Rosanna  e
Agenzia delle Entrate - Ufficio di Parma con ordinanza del  5  maggio
2008 iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  14,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2009. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio  2010  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto che nel corso di un giudizio, promosso da una  socia  di
una societa' in accomandita semplice nei confronti dell'Agenzia delle
entrate di Parma, per ottenere l'annullamento  del  silenzio  rifiuto
formatosi sull'istanza di rimborso delle maggiori imposte sui redditi
delle persone fisiche (Irpef) versate in  conseguenza  della  mancata
deduzione dell'importo corrisposto  a  titolo  di  imposta  regionale
sulle  attivita'  produttive  (Irap)  dalla  base  imponibile   Irpef
relativa agli anni 1998 e 1999, la Commissione tributaria provinciale
di Parma, con ordinanza del 5 maggio 2008 (iscritta al r.o. n. 98 del
2009), ha sollevato, in riferimento all'art. 53  della  Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  15   dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina dei tributi locali); 
        che la Commissione sostiene che la  questione  della  mancata
deducibilita' dell'Irap versata dalla societa' ed imputata in capo al
socio in sede di dichiarazione  Irpef  non  sia  da  considerare  ne'
irrilevante  ne'  manifestamente  infondata,  perche',  da  un  lato,
determinerebbe, per la socia,  una  duplicazione  d'imposta  (Irap  a
carico della societa' ed Irpef a carico della socia)  e,  dall'altro,
darebbe origine ad una imposizione fiscale effettuata su  un  reddito
lordo anziche' su un reddito effettivo netto e  realmente  indicativo
della capacita' contributiva, ai sensi dell'art. 53  Cost.;  inoltre,
ad avviso della Commissione, si produrrebbe un  versamento  d'imposta
Irpef su un  reddito  inesistente,  applicandosi  l'Irap  sul  valore
aggiunto  determinato  dalla  differenza  tra  costi  e  ricavi:   ne
conseguirebbe  che,  non  potendosi  detrarre   l'Irap   dalla   base
imponibile ai fini dell'Irpef,  quest'ultima  imposta  finirebbe  per
essere corrisposta anche sull'Irap, determinandosi  il  pagamento  di
un'imposta sull'altra; 
        che  nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte  e'  intervenuto  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  sostenendo,   innanzitutto,
l'inammissibilita' del ricorso per l'irrilevanza della  questione  e,
in  subordine,  nel  merito,  l'infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale sollevata; 
        che,  secondo  la  difesa  statale,  l'inammissibilita'   per
irrilevanza   della   questione   di   legittimita'    costituzionale
discenderebbe, in primo luogo, dal fatto che il soggetto  remittente,
da un lato, non avrebbe fornito dimostrazione delle  basi  giuridiche
che determinerebbero, per i soci di societa' in accomandita semplice,
una duplicazione d'imposta e, dall'altro, che anche la simulazione di
carattere  economico  utilizzata  per  motivare  la   rilevanza   non
proverebbe, in modo convincente, la  duplicita'  di  imposizione;  in
secondo luogo, che l'indeducibilita' dell'Irap dal reddito  d'impresa
del  socio  in   accomandita   semplice   non   discenderebbe   dalla
disposizione su cui la  Commissione  ha  instaurato  il  giudizio  di
legittimita' costituzionale (art. 1, comma 2, del d.lgs. n.  446  del
1997), bensi' dal combinato disposto degli artt. 45, comma 2,  e  64,
comma 1, seconda parte, del decreto del Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle  imposte
sui redditi); 
        che, nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato dopo  aver
richiamato   la    giurisprudenza    costituzionale    secondo    cui
l'individuazione    degli    oneri    deducibili    rientra     nella
discrezionalita' del legislatore, rammenta che in tema di imposte sui
redditi la legge ha sempre tendenzialmente escluso  la  deducibilita'
di oneri di natura fiscale, dal momento che tale disciplina  «attiene
in sostanza alla  congruita'  delle  aliquote,  che  e'  compito  del
legislatore valutare e fissare  in  relazione  ai  diversi  obiettivi
della politica economica e  fiscale»;  che  l'Irap  colpisce  non  il
reddito, ma il valore della produzione netta derivante dall'attivita'
esercitata  e  che  il  relativo  onere  economico   gravante   sulla
produzione ben puo' essere dal soggetto passivo traslato, secondo  le
leggi del mercato, sul prezzo dei beni e dei servizi prodotti. 
    Considerato che la Commissione tributaria  provinciale  di  Parma
dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  15   dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina dei  tributi  locali),  nella  parte  in  cui  esclude  la
deducibilita' dell'Irap dalle imposte sui  redditi,  con  riferimento
all'art. 53 della Costituzione, sotto il profilo del principio  della
capacita' contributiva; 
        che, in ordine alle  questioni  sollevate  dalla  Commissione
tributaria  rimettente,  successivamente  alla   proposizione   delle
questioni, e' entrato in vigore il decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2; 
        che l'art. 6 del citato decreto-legge n. 185 del 2008 prevede
che, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, e'
ammesso in deduzione un importo  pari  al  10  per  cento  dell'Irap,
«forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla  quota  imponibile
degli interessi passivi e oneri assimilati al netto  degli  interessi
attivi e proventi assimilati ovvero  delle  spese  per  il  personale
dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti»,  e  che,
per i periodi di imposta anteriori, per i quali era stata  presentata
istanza di rimborso, e' ammesso il rimborso per una somma fino al  10
per cento dell'Irap dell'anno di  competenza,  da  eseguirsi  secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, nel rispetto dei
limiti di spesa indicati, e che, ai fini dell'eventuale completamento
dei rimborsi,  si  provvedera'  all'integrazione  delle  risorse  con
successivi provvedimenti legislativi; 
        che, pertanto, occorre restituire gli atti  alla  Commissione
tributaria rimettente, perche'  operi  una  nuova  valutazione  della
rilevanza e della non  manifesta  infondatezza  della  questione  (ex
multis, ordinanze n. 258, n. 112, n. 43 e n. 26 del 2009). 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Ordina la restituzione degli  atti  alla  Commissione  tributaria
provinciale di Parma. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                        Il redattore: Cassese 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 5 febbraio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola