MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 gennaio 2010 

Aggiornamento   del   decreto   11   marzo   2008   in   materia   di
riqualificazione energetica degli edifici. (10A01747) 
(GU n.35 del 12-2-2010)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  (di  seguito:
legge finanziaria 2008), e in particolare: 
    il comma 20, il quale dispone, tra l'altro, che  le  disposizioni
di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296 (di seguito: legge  finanziaria  2007),  si  applicano,  nella
misura e alle condizioni ivi previste,  anche  alle  spese  sostenute
entro il 31 dicembre 2010; 
    il comma 24, lettera a), la quale prevede che,  per  l'attuazione
di quanto disposto al comma 20  sopra  citato,  i  valori  limite  di
fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale
ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1  della  legge
finanziaria  2007,  e  i  valori  di  trasmittanza  termica  ai  fini
dell'applicazione del comma 345 del medesimo art. 1 sono definiti con
decreto del Ministro dello sviluppo economico entro  il  28  febbraio
2008; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro dello sviluppo  economico  del  19  febbraio
2007, recante le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 344, 345, 346 e 347 della legge finanziaria 2007, e  successive
modificazioni; 
  Visto in particolare il decreto del Ministro sviluppo economico  11
marzo 2008, recante «attuazione dell'art. 1, comma  24,  lettera  a),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione  dei  valori
limite di fabbisogno di energia  primaria  annuo  e  di  trasmittanza
termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e  345  dell'art.  1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell'edilizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009,  n.
59, recante attuazione dell'art. 4, comma 1,  lettere  a)  e  b)  del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che  definisce,  tra  gli
altri, i criteri generali, le metodologie di calcolo  e  i  requisiti
minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia in  materia
di ristrutturazione di edifici esistenti; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  26
giugno 2009, recante attuazione dell'art. 6,  comma  9,  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  che  definisce  le  linee  guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici  e  modifica
gli allegati del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; 
  Ritenuto che, per le finalita' di cui al comma 20 dell'art. 1 della
legge finanziaria 2008, i valori  limite  di  fabbisogno  di  energia
primaria annuo  per  la  climatizzazione  invernale  e  i  valori  di
trasmittanza  termica  debbano  essere  adeguati  ai  valori   minimi
obbligatori  delle  medesime   grandezze   introdotti   dal   decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni; 
  Ritenuto opportuno che gli incentivi di cui al comma 20 dell'art. 1
della legge finanziaria 2008 siano riconosciuti per i soli interventi
che conseguono valori limite di fabbisogno annuo di energia  primaria
per la climatizzazione invernale e valori  di  trasmittanza  termica,
piu' stringenti di  quelli  minimi  obbligatori  di  cui  al  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192; 
  Ritenuto che, in relazione all'emanazione ai decreti attuativi  del
decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192   e   all'esperienza
applicativa  di  questi  anni,  sia   opportuno   procedere   a   una
ricalibratura dei requisiti tecnici di ammissibilita' agli  incentivi
e  ad  adeguamenti  volti  al  superamento   di   alcune   criticita'
concernenti l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1,  commi
344 e 345 della legge finanziaria 2007; 
  Ritenuto opportuno tener  conto  dell'esigenza  di  contribuire  al
contenimento dell'immissione  di  polveri  sottili  nell'aria  dovute
all'utilizzo di biomasse combustibili nel  riscaldamento  di  edifici
con involucri edilizi di cattiva qualita' energetica,  come  rilevato
anche  nell'ambito  delle  azioni  individuate   con   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  inerenti  per
l'attuazione  della  direttiva  2008/50/CE  relativa  alla   qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; 
  Ritenuto  opportuno,  a  tal  fine,  utilizzare   un   coefficiente
correttivo riferito alla quota parte dei combustibili correlata  alle
fasi di  preparazione  della  biomassa,  sulla  base  di  valutazioni
prudenziali su analoghi coefficienti definiti da norme regionali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Aggiornamento dei requisiti tecnici di ammissibilita' 
 
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico  dell'11  marzo
2008 citato in premessa, (di seguito  denominato:  decreto  11  marzo
2008), sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1, comma 1, al termine  del  comma,  la  cifra  1  e'
sostituita dalla lettera A; 
    b) all'art. 1, comma 2, dopo la  lettera  c),  sono  aggiunte  le
seguenti: 
      «d) sia garantito,  per  i  soli  edifici  ubicati  nella  zone
climatiche C, D, E e F, che i valori  della  trasmittanza  (U)  delle
chiusure apribili e assimilabili, quali  porte,  finestre  e  vetrine
anche se non apribili, comprensive  degli  infissi,  considerando  le
parti trasparenti  e/o  opache  che  le  compongono,  che  delimitano
l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati,  rispettino
i limiti massimi riportati nella tabella  4.a,  di  cui  all'art.  4,
comma 4, lettera c), del decreto del Presidente  della  Repubblica  2
aprile 2009, n. 59; 
      e) i soggetti che intendono avvalersi delle detrazione  fiscali
relative alle spese sostenute per  la  sostituzione  di  impianti  di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore
alimentati da  biomasse  combustibili,  dichiarano  il  rispetto  dei
predetti  requisiti  in   sede   di   trasmissione   all'Enea   della
documentazione  prevista  all'art.  4  del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo   economico,   del   19   febbraio   2007    e    successive
modificazioni.»; 
    c) all'art. 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Ai fini dell'applicazione del comma 345, dell'art. 1, della
legge finanziaria 2007, e ai sensi di cui all'art. 1, comma 20, della
legge finanziaria  2008,  i  valori  di  trasmittanza  termica  delle
strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e delle  chiusure
apribili e assimilabili, che delimitano l'edificio verso l'esterno  o
verso locali  non  riscaldati,  devono  rispettare  i  corrispondenti
limiti massimi riportati  in  allegato  B,  in  funzione  delle  zone
climatiche di ubicazione dell'edificio oggetto della riqualificazione
energetica.»; 
    d) all'art. 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Ai fini del presente decreto, per il calcolo dell'indice di
prestazione energetica dell'edificio per la climatizzazione invernale
e delle trasmittanze degli elementi costituenti l'involucro edilizio,
si utilizzano le metodologie  di  calcolo  di  cui  all'art.  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 2  aprile  2009,  n.  59.  Ai
medesimi fini, l'utilizzo dello schema di procedura semplificata  per
la  determinazione  dell'indice  di  prestazione  energetica  per  la
climatizzazione invernale dell'edificio  di  cui  all'allegato  G  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  del  7  aprile   2008   e'
equivalente all'analogo schema di  procedura  semplificata  riportato
all'allegato 2 al decreto del Ministro dello sviluppo  economico  del
26 giugno 2009.»; 
    e) all'art. 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Ai soli fini dell'accesso alle detrazioni di imposta di cui
all'art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, nel caso in  cui
la riqualificazione energetica includa la sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili si assume una  quota  di  energia
fossile pari  all'energia  primaria  realmente  fornita  all'impianto
moltiplicata per il fattore 0,3.»; 
    f) dopo l'art. 3 e' aggiunto il seguente art. 4: 
      «Art.  4  (Disposizioni  finali).  -  1.  Le  disposizioni  del
presente provvedimento si applicano a partire dal  trentesimo  giorno
dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  2. Nei tempi previsti dal comma 1, l'Enea adegua alle  disposizioni
del presente decreto il proprio sito internet attraverso il  quale  i
soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni di imposta  di  cui
al comma 344 e 345  dell'articolo  1  della  legge  finanziaria  2007
trasmettono la documentazione necessaria.»; 
    g) il comma 2, dell'allegato B e' sostituito dal seguente: 
      «2. Valori  applicabili  dal  1°  gennaio  2010  per  tutte  le
tipologie di edifici. 
      Tabella 2. Valori limite della  trasmittanza  termica  utile  U
delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m²K) 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Roma, 26 gennaio 2010 
 
                                                 Il Ministro: Scajola