REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 luglio 2009, n. 200 

  Regolamento recante le modalita' ed i termini di  esecuzione  delle
revisioni delle banche di credito cooperativo. 
(GU n.9 del 27-2-2010)

 
                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 29 luglio 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 3 dicembre 2007 (disciplina organica  in
materia di promozione e  vigilanza  del  comparto  cooperativo),  con
particolare riferimento all'art. 20, il quale: 
      1) al comma 1, prevede che, fatte  salve  le  competenze  della
Banca d'Italia e  tenuto  conto  degli  ambiti  di  pertinenza  delle
diverse autorita' vigilanti, le banche di  credito  cooperativo  sono
assoggettate alla disciplina dei controlli  sugli  enti  cooperativi,
secondo  le  modalita'  e  nei  limiti  stabiliti   dalla   normativa
nazionale, senza oneri per l'amministrazione regionale; 
      2) al  comma  2,  stabilisce  che  per  le  banche  di  credito
cooperativo   che   aderiscono   ad   un   organismo   specializzato,
riconosciuto dall'amministrazione regionale  d'intesa  con  la  Banca
d'Italia sulla base di requisiti di idoneita'  e  rappresentativita',
la revisione cooperativa e' disposta dall'organismo stesso sulla base
di una convenzione; 
      3) al comma 3, dispone che per le banche di credito cooperativo
che non aderiscono a un organismo specializzato, ma aderiscono a  una
associazione nazionale,  la  revisione  e'  svolta  dall'associazione
nazionale stessa, anche attraverso le sue articolazioni territoriali; 
      4) al comma 4, prevede che per le banche di credito cooperativo
non  aderenti  a  un  organismo  specializzato  e  non   aderenti   a
un'associazione nazionale, la revisione e' effettuata dalla struttura
direzionale  regionale  competente  in  materia  di  vigilanza  sulla
cooperazione; 
      5) al comma 5, dispone che con  regolamento  regionale  vengano
determinati, d'intesa con la Banca d'Italia, le modalita' e i termini
di esecuzione delle revisioni delle banche di credito cooperativo; 
       Vista la nota protocollo n. 5470/Prod/Coop  di  data  5  marzo
2009, con la quale la  direzione  centrale  attivita'  produttive  ha
trasmesso  alla  Banca  d'Italia:  a)  lo  schema  dei  provvedimenti
relativi alla vigilanza cooperativa riguardante le banche di  credito
cooperativo regionali, ai fini della formale espressione  dell'intesa
ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 5, della legge regionale n. 27/2007;
b) lo schema  di  decreto  del  direttore  centrale  delle  attivita'
produttive di approvazione del modello di verbale di revisione  delle
banche di credito cooperativo, ai fini dell'espressione del parere; 
      Acquisita la  prescritta  intesa  sulla  bozza  di  regolamento
recante le modalita' e i termini di esecuzione delle revisioni  delle
banche di credito cooperativo, conformemente  al  disposto  dell'art.
20, comma 5, della legge regionale n. 27/2007, che Banca d'Italia  ha
formalmente espresso con nota n. 517355 del 22 maggio 2009; 
    Ritenuto di procedere all'emanazione  dell'allegato  «Regolamento
recante le modalita' ed i termini di esecuzione delle revisioni delle
banche di credito cooperativo, in attuazione dell'art. 20,  comma  5,
della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27»; 
    Visto  l'art.  42  dello  Statuto  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia; 
    Vista la legge regionale 18 giugno 2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 luglio  2009,  n.
1592; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento recante le modalita' ed  i  termini
di esecuzione delle revisioni delle banche di credito cooperativo, in
attuazione dell'art. 20, comma 5, della legge  regionale  3  dicembre
2007,  n.  27»,  nel  testo  allegato  al  presente  decreto  di  cui
costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. II presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO 
 
    (Omissis)