MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 30 dicembre 2009 

Misure urgenti  in  materia  di  approvvigionamento  idrico-potabile.
(10A02704) 
(GU n.54 del 6-3-2010)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'istituzione  del
Servizio sanitario nazionale e, in particolare, l'art. 32 in  materia
di funzioni di igiene e sanita' pubblica e  di  polizia  veterinaria,
nonche' di emergenze sanitarie e di igiene pubblica; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,   n.   112,   sul
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», e, in particolare, il titolo IV, capo I; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, di  attuazione
della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate
al consumo  umano,  e,  in  particolare,  l'art.  13,  relativo  alle
deroghe; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 13  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2001, n. 31, dalle province autonome di Trento e di  Bolzano
e dalle Regioni Campania, Lazio, Lombardia, Toscana ed Umbria per due
trienni  successivi  sono  state  stabilite  deroghe  ai  valori   di
parametro entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal  Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali  con  decreti,  di
concerto con il Ministero dell'ambiente, adottati in ultimo  in  data
30 aprile 2009, relativamente alla provincia autonoma di  Trento,  in
data 15 dicembre  2008,  relativamente  alla  provincia  autonoma  di
Bolzano,  in  data  29  dicembre  2008,  relativamente  alla  Regione
Campania, in date 29 dicembre 2008, 30  aprile  2009  e  12  novembre
2009, relativamente alla Regione Lazio, in  data  29  dicembre  2008,
relativamente  alla  Regione  Lombardia,  in  data  20  maggio  2009,
relativamente  alla  regione  Toscana,  in  data  9  febbraio   2009,
relativamente alla Regione Umbria; 
  Rilevato che tali decreti vanno tutti in scadenza  il  31  dicembre
2009; 
  Rilevato, altresi', che prima della scadenza del 31 dicembre  2009,
le province autonome di Trento e di Bolzano e  le  Regioni  Campania,
Lazio, Lombardia, Toscana ed Umbria hanno trasmesso al Ministero  del
lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali  un'aggiornata  e
circostanziata relazione  sui  risultati  conseguiti  nel  ripristino
della qualita' dell'acqua, evidenziando la documentata necessita'  di
un'ulteriore periodo di deroga,  cosi'  come  previsto  dal  comma  5
dell'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31; 
  Considerato che il Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, valutata la documentazione pervenuta, ha  attivato
l'iter previsto dal comma 6 dell'art. 13 del  decreto  legislativo  2
febbraio 2001, n. 31, richiedendo,  in  data  13  novembre  2009,  il
necessario parere alla Commissione europea relativamente ai parametri
arsenico, boro, fluoruro; 
  Rilevato  che,  ai  sensi  del  secondo  comma  dell'art.  9  della
direttiva 98/83/CE la Commissione europea ha tre mesi  di  tempo  per
decidere in merito a tale richiesta; 
  Rilevato, dunque, che sussiste la necessita' di allineare  la  data
di perdita di efficacia  dei  decreti  ministeriali  sopra  citati  e
termine ultimo della Commissione europea per decidere in merito  alla
richiesta di un ulteriore periodo di deroga; 
  Considerato che, tenuto conto della  valutazione  del  rischio,  in
attesa del pronunciamento della Commissione europea occorre  comunque
continuare a  garantire,  pena  il  rischio  di  gravi  inconvenienti
igienico-sanitari,   alle   popolazioni   interessate   un   adeguato
approvvigionamento idrico-potabile; 
  Considerato che tale approvvigionamento non puo'  essere  garantito
con mezzi  di  emergenza,  a  causa  della  frammentarieta'  e  della
estensione dei territori interessati; 
  Acquisito il parere favorevole dell'istituto superiore di sanita'; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La validita' dei decreti  ministeriali  citati  in  premessa  e'
estesa fino al pronunciamento definitivo della Commissione europea in
ordine alla richiesta di ulteriore deroga ai valori di  parametro  di
cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. 
  La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la
registrazione ed entra in vigore il giorno  della  sua  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 dicembre 2009 
 
                                                   Il Ministro: Fazio 
 
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 84