N. 84 ORDINANZA 24 febbraio - 5 marzo 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Imposte e tasse - Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate  (cd.  tassa
  portuale) - Assoggettamento alla tassa delle operazioni  svolte  su
  qualsiasi struttura di ormeggio - Asserito ampliamento  retroattivo
  del presupposto impositivo con norma autoqualificata interpretativa
  - Conseguente ritenuta violazione del principio di ragionevolezza e
  dell'affidamento, con invasione della  sfera  riservata  al  potere
  giudiziario - Eccepita inammissibilita' per omesso esperimento,  ad
  opera    del    rimettente,     di     soluzione     interpretativa
  costituzionalmente orientata - Reiezione. 
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 986. 
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104. 
Imposte e tasse - Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate  (cd.  tassa
  portuale) - Assoggettamento alla tassa delle operazioni  svolte  su
  qualsiasi struttura di ormeggio - Asserito ampliamento  retroattivo
  del presupposto impositivo con norma autoqualificata interpretativa
  - Conseguente ritenuta violazione del principio di ragionevolezza e
  dell'affidamento, con invasione della  sfera  riservata  al  potere
  giudiziario - Insufficiente motivazione sulla rilevanza e sulla non
  manifesta    infondatezza    della    questione     -     Manifesta
  inammissibilita'. 
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 986. 
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104. 
(GU n.10 del 10-3-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  986,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2007), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa,
nel procedimento vertente tra la Erg Raffinerie Mediterranee s.p.a. e
l'Agenzia delle dogane - Direzione Regionale per la Sicilia ed altro,
con ordinanza del 10 marzo 2008, iscritta  al  n.  284  del  registro
ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2008. 
    Visti l'atto di costituzione della  Erg  Raffinerie  Mediterranee
s.p.a., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  3  novembre  2009  il  giudice
relatore Alfio Finocchiaro; 
    Uditi gli avvocati Lorenzo Acquarone e Daniela Anselmi per la Erg
Raffinerie Mediterranee s.p.a.  e  l'avvocato  dello  Stato  Giuseppe
Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di  Siracusa -
nel corso di un giudizio promosso, con ricorso notificato l'11 maggio
2007, dalla Erg Raffinerie Mediterranee  s.p.a.  per  l'annullamento,
previa sospensione, delle note  dell'Agenzia  delle  dogane,  Ufficio
delle dogane di Siracusa, prot. n. 81676 dell'8 marzo 2007 e prot. n.
13213 del 2 maggio 2007,  relative  al  recupero  della  tassa  sulle
operazioni di imbarco e sbarco  di  merci  effettuate  attraverso  il
pontile della baia di Santa Panagia di Siracusa -  ha  sollevato,  su
istanza della ricorrente, questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1,  comma  986,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2007), per violazione degli artt.  3,
101, 102 e 104 della Costituzione; 
        che la Commissione espone la tesi della societa'  ricorrente,
di non essere tenuta al pagamento della  tassa  portuale,  per  avere
sempre effettuato le operazioni  di  imbarco  e  sbarco  di  prodotti
petroliferi attraverso il terminale della baia di Santa  Panagia,  al
di fuori  dell'ambito  territoriale  del  porto  di  Siracusa,  senza
utilizzare alcuna infrastruttura o  servizio  portuale  e  servendosi
esclusivamente di personale proprio e di  proprie  infrastrutture  ed
attrezzature oltre che sotto la propria responsabilita'; 
        che lo stesso giudice a quo riferisce che  in  precedenza,  a
favore della ISAB, oggi Erg, il Tribunale di Catania, con sentenza n.
386 del 27 marzo 2001, aveva riconosciuto  il  diritto  all'esenzione
dal pagamento della  tassa  in  questione  per  avere  effettuato  le
operazioni di imbarco e sbarco  delle  merci  fuori  dall'ambito  del
porto di Siracusa; e che tale sentenza  era  stata  confermata  dalla
Corte di appello di Catania con sentenza n. 787 del 9 settembre 2004,
gravata con ricorso per cassazione ancora pendente; 
        che con sentenza del 5 luglio 2004, passata in giudicato,  la
stessa Commissione tributaria aveva disposto il rimborso della  tassa
in precedenza pagata e che l'Agenzia delle dogane aveva provveduto al
relativo rimborso; 
        che l'Agenzia delle dogane, Ufficio delle dogane di Siracusa,
aveva notificato alla Erg sette ulteriori avvisi di accertamento, con
contestuale invito al pagamento, per le operazioni di  imbarco-sbarco
compiute dal 18 settembre 2001 al 30 aprile 2007 e  che  tali  avvisi
erano stati impugnati con separati ricorsi; 
        che contro  la  domanda  della  ricorrente  di  annullamento,
previa sospensione, dei suddetti avvisi per difetto  del  presupposto
legittimante e violazione e falsa applicazione delle disposizioni  di
cui all'art. 4 della legge 28 gennaio 1994,  n.  84  (Riordino  della
legislazione in materia portuale) e per violazione degli artt. 1 e  3
della legge 27 luglio  2000,  n.  212  (Disposizioni  in  materia  di
statuto  dei  diritti  del  contribuente),  l'Agenzia  delle  dogane,
costituita in giudizio, riconduceva la propria pretesa  al  carattere
interpretativo del comma 986 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006,
secondo cui sono soggette alla tassa le operazioni in qualsiasi  modo
compiute presso porti, rade, spiagge, zone di attracco,  e  al  fatto
che  nella  circostanza,  comunque,  la  baia  di  Santa  Panagia  e'
ricompresa nell'ambito territoriale del porto di Siracusa; 
        che i ricorsi venivano riuniti  dal  giudice  tributario,  il
quale, su istanza della ricorrente,  ha  sollevato  la  questione  di
costituzionalita' all'inizio indicata; 
        che  la  Commissione   rimettente   ha   osservato   che   la
controversia riguarda il pagamento della tassa per le merci  sbarcate
ed  imbarcate  dalla  societa'  Erg  Raffinerie  mediterranee  s.p.a.
attraverso il proprio pontile ubicato  nella  rada  aperta  di  Santa
Panagia di Siracusa, per il periodo  dal  18  settembre  2001  al  30
aprile 2007; 
        che il giudice a quo riferisce che,  secondo  la  ricorrente,
tale tassa, definita tassa portuale, a  differenza  della  cosiddetta
tassa erariale - dovuta  per  le  operazioni  di  sbarco  ed  imbarco
effettuate in qualsiasi porto, rada o spiaggia dello Stato italiano -
avrebbe dovuto essere pagata soltanto per  le  operazioni  effettuate
nell'ambito di un porto  individuato  in  forza  di  un  decreto  del
Ministro dei trasporti e della navigazione (adottato sulla  base  del
procedimento regolato dall'art. 4  della  legge  n.  84  del  1994  e
seguito dall'approvazione di un piano regolatore portuale ex  art.  5
dello stesso atto normativo); e che solo in  virtu'  dell'entrata  in
vigore dell'art. 1, comma 986, della citata legge n.  296  del  2006,
avente carattere innovativo  e  con  effetti  retroattivi,  la  tassa
sarebbe dovuta  anche  per  le  operazioni  effettuate  al  di  fuori
dell'ambito portuale; 
        che alla pretesa della contribuente di non essere  tenuta  al
pagamento, per l'ammontare complessivo di € 32.782.493,95, in  quanto
il terminale della baia di Santa Panagia, oltre ad essere ubicato  al
di fuori dell'ambito territoriale del porto di Siracusa,  e'  gestito
con proprio personale e con proprie infrastrutture  ed  attrezzature,
si contrappone la tesi dell'Agenzia  delle  dogane,  secondo  cui  il
comma 986 dell'art. 1 della legge  n.  296  del  2006,  interpretando
estensivamente i  concetti  di  porti,  rade,  strutture  d'ormeggio,
eccetera, eliminerebbe qualsiasi ambiguita' e  preverrebbe  qualsiasi
questione relativa alla tipologia della zona in cui sono ubicati  gli
attracchi; 
        che,  in  punto  di  rilevanza,  la  Commissione  provinciale
osserva che la norma citata, disponendo che «sono soggette alla tassa
di ancoraggio e alle tasse sulle merci (...)  le  merci  imbarcate  e
sbarcate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone  o
presso  strutture  di  ormeggio,  quali  banchine,   moli,   pontili,
piattaforme, boe, torri  e  punti  di  attracco,  in  qualsiasi  modi
realizzati», imporrebbe alla Erg di corrispondere all'Erario tasse di
rilevante importo, che non sarebbero  dovute  in  caso  di  integrale
accoglimento  della  pretesa  della  ricorrente  sulla   base   della
normativa come applicata dalle sentenze di merito finora  emesse  nei
propri confronti; 
        che, quanto al profilo della non manifesta  infondatezza,  il
giudice a quo ritiene che il comma  in  questione  non  abbia  natura
interpretativa, ma innovativa; 
        che la norma, definita dal legislatore di  «interpretazione»,
amplierebbe, ad avviso  del  rimettente,  il  presupposto  impositivo
della tassa portuale estendendone il pagamento alle operazioni svolte
su qualsiasi struttura di ormeggio realizzata al di fuori dell'ambito
portuale, laddove, invece, la legge 9 febbraio 1963, n. 82 (Revisione
delle tasse e dei diritti marittimi), e la legge 5  maggio  1976,  n.
355 (Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali
di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni  benefici
previsti per gli enti portuali),  circoscrivono  il  pagamento  della
tassa alle operazioni di imbarco e sbarco di merci svolte nell'ambito
di porti debitamente classificati; 
        che, in contrapposizione ai principi esplicitati dalla  Corte
costituzionale -  secondo  cui  si  deve  riconoscere  il   carattere
interpretativo a quelle norme che hanno il fine obiettivo di chiarire
il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno
dei sensi fra  quelli  ritenuti  ragionevolmente  riconducibili  alla
norma interpretata allo scopo di imporre a chi e' tenuto ad applicare
la disposizione considerata un determinato significato normativo - il
legislatore, con la  disposizione  in  oggetto,  non  avrebbe  inteso
chiarire la normativa vigente, ma avrebbe esteso  la  tassa  portuale
anche alle operazioni di imbarco e sbarco di merci in zone  prive  di
interventi dell'autorita' portuale  beneficiaria  del  gettito  della
tassa erariale; 
        che  la  diversita'  tra  la  vecchia  disciplina  e   quella
sopravvenuta evidenzierebbe chiaramente il  carattere  della  novita'
della disposizione censurata e quindi l'illegittimita' costituzionale
della stessa per avere oltrepassato i limiti della ragionevolezza  in
contrasto con l'art. 3 Cost.; 
        che il dubbio sulla legittimita' costituzionale  della  norma
sarebbe avvalorato con riferimento al suo carattere  retroattivo  (in
virtu' del quale l'Agenzia delle dogane  ha  richiesto  il  pagamento
della tassa portuale a decorrere dal 18 settembre 2001 e fino  al  30
aprile 2007); 
        che ulteriore violazione dei parametri della ragionevolezza e
dell'uguaglianza  ex  art.  3  Cost.  sarebbe  rilevabile   a   causa
dell'effetto retroattivo e peggiorativo della norma in questione  sul
piano del legittimo affidamento sorto in capo agli  interessati,  dal
momento che il legislatore potrebbe emanare norme  (non  penali)  con
efficacia retroattiva  a  prescindere  dal  carattere  interpretativo
delle   stesse,   purche'   la    retroattivita'    trovi    adeguata
giustificazione sul piano della ragionevolezza  e  non  si  ponga  in
contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente  protetti,
quali la tutela dell'affidamento eventualmente  sorto  in  capo  agli
interessati e la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; 
        che,  nella  fattispecie  soggetta  al  proprio  esame,  tali
condizioni  non  sarebbero   rispettate,   secondo   la   Commissione
rimettente, atteso che anche una  societa'  di  rilevanti  dimensioni
come la Erg ha necessita' di  potere  confidare  su  oneri  tributari
certi e non gia' su tasse non previste o  imprevedibili,  introdotte,
peraltro, con disposizioni surrettiziamente definite  interpretative,
ma  sostanzialmente  dirette  a  modificare  in  modo  sfavorevole  e
retroattivo la legislazione vigente; 
        che, quale norma  diretta  ad  incidere  su  fattispecie  sub
iudice (e' ancora pendente  il  ricorso  per  cassazione  avverso  la
sentenza della Corte di appello di Catania del 9 settembre 2004),  il
censurato comma 986 interferirebbe  pure  nella  sfera  riservata  al
potere giudiziario e la non manifesta infondatezza della questione di
incostituzionalita' sarebbe, quindi,  da  riconoscere  anche  per  il
contrasto con gli artt. 101, 102 e 104 Cost., perche' il  legislatore
vulnera la funzione giurisdizionale quando risulti l'intenzione della
legge  interpretativa  di  vincolare  il  giudice  ad  assumere   una
determinata decisione in specifiche ed individuate controversie; 
        che, a parere della Commissione tributaria,  il  legislatore,
emanando il comma 986, avrebbe vanificato il decisum di tre  sentenze
favorevoli alla Erg (l'ultima e' quella della Commissione  tributaria
provinciale di Siracusa gia' passata in cosa giudicata),  arrogandosi
la sua prerogativa di «interprete d'autorita' del diritto»; 
        che nel giudizio innanzi alla Corte si e' costituita  la  Erg
Raffinerie Mediterranee s.p.a., concludendo per  la  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 986, della legge  n.
296 del 2006, perche' le operazioni di imbarco e sbarco dei  prodotti
petroliferi sono state sempre eseguite fuori dell'ambito portuale  di
Siracusa, trovandosi il terminale nella rada aperta di Panagia, senza
alcun utilizzo di infrastrutture portuali e senza fruizione di  alcun
servizio portuale, a mezzo di un pontile che non  e'  un  porto,  ne'
costituisce impianto sito in un porto o in un'area portuale; 
        che nel giudizio e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che  ha  concluso  per  l'inammissibilita'  o,  comunque,  per
l'infondatezza della questione; 
        che, nell'imminenza dell'udienza pubblica, la Erg  Raffinerie
Mediterranee  s.p.a.  e  l'Avvocatura  generale  dello  Stato   hanno
depositato memorie, ribadendo e ulteriormente illustrando quanto gia'
sostenuto negli atti di costituzione e d'intervento; 
        che    la    parte    privata     ha     inoltre     eccepito
l'incostituzionalita' della norma anche per violazione degli articoli
11, 41, 53 e 111 Cost.; 
        che la difesa erariale replica alle difese della Erg  che  il
pontile di Santa Panagia sul  quale  opera  la  societa',  fa  parte,
fisicamente e giuridicamente, dell'ambito portuale di Siracusa,  come
risulterebbe da una serie di documenti prodotti in sede di  merito  e
non esaminati dal giudice rimettente; 
        che i profili di contrasto della norma con gli artt. 11,  41,
53 e 111 Cost., sollevati dalla Erg,  non  sarebbero  esaminabili  in
quanto non contemplati dall'ordinanza di rimessione. 
    Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Siracusa
dubita della legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  986,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2007), laddove, interpretando il comma 982, lettere a)  e  b),  e  il
comma 985 dell'art. 1 della stessa legge, amplierebbe il  presupposto
impositivo della  tassa  portuale  estendendone  l'applicazione  alle
operazioni svolte su qualsiasi struttura di ormeggio realizzata al di
fuori  dell'ambito  portuale,  per  violazione   del   principio   di
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., per avere in realta' innovato
la disciplina con effetto retroattivo, cosi' assoggettando al tributo
ipotesi prima escluse, e per aver violato l'affidamento sorto in capo
agli interessati in ordine a oneri  tributari  certi  e  prevedibili,
nonche' degli artt. 101, 102 e 104 Cost., essendo diretto ad incidere
su fattispecie  sub  iudice,  con  l'effetto  di  invadere  la  sfera
riservata al potere giudiziario; 
        che  l'eccezione   di   inammissibilita'   della   questione,
sollevata dalla difesa erariale, per non avere il giudice  rimettente
esplorato la possibilita' di pervenire, in via interpretativa, ad una
soluzione costituzionalmente corretta, non e'  fondata,  giacche'  la
Commissione rimettente ha espressamente argomentato il  carattere,  a
suo avviso, non interpretativo della norma, attribuendole, viceversa,
effetto innovativo, con incidenza sulle controversie pendenti; 
        che sono manifestamente inammissibili e  non  esaminabili  le
censure relative alla violazione degli artt. 11, 41, 53 e 111,  Cost.
sollevate dalla Erg. s.p.a. con la memoria depositata  nell'imminenza
dell'udienza, trattandosi di questioni non  sollevate  dall'ordinanza
di rimessione; 
        che in via preliminare deve ravvisarsi sia una  insufficiente
motivazione sulla rilevanza, sia una insufficiente motivazione  sulla
non manifesta infondatezza; 
        che il giudice a quo motiva la rilevanza, nel  senso  che  il
comma 986 «imporrebbe alla Erg di corrispondere all'erario  tasse  di
rilevante importo, che non sarebbero  dovute  in  caso  di  integrale
accoglimento  della  pretesa  della  ricorrente  sulla   base   della
normativa come applicata  dai  suddetti  giudici  di  merito»,  senza
tenere presente la costante giurisprudenza di  questa  Corte  secondo
cui la mera enunciazione della  fondatezza  della  questione  non  e'
sufficiente a dimostrare la rilevanza della stessa; 
        che il rimettente non ricostruisce la fattispecie, con quegli
elementi di fatto (estraneita' ad ambiti  portuali),  in  virtu'  dei
quali la rada di Santa Panagia sarebbe sottratta alla tassa  portuale
secondo la vecchia disciplina, e rientrerebbe invece  nell'ambito  di
applicazione della norma censurata; 
        che, infatti, sul punto, il giudice si limita a riferire che,
da un lato, secondo la Erg, il terminale attraverso il quale  vengono
compiute operazioni di sbarco/imbarco di prodotti petroliferi, e'  al
di fuori dell'ambito territoriale del porto di Siracusa,  e  che  non
utilizza infrastrutture o servizi portuali, e dall'altro che, secondo
l'Agenzia delle dogane, la baia di Santa Panagia rientra  nell'ambito
territoriale del porto di Siracusa; 
        che su tale questione controversa il giudice  rimettente  non
prende posizione, ma si limita ad affermare che, secondo le  sentenze
rese con riguardo ad analoghe pretese dell'Agenzia delle  dogane  (ma
non ancora passate in giudicato, per  la  pendenza  del  ricorso  per
cassazione), le operazioni si sarebbero svolte fuori dell'ambito  del
porto di Siracusa, e  per  questo  difetterebbero  i  presupposti  di
applicabilita'  della   tassa   portuale,   senza   compiere   dunque
quell'accertamento reso necessario dalle contestazioni  in  giudizio,
richiamate nella memoria dell'Avvocatura generale dello Stato,  dalle
quali    si    desumerebbe    incontrovertibilmente    l'appartenenza
dell'approdo di Santa Panagia al porto di Siracusa; 
        che la Commissione tributaria, inoltre, esclude il  carattere
interpretativo  del  comma  986,  semplicemente  perche'  le  vicende
giudiziarie  relative  a  precedenti  pretese,  allo  stesso  titolo,
dell'amministrazione finanziaria, si  sarebbero  concluse  nel  senso
della non debenza del tributo, ma non si da' cura di approfondire  le
questioni connesse a  natura  e  presupposti  di  applicabilita'  del
tributo, alla ricerca di un significato  rientrante  nelle  possibili
letture della disciplina complessiva sulla  tassa  portuale,  che  la
norma censurata potrebbe essere intervenuta a confermare, e  conclude
che, secondo la legislazione previgente (leggi n. 82 del  1963  e  n.
355 del 1976), il pagamento della tassa e' dovuto per  operazioni  di
sbarco/imbarco   «svolte    nell'ambito    di    porti    debitamente
classificati»,  ma  non  tiene  conto  della   ulteriore   previsione
generalizzante, di cui all'art. 28, comma 6, della legge  n.  84  del
1994, che adotta quale presupposto dell'imposizione l'appartenenza ad
un ambito portuale; 
        che sulla base delle esposte considerazioni la  questione  e'
manifestamente inammissibile. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 986,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria   2007),
sollevata, in riferimento agli articoli  3,  101,  102  e  104  della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale  di  Siracusa,
con l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                      Il redattore: Finocchiaro 
 
 
                      Il cancelliere: Fruscella 
 
    Depositata in cancelleria il 5 marzo 2010. 
 
                      Il cancelliere: Fruscella