N. 85 ORDINANZA 24 febbraio - 5 marzo 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro
  stradale - Azione  diretta  del  danneggiato  nei  confronti  della
  propria compagnia assicuratrice  e  non  anche  nei  confronti  del
  responsabile civile e della compagnia assicuratrice di quest'ultimo
  -  Denunciata  violazione   dei   principi   di   uguaglianza,   di
  ragionevolezza e del diritto di difesa, nonche' asserito eccesso di
  delega - Omessa  motivazione  sulla  rilevanza  della  questione  e
  omessa descrizione  della  fattispecie  -  Carente  motivazione  in
  ordine ad uno degli evocati parametri - Censura  riferita  a  norma
  regolamentare  -  Mancata  sperimentazione  della  possibilita'  di
  pervenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta
  inammissibilita' della questione. 
- D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 76; legge 29 luglio 2003, n. 229,  art.
  4, comma 1. 
(GU n.10 del 10-3-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO , Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 149 del decreto
legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  (Codice  delle  assicurazioni
private), promosso dal Giudice di pace di  Arezzo,  nel  procedimento
civile vertente tra M. Y. e la Toro Assicurazioni  s.p.a.  ed  altro,
con ordinanza del 23 settembre 2008, iscritta al n. 69  del  registro
ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009  il  giudice
relatore Alfio Finocchiaro. 
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio   promosso   per   il
risarcimento del danno  subito  da  M.Y.  in  un  incidente  stradale
avvenuto il 26 giugno  2007,  il  Giudice  di  pace  di  Arezzo,  con
ordinanza depositata il 23 settembre 2008, ha sollevato questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 149 del decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209  (Codice  delle  assicurazioni  private),  per
violazione degli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione; 
        che  il  rimettente  riferisce  che  l'attore  ha  intrapreso
l'azione diretta contro la propria compagnia assicuratrice e  che  si
e' costituito in causa il preteso danneggiante, il quale  ha  chiesto
sollevarsi la questione di legittimita' costituzionale; 
        che, secondo il giudice a  quo,  in  assenza  dell'art.  149,
comma 6, del d.lgs. n. 209 del 2005,  l'azione  risarcitoria  avrebbe
dovuto invece essere esercitata nei confronti  del  responsabile  del
danno, soggetto diverso  dall'odierna  convenuta,  e  che  la  stessa
conseguenza si avrebbe qualora la  norma  citata  fosse  ritenuta  in
contrasto con la Costituzione; 
        che,  riguardo  alla   non   manifesta   infondatezza   della
questione,  il  giudice  denuncia:  a)   il   vizio   di   formazione
legislativa, per avere il Consiglio di Stato espresso  il  parere  su
uno schema di codice parzialmente diverso da  quello  poi  emanato  e
privo delle norme relative al risarcimento diretto; b)  l'eccesso  di
delega di cui all'art. 76 Cost., per avere il  Governo,  introducendo
l'azione diretta nei confronti della compagnia di  assicurazione  del
danneggiato, modificato i diritti dei  danneggiati,  senza  che  tale
facolta' fosse concessa dalla legge delega (legge 29 luglio 2003,  n.
229, recante «Interventi in materia di  qualita'  della  regolazione,
riassetto normativo  e  codificazione.  -  Legge  di  semplificazione
2001»), che in nessun punto autorizzava ad abrogare la  normativa  in
tema di responsabilita' per danni dalla circolazione stradale; c)  la
violazione  dell'art.  3  Cost.,  per  irragionevole  disparita'   di
trattamento fra danneggiati; d) la  violazione  dell'art.  24  Cost.,
perche'  ai  fini  della  disciplina  del  risarcimento  diretto,  il
regolamento adottato in  base  all'art.  150  prevede  che  le  spese
accessorie dovute al danneggiato dall'impresa di  assicurazione  sono
solo quelle relative  alle  consulenze  medico-legali,  e  non  anche
quelle di assistenza legale stragiudiziale; 
        che  nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale   e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso    dall'Avvocatura    generale    dello    Stato,    deducendo
l'inammissibilita' e,  nel  merito,  l'infondatezza  della  questione
sollevata. 
    Considerato che  il  Giudice  di  pace  di  Arezzo  dubita  della
legittimita' costituzionale dell'art. 149 del decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209 (Codice delle  assicurazioni  private),  nella
parte  in  cui  disciplina  il  risarcimento  diretto  dei  danni  da
circolazione stradale, per violazione dell'art. 76 Cost., per  essere
stato il decreto legislativo in esame emanato in assenza  del  parere
del Consiglio di Stato, e, inoltre, per aver esorbitato dalla  delega
contenuta nell'art. 4, comma 1, della legge 29 luglio  2003,  n.  229
(Interventi in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto
normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001), operando
una  revisione  abrogativa  delle  norme  preesistenti  in  tema   di
responsabilita' per danni dalla circolazione; dell'art. 3 Cost.,  per
aver creato irragionevole disparita' di trattamento fra  danneggiati,
assoggettati a diversi trattamenti processuali; nonche' dell'art.  24
Cost., per aver previsto l'art. 150 del Codice l'introduzione  di  un
regolamento che esclude il rimborso delle spese di assistenza  legale
stragiudiziale; 
        che l'ordinanza del Giudice di pace di  Arezzo  e'  priva  di
qualsiasi riferimento al  fatto  cui  sarebbe  applicabile  la  norma
censurata, precisandosi soltanto che l'azione e' stata promossa da un
soggetto nei confronti della propria compagnia assicuratrice, per  il
risarcimento dei danni da circolazione di veicoli, e che nel giudizio
si e' costituito il danneggiante; 
        che, sulla base dell'anzidetto rilievo, la questione proposta
e' manifestamente inammissibile sia per omessa specifica  motivazione
sulla rilevanza della stessa nel  giudizio  a  quo,  sia  per  omessa
descrizione della fattispecie (ex plurimis: ordinanze nn. 201  e  191
del 2009; n. 441 del 2008, tutte in tema di risarcimento diretto); 
        che, con riguardo  al  denunciato  contrasto  con  l'art.  76
Cost., non vi e' motivazione alcuna, in relazione al procedimento  di
formazione legislativa, della  necessita'  di  un  nuovo  parere  del
Consiglio di Stato su uno schema di  decreto  legislativo  al  quale,
nell'esercizio della funzione  legislativa  delegata  di  «riassetto»
della materia,  siano  state  apportate  modifiche  migliorative  che
tuttavia non abbiano prodotto radicali mutamenti; 
        che riguardo alla norma regolamentare, cui fa  rinvio  l'art.
150 dello stesso Codice delle assicurazioni private, che  esclude  il
rimborso al danneggiato delle spese stragiudiziali, la censura, oltre
a non essere motivata circa la sua applicabilita' nel giudizio a quo,
si appunta su una norma sottratta al sindacato  di  costituzionalita'
(ordinanza n. 440 del 2008); 
        che, infine, il giudice rimettente non ha adempiuto l'obbligo
di ricercare una interpretazione costituzionalmente  orientata  della
norma impugnata, nel senso, cioe', che essa si limita a rafforzare la
posizione dell'assicurato rimasto danneggiato,  considerato  soggetto
debole, legittimandolo ad  agire  direttamente  nei  confronti  della
propria  compagnia  assicuratrice,  senza  peraltro   togliergli   la
possibilita' di fare valere i suoi diritti secondo i  principi  della
responsabilita' civile dell'autore del fatto dannoso (in questo senso
la sentenza n. 180 del 2009); 
        che tale interpretazione avrebbe  consentito  di  superare  i
prospettati dubbi di costituzionalita'. 
    Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo 149 del decreto legislativo
7 settembre  2005,  n.  209  (Codice  delle  assicurazioni  private),
sollevata,  in  riferimento  agli  articoli  3,   24   e   76   della
Costituzione, dal Giudice di pace di Arezzo con l'ordinanza  indicata
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                      Il redattore: Finocchiaro 
 
 
                      Il cancelliere: Fruscella 
 
    Depositata in cancelleria il 5 marzo 2010. 
 
                      Il cancelliere: Fruscella